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Versione solo testo - Camera di commercio di Asti, 25 aprile 2024 data
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Questionari on-line per mediatori



Asti, 25 aprile 2024
Ultimo aggiornamento: 17.01.2024



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Glossario

 

Contenuto della pagina


Il glossario dei questionari on-line ordinato alfabeticamente.


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N -
O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - tutto il glossario con definizioni






Lettera A
Ab intestato

(d. civ.)

Termine latino che indica la successione  legittima



Abitazione di lusso


Abitazione che ha le caratteristiche elencate nel DM 2 agosto 1969 (per esempio: superficie superiore a 240 mq o 200 mq, ma con aree scoperte pari a 6 volte quella coperta, o 160 mq , ma con altre caratteristiche "di lusso", eccetera). Le abitazioni di lusso (solo A/1 - A/8 - A/9) sono escluse da alcuni benefici e agevolazioni (come quelli dell'imposizione agevolata sull'acquisto prima casa).



Abitazione [Diritto di]
(d. civ.) artt. 540, 1022-1026 c.c.

È il diritto di abitare una casa altrui limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia. Rientra tra i diritti reali di godimento su cosa altrui [diritti soggettivi].
Contrariamente all'usufrutto, il diritto di abitazione non è cedibile nè può essere dato in locazione. I bisogni del titolare e della sua famiglia determinano l'ambito del potere di godimento. La legge stabilisce che tali bisogni debbano essere individuati valutando la condizione sociale del titolare del diritto di abitazione (art. 1021 c.c) ed indica i criteri per determinare quali soggetti debbano considerarsi membri della famiglia, comprendendo anche coloro che convivono con il titolare per prestare i loro servizi (art. 1023 c.c ). Il diritto di abitazione si acquista e si estingue nei modi previsti per l'usufrutto . Il diritto di (—) può essere costituito, oltre che per atto di volontà, anche per legge: tra i diritti ereditari spettanti al coniuge, infatti, rientra anche il diritto sulla (—) adibita a residenza familiare

Abitazione di tipo civile

Unità immobiliare a destinazione abitativa di tipo privato facente parte di edificio con buone caratteristiche generali, costruttive e distributive e con tipologia prevalente "civile".  È provvista di impianti di ordinaria tecnologia

Abitazione principale

Abitazione in cui si stabilisce la propria dimora abituale. Ai fini fiscali è una definizione utilizzata per gli sconti sulle imposte di proprietà (Irpef e Imu) e differisce da quella di "prima casa", usata per le imposte sui trasferimenti (compravendite, eredità, donazioni).



Abusivismo edilizio

Variazione della struttura, della volumetria o della
destinazione di un immobile, non approvata dagli uffici competenti o non
sanata successivamente, che ne determina l'impossibilità di vendita (Vedi
anche illecito urbanistico).


Accertamento compravendite immobiliari
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 

Con Risoluzione 13 luglio 2007, n. 170, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito ai nuovi poteri che la Manovra Prodi le ha attribuito in termini di rettifica del prezzo concordato dalle parti coinvolte in compravendite immobiliari.
Nel caso specifico, una società consortile aveva realizzato un complesso immobiliare da dividere tra le società partecipanti, stipulando nel corso degli ultimi anni diversi contratti  preliminari di vendita con prezzi molto differenti. La società  chiedeva, pertanto, di sapere se la differenza di prezzo concordato con i soci potesse giustificare una rettifica da parte del Fisco, in quanto i prezzi medesimi avrebbero potuto non essere ritenuti pari al valore normale dell'immobile. 
L'Agenzia ha chiarito che la possibile esistenza di un valore normale superiore al prezzo dichiarato in sede di rogito costituisce una presunzione relativa, in base alla quale  il Fisco può procedere a verifica e, nel caso di acquisizione di altri validi elementi, a rettifica del prezzo. Al contribuente è tuttavia riconosciuta la possibilità di fornire prova contraria.




Accertamento con adesione
(d. trib.) D.L. 30-9-1994, n. 564 conv. in L. 30-11-1994, n. 656; D.Lgs. 19-6-1997, n. 218; L. 27-12-1977, n. 449 

L' istituto può essere definito come una forma di accertamento in contraddittorio con l'interessato che, in quanto definitivo, non dà luogo a contenzioso. Può essere applicato a tutte le impste dirette, all'IVA, alle imposte sulle successioni e donazioni, a quelle di registro, ipotecarie e catastali.
La procedura può essere attivata dall'Ufficio competente o dallo stesso contribuente. Nel primo caso, l'Ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale vengono indicati i periodi di imposta soggetti ad accertamento ed il giorno e l'ora di comparizione. Nel secondo caso il contribuente può chiedere all'Ufficio la formulazione di una proposta di accertamento qualora nei suoi confronit siano già stati fatti controlli o ispezioni.


Accertamento dell’attivo
(d. fall.)

[vedi liquidazione dell'attivo]

Accertamento del passivo nel concordato preventivo
(d. fall.)

Manca in questa procedura un procedimento giurisdizionale
di verifica dei crediti. Dopo l'annotazione sui libri contabili
dell'imprenditore del decreto di ammissione alla procedura,
annotazione da eseguirsi a cura del giudice delegato, il
commissario giudiziale procede al controllo dell'elenco dei
debitori e dei creditori così come formato dall'imprenditore,
ai soli fini dell'adunanza di approvazione della proposta di
concordato.

Accertamento del passivo nel fallimento
(d. fall.)   art. 93 Legge Fallimentare nuovo testo 

Fase della procedura fallimentare che ha la funzione di verificare quanti creditori esistono e quanti fra loro vantino, nei confronti degli altri, titoli preferenziali. Nel suo ambito, perciò, è possibile distinguere due momenti procedimentali:
— la verifica dei crediti;
— la verifica delle domande di rivendicazione, restituzione e separazione delle cose mobili.
L'adunanza di verificazione, in particolare, ha per oggetto la verificazione delle domande presentate tempestivamente (cioè entro il termine fissato dal curatore nell'avviso per la verifica) e si svolge davanti al giudice delegato, con l'intervento dei creditori, del curatore e del fallito, che possono fare osservazioni e presentare nuove prove.
Avvenuta la verifica, il giudice delegato approva lo stato passivo e lo dichiara esecutivo. I creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione.
La medesima procedura vale per la seconda verifica, quella, cioè, concernente le domande di rivendicazione (dirette ad accertare la proprietà o altro diritto reale su di un mobile illegittimamente acquisito alla massa attiva), restituzione (dirette a recuperare beni detenuti dal fallito ma che avrebbero dovuto essere restituiti ai loro legittimi titolari) e separazione (mediante la quale il titolare di un diritto reale di garanzia su beni mobili, non appartenenti al patrimonio del fallito ma indebitamente coinvolti nell'esecuzione concorsuale, mira a sottrarre tali beni alla procedura fallimentare o, comunque, ad impedire che la loro vendita venga effettuata senza il rispetto della garanzia di cui è titolare).


Accertamento del passivo nella liquidazione coatta
art. 207  Legge Fallimentare nuovo testo

In tale procedura, l'accertamento del passivo è demandato al
commissario liquidatore e, a differenza di quanto accade
nell'ipotesi di fallimento, il relativo procedimento è svincolato
dall'iniziativa dei creditori. Il commissario liquidatore, perciò,
forma lo stato passivo d'ufficio;  redige, entro novanta
giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, l'elenco
dei crediti ammessi o respinti e delle domande di
rivendicazione, restituzione e separazione ammesse o
respinte e provvede, poi, a depositarlo nella cancelleria del
tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, dando
comunicazione dell'esito della verifica ai creditori comunque
esclusi. Con il deposito, lo stato passivo diviene, per
espressa previsione di legge, esecutivo. Da tale momento i
creditori esclusi possono, entro quindici giorni, opporsi allo
stato passivo ed impugnare i crediti ammessi.

Accertamento fiscale (o accertamento d'imposta)
(d. trib.)

Consiste nel compimento degli atti necessari per l'identificazione e la valutazione di tutti gli elementi che fanno capo al debito d'imposta .

Accessione
(d. civ.) artt. 934-938 c.c.

È un modo di acquisto  a titolo originario della proprietà, in base al quale viene ad appartenere al proprietario del fondo qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sotto o sopra di esso. Ciò avviene automaticamente e senza la necessità di una manifestazione di volontà del soggetto acquirente. Requisito necessario per l'acquisto della proprietà è la definitiva incorporazione dell'opera al suolo, così che il materiale adoperato venga a perdere la propria individualità. L'acquisto si verifica, in omaggio al principio della prevalenza, sempre a favore del proprietario della cosa principale.
Si distinguono, inoltre, le seguenti ipotesi di (—):
— di mobile a immobile (artt. 935-938 c.c.);
— di immobile a immobile, che ricorre nelle ipotesi di alluvione  e avulsione  (artt. 941-947 c.c.);
— di mobile a mobile, ad esempio nella ipotesi di unione e commistione  (art. 939 c.c.).
(—) del possesso 


Accessione invertita
Nel codice l'ipotesi di c.d. accessione invertita, espressione con cui si designa la vicenda in cui la proprietà del suolo accede alla proprietà della cotruzione edificata da un terzo, è limitata alla fattispecie prevista dall'articolo 938. Essa contempla il caso di un edificio costruito dal proprietario di un fondo che impinga su una porzione di fondo finitimo. Se lo sconfinamento è avvenuto in buona fede e se il proprietario del fondo invaso non ha fatto opposizione entro tre mesi dall'inizio dei lavori, l'autorità giudiziaria può attribuire al costruttore la proprietà del suolo occupato contro una indennità pari al doppio del valore della superficie occupata e salvo il maggior danno.

Accettazione
(d. civ.)

Atto con il quale un soggetto accetta la produzione di effetti nella propria sfera giuridica.


Accettazione bancaria
(d. banc.) L. 1-12-1981, n. 692

È una cambiale tratta spiccata da un imprenditore che necessita di un finanziamento, su una banca cui ordina di pagare la somma convenuta alla scadenza.
La banca accettante, apponendo la propria firma sul titolo, diviene l'obbligato principale.
Di regola il traente e il prenditore della cambiale coincidono: il soggetto emittente, in possesso della cambiale accettata, può, collocando direttamente o attraverso società finanziarie il titolo sul mercato monetario, ottenere con un'operazione di sconto bancario la liquidità di cui necessita.

Accettazione della cambiale
(d. comm.) artt. 26 ss. R.D. 14-12-1933, n. 1669

È l'atto negoziale con cui il trattario si obbliga a pagare la
somma indicata nel titolo: in tal modo il trattario diviene
obbligato cambiario principale. L'(—) è perciò istituto della
sola cambiale tratta, ed è espressa con le parole
«accettato», «visto» o anche con la semplice sottoscrizione
del trattario sulla facciata anteriore del titolo. L'(—) può
essere richiesta fino al giorno della scadenza e può essere
fatta anche da persona diversa dal trattario (accettazione per
intervento), indicata sulla cambiale dal traente o dal trattario
stesso.

Accettazione della proposta
artt. 1326-1328 c.c.

È una dichiarazione recettizia che diviene elemento perfezionativo del contratto quando è portata a conoscenza del proponente. Deve essere tempestiva e conforme a tutte le clausole contenute nella proposta: se è anche parzialmente difforme, o se giunge a conoscenza del proponente oltre il termine pattuito o ordinariamente necessario, vale solo come controproposta.
L'(—) deve avere la forma richiesta dal contratto che si vuole concludere e va fatta alla persona del proponente o ad un suo rappresentante. Anche l'(—) può essere revocata (o ritirata), purché la revoca giunga al proponente prima dell'accettazione stessa (art. 1328 comma 2 c.c.).

Accettazione dell’eredità
Art. 459 c.c.

È l'atto giuridico con cui il chiamato all'eredità diventa erede  e titolare del patrimonio ereditario fin dal momento dell'apertura della successione. Ciò impedisce qualsiasi interruzione nella titolarità dei rapporti facenti capo al defunto.
Il diritto di accettare si prescrive in dieci anni (art. 480 c.c.) a partire dal giorno di apertura della successione.

Accettazione tacita
Art. 1327 c.c.

Si ha quando l'esecuzione immediata del contratto sia richiesta dal proponente o dalla natura dell'affare o dagli usi.
In questi casi il contratto si conclude nel tempo e nel luogo in cui ha inizio l'esecuzione senza necessità di una preventiva risposta dell'accettante ed il proponente non può revocare la proposta dopo che l'altra parte ha iniziato ad eseguire la prestazione richiesta.
L'(—) tacita, comunque, deve risultare da un comportamento manifesto ed inequivocabile.

Accollo
(d. civ. art. 1273 c.c.)

Contratto tra il debitore (accollato) ed un terzo (accollante), con il quale quest'ultimo assume a suo carico l'obbligo che ha il debitore verso il creditore (accollatario). Nel caso di vendita di un immobile gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo bancario, l'acquirente può assumersi l'obbligo di pagare alla banca la rata di mutuo non ancora scaduta.

Accollo del mutuo
Capita spesso che l'immobile che si vuole acquistare abbia già un mutuo. Sorge allora il problema di valutare la possibilità di subentrare nel mutuo richiesto dal venditore, accollandosi le rate residue alle condizioni già stabilite, o pagare l'intero prezzo di vendita dell'immobile servendosi di un diverso finanziamento concesso da un altro istituto bancario. Subentrare ad un mutuo acceso in precedenza da altri è un'operazione che a volte conviene. Con l'accollo si risparmiano automaticamente tutte le spese di accensione del mutuo. Queste considerazioni non esonerano però l'acquirente da un'attenta verifica delle condizioni finanziarie a cui il mutuo è stato concesso. Le condizioni del vecchio mutuo, infatti, concordate magari in condizioni di mercato nettamente differenti da quelle presenti, potrebbero essere svantaggiose.
 

Acconto di imposta

(d. trib.) D.P.R. 26-10-1972, n. 633; L. 23-3-1977, n. 97; L. 27-4-1989, n. 154; L. 29-12-1990, n. 405; L. 23-12-1999, n. 488; D.L. 30/9/2000 n. 268 convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1 legge 23/11/200 n. 354

È un versamento d'imposta dovuto da alcune categorie di contribuenti anteriormente alla scadenza del periodo d'imposta a cui il tributo si riferisce e consiste in una percentuale dell'imposta versata per l'anno precedente. Il pagamento dell'(—) si inquadra nel sistema di autotassazione previsto per le imposte dirette.



Acconto o anticipo

Nei contratti immobiliari, è la somma data dall'acquirente al venditore come anticipazione del prezzo. L'acconto deve successivamente scontarsi dal prezzo totale di acquisto. Se l'affare non si conclude, l'acconto va restituito all'acquirente quando la causa della rottura dell'accordo sia da imputarsi al venditore. Meno certo è se il venditore che abbia subito dei danni per causa della rottura dell'affare da parte dell'acquirente, possa o meno trattenere l'acconto, in tutto o in parte, a titolo di risarcimento. E' invece sicuro che si possano chiedere anche eventuali danni.



A corpo

Si parla in genere di vendita a corpo dell'immobile. Corrisponde ad una quantificazione che prescinde dalle effettive misure del bene immobile.

Acquisto della proprietà a titolo derivativo
Il diritto di proprietà si collega all'esistenza del diritto di un precedente proprietario, da cui è trasferito.

Acquisto della proprietà a titolo originario
(d. civ. artt. 923-947 e 1158 c.c)

L'acquisto della proprietà non dipende da un egual diritto di un precedente titolare, ma si afferma come diritto che nasce nel patrimonio dell'attuale titolare.
L'(—) a titolo originario non si ha solo quando il diritto di proprietà su un bene sorge per la prima volta in capo ad un soggetto, ma ricorre ogni volta che l'acquisto della proprietà è indipendente dal diritto del precedente titolare (es.: usucapione, acquisto di beni mobili in base all'art. 1158 c.c.)

Acquisto del legato
art. 649 c.c

Il legato, a differenza dell'eredità, si acquista ipso iure, senza bisogno di accettazione. L'eventuale accettazione del legatario produrrebbe l'effetto di rendere irrevocabile l'acquisto. È, comunque, fatta salva la facoltà di rinunziare.

Acquisto dell’eredità
Artt. 459, 485 e 527 c.c. 

Si verifica con l'accettazione ovvero, prescindendo dalla volontà del chiamato, quale sanzione legale di alcuni comportamenti pregiudizievoli per i creditori ovvero per garantire l'integrità del compendio ereditario.
(—) dell'eredità da parte dello Stato art. 586 c.c.
La legge prevede che, in mancanza di altri successibili, o perché inesistenti, o perché vi abbiano rinunciato o abbiano fatto decorrere inutilmente il termine previsto per l'accettazione, l'eredità è acquisita dallo Stato senza bisogno di accettazione e senza possibilità di rinuncia.

Acquisto del possesso

(vedi possesso)

Addizionale
(d. trib.)

È una imposta  di carattere eccezionale stabilita dalla legge una tantum in momenti di particolare emergenza finanziaria. Consiste in una quota percentuale che si va ad aggiungere a quanto già dovuto a titolo di imposta ed il cui gettito è, di norma, destinato ad enti pubblici.

Addizionale regionale e comunale IRPEF

art. 1 D.Lgs.28-9-1998, n. 360

Addizionale dovuta alla Regione ed al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa per le parti spettanti a ciascuna. Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati si fa riferimento ai Comuni in cui il contribuente stesso ha il domicilio fiscale alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. L’addizionale è versata unitamente all’IRPEF. Essa è caratterizzata da due componenti: — un’aliquota base definita con decreto da applicare a partire dall’anno successivo e cui corrisponde una equivalente riduzione dell’aliquota erariale, cumula anche la parte relativa alle Province; — un’aliquota facoltativa, che i Comuni possono fissare entro il 31 dicembre di ogni anno. L’ammontare dell’addizionale si determina, applicando l’aliquota complessiva al reddito IRPEF, al netto degli oneri deducibili. Essa, tuttavia, è dovuta solo da quei soggetti per i quali, nell’anno di riferimento risulta dovuta l’IRPEF al netto delle detrazioni  e dei crediti d’imposta .



Addizione

Opera eseguita dal conduttore di un immobile all'immobile stesso, nel corso del rapporto di locazione.



Adempimento
(d. civ.) artt. 1175-1200, 1218 c.c.

L'adempimento dell'obbligazione è l'esatta esecuzione della prestazione. Con l'adempimento si realizza lo scopo per il quale è sorta l'obbligazione e, pertanto, essa si estingue. Di conseguenza, come stabilisce l'art. 1181 c.c., il creditore può rifiutare un (—) parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente (es.: il portatore di una cambiale o di un assegno non può rifiutare un pagamento parziale). Il creditore non può, tuttavia, rifiutare la parziale esecuzione della prestazione in caso di impossibilità parziale sopravvenuta (art. 1258 c.c.). Nell'adempimento dell'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia per evitare la responsabilità contrattuale, mentre nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività svolta professionalmente, la diligenza richiesta è più specifica, poichè il debitore deve adempiere utilizzando le regole tecniche proprie della sua arte o professione, delle quali egli non soltanto deve essere a conoscenza, ma esperto nell'applicarle concretamente. Destinatario della prestazione è il creditore o un suo rappresentante o un soggetto indicato dal creditore stesso o dalla legge o dal giudice a riceverla. Qualora il debitore paghi a persona diversa, egli non si libera dall'obbligazione, salvo che:
- il creditore ratifichi il suo operato;
- il creditore abbia tratto ugualmente vantaggio dalla prestazione fatta ad altri (es. il venditore di un bene lo consegna ad un vicino di casa del creditore e questi, a sua volta, lo consegna al creditore);
- il debitore, in buona fede (cioè credendo di eseguire la prestazione al creditore) abbia invece eseguito a favore di un soggetto che, apparentemente, in base a circostanze univoche, sembrasse legittimato a riceverla.
• (—) ritardato
[vedi Mora del debitore]
• (—) del terzo art. 1180 c.c.
Si ha quando la prestazione è effettuata da un terzo (cioè da un soggetto non obbligato) anziché dal debitore.
Il creditore normalmente non può opporsi all'(—) del terzo tranne che in due casi:
— se egli ha interesse che il debitore esegua personalmente la prestazione (come avviene se la prestazione è infungibile; es.: se mi sono rivolto a un noto architetto per un progetto edilizio);
— se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione, che, comunque, non è vincolante.
Prestazione in luogo dell'(—)
[vedi Datio in solutum].


Affitto [Contratto di]
(d. civ.) artt. 1615-1627 c.c.

Si ha quando la locazione ha per oggetto una cosa produttiva, mobile o immobile. L'affittuario, dietro pagamento di un canone, deve curare la gestione della cosa in conformità alla sua destinazione economica e all'interesse della produzione (art. 1615 c.c.).
Il locatore può chiedere la risoluzione del contratto, se l'affittuario non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione di essa, non osserva le regole della buona tecnica ovvero muta stabilmente la destinazione economica della cosa (art. 1618 c.c.).
All'affittuario spettano i frutti e tutte le altre utilità della cosa. Circa la manutenzione (artt. 1621-1622 c.c.), il locatore è tenuto ad eseguire le riparazioni straordinarie, mentre all'affittuario spettano quelle ordinarie.
In considerazione del carattere personale del rapporto, l'affittuario non può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore.

Agenzia del Demanio

Ente Pubblico Economico, cui è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili. All'Agenzia è altresì attribuita la gestione dei beni confiscati.

Agenzia del Territorio ora Agenzia delle Entrate
Agenzia fiscale competente a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle Ex conservatorie dei registri immobiliari. Ha il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale e alle trascrizioni e iscrizioni in materia di diritti sugli immobili. L'Agenzia, inoltre, gestisce l'Osservatorio del Mercato Immobiliare ed i connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato.
 

Agevolazioni prima casa
(vedi anche prima casa)

Sentenza della Cassazione
Con Sentenza 14 maggio 2007, n. 10984, la Corte di Cassazione si è nuovamente espressa in merito alla possibilità, per il contribuente, di fruire dell'agevolazione "prima casa", pur essendo proprietario di quote di un'altra casa di abitazione. La Corte ha affermato che la locuzione "fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione" come disposto dall'art. 2, D.L n. 12/1988, va interpretato nel senso che l'agevolazione prima casa non è ammessa solo se il contribuente ha la titolarità esclusiva, oppure la contitolarità in comunione con il coniuge del diritto di proprietà o altro diritto reale di un'altra casa di abitazione situata nel territorio del comune in cui è situato l'immobile. A seguito di tale interpretazione, non è elemento ostativo all'agevolazione per l'acquisto prima casa la contitolarità con persone che non sono tra loro legate con il vincolo del matrimonio.

Agevolazioni tributarie
(d. trib.) artt. 3 e 53 Cost.; L. 29-12-1990, n. 408; L. 30-12-1991, n. 413 

Termine generico con il quale vengono indicati i diversi istituti, previsti nella normativa fiscale, diretti ad accordare un trattamento preferenziale a determinati soggetti d'imposta.


Aggiunte e detrazioni
(estimo)

Se le caratteristiche di straordinarietà del bene sottoposto a stima sono costituite da elementi di per sé valutabili, la loro stima deve essere fatta a parte e il loro valore andrà aggiunto o detratto al valore del bene già eventualmente corretto per la presenza di comodi o scomodi.
Per dare una idea di quali possano essere questi elementi, si può dire che danno luogo ad un'aggiunta i maggiori redditi transitori a qualunque causa dovuti (esenzione temporanea dalle imposte, canoni contrattuali superiori all'ordinario), le maggiori consistenze riproducibili (fabbricati eccedenti le ordinarie dotazioni nei fondi rustici, migliori rifiniture nei fabbricati civili), le pertinenze legate al bene per legge o per volontà contrattuale (scorte aziendali, mobili e arredi), ecc.; danno invece luogo a detrazioni i minori redditi transitori, i debiti ipotecari, i diritti a favore di terzi (usufrutto, rendita), le minori consistenze sanabili (mancanza di edifici, stato di conservazione inferiore all'ordinario), ecc.

Agibilità

(DPR 380/2001 e smi)

Con il D. Lgs 222/2016 l’agibilità degli edifici cessa di essere un atto amministrativo rilasciato dal Comune e la sua attestazione avviene mediante segnalazione certificata. L’art.25 del DPR 380/2001 relativo al rilascio del certificato di agibilità è abrogato, mentre l’art.24 – Agibilità dello stesso DPR 380/2001 subisce sostanziali modificazioni. Si riporta l’articolo integralmente:

Art.24 - Agibilità

1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.

2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

4. Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:

a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale. 

5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione:

a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;

b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82;

d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;

e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.



Alienazione a scopo di garanzia

È quella in cui l'effetto traslativo non è immediato ma viene sospensivamente subordinato dalle parti all'inadempimento di un'obbligazione principale fra loro intercorrente, anche senza la costituzione di una garanzia  reale tipica sulla cosa, oggetto della pattuizione. L'(—) a scopo di garanzia, pur costituendo una forma di tutela preventiva del credito, favorisce oltremisura il creditore che se ne avvantaggia, diminuendo per gli altri creditori la comune garanzia rappresentata dal patrimonio del debitore. Essa perciò è nulla ai sensi dell'art. 2744 c.c.

Alienazione convenzionale [Divieto di]
art. 1379 c.c. 

Dispone la norma che il divieto di (—) stabilito per contratto ha effetto solo fra le parti (nel senso che la sua eventuale violazione determina l'obbligo di risarcire il danno [ Risarcimento del danno] alla controparte, non incidendo sull'acquisto del terzo), e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.

Alienazione [Divieto di]
(d. civ.) artt. 1024 e 1379 c.c. 

Consiste nella limitazione della facoltà di disposizione di un soggetto in ordine ad un proprio diritto. Il divieto di (—) può essere la conseguenza di un contratto liberamente stipulato dalle parti, ovvero di una imposizione legale.

Alienazione legale [divieto di]
art. 1024 c.c. 

Un esempio di divieto di (—) imposto da norme di legge è quello che l'art. 1024 c.c. prevede per i diritti di uso  e di abitazione.

Aliquota
(d. trib.)

Misura dell'imposta calcolata in percentuale sulla base imponibile  al fine di individuare l'esatto ammontare del tributo.
La base imponibile su cui determinare l'(—) di massima è espressa in valori monetari: reddito per le imposte dirette, patrimonio netto per l'imposta di successione, valore normale del bene per l'imposta di registro, corrispettivo dell'operazione per l'IVA.
Le (—) possono essere costanti o progressive: sono costanti se non crescono all'aumentare del livello della base imponibile, come nel caso dell'aliquota IRES e delle aliquote IVA. Sono progressive nel caso contrario (come ad esempio le aliquote IRPEF).

Aliquota d’ammortamento
(d. comm.)

Percentuale applicata a fine esercizio ai costi pluriennali relativi ad immobilizzazioni materiali ed immateriali allo scopo di ripartire gli stessi in funzione della presunta durata del periodo di utilizzazione delle immobilizzazioni [vedi Ammortamento].

All’ordine
(d. comm.) 

Clausola che si applica ad alcuni titoli di credito  che vengono intestati ad una determinata persona e si trasferiscono con la consegna del titolo munito di girata. Al portatore, invece, sono quei titoli per il cui trasferimento è sufficiente la consegna degli stessi.

Alluvione
(d. civ.) art. 941 c.c.

È una forma di acquisto della proprietà a titolo originario. Per (—) si intende l'impercettibile  e progressivo incremento portato dalle acque ad un fondo; il proprietario del fondo acquista la proprietà di tali incrementi di terreno, salvo quanto previsto nelle leggi speciali.

Altezza delle costruzioni

L'altezza è la lunghezza del segmento appartenente ad una retta verticale e avente per estremi inferiore e superiore rispettivamente i punti di incontro della retta stessa con il piano di spiccato e con il piano orizzontale dell'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile. Se il solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile è inclinato, a ogni piano di intradosso orizzontale corrisponde un piano verticale parallelo alla fronte della costruzione e la costruzione stessa presenta altezza variabile in funzione dell'arretramento della fronte

Altezza interna (di un edificio)

Altezza misurata sulla verticale tra il piano di calpestio e l'intradosso del solaio senza contare eventuali travature a vista. L'altezza minima è fissata dal Regolamento edilizio.


Ambiti
(diritto urbanistico)

Parti del territorio comunale omogenee per politiche di intervento, azioni e obiettivi da perseguire e caratterizzate da multifunzionalità. Ogni ambito è caratterizzato dagli stessi obiettivi sociali, ambientali e dalle stesse caratteristiche urbanistiche


A misura

Quantificazione che prende in considerazione le effettive misure del bene immobile

Amministratore condominiale

Persona che ha il mandato di amministrare un condominio. Viene nominato per un anno dall'assemblea; la sua nomina è facoltativa quando i condomini sono quattro o meno.

