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Versione solo testo - Camera di commercio di Asti, 26 settembre 2023
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Qualifica Impresa artigiana



Asti, 26 settembre 2023
Ultimo aggiornamento: 30.11.2021



Imprese Artigiane



QUALIFICA IMPRESA ARTIGIANA


Contenuto pagina

CON LEGGE REGIONALE 23.4.2013, N. 5 'Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009,n. 1 (Testo Unico in materia di artigianato), in vigore  dal 15 maggio 2013,   la Regione Piemonte  ha abolito l'Albo delle Imprese artigiane e le Commissioni Provinciali per l'Artigianato del Piemonte.

 

Vengono affidate alla Camera di Commercio le funzioni di verifica circa il possesso dei requisiti artigiani previsti dalla legge 443/1985, nonchè la competenza all'annotazione nella sezione speciale del Registro Imprese.

Le imprese artigiane in possesso dei requisiti dichiarati  chiedono l'annotazione nella sezione speciale del Registro Imprese  mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'art. 9 del decreto legge 31.1.2007 n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 2.4.2007,n. 40 presso la CCIAA dove l'impresa ha fissato la sede legale.

L'annotazione della qualifica artigiana  ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e dei loro consorzi.

La Comunicazione Unica è presentata alla data di acquisizione dei requisiti artigiani e determina l'annotazione dalla data di presentazione della comunicazione stessa.Si avrà quindi coincidenza tra data inizio attività artigiana, data di comunicazione e data di acquisizione della qualifica artigiana.

Le CCIAA trasmettono l'annotazione relativa alla qualifica artigiana alle competenti sedi dell'INPS  agli effetti dell'applicaizone della legislazione in materia di assicurazione, di previdenza e di assistenza.

Contro i provvedimenti, anche d'ufficio, della CCIAA in materia di annotazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese è ammesso ricorso in via amminitrativa alla Commissione Regionale per l'Artigianato entro 60 giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi.

Le decisioni della Commissione Regionale per l'Artigianato sono comunicate alla CCIAA che ha emanato l'atto impugnato e al ricorrente entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso.

Decorso tale termine senza che la Commissione abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto.

Le decisioni della Commissione regionale  per l'artigianato possono essere impugnate entro 60 giorni dalla comunicazione davanti al giudice ordinario competente per territorio, che decide in camera di consiglio sentito il pubblico minstero.


La  determinazione dei contributi da versare è di esclusiva competenza dell INPS. 


REQUISITI PER L ISCRIZIONE

1) imprese individuale 

a) L impresa deve avere per scopo prevalente lo svolgimento di un attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi (escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi  commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali ed accessorie all esercizio dell impresa);
b) l impresa deve essere esercitata personalmente  e professionalmente dal suo titolare, che svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
c) il titolare deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali per le attività che lo richiedano (parrucchieri, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, facchinaggio, autotrasportatori);
d) il titolare non deve essere lavoratore subordinato a tempo pieno o a part-time superiore a 20 ore (50%);
e) l impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d opera di personale dipendente diretto personalmente dall imprenditore artigiano, sempre che non superi i limiti dimensionali di cui all art. 4 della legge 443/85;
f) l imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

2) Società in nome collettivo

a) devono ricorrere i requisiti di cui al punto 1

b) la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;
c) almeno uno dei soci partecipanti all attività deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali per le attività che lo richiedano (parrucchieri, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, facchinaggio, ecc.);
d) il lavoro deve avere funzione preminente sul capitale.

3) Società in accomandita semplice 

a) devono ricorrere i requisiti di cui al punto 1
b) ciascun socio accomandatario, indipendentemente dal numero degli accomandanti, deve esercitare personalmente e professionalmente l attività artigiana, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
c) almeno uno dei soci partecipanti all attività deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali per le attività che lo richiedano (parrucchieri, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese pulizia, facchinaggio, ecc.);
d) ciascun socio accomandatario non deve essere socio unico di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di altra società in accomandita semplice.

4) Società cooperative

a) devono ricorrere i requisiti di cui al punto 1
b) la maggioranza dei soci deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;
c) almeno uno dei soci partecipanti all attività deve essere in possesso  dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali per le attività che lo richiedano (acconciatori, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, facchinaggio, ecc.);
d) il lavoro deve avere funzione preminente sul capitale.

Come previsto dalla legge 142/2001 i soci lavoratori possono scegliere di essere inquadrati come lavoratori subordinati oppure come lavoratori autonomi. In quest ultimo caso i soci devono essere iscritti negli elenchi previdenziali, gestione artigiani.

Le società cooperative, al fine del riconoscimento della qualifica artigiana, devono allegare la seguente documentazione:

i) copia del  regolamento adottato ai sensi dell art. 6 della legge 142/2001, vistato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da cui dovrà risultare se i soci potranno essere inquadrati come lavoratori autonomi o dipendenti o avranno entrambe le possibilità;
ii) copia di ogni contratto di lavoro stipulato da ogni singolo socio; se il socio è inquadrato come lavoratore autonomo dovrà essere fatto riferimento esplicito anche alla legge 443/85;
iii) libro soci e libro unico in visione;
iv) modello di iscrizione negli elenchi previdenziali per ogni socio che voglia essere inquadrato come lavoratore autonomo, corredato da copia di documento di identità in corso di validità.

5) Società a responsabilità limitata unipersonali

a) devono ricorrere i requisiti di cui al punto 1
b) il socio unico deve esercitare personalmente e professionalmente l attività artigiana, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
c) il socio unico inoltre deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali per le attività che lo richiedano (parrucchieri, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, facchinaggio, ecc.);
d) il socio unico non deve essere socio unico di altra società a responsabilità limitata o socio accomandatario di una società in accomandita semplice.

6) Società a responsabilità limitata pluripersonali

per le SRL pluripersonali l'iscrizione nella sezione spciale  non è obbligatoria.
Hanno diritto al riconoscimento della qualifica artigiana e alla conseguente iscrizione nella sezione spciale  ricorrono  i requisiti di cui al punto 1  ed inoltre:
° la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenere la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti (assemblea e organo amministrativo).
° almeno uno dei soci partecipanti all attività deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali per le attività che lo richiedano (parrucchieri, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, facchinaggio, ecc.)

7) Consorzi / Società consortili 

I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa costituiti tra imprese artigiane,  sono annotati con la qualifica di impresa artigiana nella sezione speciale e separata del registro imprese.

 L' unico requisito richiesto riguarda la composizione della compagine sociale: le imprese artigiane non devono essere inferiori ai due terzi delle imprese consorziate


Inclusione ed esclusione di collaboratori familiari ai fini INPS (I.V.S.)


I collaboratori familiari dell imprenditore o dei soci artigiani (parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che partecipano con prevalenza e continuità  all impresa devono essere iscritti negli elenchi previdenziali di cui alla legge 4.7.1959,n. 463, tramite apposita domanda da presentare alla CCIAA per  l'apertura della posizione assicurativa presso l'INPS ai fini I.V.S (assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia, superstiti).
Tutte le denunce relative ai collaboratori, sia di iscrizione sia di cancellazione, sono esenti da diritti di segreteria e dall imposta di bollo.
 

Per tutto ciò che concerne modalità di presentazione delle pratiche telematiche relative alle imprese artigiane, modulistica, termini, diritti di segreteria e imposta di bollo consultare il SARI - Supporto Specialistico  Registro Imprese  

 

 

                                                                                                    



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