NOMINE, MODIFICHE E CESSAZIONI CARICHE SOCIALI
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FONTI NORMATIVE
Artt. 2383, 2385, 2386, 2396, 2400, 2401, 2454, 2475 e 2542 codice civile (sistema tradizionale);
Artt. 2409 novies e 2409 undecies codice civile (sistema dualistico);
Artt. 2409 septiesdecies e 2409 noviesdecies codice civile (sistema monistico).
SOGGETTI OBBLIGATI
Ciascun amministratore (in seguito tutte le volte che si fa riferimento agli amministratori, le stesse modalità si devono intendere applicabili anche ai membri del Consiglio di Gestione previsto nel sistema dualistico) deve richiedere l'iscrizione della propria nomina presso il registro delle imprese;
La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale. Nel caso del sistema dualistico la competenza è del Consiglio di Sorveglianza, mentre nel caso del sistema monistico la competenza è del Comitato per il Controllo sulla Gestione.
E' leggitimato alla trasmissione telematica anche l'intermediario (ragioniere o dottore commercailisti iscritto all'ordine) ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies della legge 340/2000 appositamente incaricato da ciascuno degli amministratori. In tal caso nel modello note della pratica occorre inserire la seguente dichiarazione :
"Il firmatario Dr/Rag XXXXX, che richiede l'iscrizione in forza dell'art. 31 comma 2 quinquies della legge 340/2000, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:
a. di essere regolarmente iscritto alla data di presentazione della domanda nell'Ordine della provincia di XXXXX, numero XXXX,
b. di avere ricevuto specifico incarico da parte del Sig.......amministratore della società"
DOCUMENTAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE
a) Modello S2 e n° 1 modello INT P per ogni amministratore nominato, modificato o cessato;
b) Distinta firme (generata dal software Fedra o equivalenti) sottoscritta con firma digitale dai soggetti obbligati alla presentazione della denuncia o dell'intermediario secondo le modalità suindicate.
c) Verbale di assemblea (o di consiglio) o copia dell'atto trascritto nel libro delle decisioni dei soci che documenti l'avvenuta nomina/modifica/cessazione di amministratori o l'attribuzione dei poteri.
L'atto può essere allegato con una delle seguenti modalità:
1.mediante scansione del documento. Occorre tenere presente che le firme autografe apposte dal presidente e dal segretario dell'assemblea sul verbale devono risultare chiaramente visibili dalla scansione del documento. Nel caso in cui venga effettuata la scansione dal libro delle decisioni dei soci deve risultare chiaramente leggibile la firma autografa apposta dal verbalizzante;
2. mediante un file informatico firmato digitalmente dal presidente e dal segretario dell'assemblea, oppure, in caso di decisione dei soci, dal verbalizzante. Si ricorda che il file deve prima essere convertito in formato pdf;
3.mediante un file informatico firmato digitalmente dal soggetto obbligato.
Non deve essere depositato in copia autentica.
DIRITTI DI SEGRETERIA E COSTI
Vedi sezione DIRITTI DI SEGRETERIA E COSTI alla voce "Società di Capiale"
TERMINI
30 giorni dalla data dell'atto o dalla notizia della nomina.
NOTE
1.Quando l'atto contiene nomina, modifica o cessazione sia di amministratori che di sindaci è sufficiente presentare un unico modello S2, allegando i modelli INT P di tutti i soggetti interessati.
2.La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato rinnovato.
3.E' necessaria la compilazione degli intercalari P anche nel caso di cessazione di carica nonché nel caso di conferma in carica senza alcuna variazione.
4.Se alcuni amministratori non erano presenti in assemblea o accettano successivamente, ferma restando che la loro nomina deve risultare dall'atto, depositato con modello S2, essi devono presentare, unicamente l'Intercalare P quando successivamente avranno notizia della nomina o avranno accettato la carica.
5.Cessazione amministratori.
Il soggetto obbligato, per le società per azioni e per le cooperative che seguono il modello della società per azioni, è il Presidente del Collegio Sindacale, in alternativa un sindaco effettivo, in mancanza del Collegio Sindacale uno degli amministratori rimasti in carica. Per le società a responsabilità limitata e per le cooperative che seguono il modello delle società a responsabilità limitata la cessazione di uno o più amministratori può essere presentata dal collegio sindacale (vedi sopra) o da un amministratore nel caso in cui non sia presente il collegio sindacale.
6.Nel caso di nomina per cooptazione (art. 2386 codice civile), entro 30 giorni dalla data del verbale del consiglio di amministrazione deve essere presentato un modello S2 con allegati gli INT P degli amministratori nominati in sostituzione di quelli che sono venuti a mancare. N.B. La scadenza da indicare è "fino alla prossima assemblea".
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REGISTRO IMPRESE
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