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Versione solo testo - Camera di commercio di Asti, 11 dicembre 2023
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Dispositivi di protezione individuale



Asti, 11 dicembre 2023
Ultimo aggiornamento: 25.05.2012



Vigilanza e Sicurezza dei Prodotti



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE


COSA SONO
Sono dispositivi di protezione individuale quei prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che li indossi o comunque li porti con sé da rischi per la propria salute e la propria sicurezza. 
Sono suddivisi in tre categorie in base alla complessità della progettazione ed alla possibilità di tempestiva verifica degli effetti lesivi da parte del consumatore.
Prima Categoria: DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. (ad es.:occhiali da sole senza correzione)
Seconda Categoria: vi rientrano per esclusione i DPI che non rientrano nella 1a e nella 3a categoria (ad es.:DPI per mani e braccia, quali guanti e manopole).
Terza Categoria: prodotti di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. (Ad esempio DPI che servono per fornire protezione contro le cadute dall'alto quali cinghie, agganci per lavori ad alta quota). 
REQUISITI OBBLIGATORI
I DPI si considerano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell'all. II del D.Lgs.n. 475/1992, quando sono muniti della marcatura CE che deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o sull'imballaggio.
Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario devono essere in grado di presentare, a richiesta, la dichiarazione di conformità CE e la documentazione tecnica, nonchè, relativamente ai DPI di 2a e 3a categoria, l'attestato di certificazione CE rilasciato da un organismo di controllo autorizzato.

Le Camere di Commercio verificano solo i DPI di prima categoria e, in particolare, gli occhiali da sole.

Principali riferimenti normativi
Normativa comunitaria

* DIRETTIVA 21/12/1989, n.89/686/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.
* DIRETTIVA 3/12/2001, n. 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti. 
Normativa nazionale
* D.Lgs. 4/12/1992, n.475: Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.
* D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 - Codice del consumo, Artt. 102-113


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Orari Da lunedì a venerdì : 8.30 - 12.30

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