AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE
Informazioni, documentazione, requisiti, modalità per l'esercizio dell'attività di Agente in Affari in mediazione. Informazioni sull'esame, tempi, costi, sanzioni e ricorsi.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Dlgs 59/2010 - Legge n.39 del 3.2.1989 - D.M. 300 del 21.02.1990 - D.M. 452 del 21.12.1990 - Articolo 18 Legge n.57/01 D.M. 26/10/2011
Con il Dlgs 26 marzo 2010, n.59, recante "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 -Suppl. Ord. n. 75) , entrato in vigore l'8 maggio 2010, è stato tra l'altro soppresso il Ruolo degli agenti di affari in mediazione.
Il Ministro dello Sviluppo Economico ha emanato il DM 26/10/2011 (entrato in vigore il 12 maggio 2012) che disciplina le modalità e le nuove procedure di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dei soggetti interessati come previsto dall'art. 80 del Dlgs 59/2010.
DEFINIZIONE
Esercita attività di mediazione chi mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.
Le imprese (singole o associate) per iniziare l'attività di affari in mediazione, devono presentare la SCIA all'ufficio registro imprese della Camera di Commercio della Provincia dove esercitano l'attività stessa, corredata dalle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge utilizzando l'apposita modulistica in Starweb .
Nella SCIA l'imprenditore rende inoltre una dichiarazione di intenti con la quale individua il settore di attività nel quale intende operare, in linea con quanto previsto dal DPR 452/1990 che prevedeva le sezioni
agenti immobiliari,
agenti con mandato a titolo oneroso,
agenti merceologici
agenti in servizi vari.
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE
Il Dlgs 59/2010 non ha modificato nè eliminato i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività .
Ai fini dell'esercizio dell'attività di mediazione il richiedente deve possedere i requisiti di carattere personale, professionale e morale previsti dalla legge 39/89. Nel caso di esercizio dell'attività da parte di una Società tali requisiti devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti,
Requisiti personali:
- maggiore età ;
- essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri della Unione Europea o straniero residente nel territorio
della Repubblica con regolare permesso di soggiorno ;
- avere il godimento dei diritti civili ;
Requisiti morali:
- non essere interdetti, inabilitati o falliti e non aver riportato condanne per i seguenti delitti: delitti contro la pubblica amministrazione , l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
- non essere sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione e non avere procedimenti penali per reati di stampo mafioso.
Requisiti professionali :
- aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado (di qualunque tipo)*
- aver frequentato un apposito corso di formazione a frequenza obbligatoria, organizzato da organismi autorizzati a gestire la formazione professionale
- aver superato un ESAME diretto ad accertare l´attitudine e la capacità professionale dell´aspirante in
relazione al ramo di mediazione prescelto.
Per informazioni sui corsi riconosciuti dalla Provincia di Asti vedere il sito istituzionale della Provincia
* Ai fini dell’esercizio dell'attività di mediazione la Camera di Commercio non è competente per il riconoscimento di titoli di studio (diplomi) conseguiti all’estero da cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari. Per tale riconoscimento occorre seguire le istruzioni indicate sul sito del Ministero dello Sviluppo economico al seguente link "Riconoscimento qualifiche professionali estere".
N.b.: la legge prevedeva in alternativa al corso e all'esame il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado (di qualunque tipo) più un periodo di pratica di almeno 12 mesi continuativi, con l'obbligo di frequenza apposito corso di formazione professionale. Tale possibilità non si è mai concretizzata in quanto non è mai stato emanato iol previsto decreto del Ministero dell´Industria del Commercio e dell´Artigianato contenente le modalità e le caratteristiche del titolo di formazione, dell´esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti.
L'ESAME
I termini per la presentazione delle domande d'esame attraverso l'apposito portale saranno aperti lunedì 23 ottobre 2023 alle ore 9.00 e chiuderanno martedì 31 ottobre 2023 alle ore 23.59.
Link portale: https://
La prova scritta si terrà in modalità on line il giorno 20 novembre alle ore 15.00.
Le prove orali avranno luogo nelle giornate successive in date da destinarsi presso la sede della Camera di commercio di Alessandria in Via Vochieri, 58.
Per ogni ulteriore informazione consultare la pagina https://pie.camcom.it/esami-abilitazioni-professionali/agenti-immobiliari
IMPORTANTE
Dopo aver presentato la domanda d'iscrizione, la convocazione all'esame e tutte le comunicazioni in merito avverranno attraverso il portale iscrizioni dall'indirizzo no-reply.
