CANCELLAZIONE IMPRESA ARTIGIANA
cancellazione dell'annotazione artigiana
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Con legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 'Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009,n. 1 (Testo Unico in materia di artigianato), in vigore dal 15 maggio 2013, la Regione Piemonte ha abolito l'albo delle imprese artigiane e le Commissioni Provinciali per l'Artigianato.
l'Impresa artigiana deve comunicare la cessazione dell'attività artigiana o la perdita dei requisiti artigiani, ai fini della cancellazione dell'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese, di cui all'art. 23, comma 1, al registro delle imrpese competente per territorio nella cui circoscrizione è posta la sede legale dell'impresa.
La cessazione dell'attività artigiana e la perdita dei requisiti devono essere comunicati entro il termine di 30 giorni dalla data dell'evento.
Il Registro delle Imprese procede alla cancellazione dell'annotazione della qualifica artigiana nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente per l'iscrizione al registro delle imprese e dà comunicazione dell'avvenuta cancellazione alle amministrazioni competenti anche ai fini previdenziali ed assistenziali.
Contro i provvedimenti, anche d'ufficio, della CCIAA in materia di cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione Regionale per l'Artigianato entro 60 giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi.
Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato sono comunicate alla CCIAA che ha emanato l'atto impugnato e al ricorrente entro 90 girni dalla presentazione del ricorso.
Decorso tale termine senza che la Commissione abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto.
Il ricorso contro i provvedimenti, anche d'ufficio, della CCIAA in materia di cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese ha effetto sospensivo.
Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato possono essere impugnate entro 60 giorni dalla comunicaizone davanti al giudice ordinario competente per territorio, che decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.
ALTRI CASI DI PERDITA DEI REQUISITI
Oltre il caso della cessazione di attività, l'impresa artigiana perde i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nella sezione speciale del registro imprese anche nel caso in cui:
1. il titolare dell'impresa non partecipi più prevalentemente, personalmente e manualmente al processo produttivo dell'impresa,
2. il titolare o i soci non siano personalmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle specifiche normative per l'esercizio di particolari attività (impiantistica, autoriparatori, acconciatore, estetista, pulizia, facchinaggio, autotrasporti, ecc.),
3. l'impresa svolga prevalentemente attività di natura non artigiana (commerciale, professionale, agricola),
4. la maggioranza dei soci non svolga in prevalenza lavoro personale anche manuale nel processo produttivo,
5. ciascun socio accomandatario di SAS o socio unico di SRL non sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge 443/85,
6. l'impresa abbia superato i limiti dimensionali di cui all'art. 4 della legge 443/85.
Per tutto ciò che concerne i diversi adempimenti inrenti la cancellazione dalla sezione speciale e dal registro delle imprese relativamente alle imprese artigiane, da presentare tramite pratica telematica, modulistica, termini, diritti di segreteria e imposta di bollo consultare il SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese
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