PEC - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
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La Posta Elettronica Certificata (PEC) è lo strumento che consente di inviare e ricevere messaggi di testo e allegati con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento. In questo modo si può dialogare con tutti gli uffici della PA direttamente via e-mail senza dover più produrre copie di documentazione cartacea ma soprattutto senza doversi presentare personalmente agli sportelli. I benefici sono concreti e immediati, a cui si deve anche aggiungere il risparmio sulle spese di spedizione della raccomandata A/R. Ovviamente anche lo scambio di PEC tra privati, ha lo stesso valore legale di una raccomandata.
L’articolo 16 della legge n. 2 del 28/01/2009, (di conversione del DL. 185/2008) e l’art. 5 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 hanno previsto l’obbligo per le società e per le imprese individuali di dotarsi di un indirizzo PEC e di comunicarlo al Registro delle Imprese. Tale indirizzo rappresenta l'equivalente "elettronico" dell'indirizzo "fisico" della sede legale.
L’iscrizione e/o la variazione dell’indirizzo PEC al Registro non è soggetta al pagamento di diritti di segreteria o di bolli.
E’ invece dovuto il costo di attivazione della casella, stabilito dai diversi gestori presenti sul mercato, autorizzati da DIGITPA, ed ai quali occorre rivolgersi, anche on-line, per l’acquisto. L’Ente camerale non rilascia caselle PEC.
L'indirizzo deve essere valido ed attivo nonchè univoco e direttamente riferibile all'impresa e non può essere condiviso con altri imprese o professionisti. Non è possibile cioè che una medesima PEC venga comunicata per soggetti diversi. Non è inoltre possibile comunicare un indirizzo PEC cosiddetto “del cittadino", (riconoscibile dal dominio @postacertificata.gov.it). Tale indirizzo infatti risulta riservato esclusivamente alle comunicazioni tra cittadini e pubbliche amministrazioni.
L'indirizzo PEC va comunicato al Registro Imprese della sede legale dell'impresa esclusivamente per via telematica attraverso le procedure Comunica, Starweb o per il tramite della procedura semplificata presente sul portale www.registroimprese.it.
Se le imprese omettono di comunicare l'indirizzo PEC, l’ufficio Registro Imprese che riceve una loro domanda di iscrizione o di variazione non può procedere all’evasione e deve sospendere la pratica telematica in attesa della comunicazione dell’indirizzo PEC. Il termine massimo entro il quale provvedere è di 3 mesi per le società e 45 giorni per le imprese individuali. Scaduto tale termine la pratica viene rifiutata e trasmessa al giudice per l'iscrizione d'ufficio. A seguito dell'ordine del giudice viene applicata anche la sanzione amministrativa di cui all'art. 2194 c.c. se il procedimento riguarda un'impresa individuale. Viceversa se si tratta di una società la sanzione prevista è quella stabilita dall'art. 2630 c.c..
Inoltre, il Ministero dello Sviluppo Economico con apposita direttiva (in vigore dal 14/07/2015), oltre a fornire precise indicazioni sulle caratteristiche che le PEC delle imprese devono avere per essere considerate valide, ha assegnato all’ufficio il compito di monitorare nel tempo la validità delle PEC iscritte nel Registro procedendo alla loro cancellazione laddove riscontri che le stesse risultino invalide perché revocate, inattive o condivise con altre imprese o professionisti. Al riguardo l'ufficio ha stabilito, a seguito di apposita determinazione del Conservatore, le modalità attraverso le quali procedere alla iscrizione della cessazione della PEC o alla cancellazione della medesima dal Registro.
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