Amministratori delle società
(diritto commerciale)

Organi della società che svolgono attività di gestione e rappresentanza, in esecuzione al contratto sociale.
Il potere di amministrare è normalmente, ma non necessariamente, connesso con il potere rappresentativo, per cui può accade che uno o più amministratori siano privi della rappresentanza della società.
• (—) nelle società di persone artt. 2257 ss., 2298 c.c.
Il potere di amministrazione, per principio generale, spetta a ciascun socio con responsabilità illimitata, disgiuntamente dagli altri soci (artt. 2257, 2293 c.c.) salvo diversa pattuizione. È prevista, comunque, la possibilità di amministrazione congiuntiva: in tal caso è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali, salvo casi di urgente necessità al fine di evitare un danno alla società.
Gli (—) sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge o dal contratto sociale.
• (—) nella società in accomandita semplice artt. 2318, 2319 c.c.
Possono essere nominati (—) soltanto i soci accomandatari ai quali, in mancanza di diverse previsioni nell'atto costitutivo, l'amministrazione spetta disgiuntamente. Per la nomina (se non è contenuta nel contratto sociale) e per la revoca degli (—) è necessario, salvo patto contrario, il consenso di tutti gli accomandatari e di tanti accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.
• (—) nella società per azioni: la riforma societaria ha previsto tre diverse forme di amministrazione. nel modello classico (o tradizionale, vedi) gli amministratori costituiscono l'organo cui è affidata la gestione dell'impresa sociale. Il sistema amministrativo classico, ai sensi del novellato art. 2380 c. c. si applica in assenza di diversa scelta statutaria. In questo modello la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, che compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Sussiste, quindi, una competenza gestionale esclusiva degli amministratori, il cui numero deve essere indicato nell'atto costitutivo, mentre l'organo amministrativo può essere costituito da un amministratore unico o da più amministratori (che costituiscono il consiglio di amministrazione). Possono essere nominati amministratori tanto soci che persone estranee alla società, ma deve sempre trattarsi di persone fisiche. Gli amministratori non possono durare in carica per più di un triennio e sono rieleggibili, salvo che l'atto costitutivo disponga diversamente. La funzione amministrativa nella società per azioni che abbia optato per il sistema dualistico, è svolta dal comitato di gestione affiancato, nelle funzioni deliberative e di controllo, da un consiglio di sorveglianza. Al consiglio di gestione spetta, in via esclusiva, la gestione dell'impresa, come nel sistema tradizionale, con il solo limite rappresentato dal rispetto e dalla funzionale attuazione dell'oggetto sociale. Le attribuzioni proprie del consiglio di gestione possono essere delegate ad uno o più dei suoi componenti: in tal caso trova applicazione la disciplina prevista dall'articolo 2381 del c.c. con riguardo al sistema tradizionale. La nomina dei componenti del consiglio di gestione spetta al consiglio di sorveglianza (e non, quindi, all'assemblea dei soci come nel modello classico), ad eccezione dei primi che vengono nominati nell'atto costitutivo. I componenti del consiglio di gestione, una volta nominati, restano in carica per non più di tre esercizi, sono rieleggibili (salvo contraria disposizione dello statuto) e possono essere revocati dal consiglio di sorveglianza in ogni tempo. Nel sistema monistico sussiste un consiglio di amministraizone cui spetta la gestione dell'impresa e un comitato per il controllo sulla gestione che, costituito all'interno del primo, è deputato all'esercizio - appunto - del controllo sulla gestione. A differenza del modello tradizionale, nel sistema monistico l'organo di amministrazione deve avere carattere collegiale. Inoltre, almeno un terzo dei componenti il consiglio deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci quali cause di ineleggibilità e decadenza. Al consiglio di amministrazIone così formato si applicano, nei limiti della compatibilità, le norme dettate per gli amministratori del sistema tradizionale di cui agli artt. 2380bis - 2395 c.c.
• (—) nella società a responsabilità limitata: quanto al rapporto di amministrazione, è rimessa all'atto costitutivo la determinazione delle regole sull'amministrazione, la rappresentanza, l'indicazione delle persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale attribuzione ai soci di particolari diritti in ordine all'amministrazIone della società. Relativamente alla nomina degli amministratori , essi possono essere scelti anche tra non soci. In assenza di diversa previsione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata ad uno o più soci nominati con decisione presa dai soci ai sensi dell'articolo 2479 del c.c., e quindi con Le previste modalità della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto. Qualora l'amministrazione sia affidata a più persone, è epsressamente previsto che esse diano luogo ad un consiglio di amministrazione. Un'autonoma disciplina, infine, è dettata dal legislatore della riforma in tema di responsabilità degli amministratori. Essi sono solidalmente responsabili verso la società per i danni ad essa derivanti dall'inosservanza dei doveri di amministrazione imposti dalla legge o dall'atto costitutivo. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che abbiano dissentito dall'operazione dannosa o che dimostrino di essere esenti da colpa.


Ammortamento
(d. comm.) artt. 2425-2426 c.c.; artt. 67-69 e 74 D.P.R. 22-12-1986, n. 917; D.M. 31-12-1988

È il processo economico-contabile mediante il quale si attua la ripartizione in più esercizi di un costo pluriennale, cioè del valore iniziale di un bene destinato a durare più anni.
Sotto il profilo fiscale l'(—) è il procedimento tecnico-contabile mediante il quale si effettua la ripartizione in più esercizi del costo di acquisizione di un bene avente utilità pluriennale.
I beni materiali fiscalmente ammortizzabili sono soltanto quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa; di conseguenza, sono indeducibili gli eventuali ammortamenti di beni non strumentali, quali ad esempio gli immobili ad uso di civile abitazione

Ammortamento dei titoli di credito
(d. comm.) artt. 2006, 2016-2020, 2027 c.c.; artt. 89-93 R.D. 14-12-1933, n. 1669; artt. 69-74, 100, 105 R.D. 21-12-1933, n. 1736

Per i titoli all'ordine e nominativi che vengono sottratti, smarriti o distrutti, il legittimo possessore, che non è più in grado di esercitare il diritto cartolare, può fare ricorso alla procedura di ammortamento (art. 2016 c.c.). La procedura ha per scopo quello di ripristinare la legittimazione all'esercizio del diritto in capo a chi, per le ragioni sopra dette, abbia perduto il possesso del titolo e, contemporaneamente, di impedire che i terzi, che lo abbiano sottratto o trovato, riescano ad esercitarlo o trasferirlo a terzi di buona fede. Il possessore chiede l'ammortamento del titolo con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile, indicando i requisiti del titolo essenziali ad identificarlo. Il Presidente del Tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti, pronuncia con decreto l'ammortamento ed autorizza il pagamento del titolo a favore del ricorrente dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, salvo che nel frattempo venga fatta opposizione da chi detiene il titolo stesso.
L'(—) non è ammesso per i titoli al portatore; il legittimo possessore di questi ultimi, qualora li abbia perduti per smarrimento o sottrazione, può denunciare detti eventi all'emittente del titolo, dandone la prova, ed avrà diritto alla prestazione solo dopo che sia decorso il termine di prescrizione del titolo stesso.

Ampliamento (di fabbricato)

Ulteriore edificazione, in senso orizzontale o verticale, di un preesistente fabbricato che comporta un incremento di volume

Ampliamento (di unità immobiliare)

Insieme di opere effettuate su un unità immobiliare urbana con lo scopo di aumentarne la superficie e/o il volume.

Anagrafe immobiliare

Banca dati degli immobili costituenti un patrimonio immobiliare.

Analisi dei prezzi unitari

Nel computo metrico estimativo consiste nel calcolo del prezzo di ogni singola lavorazione

Anatocismo
(d. civ.) art. 1283 c.c.

È il diritto a percepire interessi su altri interessi già scaduti.
L'(—), in linea di principio, è vietato.
Nell'ordinamento vigente tuttavia gli interessi scaduti, in mancanza di usi contrari, possono produrre interessi solo se si tratta di interessi dovuti per almeno sei mesi e dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza.

Animus
(d. civ.)

Termine latino che designa l'elemento soggettivo di un atto, rilevante per il diritto (es.: animus possidendi nel possesso)

Annotazione ipotecaria

L'annotazione ipotecaria è l'atto che rende legalmente pubblico e ufficializza il trasferimento della garanzia ipotecaria (Ipoteca) su un immobile a favore di un altro soggetto

Annullamento del contratto
(diritto civile artt. 322, 377, 396, 427, 428, 1395, 1425-1446, 2652, 2690 c.c. )

In termini generali, è la conseguenza di una situazione patologica che inficia il negozio giuridico.
Deriva da vizi del negozio giuridico indicati tassativamente dalla legge.
In particolare, esso può conseguire ai vizi della volontà (artt. 1427-1440 c.c.), alla incapacità legale o naturale (artt. 428, 1425 c.c.) oltre che a sussistere in tutti gli altri casi previsti dalla legge [vedi Invalidità].
Caratteristiche dell'annullabilità, quale forma di invalidità del negozio, sono:
— l'efficacia temporanea del negozio annullabile: il negozio, finché non viene annullato, produce tutti i suoi effetti;
— la relatività dell'azione: l'(—) può essere domandato, di regola, soltanto dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge (si parla di annullabilità assoluta quando la legge prevede che l'azione di (—) possa essere esperita da qualunque interessato);
— l'irrilevabilità d'ufficio del vizio: il giudice non può, senza domanda di parte, rilevare l'annullabilità;
— la sanabilità del negozio: il negozio annullabile può sanarsi per effetto della prescrizione dell'azione di annullamento o per effetto di convalida;
— la prescrittibilità dell'azione (art. 1442 c.c.): l'azione di (—) è soggetta a prescrizione quinquennale

Antiriciclaggio

 

Antiriciclaggio

Normativa di riferimento

D.lgs..231/2007 come modificato dal D.lgs. 90/2017 pubblicato su G.U.  n. 140 del 19 giugno 2017 in attuazione della Direttiva UE 2015/848

Destinatari: gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell’iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39.

Obbligo principale a carico  del mediatore immobiliare è  quello di adeguata verifica della clientela che per effetto del D.lgs. 90/2017 ha subito  solo delle lievi precisazioni in ordine al momento in cui deve essere assolto (prima dell’inizio del rapporto) e con riguardo all'identificazione del titolare effettivo, rispetto al quale sono stati meglio disciplinati i criteri per la sua individuazione, ed è stata prevista l’istituzione, nel Registro delle Imprese, di un’apposita sezione dove saranno indicati i titolari effettivi delle società iscritte ed alla quale potranno accedere per la consultazione i soggetti obbligati.(manca ad oggi il regolamento attuativo).

La nuova normativa ha ribadito l’obbligo per il cliente di fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire il corretto adempimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela, così come sono state meglio puntualizzate le ipotesi in cui si potrà procedere a misure semplificate o rafforzate di adeguata verifica della clientela.

Adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo

  1. In occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale
  2. In occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione  ,o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro

I soggetti obbligati procedono , in ogni caso, all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:

a) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile

b) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione.

L’obbligo di adeguata verifica della clientela si considera assolto , anche senza la presenza fisica del cliente quando i dati identificativi risultino da atti pubblici, scritture private autenticate o da certificazioni, per i clienti in possesso di un’identità digitale di livello  massimo di sicurezza, per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell’autorità consolare italiana, per i clienti già identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere purchè le informazioni siano aggiornate, per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità individuate dalle Autorità di vigilanza del settore.

E’ stata prevista la possibilità di avvalersi di soggetti terzi per l’assolvimento di tali obblighi, ,soggetti terzi che sono stati espressamente indicati nelle banche, e negli altri intermediari finanziari elencati espressamente nel Decreto.  

E’ stato invece soppresso l’obbligo di registrazione delle operazioni, non più presente nella riforma.

E’ rimasto solo l’obbligo di conservazione dei documenti, dati e informazioni del cliente e dell’operazione, ma sono state abrogate tutte le norme che prevedevano l’obbligo di registrare, entro 30 giorni dal suo compimento, l’operazione nell’Archivio Unico o nel Registro della Clientela, che pertanto, a partire dal 4 luglio p.v., data di entrata in vigore delle novità legislative, non saranno più obbligatori.

L’obbligo di segnalazione ha avuto anch’esso alcune precisazioni, poco significative, rimanendo comunque confermata la riservatezza del nominativo del segnalante ed il divieto di comunicare al segnalato l’avvenuta segnalazione all’UIF.

La normativa prevede l’obbligo di astensione per l’ipotesi in cui  non si sia in grado di eseguire l’adeguata verifica della clientela ed ha introdotto un obbligo di comunicazione, a carico però solo dei componenti del Collegio sindacale, del Consiglio di sorveglianza e del Comitato per il controllo di gestione, riguardo alle operazioni sospette di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio della loro funzione.

Sanzioni La normativa prevede sanzioni sia di natura penale che di natura amministrativa con riduzione degli importi per le violazioni colpose (es: l’omessa acquisizione di dati, importo fisso di euro 2.000) con un inasprimento per le sanzioni per violazioni di natura dolosa o comunque gravemente lesiva degli obblighi antiriciclaggio, portate sino a 1.000.000 di euro quando la violazione sia correlata ad un vantaggio economico ottenuto dal soggetto obbligato che ha commesso l’infrazione.

E’ stato introdotto all’art.69 D.lgs. 90/2017  il principio del favor rei secondo cui::” Nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce più illecito”.

 



Apertura di credito [Contratto di]
(d. banc. art. 1842 c.c.)

È il contratto (detto anche fido o affidamento) con cui la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di denaro per un certo periodo di tempo, o anche a tempo indeterminato, verso il corrispettivo di una provvigione.
A seguito dell'utilizzazione del denaro l'accreditato deve restituire le somme prelevate con gli interessi stabiliti contrattualmente.

Approvazione
(diritto urbanistico)

Atto con il quale si conclude la complessa procedura di formazione di ciascun strumento urbanistico o delle sue varianti. L'approvazione costituisce la versione definitiva dello strumento urbanistico ed è di competenza dell'organo consiliare.

Area di sedime

Porzione di lotto su cui insiste il corpo di fabbrica.

Area edificabile

Porzione di territorio su cui è possibile costruire edifici, nel limite del rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Asse ereditario
(d. civ.)

Indica il complesso dei beni, già appartenenti al de cuius, che ricadono nella successione mortis causa. Un sinonimo è rappresentato dall'espressione "massa ereditaria".

Assegno
Diritto commerciale artt. 1992 e ss. c.c.; R.D. 21-12-1933, n. 1736; L. 15-12-1990, n. 386; D.L. 3-5-1991, n. 143 conv. in L. 5-7-1991, n. 197; D.Lgs. 1-9-1993, n. 385; art. 8 L. 25-6-1999, n. 205; D.Lgs. 30-12-1999, n. 507 

Gli assegni costituiscono una particolare categoria di titoli di credito, in cui il soggetto designato per il pagamento è necessariamente una banca.
La funzione dell'assegno consiste essenzialmente nel facilitare i pagamenti: si tratta quindi di un mezzo di pagamento che viene rilasciato ed accettato in sostituzione della moneta legale.
• (—) bancario
È un titolo di credito che contiene l'ordine incondizionato, rivolto da una persona (traente) ad una banca (trattario), di pagare a vista una determinata somma di denaro all'ordine di un terzo, o dello stesso traente.
Il traente è obbligato, nei confronti del legittimo possessore dell'(—) bancario, ad eseguire il pagamento nel caso che la banca trattaria lo rifiuti e lo stesso obbligo sussiste per tutti i successivi firmatari, nel caso di trasferimento del titolo mediante girata.
Trattasi, dunque, di uno strumento di pagamento (non di credito, a differenza della cambiale), che presuppone l'esistenza di un rapporto di valuta e di un rapporto di provvista. Il primo si identifica con il rapporto, sussistente tra il traente e il terzo, che dà causa all'emissione dell'(—) bancario. Il secondo è il rapporto esistente tra il traente e il trattario [vedi Banca trattaria], in virtù del quale il primo ordina al secondo di pagare la somma indicata nell'(—) bancario al prenditore o ad un suo giratario.
L'(—) bancario può essere emesso «all'ordine» o «al portatore» ed esso può circolare secondo le regole generali che disciplinano la circolazione dei titoli di credito.
Il trasferimento dell'(—) bancario all'ordine si attua normalmente mediante girata cui deve accompagnarsi la consegna del titolo; la possibilità di girata, però, può essere esclusa attraverso l'apposizione della clausola «non trasferibile», mentre la clausola «non all'ordine» rende l'(—) bancario cedibile soltanto con le forme e con gli effetti della cessione ordinaria. 
L'(—) bancario deve essere presentato all'incasso entro tempi molto brevi (art. 32 L.A.B.), pena la perdita dell'azione di regresso verso il traente e gli altri obbligati.
La mancanza di somme disponibili al momento dell'emissione o l'emissione non autorizzata di assegni importano l'applicazione a carico del traente di sanzioni amministrative previste dalla L. 205/1999 e dal D.Lgs. 507/1999.
In caso di revoca dell'ordine di pagamento, la banca è tenuta ad uniformarsi ma solo dopo la scadenza del termine di presentazione affinché non ne sia ingiustamente danneggiato il prenditore dell'(—) bancario.
(—) circolare
È un titolo di credito all'ordine, contenente una promessa diretta di pagamento e dotato di particolari requisiti di forma, emesso da una banca a ciò preposta dall'autorità competente, per somme che siano disponibili presso di essa al momento dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente.
L'(—) circolare deve essere presentato all'incasso entro 30 giorni dall'emissione, pena la perdita dell'azione di regresso. La Banca d'Italia  autorizza, dunque, le banche alla emissione degli (—) circolari nonché di altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili. Il provvedimento di autorizzazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
La Banca d'Italia, tra l'altro, determina, in conformità delle deliberazioni del CICR, la misura, la composizione e le modalità per il versamento della cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire presso la medesima Banca d'Italia a fronte della circolazione degli assegni circolari e di quelli assimilabili o equiparabili (art. 49 D.Lgs. 385/1993).
(—) bancario a copertura garantita
Detto anche vademecum, non è previsto dalla legge sull'assegno bancario, ma è da tempo in uso nella pratica bancaria.
Esso presenta le seguenti caratteristiche:
— può essere emesso solo da banche, già autorizzate all'emissione di (—) circolari, che ottengono un'ulteriore autorizzazione della Banca d'Italia;
— la banca emittente deve costituire una cauzione presso l'istituto di emissione;
— va stilato su appositi moduli, su cui è indicata a stampa la somma massima per cui il titolo può essere emesso;
— la somma corrispondente al valore massimo degli (—) consegnati al correntista va bloccata in un conto appositamente costituito: di questa somma il correntista può disporre solo mediante l'emissione di tali (—);
— la provvista è vincolata al pagamento dell'(—) bancario a copertura garantita anche oltre il termine di presentazione: generalmente, il vincolo perdura fino a che tutti gli (—) non sono stati pagati o restituiti in bianco.
L'(—) bancario a copertura garantita non può essere emesso al portatore, e si estingue solo se viene pagato dalla filiale trattaria, non anche da altre filiali della stessa banca.
(—) bancario libero della Banca d'Italia
Titolo di credito all'ordine emesso per conto della Banca d'Italia contro versamento del corrispondente valore in biglietti di banca o in valuta legale, a mezzo di corrispondenti autorizzati dalla stessa banca dopo la costituzione di idonea cauzione.
Il titolo è pagabile a vista presso qualsiasi filiale della Banca d'Italia. Esso deve contenere i seguenti requisiti formali: a) la denominazione di (—) bancario libero inserita nel contesto del titolo; b) l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata; c) l'indicazione della Banca d'Italia come trattaria; d) l'indicazione del prenditore; e) l'indicazione della data e del luogo di emissione; f) la sottoscrizione del traente.
La forma è quindi analoga a quella di un (—) bancario tratto sulla Banca d'Italia, mentre la funzione è quella dell'assegno circolare e del pagherò cambiario.
Esso dev'essere redatto su carta filigranata; deve avere un numero progressivo di emissione sia della Banca d'Italia che del corrispondente traente; dev'essere munito di una tabella numerica laterale per controllare l'esattezza dell'importo; deve contenere l'indicazione a timbro del corrispondente che l'ha emesso.
(—) bancario piazzato
È un titolo di credito all'ordine che la Banca d'Italia consente ai propri corrispondenti di emettere, pagabile presso una determinata filiale dell'istituto, nei limiti della cauzione preventivamente versata (art. 101 R.D. 1736/33).
Si dice «piazzato» perché è pagabile presso una sola filiale (o piazza) della Banca d'Italia.
La caratteristica essenziale che distingue tale titolo dall'(—) bancario comune è quella di essere redatto su un modulo a doppia matrice, una delle quali deve essere inviata dal corrispondente che emette l'assegno alla filiale dell'istituto cui esso è aggregato. La filiale, previo controllo della regolarità dell'emissione, appone un visto sulla matrice e la invia alla filiale sulla quale l'assegno è tratto. L'(—) è pagabile solo quando a tale filiale sia pervenuta la matrice vistata (art. 102 R.D. 1736/1933).
Ove non diversamente disposto, vale per il titolo in esame la disciplina dettata per l'(—) bancario comune (art. 104 R.D. 1736/1933).
(—) I.C.C.R.I.
È l'(—) dell'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, contenente una promessa di pagamento dell'istituto medesimo ma emesso in nome proprio ed in qualità di traente, dalle singole Casse di Risparmio.
Adempie alla funzione pratica dell'assegno circolare: è pagabile, infatti, in più luoghi ed è rilasciato esclusivamente dietro versamento del relativo importo da parte del richiedente.
(—) interno
Modulo di (—) bancario rilasciato dallo sportello della banca al correntista che sia sprovvisto del carnet di (—), con lo scopo di consentirgli prelevamenti a suo favore.
Tale (—), detto anche di sportello, costituendo prova del prelevamento assolve alla semplice funzione di ricevuta.
(—) turistico: utilizzato da chi si reca all'estero, è tratto da una banca su un'altra banca facendo apporre al prenditore, all'atto dell'emissione, una firma di controllo, in modo che chi riceve l'assegno condizioni il pagamento all'apposizione di una seconda firma conforme.



Assemblea dei condomini
(d. civ. art. 1135 e segg. c.c.)

Organo sovrano del condominio; hanno diritto a parteciparvi tutti i condomini, indipendentemente dalle loro quote millesimali.

Assicurazione del Credito Fondiario

L'assicurazione del credito fondiario è una garanzia integrativa che consente di erogare finanziamenti fondiari oltre l'80% del valore dell'immobile (infatti un mutuo fondiario non può eccedere questa soglia percentuale) e si attiva per la quota assicurata nel caso in cui il mutuatario non riesca a far fronte al pagamento del finanziamento.

Atti emulativi
(d. civ.) art. 833 c.c.

Atti che non avendo alcuna utilità per il proprietario, hanno come unico scopo quello di nuocere o arrecare molestia ad altri (es.: piantare alberi solo al fine di togliere la panoramica al vicino senza alcun effettivo giovamento per il proprietario del fondo).
Costituiscono un esempio di abuso del diritto e sono vietati. 

Atti giuridici
(d. civ.)

Sono tutti quei comportamenti consapevoli e volontari che danno luogo ad effetti giuridici. Nell'ambito degli (—) si distinguono i negozi giuridici e i meri atti giuridici.
In questi ultimi gli effetti giuridici non sono disposti dagli autori, ma predeterminati dalla legge. Pertanto, la volontà dei soggetti ha ad oggetto solo il compimento dell'atto e non la determinazione degli effetti.
Gli (—) appartengono alla categoria dei fatti giuridici  in senso ampio, costituendo una species di questi.
Generalmente, gli (—) in senso stretto o meri (—) si suddividono in:
— atti materiali (o operazioni), che consistono in una diretta modificazione materiale del mondo esterno;
— dichiarazioni (o comunicazioni), che hanno lo scopo di informare (es.: notificazione al debitore della cessione del credito) o di intimare (es.: atto di costituzione in mora).
Essi a loro volta possono suddividersi in relazione alla conformità o meno a norme giuridiche. Abbiamo allora atti leciti se non contrastano con l'ordinamento; atti illeciti se, invece, contrastano con l'ordinamento.
La disciplina degli (—) in senso stretto è completamente tipizzata, nel senso che è la legge ad individuarne le tipologie e a stabilirne le conseguenze giuridiche (a differenza dei negozi giuridici, per i quali è consentito ai privati creare figure non previste dalla legge e determinarne liberamente il contenuto, nei limiti posti dall'art. 1322 c.c.).
Tuttavia, il legislatore nulla dispone riguardo alla necessità della capacità d'agire ai fini della validità dell'atto e alle conseguenze di eventuali vizi della volontà che inficiano l'atto stesso.



Atti illeciti
(d. civ.) art. 2043 c.c.

Per (—) si intende qualsiasi fatto, doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto. Gli (—) sono fonte di obbligazione, in quanto da essi deriva l'obbligo di risarcimento del danno  a carico del loro autore.
Gli (—) rientrano, pertanto, nel genus degli atti giuridici in senso stretto, perché l'obbligazione di risarcimento nasce come conseguenza non voluta dall'autore del fatto.
La struttura dell'(—) è costituita da un elemento oggettivo, consistente in un fatto che cagiona un danno e da un elemento soggettivo [vedi Colpevolezza], rappresentato dal dolo o dalla colpa.
Il fatto dannoso può essere causato da un comportamento positivo (commissivo) o da un comportamento omissivo, quando, però, colui che ne è autore aveva il dovere giuridico di agire e non l'ha fatto.
Per il sorgere della responsabilità, si richiede che tra la condotta e l'evento intercorra un nesso di causalità.
Pertanto una condotta umana può considerarsi causa di un evento quando ne costituisce una condicio sine qua non, in quanto senza di essa l'evento non si sarebbe verificato; ovvero quando l'evento, al momento della condotta, era prevedibile come verosimile conseguenza di essa.
Inoltre, il fatto deve causare un danno ingiusto. Si ha danno ingiusto quando il fatto contrasta con un dovere giuridico e non sia altrimenti autorizzato e si risolve nella lesione di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo (sulla base di quanto statuito nella sentenza della Corte di Cassazione n. 500/99)

Atti scritti e contratti verbali
Sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione con Sentenza 14 marzo 2007, n. 5946, ha chiarito quale è la portata dell'art. 22, comma 1, D.P.R. n. 131/1986, in tema di registrazione di contratti enunciati in atti pubblici.
Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali soggetti a registrazione ma non registrati, si deve applicare l'imposta di registro anche su questi ultimi, versando inoltre la relativa sanzione.
La Suprema Corte con questa sentenza stabilisce che la registrazione e il pagamento dell'imposta di registro devono avvenire anche se vengono enunciati atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso.

Attivazione

Fase del catasto in cui si provvede ad aggiornare gli atti catastali in relazione ai ricorsi presentati dai possessori dopo la pubblicazione

Attività di mediazione in forma societaria
Il regime di iscrizione per l'esercizio dell'attività di mediazione in forma societaria è il seguente:
- l''iscrizione deve essere effettuata presso la Camera di Commercio della provincia in cui la società ha sede legale. In questo caso i requisiti personali, morali e professionali, nonché tutte la cause di incompatibilità, sono riferiti al legale rappresentante ed all'eventuale preposto. 
- Le società di capitali si iscrivono tramite il loro rappresentante legale, anche esterno alla società, mentre le società di persone si iscrivono tramite i soci amministratori (per le snc) e tramite i soci accomandatari (per le sas). 
- Oltre al legale rappresentante, che ha l'obbligo di iscriversi al ruolo a titolo personale, qualsiasi altro soggetto legittimato ad agire per la società deve possedere la medesima iscrizione al ruolo.
(Vedi anche Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione)

Atto di provenienza

Nella terminologia immobiliare: il più recente documento pubblico (ad esempio acquisto, donazione) a disposizione inerente la vita dell'immobile in oggetto.

Atto notarile
L. 16-2-1913, n. 89 

È quello redatto da un notaio che, ai sensi dell'art. 1 della legge notarile, è istituzionalmente investito di una competenza generale in materia di rogazione di atti pubblici.
Ai sensi dell'art. 12 della L. 4-1-1968, n. 15, gli atti ricevuti dai notai (e tutti gli altri atti pubblici) devono essere redatti di stampa o con scrittura a mano o a macchina.
Il notaio deve dirigere la compilazione dell'atto dal principio alla fine, anche nel caso che lo faccia scrivere da persone di sua fiducia.

Atto pubblico
(art. 2699 c.c)

Documento redatto, con le formalità richieste dalla legge, da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato

Autocertificazione

Documento nel quale un soggetto dichiara, sotto la propria responsabilità, quello che dovrebbe risultare da un certificato. Ad esempio, invece di produrre il certificato rilasciato dal Comune con l'atto di nascita, il soggetto presenta un documento nel quale egli stesso dichiara le proprie generalità

Autonomia cambiaria
(d. comm.)

Principio tipico dei titoli cambiari secondo cui chi acquista un titolo di credito e con esso il diritto incorporato, acquista a titolo originario (se è possessore in buona fede e possiede il titolo legittimamente, cioè questo gli è pervenuto nel rispetto delle norme sulla circolazione giuridica previste per quel tipo di titolo di credito), il che vale a dire che il suo diritto è autonomo rispetto a quello dei precedenti possessori. A colui che, invece, acquisti un titolo di credito agendo intenzionalmente in danno del debitore, questi può opporre tutte le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori.

Autonomia negoziale
(d. civ.) art. 1322 c.c.

È il potere, riconosciuto ai soggetti dall'art. 1322 c.c., di autodeterminare i propri rapporti con i terzi mediante contratti tipici o atipici.
La possibilità per le parti di regolamentare la propria sfera giuridica ricorrendo anche all'uso di contratti atipici è espressamente riconosciuta dal 2° comma dell'art. 1322 c.c., che pone come unico limite alla (—) la meritevolezza dell'interesse perseguito, ove per meritevolezza si intende la rispondenza dell'atto alle finalità dell'ordinamento.
• (—) e il principio della intangibilità della sfera giuridica altrui
Naturalmente, è escluso che con il proprio atto di autonomia possa disporsi della sfera giuridica altrui: da qui l'esigenza che l'atto di (—) incontri il consenso altrui. L'accordo, dunque, si presenta come lo strumento normale della esplicazione dell'(—).
L'atto negoziale non può produrre effetti pregiudizievoli a carico del terzo ed è salva in ogni caso la facoltà di rifiuto del destinatario [vedi Negozio giuridico].

Autonomia patrimoniale
(d. civ.)

È l'autonomia del patrimonio di una persona giuridica  rispetto a quello dei suoi componenti. Conseguentemente, i beni della persona giuridica appartengono ad essa e non ai singoli partecipanti: ciò significa che i creditori dei singoli partecipanti non possono rivalersi sul patrimonio dell'ente.
• (—) perfetta artt. 2325, 2472, 2514 e 2546 c.c.
Dà luogo alla separazione assoluta dei patrimoni (dell'ente e dei partecipanti ad esso), così che il patrimonio del singolo partecipante è insensibile ai debiti dell'ente ed il patrimonio dell'ente è parimenti insensibile ai debiti personali del singolo partecipante.
La (—) perfetta si realizza nelle società di capitali, ove i soci rispondono delle obbligazioni sociali soltanto nei limiti della quota conferita (con l'eccezione dei soci accomandatari nelle società in accomandita per azioni). Ne consegue che i creditori particolari del socio non possono soddisfarsi sulla quota di questo nella società ed i creditori sociali non possono pretendere che i soci facciano fronte, con i propri patrimoni personali, ai debiti contratti dalla società.
• (—) imperfetta artt. 38, 2267, 2291, 2313 c.c.
È propria degli enti non riconosciuti  e delle società di persone .
Tale autonomia patrimoniale si dice «imperfetta» in quanto, pur esistendo un fondo comune (su cui, in primo luogo, i creditori fanno valere i loro diritti), sono, inoltre, dalla legge considerati responsabili solidalmente e personalmente con i propri beni, nelle associazioni non riconosciute, anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione medesima.
Anche le società di persone sono caratterizzate da (—) imperfetta, in quanto la loro disciplina prevede (limitatamente alle società semplici) casi di liquidazione della quota del socio per suoi debiti personali e sancisce, in generale, la responsabilità illimitata e solidale dei soci (ad eccezione degli accomandanti, nell'accomandita semplice) per le obbligazioni sociali.


