DEPOSITO BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE
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FONTI NORMATIVE
Artt. 2492, 2493 e 2594 codice civile
SOGGETTI OBBLIGATI
Il liquidatore.
E' legittimato alla trasmissione telematica anche l'intermediario ragioniere o dottore commercailisti iscritto all'ordine) ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies della legge 340/2000 appositamente incaricato dal legale rappresentante . In tal caso nel modello note della pratica occorre inserire la seguente dichiarazione :
"Il firmatario Dr/Rag XXXXX, che richiede l'iscrizione in forza dell'art. 31 comma 2 quinquies della legge 340/2000, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:
a. di essere regolarmente iscritto alla data di presentazione della domanda nell'Ordine della provincia di XXXXX, numero XXXX,
b. di avere ricevuto specifico incarico da parte dal legale rappresentante della società"
DOCUMENTAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE
a) Modello S3, compilato al riquadro 2. Va obbligatoriamente indicata la data alla quale è riferito il bilancio finale di liquidazione che corrisponde alla data di chiusura della liquidazione stessa. Nel successivo campo "tipo liquidazione" deve essere obbligatoriamente inserito il codice relativo al tipo di liquidazione.
b) Distinta firme sottoscritta dal liquidatore o dal professionista incaricato con firma digitale .
Si rammenta che la distinta dovrà essere firmata digitalmente anche dall'intermediario che provvede all'invio telematico della pratica. In questo caso l'intermediario abilitato potrà ricevere le eventuali comunicazioni da parte dell'ufficio del registro delle imprese ed effettuare le necessarie regolarizzazioni richieste inerenti la compilazione della modulistica.
c) Il bilancio finale di liquidazione corredato dalla relazione del collegio sindacale (se esistente). Se il bilancio e i relativi atti allegati sono documenti informatici (uno o più file) il liquidatore potrà firmarli digitalmente previa conversione in formato .pdf. Se il bilancio è redatto su supporto cartaceo, successivamente dovrà essere acquisito tramite scanner e firmato digitalmente da un liquidatore. Nel caso in cui il bilancio preveda un qualsiasi riparto tra i soci deve essere sottoposto a registrazione presso l'agenzia delle entrate (allegare il bilancio registrato mediante scansione oppure allegare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, firmata digitalmente dal liquidatore, ai sensi degli articoli 46 e 76 del D.P.R. 445 del 2000, nella quale vengono indicati gli estremi di registrazione). Infine, sul bilancio dovrà essere indicata la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo oppure gli estremi dell'eventuale esenzione.
Si fa presente che la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate è obbligatoria anche nel caso in cui è ripartito ai soci il capitale sociale residuo ( Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, riposta ad istanza di interpello del 26/05/2005) non è invece dovuta nel caso in cui venga ripartito ad esempio un un credito IVA in quanto quest'ultimo è un aposta contabile priva dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (Agenzia dell'Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 353/E)
DIRITTI DI SEGRETERIA E COSTI
Vedi sezione DIRITTI DI SEGRETERIA E COSTI alla voce "Società di Capitale"
TERMINI
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REGISTRO IMPRESE
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