Controllare la propria cartella all'interno del portale iscrizioni nella sezione messaggistica utente
Per informazioni generali sull’esame rivolgersi a abilitazioni@pie.camcom.it o
Per problemi tecnici legati al portale rivolgersi a help.servizionline@pie.
Per la preparazione dell'esame e per la futura preparazione professionale è possibile accedere gratuitamente ad un programma informatico contenente un ampio archivio di domande a risposta multipla alle quali è possibile dare una riposta on-line e visualizzare immediatamente le risposte corrette e quelle errate.
Vedi sezione Questionario On-Line per i Mediatori
Il candidato che non abbia superato la prova d'esame può domandare di sostenerla nuovamente, ma, in ogni caso, non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di notificazione dell'esito dell'esame precedente.
INIZIO / MODIFICA /CANCELLAZIONE dal REGISTRO IMPRESE
Si vedano con riferimento all'inizio dell'attività ma anche ai casi di modifica e di cancellazione, le informazione di dettaglio sul
SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese
L'ufficio ha 60 giorni di tempo per la verifica di tutti i requisiti di legge della Scia presentata in allegato alla domanda di iscrizione. Entro detto termine l'ufficio deve contestare i requisti mancanti o difformi e salva la possibilità per l'interessato, ove consentito, di conformarsi a quelli previsti dalla normativa vigente deve essere disposta l'inibizione dell'attività. Trascorso il termine di 60 giorni senza contestazioni o provvedimenti di inibizione l'attività si intende svolta in modo conforme alle norme di legge.
RICORSI
Avverso i provvedimenti inibitori di avvio dell'attività è ammesso ricorso gerarchico improprio al Ministero dello Sviluppo Economico - Roma, rispettivamente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di diniego.
In alternativa è ammesso ricorso al TAR in via esclusiva ai sensi dell'art. 133 del DLGS 104/2010 .
ULTERIORI INFORMAZIONI INERENTI L'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE:
Condizioni di incompatibilità
Si vedano le informazioni di dettaglio al seguente link:
Garanzia Assicurativa
Ai fini dell'esercizio dell'attività di mediazione il mediatore deve prestare idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti .
Gli importi minimi sono stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico :
- € 260.000,00 per le imprese individuali;
- € 520.000,00 per le società di persone;
- € 1.550.000,00 per le società di capitali.
Moduli e Formulari
Il mediatore che per l´esercizio della propria attività si avvalga di moduli o formulari, nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente depositarne copia, in via telematica, presso la Camera di Commercio nella cui provincia esercita l'attività. I moduli devono essere chiari, facilmente comprensibili ed ispirati ai principi della buona fede contrattuale. Sui moduli e formulari depositati deve essere indicato il numero REA ed il codice fiscale dell'impresa.
Il deposito in formato cartaceo dei moduli e formulari era consentito fino al 10/08/2012. Attualmente il deposito deve essere fatto attraverso il canale telematico della ComUnica, allegando la Scia compilata nella sezione moduli e formulari.
Per ulteriori informazioni di dettaglio si vedano le informazioni al seguente link
Scheda SARI Moduli - Formulari
VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI
L'Ufficio Registro delle imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della Scia, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonchè di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per suo conto.
NORME TRANSITORIE
a) i soggetti, persone fisiche, iscritti nel ruolo mediatori ma non attivi potevano iscriversi nell'apposita sezione "transitorio" Rea del Registro Imprese entro il 30 settembre 2013
b) i soggetti iscritti nei ruoli mediatori, che svolgono attività di impresa (iscritti quindi al Registro Imprese) dovevano entro il 30 settembre 2013 inviare un'apposita comunicazione di aggiornamento al Registro Imprese contenente i dati aggiornati relativi alle sedi ed unità locali nonché dei soggetti abilitati che svolgono l'attività per conto dell'impresa.
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Ufficio di riferimento
Per informazioni rivolgersi a:
RUOLI E REC
Riferimento | Ufficio: REGISTRO IMPRESE, RUOLI ED ELENCHI |
Indirizzo | Piazza Medici 8 - 14100 Asti |
Telefono | 0141.535211 |
Fax | 0141.535284 |
registroimprese.at@pec.aa.camcom.it | |
Orari | Da lunedì a venerdì : 8.30 - 12.30 |
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