Autorimessa


Unità immobiliare, isolata o inserita in un fabbricato, adibita esclusivamente al ricovero di autoveicoli.

Categoria catastale C6



Autorità espropriante

Amministrazione titolare del potere di espropriazione e che cura il relativo procedimento.

Autorizzazione edilizia
(d. urb. ) 

Provvedimento amministrativo, a carattere costitutivo, che la legge richiedeva, in casi specifici, per l'esecuzione di particolari interventi edilizi ed urbanistici sul territorio. In data 30/6/2003 è entrata in vigore la prima parte del D.P.R. 6/6/2001 N. 380, noto come Testo Unico in materia edilizia. Fra gli aspetti innovativi di maggiore rilievo introdotti dal Testo Unico in materia Edilizia vi è stata l'eliminazione dell'autorizzazione edilizia e l'individuazione di due soli titoli abilitativi per realizzare nuovi interventi: il permesso di costruire e la dichiarazione di inizio attività, o D.I.A. .
Quindi, oggi, l'autorizzazione edilizia non è più prevista.


Autotassazione

(d. trib.) art. 27 D.P.R. 26-10-1972, n. 633; art. 1 D.P.R. 29-9-1973, n. 600

Modalità di riscossione delle imposte che prevede l’obbligo per il contribuente di provvedere personalmente alla liquidazione dell’imposta ed al versamento dell’imposta dovuta.
In base a tale sistema il versamento delle imposte dirette avviene in due fasi: versamento dell’acconto dell’imposta versata nell’anno precedente [ Acconto d’imposta] e versamento dell’eventuale saldo residuo nel mese di giugno dell’anno successivo.
Anche per l’IVA si realizzano distinte fasi della riscossione d’imposta: quella dei versamenti periodici (mensili o trimestrali), quella dell’acconto e quella a saldo, effettuata dai soli contribuenti trimestrali, in sede di autoliquidazione della dichiarazione annuale.



Avallo
(d. comm.) artt. 35-37 R.D. 14-12-1933, n. 1669

È una dichiarazione cambiaria, con la quale taluno garantisce il pagamento della cambiale per uno degli obbligati cambiari (il traente, l'emittente o un girante).
A differenza della fidejussione [vedi], trattasi di un'obbligazione di garanzia autonoma ed indipendente rispetto all'obbligazione cambiaria alla quale inerisce, per cui l'avallante non può opporre al portatore del titolo le eccezioni personali da lui opponibili ai precedenti portatori, né quelle opponibili dall'avallato allo stesso creditore cambiario. L'avallante non può pretendere che il portatore escuta preventivamente l'avallato, essendo tenuto in solido con questo al pagamento; però, effettuando il pagamento della cambiale, acquista i diritti ad essa inerenti contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest'ultimo.
L'obbligazione di (—) deve essere scritta sulla cambiale: di solito si usa la dizione «per avallo» seguita dalla firma dell'avallante, ma basta anche la sola firma apposta sulla facciata anteriore della cambiale.
È ammesso l'(—) parziale, dato cioè per una sola parte della somma cambiaria.

A vista
(d. comm.) 

Clausola che, quando è apposta sui titoli di credito , viene indicato che esso è pagabile alla presentazione. In questo caso la data di scadenza e quella di presentazione del titolo coincidono

Avulsione
(d. civ.) art. 944 c.c.

È un modo di acquisto della proprietà a titolo originario.
L'(—) consiste nel distacco da un fondo, per opera di fiumi o torrenti, di una parte considerevole di terreno che si unisce ad altro fondo: il proprietario del fondo accresciuto ne acquista la proprietà, ma è tenuto ad indennizzare il proprietario che ha subìto la diminuzione [vedi Alluvione]

Avviamento
(d. comm.) art. 2427 c.c.

È l'attitudine del complesso aziendale a produrre un reddito, cioè la capacità di profitto dell'azienda, ma è anche il complesso dei rapporti diretti esistenti tra l'esercizio di un'attività commerciale od artigiana praticato in un determinato immobile e il pubblico degli utenti o dei consumatori. Esso esprime una qualità dell'azienda e consiste nella attitudine della medesima a funzionare e produrre attività economiche.L'avviamento commerciale così inteso è oggetto di tutela giuridica limitatamente ai contratti di locazione di immobili adibiti appunto all'esercizio di un'attività commerciale od artigiana, che abbia rapporti diretti col pubblico degli utenti o dei consumatori.Più precisamente, la legge 27 luglio 1978, n. 392, sull'equo canone, ridisciplinando la materia già regolata dalla legge 27 gennaio 1963, n. 19, prevede una indennità di perdita dell'avviamento commerciale per l'ipotesi di cessazione del rapporto di locazione di immobili adibiti ad attività industriali, commerciali ed artigianali, di interesse turistico o utilizzati per attività alberghiere (artt. 27, 34 e 35). L'indennità è pari a 18 mensilità di canone (per le attività alberghiere è di 21 mensilità di canone). Essa è dovuta indipendentemente dalla dimostrazione di un danno effettivo conseguente alla cessazione del rapporto ma è prevista soltanto se la cessazione del rapporto avviene per causa diversa dall'inadempimento o dal recesso del conduttore, dal fallimento di questo o da un provvedimento autoritativo.La misura dell'indennità è poi aumentata se l'immobile viene, entro un anno e da chiunque, adibito alla stessa attività precedente o ad un utilizzo affine. Il concreto pagamento dell'indennità è condizione perché possa essere materialmente eseguito il rilascio forzato dell'immobile.Le disposizioni sull'indennità per perdita dell'avviamento commerciale non si applicano se l'immobile è utilizzato per attività che non comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori; per gli immobili adibiti ad esercizio di attività professionali o ad attività transitorie; per gli immobili complementari o interni a stazioni, porti, aereoporti, aree di servizio stradali, alberghi e villaggi turistici.


Azione di manutenzione

È l'azione diretta a tutelare i possessori (non i detentori) contro le molestie o le turbative, di fatto o di diritto, che altri arrechino al bene o al diritto reale sul medesimo; essa è altresì concessa contro lo spoglio non violento o non clandestino (art. 1170 c.c.).
Con l'azione di (—) è tutelabile soltanto il possesso avente ad oggetto un bene immobile o un'universalità di mobili. Il possesso tutelabile, inoltre, deve essere ultrannuale, continuo e non interrotto, non acquistato con violenza o con clandestinità.


Azione di rivendicazione
(art. 948 c.c)
E' l'azione concessa a colui che si afferma proprietario di una cosa, posseduta o detenuta da altri. Serve ad accertare se chi agisce ha effettivamente il diritto di proprietà e mira a fargli ottenere il possesso della cosa ove in giudizio venga accertato che egli è davvero proprietario, con conseguente condanna del convenuto a rilasciare il bene.

Azione estimatoria
(d. civ.)

Azione giudiziaria con cui l'acquirente chiede la riduzione del prezzo o (se lo ha già pagato), la sua parziale restituzione. In linea di principio esclude la possibilità di chiedere, contemporaneamente o anche in modo subordinato, l'azione redibitoria. Chi va in giudizio chiede infatti spesso al giudice di adottare una decisione o, in via subordinata, un'altra, ritenuta meno favorevole.

Azione negatoria
(art. 949 c.c.)

E' un'azione concessa al proprietario per far cessare eventuali molestie o turbative di fatto provocate da altri sul suo bene (salvo il risarcimento dei danni) o per far cessare eventuali molestie di diritto, ossia per far dichiarare inesistenti eventuali diritti che altri vantino sulla cosa.

Azione [Societaria]
(d. comm.) artt. 2346-2362 c.c.; L. 31-1-1992, n. 59; D.Lgs. 24-2-1998, n. 58

Corrisponde alla frazione minima di capitale sociale che occorre sottoscrivere per acquistare la qualità di socio in S.p.a. o S.a.p.a. [vedi Società].
Nel sistema del codice civile le (—) possono essere nominative oppure al portatore, ma leggi successive hanno introdotto e ribadito, per fini fiscali, il principio della nominatività obbligatoria dei titoli azionari (cui possono fare eccezione soltanto le azioni di risparmio).
Le (—) devono essere di eguale valore, sono indivisibili e non possono essere emesse per una somma inferiore al loro valore nominale.
La circolazione dei titoli azionari si attua secondo le norme prescritte per i titoli di credito. Il trasferimento si effettua con la consegna del titolo e, per avere piena efficacia, è richiesta la duplice formalità dell'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e sul libro dei soci.
Le (—) conferiscono ai loro possessori uguali diritti: tale uguaglianza, tuttavia, deve sussistere solo all'interno di ciascuna categoria, in quanto è consentito alla società di creare categorie diverse di (—).
Abbiamo, pertanto (—):
— ordinarie: che attribuiscono ai soci i normali diritti di partecipazione;
— privilegiate: che attribuiscono un diritto di priorità nella distribuzione degli utili  o nella restituzione del capitale al momento dello scioglimento della società;
— di godimento: che possono essere attribuite al possessore di (—) ordinarie, in sostituzione di esse, quando, in seguito alla riduzione del capitale sociale, ne sia stato rimborsato il valore nominale; esse vengono emesse sul presupposto che il valore dell'azione ordinaria sia superiore, al momento del rimborso, al valore nominale, a causa delle riserve esistenti (art. 2353 c.c.). Le (—) di godimento non conferiscono, salvo diverse disposizioni dell'atto costitutivo, il diritto di voto;
— di partecipazione cooperativa: previste dalla L. 59/92, sono emesse dalle società cooperative che abbiano adottato, nei modi e nei termini stabiliti dallo statuto, procedure di programmazione, finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale. Esse sono prive del diritto di voto, privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale e possono essere al portatore, purché siano interamente liberate. I possessori delle (—) di partecipazione cooperativa si riuniscono in un'assemblea speciale la quale nomina un rappresentante comune;
— speciali assegnate ai prestatori di lavoro: la loro emissione avviene in caso di assegnazione straordinaria di utili ai dipendenti della società per un ammontare corrispondente agli utili stessi, con norme particolari riguardanti la forma, le modalità di trasferimento ed i diritti spettanti agli azionisti (potrebbe, ad esempio, essere escluso il diritto di voto nelle assemblee ordinarie oppure il diritto di opzione [vedi Opzione (Diritto di)]);
— con prestazioni accessorie (art. 2345 c.c.): esse impongono al socio, oltre all'obbligo del conferimento, prestazioni di lavoro o di cose. Lo scopo di queste (—) è di interessare alle sorti dell'impresa i fornitori della società e, quindi, indirettamente, di assicurare alla società stessa la fornitura di materie prime o i finanziamenti di cui ha bisogno, collegandone l'obbligo con i titoli azionari;
— di risparmio: tale categoria di (—), istituita con la L. 216/74 (poi abrogata e sostituita dagli artt. 145-147 D.Lgs. 58/98), tutela la posizione dei piccoli risparmiatori che, con l'acquisto dei titoli, perseguono l'intento di investire i propri risparmi più che di partecipare ad un'attività economica. Queste (—) costituiscono una categoria che si avvicina più a quella delle obbligazioni societarie. Le (—) di risparmio, ai sensi degli artt. 145 e 147 del D.Lgs. 58/98 (T.U. finanziario), possono essere emesse solo da S.p.a. con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea. Le (—) di risparmio sono:
— prive del diritto di voto;
— privilegiate sia in sede di ripartizione di utili che in sede di rimborso di capitali per scioglimento della società;
— caratterizzate da particolari agevolazioni fiscali;
— al portatore, eccetto le (—) di risparmio appartenenti ad amministratori, sindaci e direttori generali che devono essere nominative;
— limitate alla metà del capitale sociale;
— a voto limitato: si tratta di (—) privilegiate cui l'atto costitutivo pone limiti all'esercizio del diritto di voto. Esse, in base all'art. 2351 c.c., non possono superare la metà del capitale sociale.
Particolari disposizioni regolano, infine, le operazioni della società sulle proprie azioni.


Azioni possessorie
Le azioni possessorie, disciplinate agli artt. 1168 e ss. c.c., sono poste a tutela della situazione possessoria contro atti diretti allo spoglio del possesso o alla turbativa del possesso.
La logica delle azioni possessorie è quella di tutelare l'ordine pubblico e di impedire che i privati si facciano ragione da sé, anche in considerazione del fatto che, sovente, la tutela possessoria potrà essere invocata proprio da chi, in termini giuridici, risulterà, poi, anche il titolare del corrispondente diritto reale. 
Le azioni possessorie sono esperibili, inoltre, a prescindere dalla caratterizzazione psicologica del possesso e, quindi, anche dal possessore di mala fede.

Le azioni possessorie sono l'azione di reintegrazione di cui all'art. 1168 c.c. che tutela il possessore o il detentore qualificato che sia stato violentemente o occultatamene spogliato del possesso di beni mobili o immobili e l'azione di manutenzione, esperibile dal solo possessore di beni immobili o di universalità di mobili, che tutela colui che possieda da oltre un anno, in modo continuo e ininterrotto e che abbia acquistato il possesso in modo non violento o clandestino in caso di atti, posti in essere da terzi, che incidano sulle modalità di godimento del bene senza escludere o ridurre quantitativamente la situazione possessoria. In presenza di tali presupposti, è ammissibile esperire l'azione di reintegrazione anche se lo spoglio sia avvenuto in modo non violento e non clandestino.




Lettera B
Banca trattaria
(d. comm.) R.D. 21-12-1933, n. 1736

È la banca cui è rivolto dal traente un assegno bancario l'ordine incondizionato di pagare a vista una determinata somma al portatore del titolo.
La (—) non si configura mai come un vero e proprio obbligato cartolare; non esiste alcun obbligo della (—) verso il portatore dell'assegno che potrà anche vedersi rifiutato il pagamento: anche se un rifiuto ingustificato esporrà la (—) a delle conseguenze giuridiche, di fatto essa ne risponderà solo verso il traente, non già verso il portatore del titolo.
La (—) che effettua il pagamento è tenuta ad accertare la regolare continuità delle girate e l'identità di chi incassa l'assegno.

Barriere architettoniche
(Dir. urb.) art. 27 L. 30-3-1971, n. 118; L. 9-1-1989, n. 13; D.M. 14-6-1989, n. 236; L. 5-2-1992, n. 104; D.P.R. 24-7-1996, n. 503; D.P.R. 6/6/2001 n. 380

Ostacoli d'ordine urbanistico ed edilizio che impediscono l'accesso o limitano la fruizione, da parte di minorati e invalidi, di luoghi pubblici od aperti al pubblico, di luoghi di riunione pubblica, di servizi di trasporto, di alloggi.
Le (—) sono costituite essenzialmente da elementi altimetrici che si incontrano lungo i percorsi (dislivelli, scale etc.) ovvero da esiguità di passaggi e ristrettezze di ambienti.
L'ordinamento ha dettato norme specifiche per l'eliminazione delle (—) e la L. 13/89 ha sancito, per la redazione di tutti i progetti di costruzione e ristrutturazione di edifici, l'obbligo di osservare specifiche prescrizioni tecniche rivolte a garantirne l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità da parte di soggetti portatori di handicap.
Le opere dirette ad eliminare le (—) non sono generalmente soggette a concessione edilizia né ad autorizzazione . Nel caso in cui consistano in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, è richiesta l'autorizzazione  ovvero in alternativa, la denuncia di inizio attività .



Base imponibile
(d. trib.)

È il valore, che viene attribuito alla situazione di fatto presa in esame ai fini fiscali, in relazione al quale viene calcolata l'imposta.
Si tratta di un'operazione esclusivamente tecnica, i cui limiti sono prefissati dalla legge, che stabilisce i criteri di valutazione del presupposto d'imposta: tali criteri possono prendere in esame il valore numerario del bene o altri valori quali peso, misura, ubicazione, caratteristiche

Bene immobile
(art. 812 c.c.)

Sono beni immobili il suolo, le sorgenti ed i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a titolo transitorio, ed in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni.

Beni
(d. civ.) art. 42 Cost.; artt. 810 ss. c.c.

Secondo la Costituzione i (—) economici possono essere oggetto di proprietà pubblica o privata.
L'art. 810 c.c. definisce i (—) come le cose che possono formare oggetto di diritti. Rientra in tale nozione tutto ciò che è capace di arrecare utilità agli uomini ed è suscettibile di appropriazione.
Il concetto si differenzia da quello di cosa, che può definirsi come una parte separata della materia circostante.
Esistono, infatti, cose che non sono beni, (es. aria, spazio, mare) in quanto insuscettibili di formare oggetto di diritti, ed esistono beni che non sono cose come i beni immateriali o incorporali (es.: le opere di ingegno).
I (—) si distinguono secondo la loro struttura in:
— corporali: sono quelli dotati di materialità corporea, che occupano uno spazio o colpiscono i sensi;
— incorporali, che sono, invece, quei (—) privi di materialità, ma che, tuttavia, sono percepibili o con i sensi o con l'intelligenza; tali sono le opere dell'ingegno, le invenzioni etc.
Sotto altro profilo, i (—) si distinguono in:
— immobili: sono quelli che non possono essere spostati normalmente da un luogo all'altro senza che resti alterata la loro struttura e destinazione.
Tali sono, secondo l'art. 812 c.c., il suolo, le sorgenti, i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite a scopo transitorio al suolo e, in genere, tutto ciò che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo;
— mobili: si ricavano per esclusione. Si considerano, altresì, (—) mobili le energie naturali che hanno valore economico (art. 813 c.c.).
Diversa è la disciplina giuridica delle due categorie di (—) in ordine a:
— forma degli atti: si richiede l'atto scritto per la validità dei negozi che si riferiscono ai diritti reali immobiliari (art. 1350 c.c.); per i negozi relativi ai (—) mobili, vige, invece, il principio della libertà della forma;
— pubblicità: le vicende giuridiche riguardanti i (—) immobili sono trascritte in pubblici registri [vedi Registri immobiliari], in modo da porre i terzi in condizione di conoscerli; per quelli mobili, invece, vale il possesso, perché il trapasso materiale consente ai terzi di venire a conoscenza del trasferimento del (—);
— garanzia: i (—) immobili sono oggetto di ipoteca, mentre quelli mobili sono, invece, normalmente oggetto di pegno.
Alcuni (—) mobili, tuttavia, in considerazione della loro rilevanza sono dalla legge equiparati, quanto ad alcuni aspetti della disciplina giuridica, a quelli immobili; tali (—) sono chiamati (—) mobili registrati (art. 815 c.c.) e sono, in genere, i cd. (—) di locomozione e trasporto come le navi, gli aeromobili, gli autoveicoli.
Abbiamo, ancora, (—):
— fungibili ed infungibili: sono fungibili i (—) che possono essere sostituiti con altri. Infungibili, quelli che non possono essere indifferentemente sostituiti con altri, in quanto individuati dalle parti in relazione ad un dato rapporto.
La fungibilità dipende non soltanto da qualità intrinseche delle cose, ma anche dalla volontà dei soggetti, i quali possono attribuire carattere infungibile ad un (—) che, secondo la comune valutazione, dovrebbe essere considerato fungibile;
— consumabili ed inconsumabili: sono consumabili quelli che non possono essere utilizzati senza essere consumati, fisicamente (es.: il cibo o i combustibili) o economicamente (es.: il danaro).
Sono inconsumabili, invece, quelli che si prestano ad una utilizzazione continuata, senza che restino distrutti o alterati (es.: un fondo) ed indipendentemente dal fatto che, con l'uso, si deteriorino (es.: vestiti);
— divisibili e indivisibili: sono divisibili i (—) che possono essere frazionati in modo omogeneo, senza che se ne alteri la destinazione economica, ed in modo che ciascuna delle parti rappresenti una porzione del tutto (es.: il denaro, bene divisibile per eccellenza; un edificio diviso per piani, un fondo etc.).
Sono indivisibili tutti gli altri.
La indivisibilità del (—) può derivare dalla natura dello stesso, dalla volontà delle parti o dalla legge;
— semplici: sono quelli i cui elementi sono talmente compenetrati fra loro che non possono staccarsi senza alterare la fisionomia del tutto (es. una pianta, un animale);
— composti: sono quelli, invece, in cui più (—) complementari formano un nuovo (—), che viene ad avere funzione e valore economico diverso da quello dei (—) che lo compongono (es. un'automobile). Nella cosa composta le cose semplici, che danno luogo al tutto, possono conservare la loro individualità ed essere separabili;
— connessi: si ha connessione quando due o più (—) (la cui connessione non è necessaria come nelle cose composte) vengono posti in una determinata relazione tra loro, per cui è possibile distinguere un (—) principale ed uno accessorio;
— accessori: sono quelli che, pur mantenendo la loro individualità, sono in rapporto di connessione con un altro (—), detto principale, al quale si accompagnano con vincolo di dipendenza. La regola fondamentale che vige al riguardo è che l'accessorio segue il (—) principale, salvo qualche eccezione. Sono (—) accessori le pertinenze  e i (—) incorporati in altri al fine di completarne o perfezionarne la sostanza, non di costituire un nuovo (—).



Bilancio di esercizio
(d. comm.) artt. 2423, 2435, 2453, 2491, 2493, 2516, 2621 c.c.; D.Lgs. 9-4-1991, n. 127; D.Lgs. 30-12-1992, n. 526

È il documento contabile che deve rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale di una società commerciale e il risultato economico dell'esercizio. Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
La redazione del (—) risulta dalla collaborazione di tutti e tre gli organi sociali:
— gli amministratori redigono un progetto di (—) e lo comunicano al collegio sindacale, insieme con la relazione sull'andamento della gestione sociale e con i documenti giustificativi;
— il collegio sindacale formula proposte ed osservazioni sul progetto di (—) e riferisce all'assemblea;
— infine l'assemblea ordinaria delibera sul progetto di (—) e, se lo approva, delibera anche sulla distribuzione degli eventuali utili ai soci.

Bilocale
Nella terminologia immobiliare: appartamento costituito da una camera da letto, da un soggiorno con cucina o angolo cottura e bagno.


Bollo [Imposta di]

(d. trib.) D.P.R. 26-10-1972, n. 642; L. 29-12-1990, n. 405; D.M. 20-8-1992; L. 28-12-1995, n. 549; D.Lgs. 18-1-2000, n. 9

È un’imposta indiretta cartolare che si applica su atti (contenenti istanze, convenzioni, contratti etc.), documenti e registri indicati nella tariffa allegata al decreto istitutivo del tributo.
Non tutti gli atti sono soggetti al pagamento dell’imposta di (—): sono infatti previsti casi di esenzione totale e casi di atti che scontano il tributo solo in caso d’uso.
A differenza dell’imposta di registro che colpisce la potenzialità giuridica dell’atto, l’imposta di bollo colpisce la forma scritta del negozio, astraendo dal suo contenuto.
L’obbligazione tributaria può essere adempiuta:
— in modo ordinario, facendo uso dell’apposita carta filigranata e bollata;
— in modo straordinario, mediante marche da bollo, visto per bollo e bollo a punzone;
— in modo virtuale, attraverso il pagamento all’ufficio del registro e ad altri uffici autorizzati oppure con un versamento in conto corrente postale.



Bonifico bancario
(d. banc.)

È l'ordine, che il correntista impartisce alla sua banca, di accreditare o pagare una certa somma ad un soggetto beneficiario, con addebito sul proprio conto corrente.

Borsa immobiliare
Organismo direttamente controllato dalle Camere di Commercio che ha il compito di favorire lo sviluppo e assicurare la trasparenza del mercato immobiliare locale.

Buona fede
(d. civ.) artt. 128, 534, 535, 936-938, 1147, 1153-1157, 1159, 1162, 1189, 1337, 1366, 1375, 1415, 1416, 1445, 1479, 1776, 1909, 1994, 2033-2040, 2901 c.c.

È una situazione psicologica rilevante per il diritto in quanto produttiva di conseguenze giuridiche. Essa può essere intesa in un duplice senso: soggettivo, quale ignoranza incolpevole di ledere una situazione giuridica altrui; oggettivo, quale generale dovere di correttezza e di reciproca lealtà di condotta nei rapporti tra soggetti.
Una importante conseguenza della (—) si ha in materia di possesso: in base all'art. 1153 c.c., colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in (—) al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. Ulteriore importante funzione della (—) è quella di elemento concorrente a determinare l'usucapione abbreviata.
Infine, la (—) rileva in tema di restituzione dei frutti della cosa posseduta senza titolo. Infatti, il possessore di (—) deve restituire solo i frutti percepiti dal momento della domanda; mentre il possessore di mala fede deve restituire tutti i frutti percepiti e percipiendi fin dal momento in cui ha cominciato a possedere.

Buon vicinato [Rapporti di]
(d. civ.) artt. 873 ss. c.c.

Limiti legali al diritto di proprietà, stabiliti dal legislatore per risolvere preventivamente i conflitti che possono insorgere tra proprietari di fondi limitrofi, basati su presupposti di convenienza e sviluppo, all'insegna della reciprocità (in tema di distanze, luci e vedute, acque private).
Il carattere della reciprocità distingue i rapporti di (—) dalle servitù, che presentano sempre uno squilibrio, attribuendo un vantaggio ad una parte ed un correlativo svantaggio all'altra.
I rapporti di (—) presentano alcune caratteristiche:
— sorgono automaticamente, insieme al diritto di proprietà cui accedono;
— sono imprescrittibili;
— sono reciproci e, quindi, senza corrispettivo;
— sono tutelabili con l'azione negatoria.


Lettera C
Cambiale
(d. comm.) R.D. 14-12-1933, n. 1669; art. 474 c.p.c. 

È un titolo di credito all'ordine, formale e astratto, contenente l'obbligazione incondizionata di pagare o di far pagare una somma di denaro ad una determinata scadenza e nel luogo indicato dal titolo a favore di chi risulta legittimato all'esercizio del diritto.
Dalla sua natura di titolo di credito discendono i tipici caratteri della letteralità (cioè della rigida corrispondenza fra il tenore del documento ed il diritto in esso incorporato), dell'incorporazione (intesa come la compenetrazione del diritto nel documento,
per cui non si può concepire il diritto senza il documento né il documento avulso dal diritto) e dell'autonomia (nel senso che al possessore legittimato non sono opponibili le eccezioni relative ai precedenti possessori).
La (—) costituisce titolo esecutivo, per cui, se alla scadenza il debitore non paga tempestivamente, il creditore non dovrà citarlo in giudizio per ottenere una sentenza di condanna, ma potrà procedere direttamente ad esecuzione forzata  sul suo patrimonio.
La (—) può assumere due forme:
tratta o (—) in senso stretto;
— vaglia cambiario o pagherò cambiario.
La (—) circola mediante girata.
Garanzia dell'obbligazione cambiaria è l'avallo.
Nella (—) tratta il soggetto formalmente chiamato al pagamento è il trattario. Tuttavia perché questi assuma qualità di
obbligato cambiario è necessario che accetti la (—) sottoscrivendola. Solo con l'accettazione il portatore del titolo può vantare un vero e proprio diritto verso il trattario: di conseguenza, in caso che questi si rifiuti di accettare, il possessore legittimo della (—) ha diritto di agire in regresso contro il traente e gli altri obbligati cambiari prima della scadenza.
Alla scadenza del termine, il possessore può chiedere il pagamento all'emittente in caso di pagherò o al trattario che ha accettato, ovvero in entrambi i casi all'avallante. Se costoro, che sono gli obbligati diretti non adempiono tempestivamente, il possessore potrà agire in via di regresso nei confronti dei giranti, che sono obbligati in solido.
L'azione di regresso, tuttavia, può essere iniziata solo se la mancata accettazione, in caso di tratta, o l'inadempimento  dell'emittente, in caso di pagherò, sono previamente accertati mediante protesto.


Cambiale finanziaria
(d. comm.) L. 13-1-1994, n. 43; D.M. 7-10-1994.

È un particolare tipo di titolo di credito  all'ordine equiparato a tutti gli effetti di legge alla cambiale  ordinaria: la (—) deve però contenere, oltre i normali requisiti previsti per la cambiale ordinaria, la denominazione di (—), denominazione giustificata dal fatto che questa si fonda su un rapporto di natura finanziaria, anziché commerciale. Si tratta di titoli di credito emessi in serie, aventi una scadenza non inferiore a 3 mesi e non superiore a 12 mesi dalla data di emissione. La (—) ha la forma di vaglia cambiario e deve contenere, oltre alla denominazione suddetta, tutti gli altri elementi specificati dall'art. 100 del R.D. 14-12-1933, n. 1669. Sono girabili solo con la clausola senza garanzia. Le imprese che necessitano di un finanziamento a breve termine possono reperire i fondi, senza ricorrere all'indebitamento bancario, mediante la sottoscrizione di una (—) con la quale si impegnano, incondizionatamente, a pagare alla scadenza stabilita la somma indicata nel titolo. Caratteristica del rapporto finanziario, che è alla base dell'emissione di una (—), è l'esistenza come controparte di una pluralità indistinta di soggetti: ciò fa sì che l'emissione di (—) costituisca raccolta del pubblico risparmio (art. 11 D.Lgs. 1-9-1993, n. 385).

Cambiale ipotecaria
(d. comm.) artt. 2839, 2887 c.c. 

