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Versione solo testo - Camera di commercio di Asti, 26 settembre 2023
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Imprese Artigiane



Asti, 26 settembre 2023
Ultimo aggiornamento: 30.11.2021



Imprese Artigiane




Contenuto pagina

IMPRESA ARTIGIANA

FONTI NORMATIVE

Legge Quadro per l´artigianato 8.8.1985,n.443
Legge regionale 14 gennaio 2009 n.1  : " Testo Unico in materia di Artigianato"
Legge regionale  23 aprile 2013 n. 5  
Legge 4 luglio 1959,n. 463: Estensione dell'assicurazine obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari
D.P.R. 14.12.1999 n. 558 'Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonchè per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determianti requisiti tecnici
D.P.R. 28.12.2000, N. 445 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolametnari in materia di documentaizone amministrativa.

 

*******Con legge regionale 23 aprile 2013, n. 5. "Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell’attività di estetista)", in vigore dal 15 maggio 2013 la Regione Piemonte ha abolito l'Albo delle Imprese Artigiane e le Commissioni provinciali per l'artigianato del Piemonte.

Vengono  affidate alle Camere di Commercio le funzioni di  verifica circa  il possesso dei requisiti  artigiani previsti dalla legge regionale 443/1985, nonchè la competenze all'annotazione nella sezione speciale del Registro Imprese. L'annotazione ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e dei loro consorzi.
Alla Camera di Commercio, al fine dell'applicazione della legislazione in materia di assicurazione, previdenza e assistenza, spetta anche il compito di trasmettere l'annotazione alle competenti sedi INPS******.

 

IMPRESA ARTIGIANA

La caratteristica fondamentale dell'impresa artigiana è la partecipazione prevalente al lavoro, anche manuale, da parte del titolare o della maggioranza dei soci
La disciplina non prevede quindi un elenco chiuso di 'mestieri artigiani': l'impresa artigiana è individuata in base a parametri normativi (legge 443/85) concernenti:

- la tipologia dell'attività (vedere Manuale Informatico della Documentazione sulle attività MIDA)
- la forma giuridica
- il numero dei dipendenti
- la modalità di partecipazione all'esercizio dell'attività 
 
Nella sezione speciale Imprese Artigiane del Registro delle Imprese devono iscriversi coloro che esercitano un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi. 
Sono escluse dall'iscrizione le attivita agricole e le attività di prestazioni commerciali, quelle di intermediazione di nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime e quelle di somministrazione al pubblico di alimenti o di bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'attività artigianale.
Sono escluse le S.A.S. i cui soci accomandatari non partecipano tutti al processo produttivo, le S.P.A. e le S.A.P.A.


Le forme giuridiche iscrivibili sono pertanto:

a) impresa individuale
b) società in nome collettivo a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno in caso di due soci, svolga in 
     prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo,
c) società in accomandita semplice, a condizione che ciascun socio accomandatario sia in possesso dei 
     requisiti indicati dall'art. 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio 
     accomamdatario di altra società in accomandita semplice,
d) società a responsabilità limitata con unico socio  a condizione che il socio unico sia in possesso dei 
     requisiti di cui all'art. 2 e non sia socio unico di altra società a responsabilità limitata o socio accomandatario 
     di altra società in accomandita semplice,
e)  società a responsabilità limitata pluripersonale a condizione che la maggioranza dei soci svolga in 
     prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del 
     capitale e degli organi deliberanti della società.

f) società cooperativa a condizione che la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche 
     manuale,nel processo produttivo,
 

 
L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente purchè non superi i seguenti limiti:
- per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
- per l'impresa che lavora in serie purchè con lavorazioni non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo  dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
- per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento  su misura:  un massimo di 32 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
- per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti.
- per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
 
Per ulteriori approfondimenti vedasi la Tabella dei limiti dimensionali
 

IMPRENDITORE ARTIGIANO

Ai sensi degli artt. 2,3 e 4 della legge 443/85 si definisce artigiano:

a) colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana, 
     assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e 
     svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo,
b) colui che nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano 
     responsabilità a garanzia e tutela degli utenti, è in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti da 
     leggi statali
  (es.: attività di installazione impianti, autoriparazione, impresa di pulizia, facchinaggio, 
    acconciatore,  estetista, autotrasportatori,  ecc.),
c) colui che svolge un'attività avente ad oggetto la produzione di beni, anche semilavorati, la prestazione di 
     servizi, escluse le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni, di 
     somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali  e 
     accessorie all'esercizio dell'impresa. 

