SOCIETÀ DI PERSONE
Informazioni, documentazione e modalità per l'iscrizione, modifica e cancellazione, trasferimento, scioglimento e liquidazione di Società di Persone
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FONTI NORMATIVE
Libro V , Titolo V , Capi II, III e IV del codice civile;
Art. 11 e 18 del DPR 581/95
DEFINIZIONE DI SOCIETA DI PERSONE
Le società di persone sono società caratterizzate dall'intuitus personae cioè dalla prevalenza dell elemento soggettivo rispetto al capitale. Hanno autonomia patrimoniale imperfetta e quindi tutti i soci, ad eccezione dei soci accomandanti delle società in accomandita semplice, rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali. Con l'iscrizione nel Registro imprese non acquistano la personalità giuridica.
Sono società di persone le società semplici, le società in nome collettivo (SNC ), le società in accomandita semplice (SAS) .
Solo le SNC e le SAS possono esercitare un attività commerciale mentre è preclusa alle società semplici.
Le SAS sono caratterizzate dalla presenza di due tipologie di soci: i soci Accomandatari che amministrano la società e rispondono illimitatamente per le obbligazioni sociali e i soci Accomandanti che non possono amministrare la società e rispondono limitatamente alle quote conferite .
ADEMPIMENTI
Tutte le società di persone devono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese a seguito della stipula dell'atto costitutivo, richiedere l' iscrizione delle modificazioni dei patti sociali e dello scioglimento entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. Devono altresì richiedere la cancellazione della società a seguito della chiusura della liquidazione.
La richiesta di iscrizione deve essere presentata condeve essere trasmessa in via telematica tramite la Comunicazione Unica .
Non è consentito l'utilizzo di modelli cartacei.
COSTITUZIONE
Per quanto riguarda la costituzione i soci dovranno rivolgersi al notaio per redigere un atto pubblico oppure una scrittura privata autenticata.
MODIFICHE
Nel caso di modifiche dei patti sociali (esempio cessione delle quote, aumento/diminuzione del capitale sociale, variazione dell'oggetto sociale, ecc…) occorre sempre l'intervento del notaio per l'atto pubblico oppure per la scrittura privata autenticata.
SCIOGLIMENTO
Quando i soci decidono di sciogliere e mettere in liquidazione la società oppure di sciogliere e chiedere la cancellazione senza messa in liquidazione il notaio dovrà redigere il relativo atto.
Vi sono inoltre le situazioni sottoelencate in cui lo scioglimento interviene di diritto. In tale caso l'intervento del notaio non è necessario ed è sufficiente la presentazione della domanda nel registro delle imprese :
- scadenza del termine di durata in assenza di proroga tacita;
- mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di legge;
- per mancata ricostituzione nel termine di legge di una delle due tipologie sociali previste per le SAS ( accomandanti o accomandatari);
- per provvedimento dell'autorità governativa ( solo SNC e SAS);
- per dichiarazione di fallimento ( solo SNC e SAS).
***Fa in ogni caso eccezione la società semplice che è libera da forme e può pertanto ricorre a contratti verbali o a contratti privati registrati, ad eccezione dei casi in cui la forma dell'atto è richiesta dalla natura dei beni conferiti.***
ATTIVITA'
Nel caso di denuncia di inizio dell'attività, della sua modifica (esempio aggiunta di un'altra attività) o della cessazione dell'attività gli adempimenti spettano agli amministratori.
I modelli da compilare sono il modello S5 informatico se l'attività denunciata è svolta all'indirizzo della sede oppure il modello UL, sempre informatico se tale attività è presso una unità locale (esempio ufficio, magazzino, negozio, laboratorio diverso dall indirizzo della sede).
Per tutto ciò che concerne modalità di presentazione delle pratiche telematiche relative alle scietà di persone (sia adempimenti societari che adempimenti relativi all'attività), modulistica, termini, diritti di segreteria e imposta di bollo consultare il SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese
Diritto Annuale
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