È un particolare tipo di cambiale garantita in cui la garanzia del credito cambiario è costituita da un'ipoteca iscritta su immobili o su beni mobili registrati.
Una volta eseguita l'iscrizione nei registri immobiliari e la relativa annotazione sul titolo, la circolazione della cambiale (mediante girata) importa altresì circolazione della garanzia ipotecaria senza necessità di ulteriori annotazioni.

Cambiaria (azione)


È l'azione che il possessore legittimo di una cambiale, regolarmente bollata sin dall'origine e dotata di tutti i requisiti stabiliti dalla legge, può esercitare contro i firmatari del titolo per ottenerne il pagamento.
L'azione cambiaria diretta è quella che si esercita contro gli obbligati principali (emittente, trattario accettante e loro avallanti).
L'azione cambiaria di regresso è, invece, quella che si esercita contro gli obbligati di regresso (traente, giranti, accettante per intervento e loro avallanti).


Cambio di destinazione urbanistica

Procedura amministrativa di variazione della destinazione urbanistica attribuita ad un determinato immobile dagli strumenti
urbanistici vigenti.

Cambio di mutuo
 Con Circolare 21 giugno 2007, n.9, l'Agenzia del Territorio ha fornito precisazioni sulle modalità di "portabilità dei mutui", ovvero il passaggio da un mutuo ad un altro istituto di credito, che estingue, in sostanza, il precedente rapporto di debito. Nella citata Circolare, l'Agenzia precisa che devono sussistere una serie di requisiti che certifichino la correlazione esistente tra i due mutui, quali: l'indicazione esplicita, nel nuovo mutuo, della destinazione della somma mutuata e la menzione, nella quietanza rilasciata dalla "vecchia" banca, della dichiarazione del debitore circa la provenienza delle somme utilizzate per estinguere il debito. Ulteriore requisito fondamentale richiesto è che gli atti (nuovo contratto di mutuo e quietanza rilasciata dalla vecchia banca) abbiano data certa, così come richiesto dall'art. 1202, Codice civile.

Cancellazione automatica ipoteche
Comunicato dell'Agenzia del Territorio.

Con Comunicato 28 maggio 2007, l'Agenzia del territorio ha reso noto che a partire dal prossimo 2 giugno diverrà operativo il nuovo procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche iscritte sui mutui concessi da banche, società finanziarie e da enti di previdenza obbligatoria. Il nuovo procedimento, conseguente alle previsioni di cui all'articolo 13, commi 8-sexies e seguenti, D.L. n. 7/2007, si sostanzia, ferma restando l'estinzione completa del debito, nella cancellazione d'ufficio dell'ipoteca, senza alcun onere per il debitore, a seguito di apposita comunicazione del creditore all'Agenzia.

Cancellazione dal Ruolo
(Vedi Ruolo degli Agenti di Affari in mediazione)

Cancellazione dell'ipoteca

Il Codice Civile prevede numerose cause capaci di produrre la cosiddetta "estinzione" dell'ipoteca, con conseguente perdita della sua efficacia.
Sono contenute nell'articolo 2878 e riguardano i casi in cui:
- il debito a cui l'ipoteca è collegata viene estinto;
- il creditore dichiara di rinunciare al credito garantito dall'ipoteca;
- il creditore dichiara di rinunciare all'ipoteca;
- viene raggiunto l'eventuale termine a cui l'ipoteca è stata limitata;
- si verifica l'eventuale condizione risolutiva che prevedeva l'annullamento dell'ipoteca;
- decorrono venti anni dall'iscrizione dell'ipoteca senza che ne sia stato richiesto il rinnovo;
- il bene ipotecato perisce;
- il tribunale pronuncia un provvedimento di esproprio e ordina la cancellazione delle ipoteche.
Per non confondersi le idee bisogna però ricordare che "estinzione" e "cancellazione" dell'ipoteca non sono la stessa cosa.
L'estinzione dell'ipoteca la rende inutilizzabile, cioè ne annulla la consistenza e la possibilità per chiunque di adoperarla. Nella forma essa però continuerà a figurare, anche se con una presenza puramente apparente.
Per esempio l'ipoteca si estingue con l'integrale rimborso del debito, ma chi eseguisse una visura ipotecaria avrebbe l'impressione che essa sussista ancora.
Così un eventuale acquirente dell'immobile pretenderà il più delle volte che esso venga liberato anche dalle annotazioni, pur se prive di contenuto.
La procedura che consegue la cancellazione delle formalità è definita "cancellazione di ipoteca" e avviene diversamente in funzione del tipo di ipoteca. Per le IPOTECHE VOLONTARIE la cancellazione può essere ottenuta sia con modalità automatica (purché relativa ad un mutuo) che mediante atto notarile.
Per utilizzare il vantaggioso sistema automatico, previsto dalla Legge n° 40 del 2 aprile 2007 (cosiddetta Legge Bersani), sarà sufficiente che la banca comunichi l'avvenuta estinzione del mutuo ai competenti uffici.
Ciò eviterà il coinvolgimento del notaio.
Per i mutui estinti dopo il 2 giugno 2007, entro 30 giorni dall'estinzione la banca dovrà spontaneamente inviarne notifica all'Agenzia del Territorio, che procederà alla cancellazione dell'ipoteca senza oneri per il debitore (comma 8 septies).
NOTA: Poiché non sono state previste sanzioni nei confronti delle banche che omettono di effettuare la suddetta comunicazione, potrebbe talvolta rendersi necessario inoltrare al creditore una richiesta scritta, affinché l'obbligo venga rispettato.
Nel caso di mutui estinti in precedenza, il termine di 30 giorni decorrerà dalla data di richiesta della quietanza da parte del debitore, da inoltrarsi alla banca mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
NOTA: Quando bisogna intervenire con un nuovo mutuo subito dopo l'estinzione del precedente, la strada della cancellazione automatica diventa piuttosto difficile da praticare.
Ciò perché la banca che ha comunicato l'avvenuta estinzione dispone per trenta giorni della facoltà di opporsi alla cancellazione dell'ipoteca, in presenza di un giustificato motivo.
Sebbene si tratti di un'eventualità remota, è improbabile che il nuovo finanziatore si renda disponibile a rilasciare un nuovo mutuo prima che sia decorso tale periodo.
In tali frangenti l'unica soluzione resterà quella di tornare ad utilizzare il metodo tradizionale, con l'intervento del notaio.
Nei casi in cui si preferisce o si è costretti a ricorrere al notaio, egli procederà alla redazione di un atto notarile unilaterale, chiamato "atto di assenso alla cancellazione di ipoteca".
Sottoscrivendolo il creditore dichiarerà di essere favorevole all'annullamento dell'iscrizione a proprio favore.
Le spese relative resteranno a carico del debitore. Il costo notarile ammonterà ad un importo compreso tra un terzo e metà del costo aggiornato per l'iscrizione di un'ipoteca di pari importo.
Anche la banca richiederà un contributo per l'intervento in atto del proprio procuratore, il cui ammontare massimo appare specificato nel foglio informativo del mutuo.
Per i mutui rilasciati da banche, assoggettati all'origine ad imposta sostitutiva, non sono previste imposte di cancellazione.
Negli altri rari casi bisognerà corrispondere una tassa pari allo 0,5% dell'importo iscritto.
NOTA: Alcune banche utilizzano una clausola contrattuale che le autorizza ad assentire alla cancellazione ipotecaria dopo due anni dall'estinzione anticipata del mutuo.
Se il mutuo è fondiario questa richiesta, intesa a proteggerle dai rischi di revocatoria fallimentare sui pagamenti, non trova tuttavia fondamento. Ciò in considerazione dell'esplicita tutela stabilita al riguardo dal Testo Unico Bancario (art. 39, comma 4).
Qualora il mutuo non fosse fondiario la clausola acquisterebbe significato, ma risulterebbe comunque così lesiva nei confronti del mutuatario da raccomandare il ricorso ad altro istituto di credito.
L'esistenza di un'ipoteca non cancellabile per un periodo così lungo equivarrebbe infatti all'impossibilità di trovare acquirenti per l'immobile almeno per tutta la durata originaria del mutuo.
Va infine osservato come tale indicazione risulti implicitamente in contrasto con lo spirito del Decreto Legge n° 7 del 31 gennaio 2007, secondo cui l'ipoteca "si estingue automaticamente decorsi trenta giorni dall'avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita".

Cancellazione effettiva dell'ipoteca

Un'ultima considerazione sulla cancellazione dell'ipoteca riguarda i ritardi con cui viene fisicamente annotata in molte Conservatorie. 
La materiale indicazione viene talvolta inserita con mesi o perfino anni di ritardo.
Ciò significa che nel frattempo l'ipoteca continuerà a risultare come esistente.
Durante tale periodo l'insussistenza dell'ipoteca potrà essere dimostrata, a pieno titolo, esibendo l'atto di assenso alla cancellazione del creditore (ipoteche volontarie) o l'ordine di cancellazione del giudice (ipoteche giudiziali).
Qualora si sia fatto ricorso al meccanismo della cancellazione automatica, la rilevazione della sua effettuazione potrà essere espletata consultando il "Registro delle Comunicazioni", tenuto dall'Agenzia del Territorio.

Canone di locazione


Somma di denaro che l'inquilino (locatario) paga regolarmente al proprietario (locatore) per il godimento del bene avuto in locazione



Capacita' di agire

(d. civ.; d. int. priv.) art. 2 c.c.; art. 23 L. 31-5-1995, n. 218. 

E' l'attitudine a compiere atti giuridici e cioè ad acquistare ed esercitare personalmente i diritti e ad assumere personalmente gli obblighi. Suoi presupposti sono la capacità giuridica, l'età e la capacità di volere. Si acquista col raggiungimento della maggiore età, vale a dire, salve alcune eccezioni (ad esempio, in materia di lavoro), a 18 anni senza distinzione di sesso. Non va confusa con la capacità giuridica
In conseguenza di fatti fisici o giuridici essa può restare modificata: è limitata o esclusa, per esempio, per i minori degli anni 18, per gli infermi di mente (interdetti o inabilitati), per i condannati penalmente (interdetti legali); può essere ridotta, come avviene per i ciechi ed i sordomuti dalla nascita i quali, se non hanno ricevuto una educazione sufficiente a provvedere pienamente ai propri bisogni, possono essere inabilitati.



Capacita' giuridica

(d. civ. art. 1 c.c)

Capacita' di essere titolare di diritti e obblighi giuridici. Si acquista con la nascita e si perde con la morte .



Capacità contributiva
(d. trib.) art. 53 Cost.

Principio sancito dalla Costituzione, in base al quale un soggetto può essere chiamato ad adempiere l'obbligazione tributaria solo se quest'ultima sia posta in correlazione ad un fatto, una circostanza, suscettibili di valutazione economica.
Tale norma ha carattere precettivo e costituisce un limite all'attività di prelievo fiscale da parte dell'ente impositore; sotto tale profilo il principio della (—) assume lo stesso rilievo dei principi di uguaglianza, progressività e proporzionalità.


Capacità di succedere
(d. civ.) art. 462 c.c. 

È, insieme alla più specifica capacità di ricevere per testamento, una delle manifestazioni della capacità giuridica.
Principale requisito della (—) come pure della capacità di ricevere per testamento, è l'esistenza della persona. Ciò vuol dire che è capace solo il soggetto esistente, vale a dire il nato, se si tratta di persona fisica, ovvero il soggetto fornito di personalità giuridica se si tratta di persona giuridica. Questa regola generale conosce talune eccezioni.
In primo luogo, hanno (—) e capacità di ricevere per testamento i concepiti al tempo dell'apertura della successione. Possono invece succedere solo per testamento, i concepturi o nascituri non concepiti.
Le persone giuridiche possono ricevere solo per testamento. Le disposizioni a favore di enti non riconosciuti sono immediatamente efficaci; a seguito della legge 22 giugno 2000, infatti, non è più necessario presentare entro un anno dalla pubblicazione del testamento l'istanza diretta ad ottenere il riconoscimento.
Incapaci di ricevere per testamento sono il tutore e il protutore (art. 596 c.c.) , il notaio, i testimoni e l'interprete (art. 597 c.c.), colui che ha scritto o ricevuto il testamento segreto (art. 598 c.c.), le persone interposte (art. 599 c.c.).
Non è capace di succedere l'indegno. Questi, infatti, può ricevere, ma non può trattenere.

Capacità di testare
(d. civ.) art. 591 c.c.

È l'idoneità giuridica a disporre validamente delle proprie sostanze mediante testamento.
Sono incapaci di testare i minori di età, gli interdetti per infermità di mente, nonché coloro che si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui hanno fatto testamento. Questa ultima ipotesi costituisce una particolare applicazione della incapacità naturale  prevista dall'art. 428 c.c.
Il testamento compiuto dall'incapace può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse (cd. annullabilità assoluta). L'azione si prescrive nei cinque anni dalla esecuzione delle disposizioni testamentarie.


Capacità insediativa

Quantità teorica di popolazione insediabile in un territorio, stabilita dagli strumenti urbanistici comunali secondo un indice espresso in metri (cubi o quadrati), pro-capite.


Capannoni industriali generici

Edifici industriali che possono essere utilizzati per diverse attività e danno luogo ad un mercato in cui è possibile rinvenire valori di compravendita o canoni d'affitto di riferimento per la stima.



Caparra
(d. civ.) 

La (—) ha la funzione di rafforzare il diritto del creditore all'adempimento e al risarcimento del danno in caso di inadempimento; essa è costituita mediante un patto reale, che si perfeziona cioè con la consegna.


Caparra confirmatoria
 È una somma di denaro o una quantità di beni che, al momento della costituzione del rapporto obbligatorio, una parte dà all'altra quale conferma dell'adempimento al contratto, di cui costituisce quasi un'anticipata e parziale esecuzione. Se il contratto viene adempiuto, la caparra deve essere restituita o calcolata nella prestazione dovuta. In caso di inadempimento, invece: se inadempiente è la parte che ha dato la caparra, l'altra può recedere dal contratto e trattenere la caparra; se inadempiente è la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra; se, però, la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.

Caparra penitenziale
(d. civ. art. 1386 c.c. )

Viene definita all'art. 1386 del c.c., é la somma che una parte dà all'altra come corrispettivo per l'attribuzione della possibilità di recedere dal rapporto contrattuale. Una volta versata la caparra, i contraenti si riservano la scelta tra l'adempimento ed il recesso. Il recesso si attua per volontà di una o di entrambe le parti unilaterale: rinunziando alla caparra nelle mani della controparte, se recede il soggetto che l'ha consegnata, o provvedendo alla restituzione di una doppia caparra nell'ipotesi inversa.

Capitale
E' uno stock di moneta disponibile in un determinato momento.

Capitale sociale
Rappresenta il valore, espresso in forma monetaria, dei conferimenti in danaro o in beni versati dai soci quando si costituisce una società

Capital gain

Incremento di valore acquisito da un immobile in un determinato arco di tempo esclusivamente in base alla sua posizione e indipendentemente dalla sua valorizzazione o gestione economica.


Capitalizzazione

Tecnica finanziaria per calcolare l'effettivo ammontare di capitale, comprensivo di interessi, occorrente per la realizzazione di un'opera al termine del periodo necessario alla sua realizzazione e commercializzazione.

Capitalizzazione dei redditi

Metodo di stima generalmente analitico che consiste nel valutare un bene in funzione della sua capacità di produrre redditi nel futuro; il valore al  momento "zero" corrisponde all'accumulazione finanziaria di tutti i redditi netti futuri (limitati o illimitati)



Capitolato
Descrizione dei materiali e delle forniture con cui viene realizzata una casa in costruzione.



Capitolo di spesa

nel computo metrico estimativo,  corrisponde ad una tipologia di intervento relativo alla costruzione di un fabbricato.



Cap rate

Tasso annuale di rendimento che, in ambito estimativo,  permette di determinare il valore futuro di un investimento immobiliare.


Caratteristiche specifiche

specifiche caratteristiche, che ciascun bene presenta e che influiscono sui relativi valori fondiari.



Carico urbanistico
Volume o quantità di edifici costruiti o costruibili su una determinata parte di territorio

Casa rurale
Abitazione di lavoratore agricolo con relative pertinenze necessarie per la coltivazione dei fondi.

Catasto

Organo pubblico facente parte dell'Agenzia delle Entrate (un tempo UTE - Ufficio Tecnico Erariale) deputato alla registrazione a scopo fiscale degli immobili presenti in un determinato territorio. Conserva le mappe ed aggiorna i registri che contengono le descrizioni e le rendite dei singoli immobili. Con legge 296/06 (legge finanziaria per l'anno 2007) e con D.P.C.M. 14 giugno 2007 è iniziato il graduale decentramento delle funzioni catastali ai comuni.



Catasto fabbricati:
inventario del patrimonio edilizio nazionale. Include, oltre agli immobili urbani, anche i fabbricati rurali.

Catasto terreni

inventario dei beni immobili esistenti in un territorio.



Catasto urbano

inventario dei beni immobili urbani esistenti in un determinato territorio. Costituisce approfondimento ed integrazione del Catasto Terreni



Categoria Catastale
 Gli edifici sono suddivisi in alcune grandi tipologie, a seconda del loro utilizzo e cioè A (abitazioni), B (edifici collettivi), C (magazzini, negozi, autorimesse), D (immobili utilizzati a scopo imprenditoria), E (immobili speciali). Nell'ambito di queste categorie sono operate ulteriori distinzioni, a seconda delle caratteristiche di pregio e di utilizzo dei vari tipi di immobile. Ad esempio, fra le abitazioni si distinguono nove abitazioni: con A1 si identificano gli immobili signorili, con A8 le ville e con A4 le abitazioni popolari. Ogni categoria è poi ulteriormente suddivisa in classi, che identificano la qualità e lo stato dell'immobile; in certi casi si può anche arrivare ad avere 20 classi per la stessa categoria, con fortissime oscillazioni di valori.

Causa [Del negozio giuridico]
(d. civ.) artt. 1325, 1343 ss. c.c.
La (—) è uno degli elementi essenziali del negozio giuridico, la cui mancanza o illiceità comporta la nullità del negozio stesso.
Il codice civile non definisce il concetto di (—), che viene, però, prevalentemente intesa come la funzione economico-sociale che il negozio è obiettivamente capace di raggiungere. Più precisamente, essa viene individuata nella sintesi degli effetti essenziali che il negozio è obiettivamente idoneo a produrre.
Ne deriva, quindi, che la (—) è elemento tipico, costante, oggettivo ed impersonale di ogni negozio giuridico: questi caratteri la differenziano dai motivi del negozio, che rappresentano, invece, gli scopi individuali che determinano il singolo a concludere il negozio, gli interessi che la parte tende a soddisfare mediante il negozio, ma che non rientrano nel contenuto tipico di questo.
• Mancanza di (—)
La (—) in un negozio giuridico può mancare:
— ab origine: si ha allora il cd. difetto genetico della (—);
— in un momento successivo: ricorre allora il cd. difetto funzionale o sopravvenuto della (—) [vedi Risoluzione del contratto].
• Illiceità della (—)
La (—) è illecita quando è contraria:
— a norme imperative, cioè a quelle norme inderogabili che prevedono, anche se non espressamente, come sanzione la nullità del negozio;
— all'ordine pubblico, cioè a quei princìpi non necessariamente espressi in norme, ma ricavabili dalle disposizioni inderogabili che costituiscono postulati essenziali, adeguati elasticamente alle contingenti esigenze di vita e di sviluppo della società organizzata.
Larga parte di tali principi trova espressione nella Carta Costituzionale;
— al buon costume, che va inteso come quel complesso di princìpi, elastici e non limitati alla sola sfera sessuale, che costituiscono la morale sociale corrente. Il buon costume in sostanza esprime i canoni fondamentali di onestà pubblica e privata alla stregua della coscienza sociale.

Cedolare secca

Si tratta di un'imposta sostitutiva all'IRPEF sui redditi da locazione di immobili al verificarsi di determinate condizioni.
Sono attualmente previste due aliquote:
21% sui contratti a canone di mercato, 15% sui contratti a canone concordato, ridotta al 10% per il quadriennio 2014/2017 prorogato al 2019
La cedolare secca sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali, l'imposta di registro e di bollo dovute sul contratto di locazione nonchè sulla risoluzione o sulle proroghe dello stesso



Censimento immobiliare

Processo di acquisizione delle informazioni tecniche, amministrative, giuridiche relative ad un patrimonio immobiliare a partire da un momento iniziale e con progressivo aggiornamento delle conoscenze acquisite e della documentazione raccolta

Certificato di collaudo statico
(Dpr 380/2001, art. 67) 

Tutte le costruzioni in cemento o in metallo la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, da parte di un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera. E' redatto sotto la responsabilità del collaudatore in tre copie che lo invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico. Per il rilascio di licenza d'uso o di agibilità, se prescritte, occorre presentare all'amministrazione comunale una copia del certificato di collaudo.

Certificato di destinazione d'uso
Certificato rilasciato dal Comune che attesta la destinazione d'uso di un immobile

Certificato di destinazione urbanistica
( art. 30 comma 3 D.P.R. 280/2001) 
Il certificato di destinazione urbanistica può essere rilasciato su richiesta di qualsiasi soggetto interessato nell'ambito della normale attività di certificazione della Pubblica Amministrazione. In particolare Il certificato di destinazione urbanistica viene richiesto solitamente per atti di compravendita di terreni o di pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano aventi superficie superiore a 5.000 mq. Il certificato di destinazione urbanistica ha validità annuale salvo varianti al PRG.

Certificato di ultimazione dei lavori

documento della contabilità dei lavori con il quale viene comunicata l'ultimazione dei lavori.



Certificato immobiliare
Quota di comproprietà di un immobile, rappresentata da un certificato emesso da una società proprietaria dell'immobile stesso.


Certificato per il pagamento delle rate di acconto

documento della contabilità dei lavori che, insieme allo stato di avanzamento, permette l'emissione del mandato di pagamento.



Certificazioni catastali

estratto in forma autentica di informazioni catastali.



Certificazioni ipotecarie

Attestazione rilasciata dal Conservatore dei registri immobiliari presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto le formalità ipotecarie che sono state eseguite su uno o più immobili appartenenti ad una o più ditte (persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche).



Cessione
(d. civ.) 

È l'atto negoziale che realizza la successione a titolo particolare di un soggetto nella posizione giuridica di altro soggetto.
• (—) di azienda [vedi Trasferimento di azienda].
• (—) dei beni ai creditori artt. 1977 ss. c.c.
È un contratto con cui il debitore incarica tutti o alcuni creditori di liquidare tutte o parte delle sue attività e di ripartirne tra di loro il ricavato, in soddisfacimento dei rispettivi crediti (art. 1977 c.c.).
Esso quindi consiste in un accordo preordinato al soddisfacimento dei diritti dei creditori vantaggioso anche per lo stesso debitore. Con tale cessione, infatti, i creditori ottengono una somma più elevata di quella che avrebbero avuto in seguito ad una procedura esecutiva (individuale o concorsuale) ed in un tempo minore, mentre il debitore riesce ad evitare gli effetti di una esecuzione.
• (—) del contratto artt. 1406 ss. c.c.
È il negozio con cui si realizza la successione inter vivos a titolo particolare di un terzo nella posizione contrattuale di uno dei contraenti originari.
La (—) può avvenire soltanto in materia di contratti con prestazioni corrispettive,  fino a quando le relative prestazioni non siano state ancora eseguite.
Mentre il trasferimento del credito non richiede l'assenso del debitore,  la cessione della situazione debitoria non è realizzabile senza il consenso del creditore. Di conseguenza, l'art. 1406 c.c. stabilisce che non si può sostituire un terzo nella propria posizione contrattuale senza il consenso della controparte.
Come nella (—) dei crediti, anche in questo caso il cedente è tenuto a garantire il nomen verum, ossia l'esistenza di un contratto valido.


Cessione del credito
( artt. 1260 ss. c.c. )
È il negozio giuridico con il quale il creditore (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) il proprio diritto di credito.
La (—) del credito si realizza tramite contratto bilaterale tra il creditore cedente ed il nuovo creditore cessionario.
Per la PERFEZIONE della (—), normalmente, non è necessaria l'accettazione od il consenso del debitore ceduto, al quale è solitamente indifferente adempiere all'uno o all'altro creditore. Diversamente, L'EFFICACIA della cessione nei confronti del debitore ceduto e nei confronti dei terzi è subordinata all'espletamento di taluni oneri.
Così la cessione è efficace:
— nei confronti del debitore ceduto (art. 1264 c.c.) quando è stata accettata dal debitore oppure gli è stata notificata; tuttavia, il debitore che paghi al cedente prima della notificazione della (—) non è liberato se si dimostri che egli era comunque a conoscenza della (—) stessa;
— nei confronti dei terzi (art. 1265 c.c.). Se uno stesso credito è stato ceduto a più soggetti, l'acquisto si verifica solo a favore di chi, per primo, lo ha notificato al debitore o per primo ha ricevuto l'accettazione di questi, con atto di data certa.
Efficacia nei rapporti tra cedente e cessionario:
— se la (—) è a titolo oneroso: il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito, ma non la solvibilità del debitore (cessione pro soluto) a meno che non intervenga apposito patto (cessione pro solvendo);
— se la (—) è a titolo gratuito: l'art. 1266 c.c. afferma che la garanzia dell'esistenza del credito è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per evizione (art. 797 c.c.).

Cessione di immobili
Circolare dell'Agenzia delle Entrate 

Con Circolare 6 febbraio 2007, n. 6, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcune precisazioni in merito all'accertamento ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastale di cui al D.L. n. 223/2006 e alla Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007).
La Circolare analizza, in particolare, le nuove norme contenute nelle disposizioni citate che riguardano:
- l'accertamento della base imponibile: vengono fornite precisazioni in merito alla sanzione amministrativa in caso di indicazione di un corrispettivo inferiore rispetto al pattuito, l'indicazione delle modalità di pagamento e, eventualmente del soggetto intervenuto nella compravendita quale agente immobiliare. In caso di false attestazioni, anche tra privati che si avvalgono della dichiarazione automatica, è previsto l'accertamento fiscale; in questo caso il valore costitutivo della base imponibile è dato dal valore effettivo del bene, e non da quello catastale;
- le indagini finanziarie per l'accertamento dell'effettivo corrispettivo, in caso di dichiarazioni mendaci nell'atto di compravendita, il potere di rettifica degli uffici dell'Amministrazione finanziaria e l'irrogazione delle relative sanzioni;
- la decorrenza delle nuove disposizioni.


Cessione volontaria

consiste nell’accettazione della cessione del bene oggetto di esproprio e della relativa indennità provvisoria



Chiamato all’eredità
(d. civ.) artt. 460-461, 485-488 c.c. 

È il soggetto che, a seguito dell'apertura della successione  mortis causa e della delazione, acquista il diritto di accettare l'eredità.

Ciclo di vita immobiliare

Durata media riconosciuta ad un immobile o ad una sua componente edilizia o tecnologica, in normali condizioni di usura e di mantenimento, prima di doverlo sottoporre a interventi di ripristino e/o sostituzione

Circoli o settori censuari
(catasto terreni) 

aggregazioni di comuni con caratteristiche agricole omogenee identificati ai fini della formazione del catasto terreni

Classamento
(Diritto tributario) 

Operazione, rientrante nel procedimento di stima delle particelle catastali  e delle unità immobiliari, mediante la quale viene individuata per ciascun cespite la relativa classe e la qualità.
Il (—) è indispensabile non solo al fine di determinare la consistenza e le caratteristiche di un bene, ma anche per individuarne la rendita: ha dunque anche finalità di carattere fiscale, dal momento che contribuisce alla determinazione del reddito.
Le altre operazioni che costituiscono il procedimento di stima attuato presso il catasto  sono la qualificazione, con cui si individuano le qualità dei terreni e le categorie dei fabbricati, la classificazione con cui si determinano le relative classi, la formazione delle tariffe d'estimo.


Classamento
(catasto fabbricati)

Consiste nel collocare ogni unità immobiliare urbana nella categoria e classe che le compete, confrontandola con le unità tipo che servono come termine di paragone.

Classamento
(catasto terreni) 

Consiste nell'attribuire, a ciascuna particella, la qualità e la classe corrispondente.

Classamento parametrico
(catasto fabbricati) 

Classamento effettuato in modo automatizzato sulla base di parametri di riferimento che descrivono gli elementi di maggiore rilievo che influenzano la redditività di un fabbricato.


Classe catastale

Suddivisione numerica interna alla categoria catastale. Rappresenta, all'interno di uno stesso tipo di immobile, un differente livello qualitativo. Nel Catasto fabbricati tanto più il numero è basso (per esempio, 1), tanto più la classe è di pregio minore. Nel Catasto Terreni avviene il contrario.



Classe di superficie ad uso commerciale
Suddivisione della consistenza della superficie con cui si identifica il taglio di una media e piccola struttura di vendita secondo la seguente classificazione:
Piccolo: fino a mq. 50; Medio: da mq. 70 a mq. 100; Medio grande: da mq. 100 a mq. 200; Grande: oltre mq. 200.


Classe di superficie di un immobile ad uso abitativo
Suddivisione della consistenza della superficie con cui si identifica il taglio di un appartamento secondo la seguente classificazione:
Piccolo: fino a mq. 45; Medio piccolo: da mq. 45 a mq. 70; Medio: da mq. 70 a mq. 120; Medio grande: da mq. 120 a mq. 150; Grande: oltre mq. 150.

Classe di superficie di un immobile ad uso ufficio
Suddivisione della consistenza della superficie con cui si identifica il taglio di un ufficio secondo la seguente classificazione:
Piccolo: fino a mq. 70; Medio: da mq. 70 a mq. 100; Medio grande: da mq. 100 a mq. 200; Grande: oltre mq. 200.


Classe energetica (o Indice di Prestazione Energetica - APE)

Rappresenta l'indice di prestazione energetica e corrisponde all'Energia totale consumata dall'edificio climatizzato per metro quadro di superficie ogni anno. Deriva  dalla   disciplina vigente in tema di rendimento energetico dell'edilizia e si tratta del complesso delle  operazioni svolte dai soggetti a cio' abilitati, per il rilascio dell'attestato, ovvero del documento, redatto secondo le particolari norme ed i criteri di cui alla relativa normativa, attestante la prestazione, l'efficienza o il rendimento energetico di un edificio e altresì contenente le racomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica del medesimo (art. 2, comma 3, all. A al D.lgs. 29 dicembre 2006 , n. 311).



