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Versione solo testo - Camera di commercio di Asti, 18 aprile 2024
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Etichettatura delle calzature



Asti, 18 aprile 2024
Ultimo aggiornamento: 23.08.2018



Vigilanza e Sicurezza dei Prodotti



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ETICHETTATURA DELLE CALZATURE


Contenuto pagina

Cambiano le sanzioni per produttori, importatori, distributori in caso di violazione in materia di etichettatura

 

Il 4 gennaio 2018 è entrato in vigore il decreto legislativo 190/2017 che innova il quadro sanzionatorio per le violazioni in materia di etichettatura dei settori tessile e calzaturiero.

Non cambiano le regole di etichettatura contenute per il settore calzaturiero nella direttiva 94/11/CE recepita in Italia con DM 11/4/1996, ma cambiano le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme.

Sono state introdotte nell'ordinamento italiano le sanzioni applicabili per la vendita di calzature prive di etichetta o con etichetta non conforme.
Sono inoltre previste sanzioni specifiche da applicare per le vendite on line in assenza delle informazioni sulla composizione ma anche per la presentazione di prodotti su cataloghi e prospetti, e nel caso in cui il produttore/importatore non ottemperi ai provvedimenti di conformazione dell'etichetta o di ritiro dei prodotti dal mercato emessi dall'autorità di vigilanza (Ministero dello Sviluppo Economico).

 

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L'etichetta


Almeno una delle calzature deve presentare l'etichetta che contiene le informazioni sul materiale di cui è composta ciascuna parte della scarpa e che può essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato.

L'etichetta deve
* contenere informazioni sul materiale che costituisce almeno l'80% della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura o almeno l'80% del volume della suola interna. Se nessun materiale raggiunge almeno l'80% è opportuno che l'etichetta rechi informazioni sulle due componenti principali.
Le indicazioni devono essere fornite in forma di simboli o scritte in lingua italiana. 
*  essere visibile, saldamente applicata, accessibile al consumatore. La dimensione dei simboli deve essere sufficiente a rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute nell'etichetta.

Inoltre, ai sensi del D. Lgs. 206/2005, devono essere indicati identità ed estremi del produttore.

L'etichetta non deve indurre in errore il consumatore e quindi nei luoghi di vendita al consumatore finale deve essere esposto in modo visibile un  cartello illustrativo della simbologia adottata sull'etichetta. 

Riferimenti normativi:

  • Dir 94/11/CE
  • DM 11 aprile 1996 s.m.i.
  • D. Lgs. 206/2005
  • D. Lgs.  15 novembre 2017, n. 190 - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili




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Per informazioni rivolgersi a:

CONTRATTI TIPO, USI E CONSUETUDINI, MANIFESTAZIONI A PREMIO, SICUREZZA PRODOTTI

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Telefono 0141.535269/249/106/177
Fax 0141.535200
E-mail info@pec.aa.camcom.it
Orari Da lunedì a venerdì : 8.30 - 12.30

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