Note:

L'imprenditore può essere titolare di una sola impresa artigiana, ma anche socio non operativo in altre società.
L'imprenditore deve inoltre:


   a)  avere la maggiore età,

   b) avere la cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea, o di uno dei paesi aderenti all'Efta,

   c) per i cittadini non comunitari: dimostrare il possesso del permesso di soggiorno in corso di validità o carta di soggiorno,

  

REGISTRO delle IMPRESE SEZIONE SPECIALE IMPRESE ARTIGIANE 
(art. 5 legge 8.8.1985,n. 443 e art. 22 T.U. 14.1.2009,n.1)


Per esercitare l'attività in forma artigianale occorre essere iscritti nell'apposita sezione del Registro delle Imprese ed essere in possesso dei  requisiti soggettivi e oggettivi indicati dalla Legge Quadro 443/85.
L'iscrizione nella sezione  è condizione per:
- la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane;
- la costituzione del rapporto assicurativo previdenziale con l'INPS;
- l'uso di una denominazione in cui ricorrano riferimenti alla parola artigianato.

L'interessato attesta il possesso dei requisiti richiesti dalla legge 443/85 tramite la Comunicazione Unica per la nascita dell'Impresa  di cui all'art. 9 del DL 7/2007  convertito con modificazioni nella legge 40/2007 . I requisiti devono essere posseduti dal  titolare, dai soci partecipanti al lavoro e degli eventuali collaboratori familiari.
L'Ufficio Registro Imprese, provvede all'istruttoria e quindi:
- provvede all'iscrizione, alle modifiche e alla cancellazione delle imprese artigiane  secondo le procedure previste dalla normativa vigente per il registro delle imprese nonchè  trasmette le comunicazioni di iscrizione, modifica e cancellazione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Asti.


RICONOSCIMENTO TITOLI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE ACQUISITI FUORI DALL'ITALIA (DPR 394/1999)

i cittadini comunitari ed extra comunitari che intendono iscriversi all'albo delle imprese artigiane per l'attività di:
- impiantistica
- autoriparazione
- disinfestazione, derattizzazione, sanificazione
- facchinaggio
- acconciatore
con i requisiti professionali (attività lavorativa, titolo di studio) conseguiti fuori dall'Italia, quindi in paesi comunitari o extracomunitari, devono chiedere al Ministero dello Sviluppo Economico l'apposito decreto di riconoscimento dei requisiti.
 
Il sito internet http://www.sviluppoeconomico.gov.it  selezionando 'riconoscimento di titoli esteri per impiantisti, autoriparatori, pulizia e facchinaggio' fornisce documentazione e modulistica utili in materia.


I cittadini  comunitari ed extra comunitari che intendono iscriversi nella sezione spciale per l'attività di estetista con i requisiti professionali (attività lavorativa, titoli di studio) conseguito fuori dall'Italia, quindi in paesi comunitari o extracomunitari, devono chiedere al Ministero del lavoro, Salute e Politiche Sociali l'apposito decreto di riconoscimento dei requisiti.
 
Il sito http://www.sviluppoeconomico.gov.it fornisce documentazione e modulistica utili in materia.



RICORSI

Contro le decisioni del Registro delle Imprese in merito di imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione Regionale per l'Artigianato, entro 60 giorni dalla notifica delle decisioni stesse.

 

 

Per tutto ciò che concerne modalità di presentazione delle pratiche telematiche relative alle imprese artigiane, modulistica, termini, diritti di segreteria e imposta di bollo consultare il SARI - Supporto Specialistico  Registro Imprese  

 

 

                                                                                                    






 


Cancellazione impresa artigiana

cancellazione dell'annotazione artigiana


Tabella limiti dimensionali

Esemplificazioni per il calcolo dei limiti dimensionali (art. 4 legge 443/85)


Acconciatori ed Estetisti

Informazioni sulle attività di acconciatore ed estetista


Richiesta elenchi, visure e certificati

Modalità e costi per le richieste di elenchi, visure e certificati


Eccellenza Artigiana

Requisiti per l'attribuzione e il mantenimento del riconoscimento di 'Eccellenza Artigiana'




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Ufficio di riferimento

Per informazioni rivolgersi a:

IMPRESE ARTIGIANE

Riferimento Ufficio: REGISTRO IMPRESE, RUOLI ED ELENCHI
Indirizzo Piazza Medici, 8 - 14100 Asti
Telefono 0141.535211
Fax 0141.535284
E-mail registroimprese.at@pec.aa.camcom.it
Orari Da lunedì a venerdì : 8.30 - 12.30

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