Classificazione
(catasto fabbricati)

Nel catasto fabbricati consiste nel dividere ogni categoria di fabbricati ordinari viene divisa in tante classi quante sono i gradi di diversa capacità contributiva, tenendo conto dei fattori che influenzano il reddito.


Classificazione
(catasto terreni)

Consiste nell'attribuire a ciascuna qualità di coltura un numero di classi pari ai sensibili scostamenti riscontrabili nei livelli di redditività.


Clausola abusiva
(d. civ.)

Può essere giudicata tale una clausola vessatoria a detrimento di una delle parti di un contratto che non sia controbilanciata da un'altra clausola ad essa favorevole. Il regime delle clausole abusive è oggi contenuto nel c.d. Codice del Consumo.


Clausola compromissoria
(art. 808 c.p.c.)

E' quella con la quale le parti contraenti stabiliscono che le eventuali controversie relative al contratto siano decise da arbitri. Essa può essere inclusa nello stesso contratto cui le parti si riferiscono oppure può costituire oggetto di un atto successivo; deve, in ambo i casi, risultare da atto scritto.

Clausola penale
(diritto civile, artt. 1382 ss. c.c. )

È un patto accessorio e sussidiario col quale le parti stabiliscono l'obbligo di pagare una determinata somma (cd. penale) nel caso di inadempimento; essa, quindi, ha la funzione primaria di liquidare preventivamente i danni, ma rappresenta altresì una specie di pena per l'inadempimento, in quanto è dovuta indipendentemente dalla prova della esistenza stessa del danno (agevolando il creditore, che non deve dimostrare il pregiudizio subito).
Nonostante quest'ultima funzione, la legge, però, consente al giudice il potere di diminuire equamente l'ammontare della penale (art. 1384 c.c.).


Clausola risolutiva espressa
(art. 1456 c.c.)

Clausola secondo la quale un contratto si risolve di diritto, senza quindi una sentenza giudiziaria, se una delle parti non adempie a una determinata obbligazione

Clausole vessatorie
Originariamente regolate dal codice civile, art.1469 bis e seguenti, grazie al recepimento nel nostro ordinamento della direttiva 93/13/CEE attraverso la legge 52/96 art.25, le clausole vessatorie dei contratti tra professionista e consumatore sono oggi disciplinate dal codice del consumo, d.lgs.206/05, art.33 e segg.

Sono ritenute vessatorie quelle clausole che, malgrado la buona fede, creano una situazione di squilibrio tra un consumatore ed una ditta fornitrice di beni o servizi (od un qualsiasi altro professionista) relativamente ai diritti e doveri derivanti dal contratto.

Non e' la buona fede della ditta o del professionista ad essere messa in dubbio. E' stabilito semmai un principio per cui -considerate le reciproche posizioni di forza o di debolezza- non possono venire determinati a carico del consumatore squilibri significativi tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto. Il consumatore che si trova a dover accettare un contratto, infatti, non puo' essere obbligato a sopportare conseguenze eccessive a seguito di questa sua accettazione.

CLAUSOLE VESSATORIE PER IL CONSUMATORE
Tutte le clausole trattate in questa scheda riguardano il rapporto professionista/consumatore, ma tra queste ve ne sono alcune particolarmente importanti a cui il consumatore (o comunque l'utente in generale) dovrebbe fare particolare attenzione in fase di valutazione preventiva di un contratto.

Sono vessatorie le clausole che prevedono a carico del cliente inadempiente o in ritardo nell'adempimento l'applicazione di penali spropositate. Una penale puo' essere spropositata perche' di ammontare eccessivo, sia in se' stessa sia rispetto a cio' che effettivamente e' stato concluso a seguito del contratto.

Vessatorio e' anche prevedere la possibilita' per il professionista di trattenere una cifra come penale in caso di disdetta anticipata del contratto, senza contestualmente prevedere -a carico dello stesso professionista- una penale d'importo pari al doppio in caso di PROPRIA disdetta o mancata conclusione del contratto.

Sempre parlando di disdetta, e' vessatoria anche quella clausola che imponesse di farla entro termini eccessivamente anticipati rispetto alla scadenza naturale del contratto, al fine di evitare il rinnovo tacito dello stesso. Cosi' per esempio un'assicurazione di un anno non potra' prevedere come termine per la comunicazione di disdetta 6 mesi prima della scadenza stessa: sarebbe eccessivo.

Vessatoria e' anche la clausola che fissi, nei contratti con un consumatore, un foro competente per eventuali controversie in un luogo diverso da quello di residenza o domicilio del consumatore stesso.

Per ultime, da rilevare le tipiche clausole vessatorie che consentono al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso, oppure che consentono al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza prevedere che il consumatore possa recedere se il prezzo finale e' eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto (sono esclusi i casi di variazioni minimali come le indicizzazioni previste dalla legge, qualora il meccanismo di variazione sia ben descritto).

Le altre clausole vessatorie
Oltre a quelle gia' dette, la legge prevede che possano presumersi vessatorie le clausole che:
- escludono o limitano la responsabilita' del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
- escludono o limitano le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- escludono o limitano l'opportunita' da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
- prevedono un impegno definitivo (irrevocabile) del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista e' subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volonta';
- riconoscono al solo professionista e non anche al consumatore la facolta' di recedere dal contratto, nonche' consentono al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
- consentono al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso (cio' tranne nel caso di giusta causa, documentabile);
- prevedono l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che lo stesso non ha avuto la possibilita' di conoscere prima della conclusione del contratto (perche' per esempio contenute in un allegato non mostrato);
- stabiliscono che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione (sono escluse le indicizzazioni previste dalla legge, qualora il meccanismo di variazione sia ben descritto);
- riservano al professionista il potere di accertare (secondo il proprio insindacabile giudizio) la conformita' del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o gli conferiscono il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
- limitano la responsabilita' del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinano l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalita';
- limitano o escludono l'opponibilita' dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore (ossia la facolta' di rifiutarsi di adempiere un'obbligazione se l'altra parte non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria);
- consentono al professionista di sostituire a se' un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;
- sanciscono a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facolta' di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla liberta' contrattuale nei rapporti con i terzi;
- prevedono l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volonta' del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 1355 del codice civile.

Questo elenco (art.33 codice del consumo) non e' tassativo: ugualmente vessatorie sono le altre clausole, non richiamate, che contengano il medesimo "spirito" vessatorio gia' detto.

VALUTAZIONE DELLA VESSATORIETA' E CONSEGUENZE
Valutare la vessatorieta' delle clausole, o comunque la possibilita' di contestarle davanti ad un giudice al fine di ottenerne l'annullamento, non e' cosi' facile e immediato come puo' apparire. E' importante ricordare che la legge parla di "presunzione" di vessatorieta' (con alcune eccezioni che vedremo piu' avanti), ed un caso puo' differire molto dall'altro.

Una valutazione, infatti, non deve riguardare solo il testo della clausola ma anche un'altra serie di elementi come il tipo di contratto, la modalita' con cui e' stato sottoscritto, il tipo di bene o servizio oggetto dello stesso, le altre clausole del contratto o di un altro collegato, etc.etc. Quel che conta e' l'equilibrio contrattuale tra diritti e doveri delle due parti.

E' bene precisare, inoltre, che la vessatorieta' non riguarda ne' l'oggetto del contratto ne' l'entita' ed adeguatezza del corrispettivo, quindi non e' rilevante, per esempio, un prezzo eccessivo rispetto a quello medio di mercato o un termine di consegna giudicato lungo, ma solo l'eventuale condizione di squilibrio del consumatore rispetto al professionista (per esempio la presenza di una clausola che consente al venditore di recedere mentre non prevede la stessa facolta' per il consumatore).

Altro punto spinoso: in termini generali la legge prevede che possano considerarsi vessatorie le clausole non contrattate specificatamente, quindi tipicamente quelle contenute in un contratto per adesione (formulari gia' pronti) firmato solo in fondo.
In questi casi (contratti per adesione), in particolare, e' il professionista che deve fornire la prova inerente la contrattazione della specifica clausola, e qui, come si puo' immaginare, c'e' gioco interpretativo.

La giurisprudenza di alto livello sembra in ogni caso avere una linea comune, secondo cui in generale e' necessaria la prova di una trattativa (Cassazione 13051/2008), e a tal fine non e' sufficiente la sottoscrizione di una semplice lista di clausole -magari con rimando alle spiegazioni poste in altra pagina-, ma la clausola puo' essere considerata valida SOLO se separatamente evidenziata rispetto alle altre e autonomamente sottoscritta(Cassazione 5733/2008, 26977/2007).
Quindi, in termini pratici, la clausola che teoricamente potrebbe dirsi vessatoria diventa valida se specificatamente conosciuta, approvata e sottoscritta dal consumatore.

Quel che e' certo e' che una clausola contestata e riconosciuta vessatoria da un giudice (che puo' rilevarla anche d'ufficio) diventa nulla, quindi inefficace, mentre il resto del contratto, in se', rimane valido.

Sono invece sempre inefficaci -anche nel caso in cui siano state oggetto di trattativa- tutte quelle clausole che:
- escludano o limitino la responsabilita' del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
- escludano o limitino le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- prevedano l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilita' di conoscere prima della conclusione del contratto.

PARTICOLARITA' in caso di servizi finanziari:
Nei contratti che hanno per oggetto servizi finanziari a tempo indeterminato (conto corrente, dossier titoli, servizi di custodia titoli, etc.) il professionista puo', in deroga a quanto gia' detto, inserire clausole che gli permettano di:
- recedere senza preavviso, quando vi sia un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al consumatore;
- modificare le condizioni del contratto, quando vi sia un giustificato motivo, preavvisando il consumatore entro un congruo termine e dandogli la possibilita' di recedere dal contratto alle condizioni previgenti. Ricordiamo che per i conti correnti il preavviso di modifica dev'essere di minimo 30 giorni.

In tutti i contratti che hanno per oggetto servizi finanziari (credito al consumo, finanziamenti, investimenti, etc.), il professionista puo' inserire clausole che gli permettano di:
- modificare senza preavviso il tasso di interesse o l'importo di qualsiasi onere aggiuntivo originariamente convenuti, qualora vi sia un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha conseguentemente la possibilita' di recedere dal contratto.

Nei contratti che hanno per oggetto
- valori mobiliari finanziari e altri prodotti o servizi il cui prezzo e' collegato alle fluttuazioni di un corso, di un indice di borsa o di un tasso mercato finanziario non controllato dal professionista;
- compravendita di valuta estera o di assegni da viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera
possono essere inserite clausole che:
- consentano al professionista di recedere senza preavviso;
- consentano al professionista di modificare unilateralmente le clausole o le caratteristiche del prodotto o servizio, senza un giustificato motivo;
- stabiliscano che il prezzo dei beni e servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
- consentano al professionista di aumentare il prezzo del bene o servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale e' eccessivamente elevato rispetto all'originario.

SEGNALAZIONE ALL'ANTITRUST
Il decreto Monti sulle liberalizzazioni (dl 1/2012, art.5) ha introdotto, riguardo alle clausole vessatorie dei contratti "per adesione" (quei contratti prestampati dove il consumatore semplicemente appone una o piu' firme), la possibilita' di segnalazione all'Autorita' garante per la concorrenza ed il mercato (Antitrust).

Una tutela amministrativa che si affianca a quella giudiziaria per poter arrivare al riconoscimento della vessatorieta' delle clausole e ad un eventuale sanzionamento della societa' o impresa che ha ideato il contratto.



Coefficiente di obsolescenza

coefficiente di riduzione del valore a nuovo che esprime il deprezzamento del fabbricato, causato dalla minore razionalità funzionale rispetto all’evoluzione della tecnologia produttiva.



Coefficiente di utilizzazione

rapporto tra la superficie che è possibile occupare con la costruzione e la superficie totale dell'area edificabile.



Coefficiente di vetustà

coefficiente di riduzione del valore a nuovo che tiene conto dell’età del fabbricato e della sua durata complessiva, nonché dello stato di manutenzione.



Coefficienti presuntivi di reddito
(d. trib.) D.L. 2-3-1989, n. 69 conv. in L. 27-4-1989, n. 154; L. 30-12-1991, n. 413
Indici utilizzati dall'amministrazione finanziaria per individuare, attraverso formule matematiche, eventuali evasioni d'imposta da parte di imprenditori e lavoratori autonomi.
I (—) sono rimasti in vigore fino al 1994, quando sono stati sostituiti dai parametri fiscali: a partire dal periodo d'imposta 1998 per i soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili sono stati introdotti gli studi di settore

Collaudo

consiste nella verifica che l'opera è stata eseguita a regola d'arte e secondo le norme del contratto.



Collazione

(art. 737 c.c)

obbligo imposto ad alcuni eredi legittimi (coniuge, figli naturali o legittimi) di conferire nella massa ereditaria le donazioni ricevute e i debiti verso il de cuius.



Colpa
(d. civ.) artt. 1176, 1218, 1227, 1229, 1338, 2043 c.c.
È, oltre al dolo, l'elemento soggettivo che integra la fattispecie dell'atto illecito.
Essa deriva dalla violazione dei doveri di diligenza, perizia o prudenza ovvero dall'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline nell'esercizio di una attività.
La (—) si sostanzia nella non volontarietà dell'evento, che è cagionato da un comportamento negligente, imprudente o imperito.
In relazione al grado di diligenza richiesto si distingue tra (—): lieve, determinata dalla violazione della diligenza media (art. 1176 c.c.); grave, che deriva dalla inosservanza di quel minimo di diligenza che tutti dovrebbero avere; lievissima, che si ha quando, per legge o per accordo, si pretenda una diligenza superiore alla media.
Il danno cagionato da un comportamento colposo è fonte di responsabilità.

Colpevolezza
(d. pen.) artt. 42 e 43 c.p. 

È il giudizio di appartenenza psicologica del fatto al suo autore, e comprende le condizioni che consentono di muovere un rimprovero personale all'autore del reato.
Può assumere le forme del dolo  e della colpa ed è definita genericamente elemento soggettivo del reato.

Comfort ambientale

L'insieme dei parametri fisico-tecnici (igrotermici, illuminotecnici, sonori, ecc) presenti in un ambiente che, mantenuti entro determinati valori, ne garantiscono la migliore fruibilità in termini di igiene ambientale, in funzione del tipo di attività che vi vengono svolte.


Commissione
(vedi provvigione)

Comodato

E'  il contratto, regolato dagli artt. 1803-1812 cod. civ., col quale una parte, detta comodante, consegna all'altra parte, detta comodatario, una cosa mobile infungibile o una cosa immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. E' essenzialmente un contratto gratuito. Se consegno, per esempio, la mia automobile ad un amico perché se ne serva per un tempo e per un uso determinato, io concludo un contratto di comodato; se invece consegno l'automobile perché egli la custodisca concludo un contratto di deposito; se, infine, consegno all'amico una somma di danaro io concludo un contratto di mutuo, perché il denaro è un bene fungibile, del quale deve essere restituita soltanto l'uguale quantità.Il comodato dunque si distingue dal deposito in relazione alla causa e dal mutuo in relazione all'oggetto. Eccettuate le cose mobili fungibili, tutte le altre, sia mobili che immobili, possono essere oggetto del comodato. Dal contratto scaturiscono obbligazioni determinate per il comodatario ed eventuali per il comodante. Il comodatario, infatti, è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia; a servirsene per l'uso determinato nel contratto o dalla natura della cosa; a non concederla in godimento ad un terzo senza il consenso del comodante; a restituirla alla scadenza del termine convenuto o, se questo manca, secondo l'uso o, se anche questo non risulta, a richiesta del comodante; egli è pure tenuto a rispondere del perimento della cosa per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due, ha preferito la propria, oppure se il perimento avviene mentre egli impiega la cosa per un tempo più lungo o per un uso diverso da quello consentito, salvo che non provi che la cosa sarebbe perita ugualmente; egli, infine, se la cosa è stimata al tempo del contratto, è tenuto a rispondere del suo perimento anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.Il comodante, invece, è tenuto al rimborso delle spese straordinarie dal comodatario sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie ed urgenti; al risarcimento dei danni se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, qualora conoscendoli non ne abbia avvertito il comodatario.

Comodi e scomodi
(estimo) 

Se il bene immobile da stimare non è in condizioni ordinarie e presenta caratteristiche particolari che lo differenziano dai termini di confronto, il valore ordinario non è ancora quello definitivo di stima e andrà modificato: maggiorandolo se il bene presenta caratteristiche di maggior pregio, diminuendolo se presenta caratteristiche di minor pregio.
Per passare dal valore ordinario a quello effettivo ci sono due fasi:
- Correzione del valore ordinario;
- Aggiunte e detrazioni al valore ordinario.
Comodi e scomodi sono caratteristiche straordinarie che consistono in qualità astratte, difficilmente valutabili separatamente, ma la cui presenza costituisce un attributo di cui il mercato tiene conto. Sono esempi di comodi una posizione particolarmente favorevole, un bel panorama, la salubrità della zona, una distribuzione razionale degli spazi in un appartamento, ecc. sono esempi di scomodi i caratteri opposti ai precedenti. La presenza di comodi o scomodi comporta una correzione del valore ordinario, che potrà avvenire in percentuale dell'intero valore già stimato o in percentuale del rapporto Sommatoria V/Sommatoria p, il quale, moltiplicato poi per il parametro px, fornirà il valore globale corretto. Nella stima del valore di capitalizzazione dei redditi la correzione percentuale potrà essere fatta sul rapporto S Bf/S V, vale a dire sul saggio di capitalizzazione. L'entità percentuale della correzione dovrà rispecchiare il diverso grado di apprezzamento da parte del mercato di beni dotati della caratteristica di comodo o scomodo rispetto a beni normali. La determinazione di tale entità è compito non facile del perito e richiede la conoscenza dei prezzi di molti beni nelle diverse condizioni.

Compravendita [Contratto di]
(d. civ.) artt. 1470 ss. c.c. 

La (—) è il contratto avente per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
Si tratta di un contratto  consensuale (per il suo perfezionamento è sufficiente il semplice consenso delle parti); traslativo (attua il passaggio della proprietà della cosa o della titolarità del diritto da un soggetto all'altro); a titolo oneroso (entrambe le parti ricevono un vantaggio economico in cambio della loro prestazione); sinallagmatico (a prestazioni corrispettive); commutativo (i vantaggi e gli svantaggi derivanti dall'atto sono valutabili fin dal momento della stipulazione).
L'accordo tra le parti si perfeziona con lo scambio di proposta ed accettazione (art. 1326 c.c.), ma nella pratica commerciale si rinvengono ipotesi di perfezionamento automatico (es.: vendita a prelievo diretto, acquisto di beni a mezzo di distributori automatici etc.).
In ordine alla formazione del contratto di (—) assumono rilievo, tra l'altro, il patto di prelazione, il patto di opzione, l'offerta al pubblico, il preliminare di vendita.
I principali obblighi del venditore sono:
— consegnare la cosa al compratore;
— fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se ciò non è conseguenza immediata del contratto (es.: vendita di cosa altrui);
— garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
I corrispettivi doveri del compratore sono:
— pagare il prezzo nel luogo e per il tempo convenuto;
— saldare le spese del contratto, salvo patto contrario.
La (—) ha normalmente effetti reali immediati, ma vi sono alcuni casi in cui essa ha inizialmente solo efficacia obbligatoria: non trasferisce cioè immediatamente la proprietà della cosa, ma obbliga il venditore a trasferire successivamente la cosa stessa, conferendo al compratore solo un diritto di credito.
Rientrano nella vendita obbligatoria i seguenti tipi di (—):
(—) alternativa
Ricorre quando due o più cose sono dedotte quali oggetto del contratto, ma una sola di esse deve essere trasferita al compratore. Si applicano le norme degli artt. 1285 ss. c.c. [vedi Obbligazione]; l'effetto traslativo si realizza al momento della comunicazione della scelta dall'uno all'altro contraente.
(—) di cose generiche
Ha ad oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere (es.: grano, stoffa, legno di qualsiasi qualità). L'effetto traslativo si realizza al momento della specificazione.
(—) di cosa futura
Per cosa futura si intende ciò che non è ancora venuto ad esistere, e cioè la res sperata e perciò la (—) di cosa futura è anche indicata come emptio rei speratae; essa è tradizionalmente contrapposta alla cd. vendita di speranza, che va considerata esempio tipico di contratto aleatorio.
(—) di cosa altrui
Ha ad oggetto una cosa che al momento della stipulazione del contratto non appartiene al venditore, ma a terzi. Essa ha effetto solo tra gli stipulanti (art. 1478 c.c.), nel senso che fa sorgere a carico del venditore l'obbligo di procurare la cosa e di trasferirla poi al compratore; quest'ultimo diviene proprietario nel momento stesso in cui il suo venditore acquista la proprietà del bene.
Tipi di vendita rispetto alle modalità di contrattazione sono:
(—) mediante apparecchi automatici di distribuzione
Si tratta di ipotesi di scambio conclusa con una parte non presente, a seguito di un'offerta al pubblico.
Viene effettuata presso il domicilio del probabile acquirente da incaricati dimostratori, i quali possono essere mandatari del venditore o semplici procacciatori di affari non abilitati alla conclusione del contratto. È soggetta ad autorizzazione di pubblica sicurezza.
Tipi di vendita rispetto alla qualità dell'oggetto sono:
(—) con riserva di gradimento
In questa ipotesi (art. 1520 c.c.) il contratto non si perfeziona finché il gradimento del compratore non sia comunicato al venditore; la figura è simile all'opzione [vedi], dato che mentre il venditore è vincolato alla proposta il compratore può negare il proprio gradimento senza motivazione.
(—) a prova
Si tratta di vendita sottoposta alla condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all'uso cui è destinata.
(—) su campione
Si tratta di vendita perfetta e non sottoposta a condizione, ma il compratore può chiedere la risoluzione del contratto per qualsiasi difformità che la merce consegnatagli presenti rispetto al campione.
(—) con clausola F.A.Q.
Ricorre quando non vi siano campioni o standards cui parametrare la merce; le parti allora ricorrono a detta clausola (fair average quality), in virtù della quale il venditore si impegna ad alienare cose di qualità non inferiore alla media.
Tipi di vendita rispetto alla quantità dell'oggetto sono:
(—) di massa o in blocco
In questo caso (art. 1377 c.c.) le cose generiche o fungibili [vedi Beni] che vengono offerte in blocco formano un bene individuato, derogando alla disciplina in tema di vendita di cosa generica: si tratta dunque di vendita ad effetti reali immediati.
(—) a premio
Ricorre allorché all'acquirente, in aggiunta al bene acquistato, venga alienato un bene premio, o allorché venga data la possibilità di conseguirlo a chi acquisti uno o più prodotti della stessa impresa.
(—) da piazza a piazza
Ricorre quando le merci non siano disponibili in loco, ma vi debbano essere trasportate; a tal fine risulta necessario regolare i rapporti tra le parti, soprattutto in ordine all'insorgenza di eventuali rischi. Per tale motivo la pratica commerciale conosce l'uso di particolari clausole, proprie della vendita con spedizione.
(—) con patto di riscatto
Ricorre nel caso in cui il venditore si riservi il diritto di riacquistare la cosa alienata entro un termine stabilito, previo rimborso al compratore del prezzo e delle spese sofferte in dipendenza dell'acquisto (art. 1500 c.c.).
(—) a rate o con riserva di proprietà
In questa (—) l'effetto traslativo è subordinato all'effettivo adempimento del compratore, e cioè al versamento dell'ultima rata del prezzo pattuito. Il rischio del perimento della cosa però, contrariamente ad ogni principio, passa al compratore al momento della consegna. Vi è una particolare tutela del compratore , dato che in questo tipo di contratto è spesso soggetto a clausole vessatorie

Compromesso
(vedi preliminare, contratto)

Computo metrico estimativo

consiste in una dettagliata analisi tecnica ed economica dei processi di costruzione necessari per realizzare un’opera. In genere è articolato in una tabella gestibile come foglio elettronico, con indicazione di operazioni, quantità, prezzo unitario e totale.



Comune tipo
(catasto terreni)

Comune rappresentativo delle caratteristiche di un circolo censuario identificato ai fini della formazione del catasto terreni


Comunione
(d. civ.) artt. 1100 ss. c.c.

Il concetto di (—) rientra nel più ampio concetto di contitolarità di diritti, che ricorre in tutte quelle ipotesi in cui uno stesso diritto appartiene, nella sua interezza, a due o più persone. Si ha, quindi, (—) quando il diritto di proprietà, o altro diritto reale su uno stesso bene, appartiene a più persone (cd. comunisti), le quali sono tutte contitolari del diritto stesso.
La (—) può essere:
— volontaria, quando nasce per accordo tra i partecipanti;
— legale o forzosa, se il suo titolo è nella legge (es.: muro costruito senza il rispetto delle distanze legali);
— incidentale, quando sorge per circostanze fortuite (es.: comunione successoria, tra più eredi o tra più legatari).
I singoli comunisti hanno il diritto all'uso della cosa comune, al godimento della stessa, alla disposizione della quota e a chiedere la divisione della cosa comune (salvo patto contrario o divieto legislativo).
L'amministrazione della (—) è affidata all'insieme dei comunisti, applicandosi per le decisioni il principio maggioritario.
Si applica, invece, il principio dell'unanimità dei consensi per gli atti di alienazione e costituzione di diritti reali sul fondo comune.

Comunione ereditaria
(d. civ.) artt. 674 ss. cc. 

Quando ad una stessa persona sono chiamati a succedere più individui (coeredi), sui beni che formano l'asse ereditario si realizza una (—).
Alla (—) sono applicabili tutti i principi sanciti in tema di comunione ordinaria, concretando essa un'ipotesi di contitolarità di diritti su beni indivisi.
Le due figure presentano, però, elementi di distinzione, in particolare, i coeredi nella (—), a differenza di quanto avviene per i comunisti nella ordinaria, hanno diritto di prelazione sulla quota che altro coerede voglia alienare.
La prelazione consiste nel diritto del coerede di essere preferito nell'acquisto, qualora un altro coerede voglia alienare a titolo oneroso la propria quota o parte di essa.
L'alienazione che abbia luogo in violazione del diritto di prelazione attribuisce agli altri coeredi il diritto di riscattare la quota alienata da chiunque l'abbia acquistata.
La comunione ereditaria cessa con la divisione.
Con quest'atto si sostituisce, allo stato di comunione, una nuova posizione del coerede: questi infatti, ottiene la «titolarità esclusiva» su una parte determinata dei beni comuni, corrispondenti alla quota a lui spettante nello stato di comunione.

Comunione legale
(d. civ.) artt. 159 ss. c.c.; L. 19-5-1975, n. 151; artt. 26 ss. L. 31-5-1995, n. 218
È il regime patrimoniale della famiglia, che si instaura, tra i coniugi, in mancanza di diverse disposizioni convenzionali.
Essa si fonda sulla comune proprietà dei coniugi su determinati beni, quali:
— gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio;
— i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione legale;
— i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della (—), non sono stati consumati;
— le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
— i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente, sempreché sussistano al momento dello scioglimento di questa.
Sono esclusi dalla (—) tra coniugi solo i beni elencati tassativamente dall'art. 179 c.c.
L'amministrazione del patrimonio in (—) spetta ad entrambi i coniugi, in applicazione del principio di uguaglianza: gli atti di ordinaria amministrazione, anche disgiuntamente


Concessione di valorizzazione
(CdV)

Nuovo istituto, introdotto dalla Finanziaria 2007, con il quale l'Agenzia del Demanio affida in uso, a titolo oneroso, ad investitori privati individuati con procedure di evidenza pubblica, immobili di proprietà dello Stato, a fini di valorizzazione e gestione economica remunerativa.
La CdV può avere durata massima di 50 anni, in funzione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti necessari per la riqualificazione e la riconversione dei beni, anche con cambio di destinazione urbanistica.



Concessione in sanatoria

L'atto, a titolo oneroso, con cui il Comune sana, autorizzandolo ex post, un intervento edilizio realizzato in difformità dagli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'esecuzione dello stesso intervento o realizzato in difformità dal titolo autorizzatorio precedentemente rilasciato.



Concorso dei creditori
(d. civ. art. 2741 c.c. )

Principio accolto dall'art. 2741 c.c., che trova applicazione allorché concorrano più creditori di un unico debitore. In base ad esso tutti i creditori hanno uguale diritto di soddisfarsi sui beni del debitore, beni che fungono da garanzia cd. generica per il soddisfacimento delle loro pretese, salvo che sussistano cause legittime di prelazione [vedi Privilegio; Pegno; Ipoteca], in presenza delle quali il creditore, che ne è titolare, ha diritto a soddisfarsi, sul ricavato dalla procedura esecutiva, con precedenza su ogni altro.
Il principio della (—) trova piena attuazione solo nella procedura fallimentare, poiché essa coinvolge necessariamente tutti i creditori, che non possono far valere individualmente i loro crediti.
Allorché il debitore non è imprenditore, la piena affermazione del principio della (—) è nella pratica condizionato dall'intervento, facoltativo, degli altri creditori nel processo esecutivo iniziato da uno di essi.


Condizione
(d. civ.) artt. 1353 ss. c.c. 

