ELENCO SOTTOPRODOTTI
Elenco Produttori e Utilizzatori di Sottoprodotti
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FONTI NORMATIVE
DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264
CIRCOLARE ESPLICATIVA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205
Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste
ELENCO PRODUTTORI E UTILIZZATORI DI SOTTOPRODOTTI
Sulla Gazzetta ufficiale del 15 febbraio 2017 è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. Il Regolamento intende indicare alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quindi la sussistenza dei requisiti sostanziali per la qualificabilità di un residuo come sottoprodotto e non come rifiuto.
I residui sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi. A tal fine, in ogni fase della gestione del residuo, è necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte una serie di condizioni tra le quali la certezza dell'utilizzo e l'assenza di ulteriori trattamenti diversi dalla normale pratica industriale.
I criteri indicativi forniti dal Regolamento non hanno carattere esclusivo (come riporta l'articolo 4 c.2), essendo sempre ammessa "la possibilità di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalità e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel (...) decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodotto", fermo restando l'obbligo di rispettare i requisiti di impiego e di qualità previsti dalle pertinenti normative di settore.
L'articolo 5 chiarisce che il requisito della certezza dell'utilizzo è dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell'impiego dello stesso ed evidenzia alcune modalità di prova tra le quali l'esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dai quali si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo ed alle condizioni della cessione.
In mancanza della documentazione contrattuale, il requisito della certezza dell'utilizzo e l'intenzione di non disfarsi del residuo sono dimostrati mediante la predisposizione di una scheda tecnica contenente le informazioni riportate in allegato al D.M., necessarie a consentire l'identificazione dei sottoprodotti dei quali è previsto l'impiego e l'individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonché del settore di attività o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli.
L'articolo 10 del Regolamento prevede che, per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di Commercio territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti che viene reso pubblico e consultabile su una sezione dedicata del sito internet della Camera di commercio o di un sito internet dalla stessa indicato.
L'elenco non introduce un requisito abilitante per i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti ma ha finalità conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi. L’iscrizione non è pertanto obbligatoria e avviene senza alcun onere per l’impresa e senza alcuna istruttoria. Nell’elenco è indicata, all’atto dell’iscrizione, oltre alle generalità e ai contatti dei soggetti iscritti, la tipologia dei sottoprodotti oggetto di attività.
La qualifica di un materiale come sottoprodotto, dunque non rifiuto, prescinde dalla iscrizione del produttore o dell'utilizzatore nel suddetto elenco, essendo di carattere oggettivo e legata alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Pertanto, l'iscrizione nell'elenco del produttore o dell'utilizzatore, di per sé, non è sufficiente a qualificare un residuo come sottoprodotto e, d'altra parte, la mancata iscrizione non comporta l'immediata inclusione del residuo nel novero dei rifiuti.
Modalità di iscrizione all'Elenco Produttori e Utilizzatori di Sottoprodotti
Le imprese che producono e riutilizzano sottoprodotti possono iscriversi all'elenco sottoprodotti istituito ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento 13 ottobre 2016, n. 264.
L’iscrizione avviene dal sito www.elencosottoprodotti.it
L’accesso dell’impresa con la firma digitale del legale rappresentante o di persona titolare di poteri nell’impresa, permetterà il recupero dei dati dell’impresa e delle sue unità locali e la verifica dei poteri del firmatario mediante interoperabilità con il Registro delle Imprese. Dall’area pubblica del sito è possibile anche la consultazione degli elenchi secondo parametri di ricerca territoriali, per tipologia di utente e di ciclo produttivo.
Per informazioni e chiarimenti in merito al funzionamento del sistema rivolgersi al servizio assistenza: info@elencosottoprodotti.it oppure assistenza@elencosottoprodotti.it
Le imprese, operando sulla propria scrivania telematica dall’area riservata del sito, possono procedere all’iscrizione negli elenchi indicando:
1. le unità locali (impianti) che si intende iscrivere. Ogni impresa, con una sola pratica, può iscrivere più unità locali, laddove l’attività di produzione o riutilizzo avvenga in più impianti;
2. la qualifica (produttore o riutilizzatore): nel caso l’unità locale sia nel contempo produttore e riutilizzatore, deve essere indicata due volte;
3. per ogni sottoprodotto si deve riportare:
- l’attività produttiva (classificata con codice ATECO) che genera il sottoprodotto o nella quale il sottoprodotto è impiegato;
- il nome commerciale del sottoprodotto (il sistema consente di verificare i nomi dei sottoprodotti che altri utenti hanno inserito, associandoli alla medesima attività di provenienza o riutilizzo. Non esiste una codifica standard);
- descrizione del sottoprodotto.
L’impresa può anche allegare eventuali documenti (p.es. certificazioni).
Manuale per l'iscrizione all'Elenco dei Produttori e Utilizzatori di Sottoprodotti
Vidimazione delle schede tecniche
Qualora l’operatore scelga di avvalersi delle schede tecniche (articolo 5, comma 6 del Decreto 264/2016) come strumento probatorio ai fini della caratterizzazione dei sottoprodotti, queste devono essere vidimate presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio. Per vidimazioni di competenza della Camera di Commercio di Asti rivolgersi al Registro delle Imprese – Tel. 0141 535105).
Le schede tecniche presentate alla vidimazione devono contenere i soli dati anagrafici dell’impresa ed i riferimenti dell’impianto di produzione, limitatamente alle informazioni su indirizzo, autorizzazione/ente rilasciante, data di rilascio dell’autorizzazione.
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