AUTORIPARATORI
Requisiti per l'iscrizione
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FONTI NORMATIVE
Legge 5.2.1992, n. 122
DPR 18.4.1994, n. 387
Legge 5.1.1996, n. 25
Dlgs 31.3.1998, n. 112
DPR 14.12.1999, n. 558
Legge 241/1990 art. 19
Legge Regione Piemonte 25.6.2008 n.15 Legge 122/2010 art. 49 comma 4
Legge 11.12.2012, n.224
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 comma 1132 lett. d)
ATTIVITA DI AUTORIPARAZIONE
Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di cose e persone.
Rientra nell attività di autoriparazione anche l installazione su questi veicoli di impianti e componenti fissi.
Le riparazioni devono essere effettuate direttamente sul veicolo.
L e specifiche attività di autoriparazione sono suddivise in tre sezioni:
1) meccatronica
2) carrozzeria
3) gommista
Ciascuna impresa può essere iscritta in una o più sezioni in relazione all attività effettivamente esercitata.
Non è consentito esercitare attività di autoriparazione che non siano di pertinenza della o delle sezioni in cui l'impresa è iscritta, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all attività principale.
Per attività strumentali ed accessorie rispetto all attività principale devono essere intese quelle attività che, pur rientrando in una sezione diversa da quelle individuate dall art. 1 della legge, risultino tuttavia indispensabili per il perfezionamento dell intervento di riparazione.
L'accertamento della accessorietà o strumentalità della prestazione andrà valutata di fatto, con riferimento a parametri desunti dalla tipologia di attività quale esercitata in concreto.
Lo svolgimento di tali attività strumentali ed accessorie di pertinenza di altre sezioni per le quali l impresa non è abilitata non può essere in ogni caso ritenuto valido ai fini del riconoscimento dei requisti richiesti dalla normativa
Per l'installazione dei ganci traino e per l installazione degli impianti di GPL occorre solo l abilitazione per la sezione meccatronica. La riparazione o sostituzione vetri rientra nella voce carrozzeria.
ATTIVITA NON SOGGETTE ALL APPLICAZIONE DELLA LEGGE
Non sono soggetti all applicazione della normativa sull autoriparazione
1) il lavaggio degli autoveicoli,
2) il rifornimento di carburante,
3) la sostituzione del filtro dell aria, del filtro dell olio, dell olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento.
Sono inoltre escluse le imprese che operano sul singolo pezzo smontato (ad es. rettifica motori, battilamiera).
REQUISITI
Per le imprese Artigiane
-il titolare,
-il socio lavorante di società di persone, di cooperativa o di capitali ,
e per le imprese non artigiane
-il titolare,
-il socio di società di persone, di cooperativa o di capitali ,
-l amministratore di società di capitali /cooperative
-oppure un terzo che ha con l impresa un rapporto di immedesimazione ( familiare colaboratore, dipendente, procuratore)
devono possedere i seguenti requisiti:
Requisiti personali:
a) essere cittadino italiano o di stato membro della UE; se cittadino di altro Stato deve essere in
possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro autonomo o dipendente o per motivi di famiglia;
b) non aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di
sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore per i quali è prevista una pena detentiva.
Requisiti professionali
In alternativa
a) laurea o diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente l attività;
b) diploma di maturità tecnica industriale
c) titolo a carattere tecnico professionale o attestato di apposito corso regionale teorico-pratico seguito da
almeno un anno di lavoro, negli ultimi cinque, come operaio qualificato, alle dipendenze di una impresa del
settore; il lavoro abilita anche se è stato svolto in qualità di socio, titolare o coadiuvante;
d) svolgimento dell attività per tre anni negli ultimi cinque, come operaio qualificato, socio, titolare, coadiuvante
di una impresa del settore,
e) ai sensi dell art. 6 della legge n. 25 del 5.1.1996 i soggetti che, ancorchè non più iscritti come titolari o soci di imprese di autoriparazione alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al DPR n. 387 del 18.4.1994(18/12/1994) dimostrino di avere svolto professionalmente l attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di impresa del settore, per una durata non inferiore ad un anno.
Deve essere designato un responsabile tecnico per ogni sede operativa (officina).
E ammesso un solo responsabile tecnico per due officine qualora le stesse sono congiunte o comunque molto vicine, in modo che possa il medesimo possa sovrintendere ad entrambe agevolmente.
Si rammenta inoltre che la sostituzione del reponsabile tecnico non può avere data anteriore alla data di presentazione della modulistica al registro delle imprese .
Per tutto ciò che concerne modalità di presentazione delle pratiche telematiche relative all'attività di autoriparazione , modulistica, termini, diritti di segreteria e imposta di bollo consultare il SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese
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