È un elemento accidentale del contratto posto dalla volontà delle parti (cd. (—) volontaria), al fine di subordinare l'inizio o la cessazione dell'efficacia del negozio al verificarsi (cd. (—) positiva), o al non verificarsi (cd. (—) negativa), di un avvenimento futuro ed incerto.
La (—), quindi, può essere:
— sospensiva, quando da essa dipende l'inizio dell'efficacia del negozio ed il soggetto che sarà titolare degli effetti contrattuali gode di un'aspettativa di diritto ;
— risolutiva, quando il negozio è immediatamente produttivo di effetti, ma essi vengono meno al verificarsi della (—);
— unilaterale: è quella che viene apposta a protezione dell'interesse di uno solo dei contraenti. La caratteristica peculiare di questa (—) è che il contraente nel cui interesse è apposta può, nella sua fase di pendenza, rendere il contratto incondizionato, rinunciandovi oppure dar vita, successivamente al verificarsi o non dell'evento dedotto, ad un negozio di contenuto identico ma incondizionato.
Rispetto alla causa produttrice dell'avvenimento distinguiamo la (—):
— casuale: è quella il cui verificarsi dipende dal caso o dalla volontà di terzi (es.: se verrà la nave dall'Asia);
— mista: è quella il cui verificarsi dipende in parte dalla volontà di un terzo o dal caso, in parte dalla volontà di una delle parti (es.: ti farò un regalo se l'esame andrà bene);
— potestativa: è quella il cui verificarsi dipende dalla mera volontà di una delle parti.
La (—) potestativa va distinta da quella meramente potestativa, il cui verificarsi, invece, è rimesso al mero arbitrio della parte. La (—) meramente potestativa sospensiva rende nullo il negozio (art. 1355 c.c.).
Quando la (—) si verifica, la situazione giuridica diventa definitiva con efficacia retroattiva:
— se la (—) è sospensiva, gli effetti del negozio si considerano prodotti ex tunc, cioè dal momento della formazione del negozio, non da quello del verificarsi della (—);
— se la (—) è risolutiva, gli effetti del negozio cadono ex tunc; essa cioè retroagisce facendo venir meno gli effetti prodotti (es.: si dovrà restituire l'orologio dato sotto (—) risolutiva).
Nel caso in cui la (—) è illecita o impossibile, bisogna distinguere se essa sia sospensiva o risolutiva: per la precisione, il negozio condizionato è sempre nullo, tranne che si tratti di (—) impossibile risolutiva, che si considera non apposta. Tale disciplina, tuttavia, non vale per gli atti mortis causa, per i quali l'art. 634 c.c. prevede che la (—) illecita o impossibile si considera non apposta, a meno che essa non abbia costituito l'unico motivo che abbia indotto il testatore a disporre.
• Pendenza della (—)
Nel caso in cui l'efficacia di un contratto sia subordinata al verificarsi di una condizione, fino a che questa non si sia verificata ovvero non possa più verificarsi, ricorre la situazione di pendenza della (—), per cui:
— nel caso di pendenza sospensiva l'acquirente è autorizzato al solo esercizio di atti conservativi (artt. 2900 e ss. c.c.);
— nel caso, invece, di pendenza della (—) risolutiva l'acquirente è autorizzato all'esercizio del diritto, salvo gli atti conservativi dell'altra parte.
Le parti durante il periodo di pendenza della (—) devono comportarsi secondo buona fede (art. 1358 c.c.).

Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto consistono nelle clausole predisposte da uno dei contraenti con la finalità di approntare una disciplina omogenea per i rapporti che viene a intrattenere con una serie indeterminata di clienti nota1. Il predisponente è per lo più un imprenditore, la cui attività presuppone l'elaborazione di uno o più schemi tipici di contratto da sottoporre ad una clientela "di massa" alla quale vengono erogati servizi standard.

Condominio

nel linguaggio comune, edificio a più piani con diversi appartamenti. In quello giuridico, comunione necessaria delle parti comuni di un edificio, in genere a struttura verticale, tra i condomini comproprietari. A differenza della comunione propriamente detta, prevede l'esistenza anche di parti a proprietà esclusiva. La normativa sul condominio, contenuta nel codice civile, è stata profondamente modificata  dalla legge n. 220/12, in vigore dal 18/6/2013.
 



Condono edilizio
Se ci sono difformità tra la planimetria originariamente depositata in catasto e quella attuale vi sono due possibilità: o si tratta di semplici irregolarità formali sanabili con una semplice segnalazione in catasto o invece si tratta di irregolarità sostanziali, che violando leggi e regolamenti urbanistici andavano "sanate" mediante il condono edilizio. Non è possibile vendere una casa non condonata.


Condono fiscale
(d. trib.) D.L. 2-3-1989, n. 69 conv. in L. 27-4-1989, n. 154; L. 30-12-1991, n. 413
Provvedimento legislativo con cui vengono accordate particolari agevolazioni in favore di quanti vogliano definire il proprio rapporto tributario con l'ufficio impositore ovvero porre termine ad una vertenza di carattere fiscale.

Conduttore

Nei contratti di locazione identifica l'inquilino.

Conferimento in natura

modalità di collazione con la quale i beni vengono retrocessi ed entrano materialmente a fare parte della massa ereditaria



Confisca
Provvedimento di carattere sanzionatorio che comporta il trasferimento coattivo della cosa, che è servita a commettere un illecito o ne costituisce il prodotto, dal privato alla Pubblica Amministrazione senza corrispettivo.


Confusione

(d. civ.) artt. 1253 ss. c.c.
È uno dei modi di estinzione dell’obbligazione ed ha carattere satisfattorio; si verifica quando le qualità di creditore e debitore vengono a riunirsi in capo alla stessa persona, nel qual caso si avrebbe l’assurdo del debitore che paga a se stesso.
Questa situazione può verificarsi in conseguenza di atti tra vivi o di atti mortis causa.
La (—) determina l’estinzione della obbligazione e l’estinzione delle garanzie eventualmente prestate dai terzi.



Consenso
(d. civ.)

Accordo delle parti circa il contenuto del contratto  che, si reputa concluso allorché le parti abbiano espresso il (—) sugli elementi essenziali dello stesso. Il (—) può essere anche tacito o desunto da comportamenti univoci ed inequivocabili.



Conservazione

(catasto)

Fasi di aggiornamento degli atti catastali successivo alla attivazione, a seguito di sopravvenute mutazioni oggettive e soggettive.



Consistenza

rappresenta la dimensione dell'unità immobiliare. Per le abitazioni e gli uffici (immobili della categoria A) è espressa in "vani", per i negozi, i magazzini, le rimesse (immobili della categoria C) è espressa in metri quadrati. Per gli immobili a destinazione collettiva (ospedali, caserme, ecc..) e' espressa in metri cubi. Per gli immobili  appartenenti alle categorie dei gruppi D ed E non viene indicata la consistenza catastale.



Consistenza catastale

Parametro catastale di moltiplicazione per valutare l'ampiezza di un'unità immobiliare e potergli assegnare, data una certa tariffa, una rendita. Attualmente per gli appartamenti e uffici è espressa in vani utili, ma è previsto in futuro il ricorso ai metri quadrati catastali, come per gli altri immobili.



Consolidamento dell'ipoteca

E' il momento in cui l'iscrizione dell'ipoteca presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari diventa efficace giuridicamente. Con il consolidamento, l'ipoteca diventa opponibile ai terzi, nel senso che la banca può opporre l'ipoteca ad eventuali terzi creditori di chi ha chiesto il mutuo e non fare aggredire l'immobile oggetto di ipoteca. Per i  mutui fino all'80% del valore dell'immobile, l'ipoteca si consolida dopo 8 giorni dall'iscrizione da parte del Notaio alla ex Conservatoria. 



Consolidazione
(d. civ.) artt. 953, 1014, 1072 c.c. 

È causa di estinzione dei diritti reali limitati di godimento, determinata dalla riunione nella stessa persona della titolarità sia del diritto di proprietà sia di quello parziario sullo stesso bene (es.: usufrutto).


Consuetudini (o usi)
Comportamento che può divenire fonte di diritto , quando non è regolato da norme scritte, purché sia abituale, costante e uniforme in una determinata comunità . Può richiedersi che venga accertato in appositi elenchi depositati presso le Camere di Commercio.

Contenzioso tributario
(d. trib.) D.P.R. 26-10-1972, n. 636; D.Lgs. 31-12-1992, n. 545; D.Lgs. 31-12-1992, n. 546
È la giurisdizione speciale esercitata dalle Commissioni tributarie, alle quali è affidato l'esame di tutte le controversie di natura fiscale.


Contratti a canone libero

canoni di affitto stabiliti dalla libera contrattazione delle parti.



Contratti concertati

canoni di affitto compresi entro limiti minimi e massimi, stabiliti di concerto tra le organizzazioni locali della proprietà e degli inquilini.



Contratto
(d. civ.) artt. 1321 ss. c.c.
L'art. 1321 c.c. definisce il (—) come l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Esso è espressione dell'autonomia negoziale, intesa quale potere delle parti di autoregolamentare i propri interessi (art. 1322 c.c.).
È un negozio giuridico  bilaterale o plurilaterale, poiché si perfeziona con il consenso di due o più parti.
Esso, inoltre, si caratterizza per la sua patrimonialità, in quanto ha per oggetto rapporti suscettibili di valutazione economica.
Elementi essenziali
L'art. 1325 c.c. individua gli elementi essenziali del (—), la cui mancanza dà luogo alla nullità dello stesso.
Essi sono: l'accordo delle parti che è costituito dal reciproco consenso in ordine al contenuto dell'autoregolamento; l'oggetto, cioè, in senso lato, il contenuto del (—), in senso stretto, la prestazione (cd. oggetto immediato) e il bene che ne è oggetto (cd. oggetto mediato); la causa, che è definita come la funzione economico-sociale che il negozio mira a raggiungere, e, quando è richiesta a pena di nullità la forma, che è il mezzo attraverso il quale si manifesta la volontà contrattuale.
Elementi accidentali
Sono quegli elementi che possono essere apposti liberamente dalle parti, al fine di introdurre nell'atto i particolari interessi da esse perseguiti. Di conseguenza essi sono uno strumento attraverso cui viene attribuita rilevanza giuridica nel (—) ai motivi individuali.
Gli elementi accidentali si distinguono in generali e particolari:
— generali sono quelli che possono essere introdotti in tutte le categorie negoziali, salvo particolari eccezioni. Appartengono a questa categoria la condizione, il termine, il modus o onere;
— particolari, invece, sono quelli previsti solo per alcuni tipi di negozio; così elementi accidentali dei soli (—) sono la clausola penale e la caparra.
Elementi naturali
Sono elementi connaturati alla funzione normale e naturale di un certo tipo di negozio ed i cui effetti si producono senza che le parti debbano emettere al riguardo una specifica manifestazione di volontà. È, comunque, consentito alle parti di limitarli, escluderli o modificarli con un'apposita clausola.
Distinzione riguardo al perfezionamento del vincolo contrattuale
(—) consensuali
Costituiscono la maggioranza e si perfezionano con il semplice consenso (la compravendita di un'automobile si perfeziona quando si forma l'accordo tra il venditore e il compratore, indipendentemente dalla consegna del veicolo).
(—) reali
Tale categoria di (—) richiede, per il suo perfezionarsi, oltre al consenso delle parti, anche la consegna della cosa, che, pertanto, non è un effetto obbligatorio del (—), ma un elemento costitutivo dello stesso.
Distinzione riguardo al tempo dell'esecuzione
(—) ad esecuzione istantanea
Sono quelli che esauriscono i loro effetti in un solo istante o all'atto della conclusione del (—) (ad esecuzione immediata) o in un momento successivo (ad esecuzione differita).
(—) di durata
Sono quelli la cui esecuzione si protrae nel tempo o in modo continuo (ad esecuzione continuata, es.: locazione) o ad intervalli (ad esecuzione periodica, es.: somministrazione di derrate).
Distinzione riguardo agli effetti del contratto
(—) ad effetti reali (o traslativi)
Sono quelli che producono, come effetto, il trasferimento della proprietà di un bene determinato o la costituzione o il trasferimento di un diritto reale su un bene determinato (art. 1376 c.c.). I (—) ad effetti reali sono, dal punto di vista del perfezionamento della volontà, consensuali: per il trasferimento o per la costituzione del diritto, è, infatti, sufficiente il consenso delle parti legittimamente manifestato; non è quindi necessaria la consegna, che vale solo ad effetti possessori (cd. principio del passaggio consensuale del diritto).
(—) ad effetti obbligatori
Sono quelli che danno luogo alla nascita di un rapporto obbligatorio. Non fanno sorgere diritti reali, ma solo diritti personali (es.: locazione, deposito).
Distinzione riguardo al nesso tra le attribuzioni patrimoniali
(—) a prestazioni corrispettive
Sono caratterizzati dal fatto che:
— il (—) genera due attribuzioni patrimoniali contrapposte e ciascuna delle parti è tenuta ad una prestazione  (vi è, cioè, prestazione e controprestazione);
— tra le due prestazioni si stabilisce uno speciale nesso di corrispettività  che consiste nella interdipendenza fra esse, per cui ciascuna parte non è tenuta alla propria prestazione, se non è effettuata anche la prestazione dall'altra parte.
(—) unilaterali
Sono quei (—) che, pur implicando l'esistenza di due parti e due distinte dichiarazioni di volontà, generano l'obbligo della prestazione per una sola parte, che si trova nella posizione esclusiva di debitore (es.: donazione, mutuo senza interessi etc.).
Distinzione riguardo al rapporto tra i corrispettivi per i (—) a prestazioni corrispettive
(—) commutativi
In tali (—), fin dal momento della conclusione, ciascuna delle parti conosce l'entità del vantaggio e del sacrificio che riceverà dal (—) (es.: vendita, nella quale il venditore sa che si spoglierà del bene e che in cambio riceverà una certa somma di danaro).
(—) aleatori
Sono quelli in cui, l'entità o l'esistenza della prestazione o della controprestazione è collegata ad un elemento incerto, e nei quali, pertanto, il rischio contrattuale (cd. alea) è più ampio ed assume rilevanza causale. Esempi: contratto di assicurazione, di gioco e scommessa.
Distinzione sotto il profilo dell'autonomia negoziale:
(—) tipici
Costituiscono uno schema di operazione economica che si è tradotta in modello normativo, previsto e disciplinato dalla legge. Il (—) tipico viene indicato anche come (—) nominato.
(—) atipici o innominati
Sono quelli che non rientrano in un dato tipo legale.
La possibilità di stipulare tali tipi di (—) è espressamente riconosciuta dal 2° comma dell'art. 1322 c.c.
(—) misti
È una categoria della quale si individuano due distinte ipotesi.
La prima riguarda il (—) in cui concorrono gli elementi di più (—) tipici che si fondono in un'unica causa, concorrendo così a realizzare un interesse unitario sul piano pratico-economico.
La seconda, invece, riguarda l'ipotesi di una pluralità di cause concorrenti nella unicità del rapporto (es.: vendita mista a donazione).
Nell'una e nell'altra ipotesi (fusione o concorrenza di cause) il (—) misto è inteso come (—) unico.
Per determinare la disciplina giuridica può farsi riferimento sia al criterio cd. della combinazione, secondo il quale ciascun elemento contrattuale distinto deve essere regolato dalle norme che gli sono proprie, sia al criterio cd. dell'assorbimento, secondo il quale si applica la disciplina del contratto prevalente.
Si ritiene attualmente preferibile il criterio cd. dell'assorbimento attenuato, secondo il quale può applicarsi la disciplina dell'elemento prevalente unicamente in caso di incompatibilità tra le discipline dei distinti elementi contrattuali.
(—) collegati
È una figura che si realizza quando tra una pluralità di (—) sussiste un rapporto di interdipendenza, in quanto l'interesse perseguito dalle parti può essere realizzato solo tramite il collegamento tra i singoli (—) (cd. collegamento funzionale).
Il collegamento, invece, si dice genetico, quando un (—) influisce sulla formazione dell'altro.
Infine, l'interdipendenza dei negozi è normalmente reciproca, ma può essere anche unilaterale, quando la sorte di un rapporto si ripercuote sull'altro, ma non viceversa.
 
Contratto con se stesso (d. civ.) art. 1395 c.c. :
è il contratto che un soggetto stipula nella duplice veste di parte e di rappresentante dell'altra parte (es.: acquisto di un bene da parte del rappresentante negoziale della parte alienante).
Il (—) è annullabile su istanza del rappresentato salvo che:
— vi sia una specifica autorizzazione del rappresentato;
— il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere il possibile conflitto di interessi che è alla base dell'azione di annullamento (es.: prezzo predeterminato dal rappresentato, merci acquistate o vendute a prezzo fisso o di mercato o a condizioni più vantaggiose di quelle correnti

Contratto di compravendita
(vedi compravendita, contratto di)

Contratto di mutuo

(vedi anche mutuo). Contratto in forza del quale una parte (mutuante) consegna a un’altra (mutuatario) una determinata quantità di denaro con l’obbligo, per quest’ultima, della restituzione nella stessa quantità e con la corresponsione dei previsti interessi contrattuali



Contratto per persona da nominare
(d. civ.) artt. 1401-1405 c.c. 

Si ha tale figura nel caso in cui una delle parti, al momento della conclusione del contratto, si riserva la facoltà di nominare successivamente la persona che acquisterà i diritti e assumerà le obbligazioni derivanti dallo stesso.
La nomina del contraente deve essere fatta nel termine stabilito nel contratto o, in mancanza, entro tre giorni e, per essere efficace, deve essere accompagnata dall'accettazione del terzo, in mancanza di procura anteriore al contratto concluso.
In mancanza di nomina o di accettazione, il contratto produce effetto tra i contraenti originari. In ciò il (—) differisce dal contratto concluso dal falso procuratore, che in mancanza di ratifica rimane inefficace. Per quanto riguarda la mediazione, sancisce l'articolo 1762 del codice civile che "il mediatore che non manifesta ad un contraente il nome dell'altro, risponde dell'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento".

Contratto preliminare (o compromesso)

(d. civ. art. 1351 c.c.)

Il contratto preliminare (anche detto, impropriamente, compromesso) è l'accordo con il quale le parti si obbligano reciprocamente alla stipula di un successivo contratto definitivo. Il preliminare contiene già in sè gli elementi essenziali del successivo contratto definitivo. Con il contratto preliminare, in sostanza, non si trasferisce la titolarità di un bene, ma ci si obbliga a tale trasferimento in un secondo momento (ad es. perché si volgiono verificare la persistenza dell'interesse alla transazione, la sussistenza di determinati vizi, o perché ci si vuole riservare la possibilità di apportare modifiche).
Ove una delle due parti si rifiuti di stipulare il successivo contratto definitivo, l'altra parte potrà ottenere una sentenza (costitutiva) che produca gli stessi effetti del contratto preliminare.
La legge prevede che il preliminare debba avere la stessa forma prescritta per il contratto di vendita definitivo (art. 1351 c.c.), pertanto se si vuole vendere un immobile, il relativo compromesso dovrà essere redatto in forma scritta, a pena di nullità.
La legge 28.2.1997, n. 30, ha introdotto nell'ordinamento italiano l’istituto della trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari del contratto preliminare che ha ad oggetto:
1) la promessa di trasferimento della proprietà di beni immobili;
2) la costituzione, il trasferimento, la modificazione di diritti reali immobiliari;
3) la costituzione di comunione su beni immobili;
4) la costituzione o modifica di servitù prediali, uso, abitazione.
Ciò a condizione che il preliminare risulti da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. La trascrizione è resa possibile anche per gli atti soggetti a condizione e per quelli relativi ad edifici da costruire o in corso di costruzione.
Gli effetti cessano, e si considerano come mai prodotti, se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo. La trascrizione è cancellabile nel caso di comune accordo delle parti o se stabilito giudizialmente con sentenza passata in giudicato. 

Le novità della Legge Finanziaria 2007.
La legge 296 del 27/12/2006 (c.d. Finanziaria 2007) prevede, all'articolo 1 commi da 46 a 49 alcune rilevanti novità per l'attività degli agenti immobiliari. In particolare, il comma 46, modificando il Testo Unico dell'imposta di registro introduce due nuovi obblighi in capo agli agenti di affari in mediazione: 1) quello di procedere alla registraizone delle scritture provate non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività (contratti preliminari, contratti di locazione ecc.); 2) quello di essere obbligati in solido con i contraenti al pagamento dell'imposta di registro per le predette scritture private stipulate a seguito dell'attività di mediazione.



Contratto standard [o di massa o per adesione ]
(d. civ.): vedi contratto tipo

Contratto tipo (o contratto standard, o di massa)
Contratto caratterizzato dalla predisposizione di tutto o parte del suo contenuto, ad opera di uno solo dei contraenti (generalmente una grande impresa): si parla, perciò, anche di contratti per adesione avendo riguardo alla condizione del contraente economicamente più debole che si limita a prestarvi adesione (tipico esempio è il contratto di assicurazione).
La redazione di (—) nasce dalle esigenze della produzione in serie di beni e di servizi destinati ad una massa di consumatori, utenti e clienti, che impone alle grandi imprese, anche per motivi di economicità nella gestione, di accelerare la stipulazione dei contratti, predisponendoli così in serie.
Per evitare che la parte predisponente abusi della propria posizione nei confronti del consumatore più debole, cui non spetta altro che aderire o rinunciare al contratto, la legge predispone alcuni strumenti di tutela quali le norme in materia di condizioni generali di contratto e di clausole vessatorie.


Convalida del contratto annullabile
(d. civ.) art. 1444 c.c.
È il negozio mediante il quale la parte legittimata a proporre azione di annullamento elimina i vizi del negozio annullabile.
È espressione del principio di conservazione del contratto, poiché consente la sanatoria di un negozio invalido.
È negozio unilaterale ed accessorio, in quanto presuppone un altro negozio cui è unito da un rapporto di dipendenza o accessorietà.
Essa può essere:
— espressa, quando la parte manifesta la volontà di confermare il negozio con un'apposita dichiarazione;
— tacita, quando la parte dà esecuzione volontaria al negozio conoscendo il motivo di annullabilità


Cooperativa

gruppo di soci che con pari diritti e doveri si fanno promotori di un'iniziativa imprenditoriale. In campo immobiliare formare una cooperativa significa unirsi per costruire direttamente una casa. Il minimo dei soci per dare vita a una cooperativa è nove.



Corpo di fabbrica

Porzione edificata dell'organismo edilizio.



Corpus

termine latino che indica il rapporto materiale tra un soggetto ed una cosa. Rileva nella detenzione e nel possesso.



Costi della produzione edilizia

sono i costi necessari per la realizzazione degli edifici civili ed industriali, incluso l'utile del costruttore



Costi di gestione degli insediamenti

sono i costi che è necessario sostenere per mantenere nel tempo la funzionalità degli edifici, delle attrezzature e degli spazi liberi.



Costi di ideonizzazione e urbanizzazione

sono i costi necessari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.



Costi dipendenti dalla localizzazione (costi di soglia)

sono costi aggiuntivi derivanti da particolari ostacoli o problemi presenti sul territorio (per esempio inadatte caratteristiche del suolo).



Costo di costruzione

Somma di tutti i costi di una produzione edilizia, dalle materie prime all'utile dell'imprenditore/costruttore, ad esclusione del valore dell'area.



Costo di ripristino

metodo di valutazione di un bene ambientale che consiste nell'attribuire ad un bene ambientale un valore pari ai costi necessari per la sua ricostruzione o per il suo completo ripristino in caso di danno.



Credito agrario

prestiti aventi per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali.



Credito d’imposta

(d. trib.) artt. 14-15 D.P.R. 22-12-1986, n. 917

Il sistema fiscale italiano prevede la possibilità che il contribuente versi all’erario più del dovuto anticipando somme per le quali poi viene a vantare dei (—).
Oltre a tali casi il legislatore tributario può agevolare dei contribuenti, riconoscendo a loro favore dei (—): in questo caso si parla di credito virtuale che la stessa legge attribuisce al contribuente che abbia in precedenza assolto determinati obblighi tributari o si trovi in una determinata situazione soggettiva. Esso è utilizzabile ai fini del pagamento di una o più imposte.
La detrazione del credito d’imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi  relativa al periodo d’imposta in cui gli utili sono stati percepiti e non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata.
Altra forma di credito d’imposta è quella di cui all’art. 15 del D.P.R. 917/86 relativo ai redditi prodotti all’estero. Cioè se alla formazione del reddito complessivo del soggetto concorrono uno o più redditi prodotti all’estero, le imposte pagate su tali redditi a titolo definitivo sono ammesse in detrazione dall’imposta netta fino a concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo al lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione.

 



Credito edilizio

prestiti aventi per oggetto la concessione di finanziamenti destinati alla riparazione, trasformazione o costruzione di immobili urbani.



Credito fondiario

prestiti aventi per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.



Credito per opere pubbliche e di pubblica utilità

prestiti aventi per oggetto la concessione, da parte di banche, a favore di soggetti pubblici o privati, di finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilità.



Criteri di stima autonomi o principali

Criteri che giungono alla determinazione del valore di stima senza fare riferimento ad altri criteri; comprendono la comparazione con i prezzi di mercato, la capitalizzazione dei redditi ed il costo di produzione.



Criteri di stima derivati

criteri di stima che costituiscono delle combinazioni di altri criteri; comprendono il valore di trasformazione, il valore complementare ed il valore di surrogazione.



Criterio di stima

modello o schema generale da seguire per lo svolgimento della stima.



Cubatura (cessione di) (d. urb.)

Contratto atipico in forza del quale un proprietario «cede» una quota di cubatura edificabile afferente al suo fondo per consentire (in genere, in cambio di una somma di danaro) al proprietario di un fondo confinante, di realizzare una volumetria maggiore di quella consentita dalla superficie del fondo di sua proprietà.
La (—) può aversi solo tra fondi vicini, anche se non necessariamente confinanti, e compresi nella stessa zona urbanistica.
Una volta ceduta la cubatura, l’area asservita diventa inedificabile, permanendo anche per i futuri acquirenti delle parti non edificate il divieto di utilizzare le potenzialità edificatorie dell’area.
 



Curatore

persona nominata dal tribunale per affiancare un soggetto relativamente incapace




Lettera D
Danno
l Diritto civile artt. 1218, 1223-1227, 1440, 1494, 1518, 1696, 1812, 2043-2045, 2056, 2057, 2059 c.c.
Il (—) consiste in un pregiudizio correlato alla lesione di un interesse giuridicamente tutelato.
Dà luogo al risarcimento quando consegue ad un atto illecito o ad un inadempimento  contrattuale; diversamente, se è determinato da un atto lecito può talora dar luogo ad un indennizzo.
Il (—) viene distinto in:
— (—) patrimoniale, che consiste nella perdita, distruzione o danneggiamento di un bene patrimoniale, nella perdita di un guadagno o nella necessità sopravvenuta di compiere delle spese.
In particolare, il (—) patrimoniale si distingue in:
a) danno emergente, consistente in una diminuzione del patrimonio;
b) lucro cessante, che si identifica col mancato guadagno determinato dal fatto dannoso;
— (—) non patrimoniale, inteso quale danno morale (pretium doloris), che consiste nel dolore fisico o psichico derivante, ad esempio, da un'offesa all'integrità fisica, all'onore o dalla perdita di una persona cara.
È risarcibile solo nei casi determinati dalla legge (art. 2059 c.c.) e sempre che il fatto costituisca reato.
Il (—) risarcibile è quello che costituisce conseguenza immediata e diretta del fatto illecito (arg. ex artt. 2056 e 1223 c.c.). Peraltro, anche il (—) indiretto deve considerarsi risarcibile quando esso si collega alla condotta illecita secondo il corso ordinario delle cose, cioè in base ad un nesso di causalità regolare.
Si esclude la risarcibilità del (—) in presenza delle cause di giustificazione di cui agli artt. 2044-2045 c.c. (legittima difesa e stato di necessità).

Danno emergente
(vedi danno)

Datio in solutum
(d. civ.) artt. 1197, 1198 c.c.
È un mezzo di estinzione dell'obbligazione a carattere satisfattorio, poiché all'estinzione del debito si accompagna la soddisfazione della pretesa creditoria; con essa il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, sempre che il creditore vi acconsenta.
Essa si realizza mediante un contratto solutorio di natura reale, nel senso che l'obbligazione si estingue solo quando la diversa prestazione è eseguita. La (—) può compiersi anche a mezzo della cessione di un credito; in tal caso l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti.
La (—) può essere compiuta anche da un terzo.


Dati sensibili

Regolamento UE - GDPR 679/2016 e Dlgs 10 agosto 2018 n. 101.

Art. 9 :

Trattamento di categorie particolari di dati personali :

è vietato trattare dati personali  che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche , le convinzioni religiose  o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonchè trattare dati generici, dati biometrici intesi a  identificare in modo univoco  una persona fisica,  dati relativi alla salute ed alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.



Debito d’imposta (d. trib.)
Il (—) sorge quando si verifica la situazione di fatto stabilita dalla legge come presupposto dell'imposizione. Tale situazione di fatto consta di due elementi:
— materiale: costituito dalla situazione-base, cioè il fatto che si deve realizzare perché sorga l'obbligo tributario;
— personale: dato dalla relazione tra l'elemento materiale e i soggetti passivi tenuti di volta in volta all'adempimento di obbligazioni tributarie.


De cuius
(d. civ.) art. 456 c.c.
Terminologia latina utilizzata per indicare la persona dalla cui morte ha tratto origine la successione ereditaria.



Deduzioni
(d. trib.) art. 10 D.P.R. 22-12-1986, n. 917
Importo che il contribuente può sottrarre dal proprio reddito allo scopo di ridurre la base imponibile ai fini dell'imposizione diretta; mediante il ricorso a tale sistema il contribuente potrà pagare un'imposta inferiore perché calcolata sulla base di un reddito più basso.
La deduzione si differenzia:
— dalla detrazione perché in questo caso la somma che lo Stato consente di sottrarre è scalata dall'imposta dovuta e non dal reddito;
— dalla riduzione d'imposta perché in questo caso lo Stato consente di applicare direttamente un'imposta inferiore rispetto a quella applicabile alla generalità dei contribuenti (ad esempio l'imposta di registro dimezzata per chi acquista la prima casa).

Delazione dell'eredità:
con questa espressione si fa riferimento all'effettiva chiamata dell'erede, ovvero alla possibilità che egli acquisti in concreto l'eredità.


