ETICHETTATURA DELLE CALZATURE
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Le calzature, per poter essere vendute all'interno dell'Unione Europea, devono presentare un'etichettatura conforme alla normativa.
L'etichetta
Almeno una delle calzature deve presentare l'etichetta che contiene le informazioni sul materiale di cui è composta ciascuna parte della scarpa e che può essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato.
L'etichetta deve
* contenere informazioni sul materiale che costituisce almeno l'80% della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura o almeno l'80% del volume della suola interna. Se nessun materiale raggiunge almeno l'80% è opportuno che l'etichetta rechi informazioni sulle due componenti principali.
Le indicazioni devono essere fornite in forma di simboli o scritte in lingua italiana.
* essere visibile, saldamente applicata, accessibile al consumatore. La dimensione dei simboli deve essere sufficiente a rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute nell'etichetta.
Inoltre, ai sensi del D. Lgs. 206/2005, devono essere indicati identità ed estremi del produttore.
L'etichetta non deve indurre in errore il consumatore e quindi nei luoghi di vendita al consumatore finale deve essere esposto in modo visibile un cartello illustrativo della simbologia adottata sull'etichetta.
Riferimenti normativi:
Dir 94/11/CE
DM 11 aprile 1996 s.m.i.
D. Lgs. 206/2005
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