IMPRESA INDIVIDUALE
Informazioni, documentazione e modalità per l'iscrizione, modifica e cancellazione di Imprese Individuali
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FONTI NORMATIVE
Art. 2082, 2195, 2196 c.c.
art. 11 e 18 DPR 581/95, art. 9 DL 7/2007
DEFINIZIONE DI IMPRESA INDIVIDUALE
E' imprenditore chi esercita professionalmente un' attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi. Se il soggetto che esercita l'attività in modo professionale ed organizzato è una persona fisica allora si è in presenza di un impresa individuale.
ADEMPIMENTI
L'imprenditore che esercita una impresa commerciale in forma di piccolo imprenditore, artigianale o agricola deve iscriversi nel registro delle imprese. Devono inoltre essere iscritte le modificazioni dei dati dell' impresa nonchè la cessazione della medesima nel termine di 30 giorni dal verificarsi.
L'iscrizione dell'impresa nel registro nel momento della sua nascita avviene tramite la procedura della Comunicazione Unica secondo quanto stabilito dall' art. 9 del DL 7/2007 convertito in legge n. 40/2007 e s. m. i.
Secondo tale procedura l’avvio dell’attività di impresa può avvenire:
• con immediato inizio dell’attività economica;
• senza immediato inizio dell’attività economica.
ISCRIZIONE SENZA IMMEDIATO INIZIO DELL'ATTIVITA' ECONOMICA
Anche l'impresa individuale, come la società, può essere iscritta nel Registro Imprese fin dal momento della sua costituzione come “Inattiva”, con possibilità di ottenere visure e certificati camerali fin da tale momento e con conseguente soggezione al pagamento del diritto annuale.
In questi casi, nella domanda di iscrizione al Registro Imprese, l’impresa individuale non deve indicare la data di inizio attività ma deve indicare l'oggetto dell'impresa a cui verrà successivamente attribuito il corrispondente codice ATECO.
Quanto alla “data di costituzione” presente nella domanda di iscrizione al Registro Imprese, deve necessariamente essere indicata la data di invio della ComUnica, anche se non coincidente con la data indicata ai fini di apertura della partita IVA .
Una volta ultimati gli atti preparatori ed acquisiti gli eventuali titoli autorizzatori necessari, l’impresa individuale, come la società, deve presentare una nuova Comunicazione Unica per denunciare l’inizio effettivo dell’attività al Registro Imprese o all’Albo Imprese Artigiane, all’INPS ed eventualmente all’INAIL.
Quando si comunica l’inizio attività, l’ufficio Registro Imprese pone l’impresa in stato “Attiva”.
L’iscrizione dell’impresa individuale “Inattiva” è una conseguenza immediata della necessità di richiedere la partita IVA tramite ComUnica, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel Registro Imprese e non più prima di tale richiesta.
ISCRIZIONE CON IMMEDIATO INIZIO DELL' ATTIVITA' ECONOMICA
L'impresa individuale che contestualmente alla sua costituzione inizia l'attività economica oltre alla richiesta di apertura della partita Iva per l’Agenzia delle Entrate, deve trasmettere le comunicazioni ai vari Enti interessati, tra cui il Registro Imprese. Nel rispetto di quanto previsto dal terzo comma dell’art. 9 del D.L. n. 7 del 2007 il quale al primo comma specifica che la Comunicazione Unica è presentata “ai fini dell’avvio dell’attività d’impresa”, la data di inizio attività da indicare nella domanda di iscrizione nel Registro Imprese deve necessariamente coincidere con la data di invio della ComUnica e non può essere anteriore.
Per tutto ciò che concerne modalità di presentazione delle pratiche telematiche relative alle imprese individuali, modulistica, termini, diritti di segreteria e imposta di bollo consultare il SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese
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REGISTRO IMPRESE
Riferimento | Ufficio: REGISTRO IMPRESE, RUOLI ED ELENCHI |
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Telefono | 0141.535211 |
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