Delegazione:
 (diritto civile) Diritto civile artt. 1268 ss. c.c.
È un istituto col quale si realizza la successione a titolo particolare nel debito. In particolare, nella (—) il debitore (delegante) ordina ad un terzo (delegato) di assumersi il debito nei confronti del creditore (delegatario), o di eseguire nei confronti di quest'ultimo la prestazione.
La giurisprudenza definisce la (—) come un contratto trilaterale, in contrasto con parte della dottrina che vi riconosce, invece, tre distinti negozi collegati.
Si distingue quindi tra:
— (—) di pagamento, che ricorre quando il debitore-delegante delega un terzo-delegato ad eseguire il pagamento al creditore-delegatario (art. 1269 c.c.);
— (—) di debito, che ricorre quando il debitore delega un altro soggetto ad assumersi l'obbligazione verso il creditore, cioè a promettergli il pagamento ad una data scadenza futura.
Tale ultima ipotesi di (—) può realizzarsi in forma cumulativa quando il nuovo debitore si affianca a quello originario, per cui la promessa del delegato al delegatario non richiede un'espressa accettazione di quest'ultimo, salva la facoltà del delegatario di rifiutarla (art. 1333 c.c.); altrimenti può realizzarsi in forma liberatoria, quando il delegatario acconsente a liberare il delegante, estinguendo il rapporto obbligatorio originario.

Delimitazione
(catasto terreni)

operazione topografica compresa , con la terminazione, nella fase di formazione del catasto terreni. Consiste nello stabilire i confini tra i singoli possessori in contraddittorio.


Demanio
Complesso di beni di proprietà dello Stato o di enti pubblici destinato al soddisfacimento dei bisogni pubblici.


Densità edilizia
Rapporto fra volume edificato e superficie fondiaria o territoriale.

Denuncia nuova costruzione o di variazione urbana
A seguito di variazioni nello stato di immobili urbani (fusione di più immobili, frazionamento in più immobili, cambio di destinazione, ecc...), o costituzione di nuovi immobili avvenuta per edificazione di costruzione urbana, è fatto obbligo ai possessori degli immobili di presentare denuncia in catasto. La denuncia deve essere predisposta a firma di un tecnico abilitato alla redazione degli elaborati tecnici occorrenti.


Deposito cauzionale:
Il deposito cauzionale, meglio conosciuto come cauzione, è richiesto dal proprietario che affitta all'inquilino, al fine di ricevere una garanzia per le obbligazioni assunte in un contratto di locazione, garantendo in particolare il pagamento dei canoni e la buona conservazione dei locali.

Deposito [Contratto di]
(d. comm.) artt. 1766 ss. c.c.; L. 10-6-1978, n. 316
Con il (—) una parte (depositario) riceve dall'altra parte (depositante) una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.
Il (—) si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti (art. 1767 c.c.).
Si tratta di un contratto reale, perfezionantesi cioè con la materiale consegna del bene mobile, di durata, non formale, ad efficacia obbligatoria, non sinallagmatico.
Il (—) viene detto irregolare se ha ad oggetto una quantità di denaro o di altri beni fungibili, e se al depositario viene concessa la facoltà di servirsene.

Deprezzamento
Svalutazione o riduzione del valore di un immobile per cause imputabili a variazione del mercato immobiliare locale o a riduzione della qualità costruttiva dell'immobile.

Destinazione del padre di famiglia
(d. civ.) art. 1062 c.c.
È un modo di acquisto a titolo originario peculiare della servitù, ed ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
Se i due fondi cessano di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.


Destinazione d'uso
Funzione esistente, prevista, prescritta o consentita per un immobile in base a quanto stabilito dalle norme urbanistiche o edilizie di riferimento (residenziale, produttiva, commerciale, terziaria, direzionale, agricola, spazi pubblici, etc.).

Destinazione urbanistica
Tipo di funzioni e destinazioni ammesse per una determinata porzione di territorio urbano in base alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Detenzione (di un bene)
La detenzione è un mero rapporto di fatto sulla cosa, non accompagnato dall'intenzione di esercitare un'attività corrispondente ad un diritto reale. L'elemento che differenzia la detenzione dal possesso è l'animus. La detenzione si muta in possesso in soli due casi: quando il detentore acquista in proprietà il bene che precedentemente deteneva, ovvero quando il detentore renda noto al proprietario la propria intenzione di continuare a tenere il bene non più come mero detentore, ma per conto e in nome proprio.

Determinazione delle tariffe
(catasto terreni)

operazione di determinazione dei redditi imponibili per particella, cioè del Reddito dominicale  e del Reddito agrario. La tariffa di Reddito dominicale esprime il reddito dominicale per unità di superficie (ettaro), per qualità di coltura e classe.La tariffa di reddito agrario esprime il reddito agrario per unità di superficie (ettaro), per qualità di coltura e classe. La tariffa è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale per comune, qualità di coltura e classe.


Detrazione d’imposta

(d. trib.) D.P.R. 26-10-1972, n. 633;  D.P.R. 22-12-1986, n. 917
Le (—) sono degli importi che il contribuente può sottrarre dalle imposte che avrebbe dovuto versare applicando le normali aliquote d’imposta fissate dal legislatore. Costituiscono, pertanto, un meccanismo di attenuazione dell’imposizione.
La (—) si differenzia:
— dalla deduzione perché quest’ultima è la somma che lo Stato consente di sottrarre dal proprio reddito, mentre nella detrazione la decurtazione viene operata sull’imposta da versare;
— dalla riduzione d’imposta che, invece, consente di applicare sin dall’inizio un’aliquota d’imposta inferiore rispetto alla generalità dei casi (es.: aliquota del 2% invece che del 4%).
Nel nostro sistema tributario le più importanti detrazioni d’imposta sono previste in materia di I.R.P.E.F., anche se sono contemplate per la quasi totalità dei tributi. Per quanto riguarda l’IRPEF è possibile distinguere tra:
— detrazioni per carichi di famiglia , spettanti a coloro che devono provvedere al sostentamento dei familiari;
— detrazioni di lavoro , attribuite a coloro che percepiscono soltanto redditi di lavoro dipendente o lavoro autonomo;
— detrazioni per oneri sostenuti,  che spettano a coloro che nel corso del periodo d’imposta hanno sostenuto alcune spese indicate nel testo unico delle imposte sui redditi (es. spese sanitarie, spese per istruzione etc.);
— detrazioni per canoni di locazione che spettano ai titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi.
Un cenno a parte, per la sua peculiarità, merita l’IVA. In tale tributo, il meccanismo delle detrazioni (attuato mediante la sottrazione dall’imposta relativa alle cessioni e alle prestazioni effettuate dell’IVA pagata per gli acquisti sostenuti), non ha fini agevolativi, ma serve ad evitare il cumulo di imposta ed a colpire una sola volta il valore finale dei beni e servizi destinati al consumo.



Dichiarazione di inizio attività
(d. urb. D.P.R. 380/01)

Dichiarazione di intervento, resa da soggetto proprietario o da altro soggetto avente titolo, per informare gli organi comunali competenti della prevista modifica o trasformazione di un immobile attraverso interventi di livello tale da richiedere, per l'autorizzazione, esclusivamente il silenzio assenso.


Dichiarazione di pubblica utilità
Atto che rende possibile l'esproprio decretando il ruolo collettivo e sociale di un immobile.

Dichiarazione recettizia
(d. civ.) artt. 1334, 1335 c.c.
È la dichiarazione che produce effetti giuridici solo dal momento della sua ricezione (intesa come conoscibilità, e non come effettiva conoscenza) da parte del soggetto cui è destinata (si pensi alla proposta contrattuale ).
Il carattere della recettizietà ha particolare rilevanza nei negozi giuridici unilaterali. Unica eccezione alla regola in base alla quale le (—) producono effetti giuridici dal momento in cui pervengono all'indirizzo del destinatario, si ha nel caso in cui questo dimostri di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

Dichiarazione tributaria (d. trib.)
È, per la maggior parte dei tributi, l'atto iniziale del procedimento amministrativo di accertamento. Essa rappresenta un obbligo imposto al contribuente che si sostanzia nell'informare l'amministrazione finanziaria su tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo.
La (—) si configura come una dichiarazione di scienza, con la quale il contribuente denuncia una situazione a rilevanza tributaria che andrà vagliata dalla P.A. per constatarne la veridicità e per imporre il tributo.


Difformità edilizia
(d. urb.) D.P.R 380/01
Esecuzione di attività edificatoria non corrispondente al progetto assentito dall'autorità comunale, ovvero in contrasto con le prescrizioni e le modalità fissate dalla concessione o dall'autorizzazione edilizia.
La competenza a svolgere attività di vigilanza spetta, sulla base di quanto previsto dal Testo Unico, al responsabile dell'Ufficio Tecnico, che può ordinare la sospensione dei lavori. La responsabilità nel caso di inosservanza delle norme è posta in capo al titolare del permesso di costruire, al committente, al costruttore ed al direttore dei lavori, ove questi non abbia contestato la difformità rispetto al permesso di costruire.
Sono previste dal Testo Unico inoltre specifiche sanzioni per le lottizzazioni abusive, per le costruzioni realizzate senza permesso di costruire, per le ristrutturazioni eseguite senza permesso, per le costruzioni realizzate in difformità al permesso rilasciato. E' prevista la possibilità di sanare gli interventi realizzati senza il rispetto delle procedure purché in regola con le prescrizioni urbanistiche.
Alle Regioni è attribuito l'incarico di individuare le difformità che costituiscono variazioni essenziali rispetto al progetto approvato. Le sanzioni possono prevedere anche la demolizione, che è effettuata dal Comune il quale si avvale di società private scelte a mezzo di trattativa privata ovvero, in caso di impossibilità, con la richiesta di intervento all'ufficio territoriale del Governo. Il Testo Unico impegna gli acquirenti di manufatti edilizi alla tempestiva denuncia delle irregolarità riscontrate, imponendo come sanzione la decadenza dal diritto al risarcimento dei danni. Specifiche forme di controllo e di sanzioni sono inoltre previste per le costruzioni in zona sismica

Diligenza

(d. civ.) artt. 301, 382, 384, 703, 1001, 1148, 1176, 1227, 1587, 1710, 1768, 1800, 1804, 2104, 2148, 2167, 2174 c.c.
La (—) costituisce un concetto molto importante in diritto civile. Essa si sostanzia nell’obbligo imposto alle parti di non ledere con la propria attività interessi di altri soggetti giuridicamente tutelati dall’ordinamento.
La (—), in particolare, consiste nell’adempimento di quei doveri d’attenzione, cautela e perizia che si accompagnano all’esercizio di qualsiasi attività. Strettamente collegato al concetto di (—) è quello di colpa ,che sussiste ogni qualvolta venga violato appunto l’obbligo di (—).
• (—) nell’adempimento art. 1176 c.c.
La legge dispone che il debitore deve usare nell’adempimento dell’obbligazione la (—) del buon padre di famiglia, intesa come (—) dell’uomo medio. L’art. 1176 comma 2 del codice civile dispone che, nell'adempimento di prestazioni tecniche, essa deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.



Diligenza del buon padre di famiglia
diligenza che è normalmente richiesta, ex art. 1176 cod. civ., ad un qualsiasi debitore nell'adempimento della propria obbligazione. Trattasi di un criterio di commisurazione dell'adempimento che "riassume in sé quel complesso di cure e cautele che ogni debitore deve normalmente impiegare nel soddisfare la propria obbligazione"

Diritti reali
(vedi diritti soggettivi)

Diritti soggettivi
Posizioni giuridiche soggettive di vantaggio, concretantesi nel potere di agire per il soddisfacimento dei propri interessi, protetti dall'ordinamento giuridico.
(—) assoluti e relativi
I (—) assoluti (cd. erga omnes) attribuiscono al titolare un potere che questi può far valere indistintamente verso tutti gli altri soggetti, a carico dei quali sussiste un generico obbligo negativo di non turbare l'esercizio del diritto stesso (es.: il diritto di proprietà). La categoria dei (—) assoluti comprende: i diritti reali, i diritti della personalità, i diritti su beni immateriali.
I (—) relativi (cd. in personam) sono quelli che assicurano al titolare un potere che si può far valere solo verso una o più persone determinate, a carico delle quali sussiste un obbligo di dare, fare o non fare qualcosa (es.: il diritto del creditore di ottenere la prestazione del debitore). La categoria dei (—) relativi coincide con quella dei diritti di credito.
(—) patrimoniali e non patrimoniali:
(—) patrimoniali tutelano interessi economici dei soggetti e, pertanto, sono suscettibili di valutazione in danaro.
(—) non patrimoniali realizzano interessi di prevalente natura morale (es.: i diritti che attengono ai rapporti familiari).
(—) trasmissibili ed intrasmissibili:
(—) trasmissibili sono quelli normalmente trasferibili ad altri soggetti.
(—) intrasmissibili sono quelli che non possono essere trasferiti ad altri soggetti, così come i cd. (—) personalissimi (alla vita, onore etc.), alcuni (—) patrimoniali (agli alimenti legali etc.), e in genere quelli che disciplinano rapporti che soddisfano un interesse superiore (es.: diritti familiari).
(—) reali e di obbligazione
(—) reali costituiscono la categoria più importante dei diritti assoluti ed attribuiscono al loro titolare una signoria piena (es.: proprietà) o limitata ((—) reali su cosa altrui o (—) reali limitati) su un bene. Il (—) reale è, quindi, la facoltà di agire di un soggetto sopra un bene per la soddisfazione di un proprio interesse.
La disciplina dei (—) reali è dettata dalla legge dello Stato in cui si trovano i beni oggetto di tali diritti.
Le caratteristiche dei (—) reali sono:
— immediatezza: assicura un potere immediato sulla cosa, senza la interposizione di altre persone;
— assolutezza: si fa valere nei confronti di tutti i terzi, sui quali incombe un dovere negativo di astensione dal compimento di atti lesivi dei (—) stessi;
— tipicità: costituiscono un numero chiuso e, come tali, sono solo quelli previsti dalla legge.
I (—) di obbligazione (o di credito o personali) sono (—) relativi e pertanto attribuiscono al loro titolare un potere che può farsi valere solo verso una o più persone determinate, a cui si richiede un particolare comportamento (prestazione).
Si ha, in questo caso, un soggetto passivo determinato, tenuto ad una determinata condotta nei confronti del titolare del diritto, il quale ha, pertanto, bisogno della cooperazione dello stesso soggetto passivo (debitore) per realizzare il proprio interesse.
(—) potestativi
Sono situazioni giuridiche attive che consentono al titolare di ottenere con un proprio comportamento un risultato favorevole, provocando una modificazione nella sfera giuridica di un diverso soggetto, il quale si trova perciò in una posizione passiva di soggezione; quest'ultimo infatti non potrebbe validamente opporsi al prodursi di tale modificazione (es.: (—) di affrancazione dell'enfiteuta, art. 971 c.c.; recesso unilaterale, art. 1373 c.c., (—) di chiedere lo scioglimento della comunione, art. 1111 c.c.).
(—) della personalità
Possono definirsi tali i (—) che hanno per oggetto taluni attributi essenziali della persona umana.
I (—) della personalità sono:
— essenziali: in quanto mirano a garantire le ragioni fondamentali della vita e dello sviluppo fisico e morale della persona;
— personalissimi: in quanto hanno come oggetto un modo di essere della persona;
— originari: se sorgono con la nascita (come, per esempio, il (—) alla vita). Essi sono detti pure innati in quanto prescindono da qualsiasi riconoscimento giuridico;
— derivati: se si acquistano in seguito (come, per esempio, lo status di coniuge);
— non patrimoniali: in quanto alla stregua della coscienza sociale tali (—) non possono assumere un valore di scambio, anche se ciò non esclude che le prestazioni dovute ai loro titolari possano avere contenuto economico (es.: il (—) del figlio al mantenimento da parte dei genitori è un (—) non patrimoniale anche se le prestazioni sono economicamente valutabili);
— assoluti: cioè possono essere fatti valere nei confronti di tutti (erga omnes);
— inalienabili: in quanto al soggetto non è consentito, salvo eccezioni, alcun potere dispositivo su di essi;
— imprescrittibili: in quanto non si estinguono per non uso o per mancata difesa;
— irrinunziabili: in quanto, non sono possibili atti dismissivi;
— non trasmissibili: all'eventuale tutela dei (—) stessi dopo la morte della persona (contro le offese all'onore o, per esempio, contro le violazioni dei (—) morali d'autore) sono legittimati i parenti di sangue e non coloro che siano istituiti eredi.
Tra i (—) della personalità si individuano il (—) alla vita, integrità fisica, riservatezza, onore ed integrità morale, alla immagine e al nome.

Diritto di prelazione
(vedi prelazione)


Diritto di sopraelevazione

(d. civ.) art. 1127 c.c.
È il diritto del proprietario dell’ultimo piano o del lastrico solare di un edificio di elevare nuovi piani, salvo che ciò sia escluso dal titolo ovvero le condizioni statiche dell’edificio non lo consentano. Gli altri condomini hanno diritto ad una indennità pari al valore dell’area da occuparsi con la nuova costruzione, diviso per il numero dei piani (compreso quello da edificare), detratto l’importo della quota a lui spettante; essi, in ogni caso, possono opporsi alla costruzione se questa pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio ovvero diminuisce notevolmente l’area o la luce dei piani sottostanti. Naturalmente, il diritto di sopraelevare è subordinato all’ottenimento di un permesso di costruire .



Diritto di superficie
(vedi superficie, diritto di)

Diritto di visura
E' il tributo che l'utente paga per poter fare la visura, cioè accedere alla consultazione degli atti catastali.

Diritto d'uso
(vedi uso, diritto di)


Distanze tra costruzioni
(artt. 873-879 c.c.)
Sono distacchi minimi tra opere edili disposti, per fini di tutela igienico-sanitaria, direttamente dal codice civile (artt. 873 ss.) ed integrati da regolamenti nazionali (D.M. 1444/68) e locali (regolamento edilizio e/o strumento urbanistico). Le norme contenute nei piani regolatori o nei regolamenti edili comunali relative alle (—) non sono derogabili da convenzioni tra privati. Esse sono integrative del codice civile e creano diritti soggettivi perfetti: pertanto, colui che si ritenga leso dalla violazione di tali norme può rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria ed ottenere da questa sia la rimozione dell'opera abusivamente costruita (riduzione in pristino) sia il risarcimento del danno .

Ditta
(d. comm.) artt. 2563-2566 c.c.
È il nome commerciale sotto il quale l'imprenditore esercita la sua attività. Essa costituisce, a differenza del marchio e dell'insegna  che hanno carattere meramente facoltativo, il mezzo di individuazione necessario dell'impresa economica.
Nella creazione della (—) l'imprenditore deve fare in modo che essa contenga il suo cognome o la sua sigla (art. 2563 c.c.), garantendo, in tal modo, ai consumatori la riconoscibilità giuridica dell'imprenditore cui indirizzano la loro domanda (principio della verità).
La (—), inoltre, deve essere idonea a caratterizzare una data impresa, differenziandola in modo preciso da imprese similari (principio della novità). La novità non è intesa in senso assoluto, ma in relazione ad imprese col medesimo oggetto e che operino nella stessa parte del territorio nazionale.
La (—) può essere trasferita solo insieme all'azienda


Ditta catastale
Per ditta catastale si intende la persona fisica o giuridica che figura negli archivi catastali come possessore o titolare di un diritto reale sugli immobili.


Divieto di alienazione (art. 1379 c.c)
Gli effetti del contratto, tra cui anche quelli determinati dal "patto di non alienare", sono limitati alle parti in quanto  il contratto non produce effetti nei confronti dei terzi.
Il divieto di alienazione, contenuto in un contratto, posto a carico a carico dell'acquirente, spiega effetti meramente interni, ha quindi conseguenze soltanto nei confronti delle parti e non può pregiudicare il terzo che acquisterà validamente, indipendentemente dalla buona o mala fede di quest'ultimo.

Il divieto di alienazione ha infatti efficacia obbligatoria e quindi l'unica conseguenza del suo mancato rispetto è il diritto all'indennizzo della parte venditrice, indennizzo da effettuarsi a carico dell'acquirente a cui è da imputarsi il mancato rispetto del patto.

Divisione ereditaria
(d. civ. artt. 713 e segg. c.c.)
E' la (—) del patrimonio ereditario tra i coeredi; con essa si scioglie la comunione ereditaria.
Può essere fatta su richiesta di uno o più coeredi e realizzarsi o con la stipula di un contratto o con sentenza del giudice, ovvero essere disposta direttamente dal testatore.
La (—) cui non partecipano tutti i coeredi è nulla.

Docfa
 E' un software di aggiornamento delle Unità Immobiliari Urbane a Catasto fabbricati, che può essere redatto da professionisti abilitati su incarico del proprietario (o altri aventi diritto) per aggiornare la banca dati catastale a seguito di variazioni (o di nuovi inserimenti) di Unità Immobiliari Urbane.

Dolo
Diritto penale art. 43 c.p.
È la forma tipica della volontà colpevole: infatti la responsabilità per (—) costituisce la regola, mentre i delitti colposi e preterintenzionali sono punibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 422 c.p.).

Dotazioni

ecologiche - territoriali, infrastrutturali: l’insieme delle attrezzature, opere e spazi attrezzati pubblici o di pubblico interesse che rendono ‘urbano’ un sito e che ne determinano la qualità. Ne fanno parte:
le infrastrutture ‘primarie’ necessarie per urbanizzare un sito, cioè per renderlo utilizzabile per funzioni urbane (strade, fognature, rete di distribuzione dell’acqua ecc); le attrezzature, opere e spazi attrezzati pubblici necessari per l’erogazione dei servizi; le dotazioni ecologiche-ambientali, cioè gli spazi, opere e interventi finalizzati a migliorare la qualità ecologica ed ambientale degli ambienti urbani




Lettera E
Eccessiva onerosità
(d. civ.) artt. 1467-1469 c.c.
Alterazione del rapporto di valore tra prestazione contrattuale e controprestazione imputabile ad eventi straordinari ed imprevedibili. Legittima la parte interessata dall'aggravamento della prestazione a domandare, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica o ad esecuzione differita [vedi Contratto], la risoluzione [vedi] purché:
  • la sopravvenuta onerosità non rientri nella normale alea contrattuale (art. 14672 c.c.);
  • la controparte non offra di modificare equamente le condizioni del contratto (art. 14673 c.c.).


Edificabilità
attitudine di una determinata porzione di territorio ad accogliere costruzioni. E' definità dalle norme urbanistiche ed edilizie di zona contenute nel piano regolatore e si attua con la concessione dell'autorità comunale.



Edilizia
l'attività e le opere con le quali l'uomo rende il territorio agibile a fini insediativi. L'opera edilizia comprende in sé tutto il contesto costruito, l'insediamento abitativo nella sua struttura globale, e si identifica in oggetti edilizi di diversa natura, spazi costruiti o opere infrastrutturali.
Il termine "edilizia" è spesso usato anche come sinonimo di "urbanistica" ed indica la branca del diritto urbanistico che si occupa degli aspetti esecutivi dell'attività edilizia.



Edilizia agevolata
Edilizia realizzata attraverso il contributo dello Stato che interviene favorendo la costruzione di alloggi da destinare a prima abitazione. Vengono messi a disposizione contributi destinati alle singole famiglie, in misura proporzionale al reddito, in conto interessi e a fondo perduto.



Edilizia convenzionata
Edilizia realizzata da operatori privati (imprese di costruzione, cooperative) che si convenzionano col Comune accordandosi sul prezzo di cessione o affitto degli alloggi da realizzare.



Edilizia libera
Edilizia realizzata da operatori privati con capitali propri e destinata alla commercializzazione su libero mercato.

Edilizia pubblica
Attività edilizia relativa a opere pubbliche da eseguirsi da parte di amministrazioni statali o locali o comunque insistenti su aree del demanio e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici.



Edilizia sovvenzionata
Edilizia realizzata con finanziamenti pubblici su aree di proprietà pubblica e destinata ad essere assegnata a famiglie con determinati limiti di reddito.



Elementi del negozio giuridico
(vedi contratto)

Elenco degli intestati
(catasto. Vedi anche schedario dei possessori)

In gergo catastale, i soggetti di un diritto vengono chiamati "intestati" o "possessori".  Quando uno o più intestati sono titolari degli stessi diritti reali pro indiviso su uno o più immobili, costituiscono una "ditta catastale". Lo schedario dei possessori riporta, per ogni comune censuario, in ordine alfabetico, l'elenco di tutti gli intestati esistenti ed, in corrispondenza, i numeri delle partite ove figurano intestati ed, eventualmente, la sigla U se trattasi di intestatario unico.



Elenco stradario
(catasto fabbricati)
documento per mezzo del quale è possibile mettere in relazione ogni immobile con toponomastica locale e con la mappa urbana.



Enfiteuta
(d. civ.)

Titolare del diritto di enfiteusi, consistente nel diritto di utilizzo di un terreno dietro il pagamento di un canone e con obbligo di esecuzione di miglioramenti fondiari.



Equo canone
 (d. civ.) L. 27-7-1978, n. 392; L. 3-5-1982, n. 203; D.L. 11-7-1992, n. 333 conv. in L. 8-8-1992, n. 359; L. 9-12-1998, n. 431; D.M. 5-3-1999; D.Lgs. 17-8-1999, n. 327
L'espressione, introdotta dalla L. 392/78, indicava, prima della riforma attuata con la L. 431/98, la misura massima del canone nel caso di locazione di immobile urbano per uso abitativo.
L'(—) veniva determinato attraverso vari coefficienti correttivi (stabiliti in funzione del tipo, della classe demografica dei Comuni, dell'ubicazione, dello stato di conservazione etc.) e doveva corrispondere al 3,85 del valore locativo dell'immobile, ottenuto moltiplicando la superficie convenzionale dell'immobile stesso per il suo costo unitario di produzione, che era fissato dalla legge.
Per le locazioni di immobili urbani destinati ad uso non abitativo (es. commerciale, professionale), la determinazione del canone era, invece, rimessa alla libera contrattazione delle parti. Questa disciplina è tuttora in vigore, perché la riforma del 1998 ha interessato le sole locazioni abitative.
Dopo le parziali novità introdotte dal D.L. 333/92 (conv., con modif., in L. 359/92), che aveva previsto, sia pure per i soli contratti relativi ad immobili privi del requisito di "novità" (la cui ultimazione, cioè, fosse anteriore all'entrata in vigore dello stesso decreto) la possibilità di concordare accordi a condizioni patteggiate, in deroga alla L. 392/78, la disciplina delle locazioni abitative è stata radicalmente modificata dalla L. 431/98.
La nuova legge ha previsto, per i contraenti, la possibilità di seguire due canali alternativi. Con il primo, il canale cd. libero, il canone di locazione può essere liberamente determinato dalle parti, ma il contratto deve durare almeno 8 anni (4 + 4), salva disdetta, alla prima scadenza, nei casi autorizzati dalla legge. La scelta del secondo canale, quello cd. amministrato, comporta, invece, una minore libertà nella determinazione del canone (che deve adeguarsi al contenuto di accordi sindacali stipulati a livello locale dai rappresentanti della proprietà edilizia e dell'inquilinato) ma una durata meno lunga (3 + 2) e la possibilità di sconti fiscali.
Viene superata, poi, attraverso l'abrogazione dell'art. 24 della L. 392/78 l'automaticità dell'aggiornamento agli indici ISTAT. Le parti possono concordare, per i contratti a canone libero, ogni quanto tempo fare gli aggiornamenti (es. annualmente o ogni 2 anni), secondo quali parametri, in che misura (es. 100% dell'indice ISTAT) e con quale procedura (es. richiesta a mezzo lettera raccomandata). Per i contratti a canone cd. amministrato, invece, tali aspetti sono anche essi concordati dai sindacati locali dei proprietari e degli inquilini.



Equo canone e valore dell'immobile
Con Sentenza n. 200, depositata il 18 giugno 2007, la Corte Costituzionale ha fornito precisazioni in merito all'applicabilità del valore locativo calcolato in base all'equo canone nella valutazione del reddito immobiliare.
Confermando un orientamento ormai consolidato da tempo, la Corte ha stabilito che non è possibile individuare il valore effettivo di un immobile applicando quale parametro valutativo proprio il valore della locazione se la stessa è posta in essere ancora applicando la Legge n. 392/1978 (Legge detta appunto "dell'Equo canone"); ciò in quanto la stessa norma è stata superata da successive disposizioni di legge che hanno innovato la disciplina locatizia.

 

Eredi legittimi
eredi identificati dalla legge in caso di successione legittima.

Eredità
(d. civ.; d.p.civ. art. 42 Cost.; artt. 456 ss. c.c.; art. 22 c.p.c.)

Per eredità si intende l'insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al de cuius.
Il patrimonio ereditario costituisce una universalità di diritti, in quanto è considerato come una unità astratta ed ideale di tutti i rapporti giuridici, di cui era titolare il de cuius.



Eredità giacente
(d. civ. art. 528 ss. c.c.; artt. 51bis disp. att. c.c.; art. 781 c.p.c.)

Con la morte del de cuius, il chiamato all'eredità  non acquista automaticamente la qualità di erede, stante la necessità di una manifestazione di volontà diretta in tal senso, denominata accettazione. Fintantoché il chiamato non abbia accettato ovvero nei casi in cui sia incerta la sua identità, viene a determinarsi una situazione di grave incertezza.
Onde evitare che il patrimonio del defunto rimanga abbandonato a se stesso e privo di tutela giuridica, è predisposto l'istituto dell'(—) giacente in forza del quale chi ha interesse (creditore, legatario, chiamato ulteriore) può chiedere, in presenza di determinati presupposti, al Tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 51bis disp. att. c.c. introdotto dal D.Lgs. 51/98, la nomina da parte di tale autorità giudiziaria di un curatore con il compito di gestire il patrimonio ereditario fino al momento dell'accettazione o, in mancanza, della devoluzione allo Stato (art. 529 ss. c.c.).



