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Versione solo testo - Camera di commercio di Asti, 3 dicembre 2023
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Società di Capitale



Asti, 3 dicembre 2023
Ultimo aggiornamento: 30.11.2021



Registro Imprese



SOCIETÀ DI CAPITALE

Informazioni su iscrizione, cariche sociali, statuto, collegio sindacale, trasferimento sede, deposito bilanci finali di liquidazione, scioglimento e liquidazione di Società di Capitale


Contenuto pagina

 

FONTI NORMATIVE

Codice civile : Libro V, Titolo V, Capi V, VI e  VII ; Titolo VI , Capo I e  II;

Art. 11  DPR 581/1995;

Art. 44   DL 83/2012.


DEFINIZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALE 
Le società di capitali sono definite tali in quanto l'elemento del capitale ha una prevalenza concettuale e normativa rispetto all'elemento soggettivo rappresentato dai soci. La partecipazione dei soci al capitale sociale può essere rappresentata da azioni o da quote a seconda della specifica tipologia societaria.

Le caratteristiche delle società di capitali sono:

- personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta (la società risponde soltanto con il suo patrimonio). Fanno eccezione le s.a.p.a., dove i soci accomandanti sono obbligati soltanto nei limiti della quota del capitale sociale sottoscritta, mentre i soci accomandatari rispondono solidamente e illimitatamente;
-responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali limitata: i soci rispondono per le obbligazioni assunte dalla società nei limiti delle azioni o quote sottoscritte; in caso di insolvenza della società i creditori non possono rivalersi sul patrimonio personale dei singoli soci;
- potere di amministrazione svincolato dalla qualità di socio: il socio può solo esercitare funzioni di controllo e di partecipazione ad utili e perdite e contribuire, con il suo voto proporzionale alle azioni/quote possedute, a scegliere gli amministratori;
- organizzazione di genere corporativo, con organi definiti dalla legge (sia nella tipologia che nelle funzioni: assemblea dei soci, amministratori, collegio sindacale).

Le società di capitali si dividono in:

società per azioni (SpA);

società in accomandita per azioni (Sapa);

società a responsabilità limitata (Srl); 

 

A seguito del  D.L. 24/01/2012, n.1, come convertito dalla Legge 24/03/2012 n.27 e del DL83/2012 convertito con Legge 134/2012
è stata introdotta nel nostro ordinamento la 
società a responsabilità limitata semplificata (Srls); 

A tali società si aggiungono le società cooperative che sono società che hanno scopo mutualistico. Tale scopo consiste - a seconda del tipo di cooperativa - nell'assicurare ai soci il lavoro, o beni di consumo, o servizi, a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato.


Le cooperative sono regolate dalle norme specifiche presenti nel Codice civile, dall'articolo 2511 all'art. 2548, e, in quanto compatibili, dalle disposizioni sulla società per azioni (art. 2519 primo comma).
Per le cooperative costituite da meno di 9 soci è obbligatoria (art. 2522, secondo comma) l'applicazione delle norme sulle s.r.l. (e possono essere costituite esclusivamente da persone fisiche, non da persone giuridiche).
Le norme sulla società a responsabilità limitata possono essere applicate anche nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni (e l'atto costitutivo preveda espressamente l'applicazione di tali norme):

- numero dei soci inferiore a venti,

- attivo patrimoniale inferiore a un milione di euro.

Le società cooperative godono di autonomia patrimoniale perfetta. L'art. 2518 dispone infatti che nelle società cooperative per le obbligazioni risponde soltanto la società con il suo patrimonio.



ADEMPIMENTI 

Le società di capitali (Società a responsabilità limitata - S.R.L.- Società a responsabilità limitata semplificata SRLS - Società a responsabilità limitata a capitale ridotto - Società per azioni - S.P.A. - Società in accomandita per azioni - S.A.P.A.)  devono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese entro 10 giorni  dalla stipula dell'atto costitutivo ( le società coopertaive entro 20 giorni) , e richiedere l'iscrizione delle modificazioni dei patti sociali e dello scioglimento entro 30 giorni dall'atto modificativo o dal verificarsi dell'evento se manca l'atto di modifica. Devono inoltre richiedere la cancellazione della società a seguito della chiusura della liquidazione.

Per quanto riguarda la costituzione i soci dovranno rivolgersi al notaio per redigere un atto pubblico che comprenderà lo statuto della società con il quale vengono regolati i rapporti tra i soci e disciplinati i poteri e le funzioni degli amministratori.
Nel caso di modifiche dello statuto (esempio aumento/diminuzione del capitale sociale, variazione dell'oggetto sociale, ecc...) e di scioglimento della società per volontà di tutti i soci, occorre sempre l'intervento del notaio per l'atto pubblico.
 

Per tutto ciò che concerne modalità di presentazione delle pratiche telematiche relative alle scietà di capitali (sia adempimenti societari che adempimenti relativi all'attività), modulistica, termini, diritti di segreteria e imposta di bollo consultare il SARI - Supporto Specialistico  Registro Imprese  

 

                                                                                                    


 

DIRITTO ANNUALE

 

Vedi voce diritto annuale

 



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REGISTRO IMPRESE

Riferimento Ufficio: REGISTRO IMPRESE,  RUOLI ED ELENCHI
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Telefono 0141.535211
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E-mail registroimprese.at@pec.aa.camcom.it
Orari Da lunedì a venerdì : 8.30 - 12.30

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