PROGETTO DI FUSIONE E DI SCISSIONE
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FONTI NORMATIVE
Artt. 2501 ter.
Artt. 2506 bis
SOGGETTI OBBLIGATI
Gli amministratori devono redigere il progetto di fusione e depositarlo per l'iscrizione nel registro delle imprese
E' legittimato alla trasmissione telematica anche l'intermediario ragioniere o dottore commercailisti iscritto all'ordine) ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies della legge 340/2000 appositamente incaricato dal legale rappresentante .
In tal caso nel modello note della pratica occorre inserire la seguente dichiarazione :
"Il firmatario Dr/Rag XXXXX, che richiede l'iscrizione in forza dell'art. 31 comma 2 quinquies della legge 340/2000, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:
a. di essere regolarmente iscritto alla data di presentazione della domanda nell'Ordine della provincia di XXXXX, numero XXXX,
b. di avere ricevuto specifico incarico da parte dal legale rappresentante della società"
DOCUMENTAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE
a) Modello S2
compilato al riquadro 11 (Fusione) più codice atto A16
compilato al riquadro 12 (Scissione) più codice atto A17
b) Distinta firme sottoscritta digitalmente da un amministratore o dal professionista incaricato.
c) Progetto di
- Fusione: redatto a norma dell'art. 2501bis del c.c. e firmato con firma digitale da un amministratore (previa
conversione del file in formato 'pdf' o 'TIF').
- Scissione, redatto a norma dell'art. 2506 bis del c.c e firmato con firma digitale da un amministratore
In tutti i casi sull'atto dovrà essere indicata la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo.
d) statuto deella società risultamte dalla fusione o scissione o atto costitutivo se società di nuova costituzione
NOTE
Alla fusione per incorporazione di una società interamente posseduta non si applicano le disposizioni dell'art. 2501 ter, primo comma, numeri 3 (il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro), 4 (le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante) e 5 (la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili) pertanto il progetto potrà non menzionare tali punti.
Tutte le spocietà partecipanti alla fusione/scissione sono tenute al deposito del relativo progetto presso l'ufficio registro imprese competente
DIRITTI DI SEGRETERIA
I diritti sono di € 90,00 da pagare in via telematica se la trasmissione avviene telematicamente oppure €
120,00 da pagare in contanti, con bancomat o con versamento su conto corrente postale n. 123141, intestato
alla Camera di Commercio di Asti, se la domanda è presentata su supporto informatico con firma digitale.
IMPOSTA DI BOLLO
L'imposta di bollo è di € 59,00 per le società di persone, di € 65,00 per le società di capitali e va assolta in entrata (codice E) o all'origine (codice O).
Nel primo caso, assolvimento in entrata, occorre indicare gli estremi dell'autorizzazione alla riscossione del
bollo virtuale rilasciata alla Camera di Commercio di Asti, mentre se l'imposta di bollo è assolta all'origine
dovranno essere indicati gli estremi della dichiarazione del soggetto che è incaricato della trasmissione della
pratica.
TERMINI
Nessuno.
EFFETTI
Tutti gli effetti degli atti del procedimento di fusione decorreranno dalla data di iscrizione degli stessi nel Registro delle Imprese.
È necessario, però attendere almeno trenta giorni tra l'iscrizione del progetto nel registro delle imprese e la decisione in ordine alla fusione (art. 2501ter, ultimo comma), salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime. Tale termine è ridotto alla metà nei casi di fusione di società con capitale sociale non rappresentato da azione
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Ufficio di riferimento
Per informazioni rivolgersi a:
REGISTRO IMPRESE
Riferimento | Ufficio: REGISTRO IMPRESE, RUOLI ED ELENCHI |
Indirizzo | Piazza Medici 8 - 14100 Asti |
Telefono | 0141.535105 |
Fax | 0141.535284 |
info.ri@pec.at.camcom.it | |
Orari | Da lunedì a venerdì : 8.30 - 12.30 |
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