OBBLIGO DI TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI PER I SOGGETTI ISCRITTI ALL'ALBO DEI GESTORI AMBIENTALI
Contenuto pagina
Obbligo di istituire il registro di carico e scarico dei rifiuti per tutte le attività che effettuano il trasporto in conto proprio dei rifuti.
Il D.Lgs. 205/10 del 3/12/10, che ha recepito la direttiva comunitaria CE98/2008, modifica in maniera sostanziale la parte relativa ai rifiuti del Testo Unico Ambientale.
Fra le principali novità viene introdotto l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti per tutti i soggetti iscritti all'Albo Gestori Ambientali che trasportano i propri rifiuti non pericolosi (ai sensi dell'art. 212 comma 8).
La novità interessa in particolar modo le imprese del settore edile, limitatamente ai rifiuti da demolizione e costruzione, già soggette all'obbligo di compilazione del Formulario di identificazione dei rifiuti, che a partire dal 1° di giugno 2011 dovranno dotarsi di registro di carico e scarico, vidimato in CCIAA, sul quale dovranno registrare i movimenti dei rifiuti prodotti.
[ inizio pagina ]
Aiutaci a darti un servizio migliore
Valuta la qualità dei contenuti di questa pagina
Non � presente alcun ufficio di riferimento per questa pagina