Errore
(Diritto civile artt. 1427 ss. c.c. )

È un vizio della volontà, che incide sul processo formativo della stessa, fuorviandola. Si sostanzia in una falsa rappresentazione della realtà: ad esso è equiparata l'ignoranza, ossia la mancanza di qualsiasi conoscenza.
L'(—) può cadere su una circostanza di fatto, dando luogo all'(—) di fatto, ovvero su una circostanza di diritto, determinando un (—) di diritto.
L'(—) determina l'annullabilità del contratto, nel termine di prescrizione di 5 anni, purché esso sia rilevante, cioè sia essenziale e riconoscibile.
L'(—) è essenziale allorché è stato tale da aver determinato la parte a concludere il contratto. Tuttavia, non ogni (—) determinante deve definirsi essenziale, in quanto il legislatore ammette questa figura unicamente nelle ipotesi contemplate negli artt. 1429 e 1430 c.c. Non riveste carattere di essenzialità l'(—) sui motivi, salve le eccezioni previste in materia di testamento (art. 624 c.c.) e di donazione (art. 787 c.c.).
Ai sensi dell'art. 1431 c.c., l'(—) si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo. La ratio della riconoscibilità va ravvisata nella tutela dell'affidamento della controparte. Presupposto di tale requisito è pertanto la unilateralità dell'(—) e cioè la contrapposizione tra una volontà inficiata nella sua formazione ed un'altra immune da qualsiasi vizio. Di conseguenza, quando l'(—) è comune, non rilevando il principio dell'affidamento, la riconoscibilità non ha più alcun valore, perché nessuno dei contraenti ha interesse alla conservazione del negozio.
• (—) ostativo art. 1433 c.c.
Tale (—) non è un vizio della volontà, in quanto non incide sul processo formativo della stessa, ma determina una divergenza tra la volontà, che si è esattamente formata, e la dichiarazione a causa di una svista materiale o di un (—) nel linguaggio giuridico.
Esso determina, egualmente, la annullabilità del contratto.
• (—) di diritto
È quello che cade su norme giuridiche, ad esempio è (—) di diritto quello in cui incorre l'acquirente di una merce con la finalità di esportarla, ignorando che la legge proibisce quella esportazione.
Esso è causa di annullamento quando abbia costituito la ragione unica e principale del consenso.
• (—) di calcolo
L'art. 1430 c.c. prevede l'(—) di calcolo che non dà luogo all'annullamento, ma alla rettifica del contratto, salvo che, concretandosi in (—) sulla quantità, abbia assunto una importanza determinante.
In particolare, esso sussiste quando si incorra in una svista materiale nelle operazioni aritmetiche, rilevabile prima facie, in base ai dati da computare ed al criterio matematico, ed emendabile con la semplice ripetizione del calcolo.



Esalazioni dal fondo vicino
(vedi immissioni)


Escludibilità
Possibilità di escludere dal consumo di un bene altri potenziali utilizzatori del bene stesso

Esecuzione
(vedi espopriazione forzata)

Esenzione fiscale
(d. trib. art. 53 Cost.; art. 17 L. 29-12-1990, n. 408; L. 30-12-1991, n. 413)
Meccanismo agevolativo adottato dal legislatore per motivi di politica sociale o di sviluppo economico al fine di sottrarre (totalmente o parzialmente) all'imposizione fiscale determinati atti di rilevanza tributaria.
Le (—) si distinguono in soggettive ed oggettive, a seconda che siano dovute in relazione a particolari condizioni del soggetto del tributo oppure riguardino il presupposto di fatto dell'imposta.



Espromissione
(d. civ. art. 1272 c.c.)
È un caso di modificazione soggettiva dell'obbligazione, che si verifica quando un terzo (cd. espromittente), estraneo rispetto ad un rapporto obbligatorio esistente tra un creditore ed un debitore originario, assume verso il creditore (cd. espromissario) il debito contratto dal debitore (cd. espromesso), senza delega di quest'ultimo.
L'intervento dell'espromittente è perciò spontaneo e si realizza mediante la conclusione di un contratto di (—) con il creditore-espromissario.



Espropriato
Soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato.

Espropriazione
Strumento di attuazione della pianificazione urbanistica utilizzato per acquisire aree e/o immobili di proprietà privata necessarie alla realizzazione di opere per la collettività.



Espropriazione forzata
(d. process. civ. artt. 483-604 c.p.c.; D.Lgs. 12-2-1998, n. 51)
Tipo di processo esecutivo costituito da un complesso di atti diretti a sottrarre coattivamente al debitore determinati beni facenti parte del suo patrimonio ed a convertirli in denaro, al fine di soddisfare il creditore procedente, in attuazione della loro funzione di garanzia generica delle obbligazioni ex art. 2740 c.c.
È una forma di esecuzione indiretta, poiché, a differenza dell'esecuzione in forma specifica (che è diretta), non ha ad oggetto proprio il bene dovuto.
È una forma di esecuzione liquidativa e satisfattiva, con cui possono essere soddisfatti coattivamente i crediti aventi ad oggetto una somma di danaro, sia che questo fosse il loro oggetto originario, sia che l'oggetto del credito sia divenuto tale soltanto in vista della sua soddisfazione coattiva.
L'(—), a seconda del suo oggetto, può essere: mobiliare, per la quale era competente il pretore; immobiliare, di competenza del Tribunale. Ai sensi del D.Lgs. 51/98, che ha disposto la soppressione della figura del pretore, tutta la materia della (—) è di competenza del Tribunale a far data dal 2-6-1999.



Espropriazione parziale

Caso in cui l'espropriazione sottrae solo una porzione di un bene.

Espropriazione totale
Caso in cui il bene interessato dall'espropriazione viene interamente espropriato

Estimo
Disciplina che studia i criteri e i metodi per la valutazione di un bene economico prevedendone il più probabile prezzo futuro di scambio.



Estinzione
(d. civ.)
Consiste nel venir meno di una determinata posizione giuridica, di vantaggio o di svantaggio.
L'(—) consegue al verificarsi di determinati presupposti, considerati rilevanti per il diritto.
(—) del diritto art. 2934 c.c.
Consegue al verificarsi della prescrizione [vedi], cioè del decorso del tempo stabilito dalla legge senza che vi siano stati atti di esercizio, o alla rinunzia, quale atto volontario di dismissione del diritto da parte del titolare, che eventualmente può produrre come effetto riflesso l'(—).
(—) delle obbligazioni artt. 1176, 1230 ss. c.c.
È determinata, in primo luogo, quale causa naturale, dall'adempimento [vedi] dell'obbligazione. Vi sono, tuttavia, altri modi di (—) delle obbligazioni, distinti in modi di (—) satisfattori, quando soddisfano l'interesse del creditore [vedi Confusione], ovvero non satisfattori, quando, invece, estinguono l'obbligazione senza soddisfare l'interesse creditorio.



Estinzione anticipata mutui: Circolare del Territorio
Con la Circolare 14 giugno 2007, n. 6 (sottoscritta anche dall'Agenzia delle Entrate), l'Agenzia del Territorio ha fornito precisazioni in merito all'applicazione della tassazione agevolata dei mutui in caso di estinzione anticipata (ovvero prima del termine di 18 mesi e un giorno dalla stata in cui vi è stata la firma del contratto).
Nello specifico, è stato stabilito che in tale situazione non viene meno il presupposto che consente l'applicazione dell'imposta sostitutiva dello 0,25% anziché del 2%. Ciò significa che non sarà necessario effettuare alcuna integrazione di imposta.



Estinzione dell'ipoteca

(diritto civile, art. 2878 e segg. del c.c., vedi anche cancellazione dell'ipoteca). l'ipoteca si estingue con la cancellazione dell'iscrizione, con la mancata rinnovazione dell'iscrizione entro 20 anni dalla sua data; con l'estinguersi dell'obbligazione (es. con l'avvenuto pagamento del mutuo); con il perimento del bene ipotecato, con la rinunzia del creditore; con lo spirare del termine a cui l'ipoteca è stata limitata o con il verificarsi della condizione risolutiva; con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato ed ordina la cancellazione delle ipoteche.
 



ESTRATTO DI MAPPA
Rappresentazione di una porzione di mappa catastale su supporto cartaceo.

Evizione

(d. civ. art. 1483 e segg. c.c.).

Se la cosa venduta viene rivendicata da un terzo (che ritiene di esserne il vero proprietario), entra in gioco la garanzia per evizione, dovuta dal venditore al compratore anche in assenza di specifiche pattuizioni. La garanzia per evizione può essere esclusa con apposito accordo, ma solo nel senso che il venditore è liberato dall'obbligo di risarcire i danni che l'evizione abbia procurato al compratore, il cui diritto alla restituzione del prezzo ed al rimborso delle spese resta fermo in ogni caso. In caso di evizione totale (cioè quando il terzo ha chiamato in giudizio il compratore per reclamare la proprietà della cosa venduta e, all'esito della causa, il compratore è condannato alla restituzione della cosa al terzo), il venditore deve restituire al compratore il prezzo di vendita e la spese successive; deve anche risarcirgli il danno subito dall'evizione, se il compratore non era al corrente della proprietà altrui della cosa. Per avere diritto alla garanzia per evizione il compratore, chiamato in giudizio da un terzo, deve semplicemente mettere al corrente il venditore della lite giudiziaria in corso, affinchè questi sia messo in grado di opporsi alla pretesa del terzo. In caso di evizione parziale (cioè quando risulti che che la cosa è parzialmente altrui, oppure è gravata da diritti reali di godimento di terzi), il compratore ha diritto ad una riduzione di prezzo. Può anche sciogliere il contratto, qualora si possa ritenere che non lo avrebbe  concluso se avesse conosciuto i termini reali della situazione (art. 1484 c.c). In ogni caso, il compratore deve essere risarcito dei danni, se ignorava che la cosa era parzialmente altrui o gravata da diritti di godimento di terzi.




Lettera F
Fabbricati industriali

edificio costruito in modo da servire all'esercizio di un'industria o di un'arte.

Fabbricati Rurali
Costituiscono una "qualità di coltura" (esente da imponibili) anomala ed obsoleta nell'ambito del classamento di particelle catastali a Catasto Terreni; a seguito delle ultime normative stanno perdendo di significato sia tecnico che fiscale in quanto c'è l'obbligo di accatastarli a Catasto Fabbricati con la procedura Docfa, assegnando ad ogni U.I.U. la categoria e Classe competenti e le relative Rendite Catastali. Eventuali esenzioni fiscali determinati da condizioni oggettive e soggettive di "ruralità" degli immobili vengono richieste con apposita modulistica.

Fabbricati speciali

edifici industriali che presentano caratteristiche molto specifiche, che rendono difficile l'individuazione di valori di compravendita sufficientemente omogenei.

Fabbricato ad uso residenziale

complesso edilizio o singola unità immobiliare la cui destinazione d'uso è prevalentemente di tipo abitativo.



Fabbricato da ristrutturare

 un fabbricato che risulti inutilizzabile o scarsamente utilizzabile nelle condizioni attuali, che sia suscettibile di una normale e conveniente trasformazione, la quale sia tecnicamente possibile e giuridicamente attuabile.

Fallimento

La disciplina generale del fallimento è contenuta nel R.D. 16/3/1942 n. 267 (c.d. legge fallimentare). Essa, però, non si esaurisce soltanto in tale provvedimento: norme sul fallimento, infatti, sono contenute anche nel codice civile, nel codice di procedura civile, nella legge cambiaria e sull'assegno bancario. Il legislatore è intervenuto nella materia, modificandola, con due interventi: nel 2005, con il decreto legge 35/05 convertito in legge 80/05 e nel 2006, con il decreto legislativo 5/06, entrato in vigore il 16 luglio 2006 e successive modificazioni.
Con l'espressione "fallimento" si indica la situazione patrimoniale di un debitore che non ha più la capacità di fare fronte puntualmente alle proprie obbligazioni. I presupposti del fallimento sono: la natura di imprenditore commerciale (privato e non piccolo ai sensi dell'articolo 1 della legge fallimentare) e lo stato di insolvenza. A questi presupposti si devono aggiungere altre condizioni:
- che l'imprenditore commerciale non sia già sottoposto ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa
- che lo stesso non abbia fatto domanda di concordato preventivo (o di amministrazione controllata  nella vigenza della disciplina ante riforma)
- che non sussistano i requisiti di assoggettabilità dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria.
La dichiarazione di fallimento può essere promossa su ricorso di uno o più creditori o su ricorso dello stesso debitore o su istanza del Pubblico Ministero. Competente per la dichiarazione di fallimento è il Tribunale civile del luogo in cui ha sede l'impresa. Se il Tribunale riscontra i presupposti di legge, dichiara il fallimento con sentenza, nella quale vengono nominati i principali organi della procedura (giudice delegato e curatore fallimentare), viene impartito l'ordine al fallito di depositare entro 3 giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonchè l'elenco dei creditori. La stessa sentenza contiene la fissazione della prima udienza di verifica dei crediti e l'assegnazione ai crediitori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito del termine perentorio di 30 giorni prima di tale udienza per presentare domande di insinuazione allo stato passivo, di restituzione o rivendica. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e contro di essa possono proporre appello il debitore e qualunque interessato. Il giudizio di appello si chiude con sentenza che, se accoglie il ricorso, dispone la revoca del fallimento. Se invece rigetta l'appello, conferma il fallimento stesso. La sentenza che revoca il fallimento produce i
seguenti effetti:
- restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento
- le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal Tribunale con decreto inoppugnabile, su relazione del giudice delegato;
- riacquistano efficacia gli atti i cui effetti erano caduti automaticamente con la dichairazione di fallimento o in conseguenza della dichairazione giudiziale con cui si era chiusa la revocatoria fallimentare;
- l'ex fallito riacquista le libertà e la capacità personali limitate o perdute.
GLI EFFETTI PERSONALI DEL FALLIMENTO NEI CONFRONTI DEL FALLITO
Nell'ottica dell'eliminazione delle sanzioni personali a carico del fallito, la riforma ha abolito, a partire dal 16 gennaio 2006, il registro dei falliti ed ha soppresso la prevista incapacità per il fallito, nei 5 anni successivi al fallimento, di esercitare il diritto di voto. In coordinamento con tali interventi, è stato soppresso l'istituto della riabilitazione.
Permangono, però, altre incapacità, fra le quali: la perdita della possibilità di esercitare alcune professioni (avvocato, titolare di farmacia, geometra) con cancellazione dai relativi albi professionali; la perdiat della capacità di assumere determinati uffici (tutore o curatore, amministratore o liquidatore di società per azioni, giudice popolare). La sentenza
di fallimento, inoltre, incide su due diritti civili dell'imprenditore: il diritto di libertà e segretezza della corrispondenza ed il diritto di soggiorno. Infatti, a seguito del fallimento, il fallito (o gli amministratori o liquidatori della società fallita) deve consegnare al curatore la propria corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento e deve comunicare al
curatore ogni cambiamento della porpria residenza o del proprio domicilio. Le suddette limitazioni perdurano fino alla chiusura del fallimento.
GLI EFFETTI PERSONALI IN CASO DI FALLIMENTO DI SOCIETA'
In caso di fallimento di società:
- restano in carica gli organi sociali che esercitano i poteri che la legge concede al fallito
- sussite l'obbligo della consegna della corrispondenza sociale (relativa ai rapporti compresi nel fallimento) in capo agli amministratori o ai liquidatori
- l'obbligo di comunicare ogni cabiamento di residenza è vigente nei confronti degli amministratori o dei liquidatori, nonchè dei direttori generali .
GLI EFFETTI PATRIMONIALI
A seguito della dichiarazione del fallimento, il fallito viene privato dell'amministrazione e della disposizione dei beni (spossessamento), che restano vincolati al fine di garanitire un'equa soddisfazione di tutti i creditori. Lo spossessamento non colpisce i beni ed i diritti strettamente personali, gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi e le pensioni entro i limiti determinati dal giudice delegato e la casa di abitazione, nei limiti necessari al fallito ed alla sua famiglia. Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante la procedura.
EFFETTI NEI CONFRONTI DEI CREDITORI
Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Pertanto essi hanno diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato dalla liquidazione del patrimonio, sulla base dell'importo del credito al momento della dichiarazione di fallimento. Il concorso dei creditori sui beni del fallito deve avvenire nel rispetto della par condicio per cui, una volta dichiarato il fallimento, i singoli creditori non possono esercitare le azioni esecutive e cautelari
individuali, anche se maturati durante il fallimento. Il principio della par condicio non si applica ai creditori privilegiati, che faranno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati. Solo in caso di mancata soddisfazione per intero su detti beni, concorreranno con i creditori chirografari  nelle ripartizioni del resto dell'attivo, in quanto sui beni non vicolati alla prelazione la loro situazione giuridica è identica alle altre.



 



Fascia di rispetto

Tutela che impone l'inedificabilità di un'area di varia ampiezza per motivi di agibilità, ampliabilità, modificabilità, corretto esercizio di impianti e infrastrutture (strade, autostrade, acquedotti, ferrovie, porti, cimiteri ecc.).



Fascicolo immobiliare

Insieme dei documenti, raccolti e predisposti da professionista abilitato, che "fotografa" la situazione riguardante la natura del sottosuolo e dell'immobile, nel suo complesso e nelle singole parti, riscontrando i requisiti di sicurezza e le eventuali criticità.

Fatti giuridici (d. civ.)

Sono i fatti che avvengono nel mondo naturale o nella realtà sociale, quando producono conseguenze rilevanti per il diritto. I (—), in particolare, danno luogo alla nascita, estinzione o modificazione di un rapporto giuridico.
Essi si distinguono in: (—) in senso stretto: sono tali quei fatti in cui manca del tutto la volontà umana (es.: fulmine) o tale volontà, secondo la considerazione fatta dall'ordinamento giuridico, gioca un ruolo indifferente (es.: semina); atti giuridici (detti anche atti umani): questi sono invece i fatti caratterizzati da un'attività umana consapevole e voluta, posta in essere da un soggetto capace (non è, pertanto, rilevante, l'atto di volontà di un demente), cui l'ordinamento attribuisce il potere di modificare la realtà esterna . Tra gli atti giuridici rientrano i negozi giuridici





Fattore edilizio


(catasto fabbricati)

Parametro rappresentativo del livello qualitativo dell’unità e del fabbricato



Fattore posizionale

(catasto fabbricati) parametro rappresentativo dei caratteri della microzona, nonché dello stato e della qualità dei luoghi circostanti il fabbricato, con particolare riferimento a quelli aventi destinazione pubblica e sempreché siano permanenti e significativi ai fini del classamento



Fattura

 Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilita', assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che e' stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica e' subordinato all'accettazione da parte del destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza e' consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate e purche' il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalita', i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:

a) data di emissione;

b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;

g) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;

h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2;

i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;

m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

n) annotazione che la stessa e' emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

 

 

 

 

(



Fideiussione
(d. civ.) artt. 1936-1957 c.c. 

È una garanzia personale  che crea un nuovo rapporto obbligatorio , accessorio all'obbligazione principale, fra il creditore ed un altro debitore, che si aggiunge con il suo patrimonio a rafforzare la garanzia dello stesso creditore.
L'art. 1936 c.c. definisce fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
Fonte dell'obbligo del fideiussore può essere tanto la legge quanto la volontà delle parti. Solitamente esso sorge da contratto, ma si ritiene possa provenire anche da una promessa unilaterale  o, secondo alcuni, da testamento .
Generalmente il contratto di (—) è a titolo gratuito e con obbligazioni a carico di una sola parte. In ogni caso la volontà di prestare la (—) deve essere espressa (art. 1937 c.c.) e non può desumersi da facta concludentia.
L'obbligazione fideiussoria ha natura accessoria: la garanzia in tanto sussiste in quanto esiste la obbligazione principale.
Il fideiussore è obbligato in solido  con il debitore principale al pagamento del debito; le parti possono tuttavia convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima della escussione del debitore principale (cd. beneficio di escussione art. 1944 c.c.).
Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore vantava verso il debitore (art. 1949 c.c.) . Inoltre egli può esperire contro il debitore azione di regresso, cioè può farsi rimborsare tutto ciò che ha pagato al creditore (art. 1950 c.c.) . Se più persone hanno prestato (—) per un medesimo debitore, ed a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione (art. 1947 c.c.): in questo caso il fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell'intero debito può esigere che il creditore riduca l'azione alla parte a lui dovuta.




Fido bancario
(d. banc.) D.M. 22-6-1993; art. 534 D.Lgs. 1-9-1993, n. 385 

Linea di credito che una banca concede ad un cliente. Mentre il (—) attribuisce al cliente la facoltà di utilizzare un fondo di un determinato ammontare nel rispetto delle modalità preventivamente concordate, il prestito si ha quando il cliente utilizza effettivamente il credito.
La legge attribuisce alla Banca d'Italia il potere di determinare, in conformità delle direttive del C.I.C.R., i limiti massimi dei (—) e di stabilire norme e termini per le riduzioni in caso di constatate eccedenze.
Il limite di (—) consiste nel divieto di concedere credito ad uno stesso soggetto in misura superiore a quella fissata dall'ente di vigilanza, e ciò allo scopo di tutelare i depositanti contro l'assunzione, da parte della banca, di rischi eccessivi rispetto alla propria consistenza patrimoniale


Foglio di mappa

(catasto)

Rappresentazione grafica di porzione di territorio ai fini catastali, dove sono inserite le forme geometriche delle particelle catastali, indicando per ciascuna il numero di riferimento, detto mappale.



Fondo dominante

fondo a beneficio del quale viene stabilità la servitù

Fondo servente

fondo a carico del quale viene stabilità la servitù.



Fonti del diritto
Sono gli atti e i fatti produttivi di norme giuridiche.
Caratteristica fondamentale degli ordinamenti giuridici moderni è la pluralità delle fonti.
La teoria generale sul sistema delle fonti ha il compito di individuare sia quali sono le fonti, sia i procedimenti attraverso i quali tali fonti devono essere prodotte; nel primo caso, si parla, più propriamente, di fonti di produzione; nel secondo, viene utilizzata l'espressione fonti sulla produzione. Tra queste ultime si annoverano le Disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, con le quali si dettano disposizioni generali in materia di fonti e la stessa Costituzione, che, oltre ad essere una fonte di produzione costituisce anche una fonte sulla produzione, dal momento che disciplina i processi di produzione delle fonti, come ad esempio le leggi ordinarie e quelle costituzionali.
Le fonti di cognizione, infine, costituiscono gli strumenti attraverso i quali è possibile venire a conoscenza delle fonti di produzione (es. Gazzetta Ufficiale).
Nell'ambito delle fonti di produzione, inoltre, occorre operare un'ulteriore distinzione. Un ordinamento giuridico può attribuire (ed è ciò che succede nella generalità dei casi) a determinati organi o enti il potere, attraverso proprie manifestazioni di volontà, di produrre norme giuridiche, vale a dire regole di comportamento obbligatorie per tutti i consociati. Ad esempio nel nostro ordinamento l'organo deputato ad emanare le leggi ordinarie è il Parlamento; in tale ipotesi siamo in presenza di una tipica fonte-atto, vale a dire una norma contenuta in un atto la cui esistenza è determinata a priori ed emanato da un organo e secondo procedure prestabilite.
Tuttavia, l'ordinamento può attribuire una valenza normativa (ossia la capacità di essere considerata come una regola di comportamento obbligatoria per tutti) anche a comportamenti umani o a fatti sociali non esplicitamente previsti; il semplice fatto che un dato comportamento venga tenuto dalla generalità dei consociati, senza seguire regole predeterminate, né con l'esplicita consapevolezza di rispettare una norma, può comunque costituire una fonte di produzione del diritto; in questo caso si parla di fonte-fatto (tipico esempio di tale categoria è la consuetudine). 
LE FONTI NELL'ORDINAMENTO ITALIANO 
L'ordinamento repubblicano accoglie una pluralità di fonti, frutto anche del moltiplicarsi in questi anni dei centri di produzione di tali atti. Prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana era abbastanza agevole operare una classificazione di tali fonti, potendo essere fondamentalmente ricondotte a poche tipologie, che peraltro trovano una esplicita elencazione nell'art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale, poste a premessa del nostro attuale Codice civile che risale al 1942: le leggi (e tale poteva considerarsi anche lo Statuto albertino, liberamente modificabile da una legge ordinaria), i regolamenti, le norme corporative e gli usi.
La classificazione del codice civile è da considerarsi ormai ampiamente superata per diversi motivi:
— in primo luogo con la Costituzione è stato approvato un documento che si pone in una posizione di supremazia rispetto alle altre fonti e che non può essere modificato da fonti di rango inferiore;
— in questi anni sono emersi centri di produzione del diritto che non erano previsti dalla legislazione prerepubblicana, come le Comunità europee o gli enti territoriali (Regioni, Comuni, Province);
— le norme sull'ordinamento corporativo sono scomparse dal nostro ordinamento.
Una più attuale classificazione delle fonti impone di seguire un diverso criterio, in particolare quello che fa riferimento ai centri di produzione delle fonti atto del sistema costituzionale od operanti nel sistema costituzionale (Barbera-Fusaro). Sulla base di tale criterio è possibile distinguere tra:
— la Costituzione e le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, che si pongono al vertice della piramide delle fonti riconosciute dal nostro ordinamento;
— le fonti comunitarie [Diritto (comunitario)], vale a dire i trattati istitutivi, i regolamenti, le direttive e le decisioni. Si tratta di atti che, una volta immessi nel nostro ordinamento, occupano una posizione di preminenza rispetto alla legislazione ordinaria statale;
— le fonti dell'ordinamento statale. Vi rientrano le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge [Decreto legge; Decreto legislativo], il referendum abrogativo e i regolamenti interni degli organi costituzionali; su un gradino inferiore si pongono i regolamenti dell'esecutivo, che non possono essere in contrasto con le fonti legislative ordinarie;
— le fonti regionali. In questo caso il riferimento è agli Statuti regionali, alle leggi regionali e ai regolamenti regionali;
— le fonti locali, vale a dire gli Statuti comunali e provinciali e i regolamenti approvati dagli stessi enti;
— le fonti esterne all'ordinamento, vale a dire quelle che vengono recepite nell'ordinamento costituzionale italiano in  virtù dell'appartenenza del nostro Paese alla Comunità internazionale.



Formazione


fase del catasto in cui vengono realizzate le operazioni di misura e di stima necessarie alla sua realizzazione.
 



Formazione delle tariffe

consiste nella determinazione della rendita catastale, per unità di consistenza, da attribuire a ciascuna categoria di immobile.



Franchising

risoluzione Agenzia Entrate 

Con Risoluzione 13 marzo 2007, n. 49, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito ad un contratto di franchising che prevedeva, tra i diritti di proprietà industriale e intellettuale concessi dall'affiliante, anche la concessione in godimento, dietro corrispettivo, dell'immobile per l'esercizio dell'attività da parte dell'affiliato.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'utilizzo dell'immobile dell'affiliante non è un elemento tipico del contratto di franchising. Per tale motivo, il diritto di godimento sull'immobile va considerato separatamente, come un vero e proprio contratto di locazione; quindi il corrispettivo per detto utilizzo soggiacerà all'imposta di registro proporzionale dell'1%.
 



Frazionamento


La necessità di effettuare un frazionamento può presentarsi in genere per svariati motivi. In genere si effettua il frazionamento catastale quando per svariate ragioni è necessario staccare una parte di un bene immobile (terreno o fabbricato) dall'altra.

Un motivo potrebbe essere ad esempio la formazione delle quote ereditarie a seguito di piano divisionale. Supponiamo ad esempio che tre eredi abbiano ereditato un terreno di 30 ettari. Ogni erede avrà diritto ai suoi 10 ettari. Sarà necessario pertanto recarsi dal notaio per stipulare l'atto pubblico.

Prima di poter stipulare l'atto sarà necessario dividere il terreno in tre particelle, le quali dovranno essere ben distinte tra loro tramite i numeri identificativi delle particelle che andranno evidenziati nell'atto pubblico.
Ecco che in questo caso sarà necessario ricorrere alla pratica del frazionamento catastale. In caso di frazionamento catastale di terreni, il tecnico professionista incaricato, deve depositare in Comune il "tipo di frazionamento" al fine di ottenere l'attestazione di avvenuto deposito, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per l'approvazione da parte dell'Agenzia del Territorio (ex U.T.E.). Il "tipo di frazionamento" viene redatto da professionista abilitato con l'uso del software "PREGEO", previe operazioni topografiche di prassi.



Frutti
(d. civ.) artt. 820, 821, 1148, 2033-2036 c.c. 

Per (—) si intende il prodotto derivante da un bene produttivo che si raccoglie periodicamente quando, però, con tale operazione si conservi e non si alteri la destinazione della cosa madre.
Il codice distingue due tipi di (—):
— (—) naturali: sono quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo (es.: i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere). Essi diventano beni autonomi solo al momento della separazione.
Di regola, i frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce (art. 821 c.c.); tuttavia, la loro proprietà può essere attribuita ad altri, dalla legge (es.: all'usufruttuario: art. 984 c.c.) o in virtù di un atto negoziale.
— (—) civili: sono quelli che provengono indirettamente da altro bene e rappresentano il corrispettivo del godimento che altri ha su questo bene (es.: interessi, pigioni, canoni etc.).



Lettera G
Garante (o fideiussore)

Colui che offre la fideiussione per il debitore

Garanzia
(d. civ.) artt. 1936 ss., 1958, 1959, 2740, 2745 ss., 2785 ss., 2808 ss. c.c.; artt. 35, 37 R.D. 14-12-1933, n. 1669; artt. 28-30 R.D. 21-12-1933, n. 1736 

Istituto previsto dalla legge al fine di rendere più sicura per il creditore la realizzazione del suo credito.
La (—) generica posta dall'art. 2740 c.c., che assoggetta tutti i beni presenti e futuri del debitore al soddisfacimento forzoso delle ragioni del creditore, può essere insufficiente a rassicurare il creditore sul buon fine dell'obbligazione . Per ovviare a tale inconveniente il creditore può avvalersi delle cd. (—) specifiche, che si distinguono in:
— (—) personali, le quali aumentano il numero dei soggetti passivi e, quindi, dei patrimoni sui quali può soddisfarsi il creditore [vedi Fideiussione; Avallo; ];
— (—) reali, quando vengono riservati al soddisfacimento del creditore, eliminando il concorso degli altri creditori, alcuni beni del debitore sui quali è costituito un diritto reale [vedi Pegno; Ipoteca; Privilegio].



Garanzia assicurativa per i rischi professionali
(Vedi Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione)

Garanzia per i vizi (della cosa)

La garanzia per i vizi concerne l'immunità della cosa da difetti che la rendono inidonea all'uso o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.



Garanzia personale

E' l'atto con il quale un soggetto garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui; obbligandosi personalmente verso il creditore il quale potrà quindi rivalersi sul patrimonio di persona diversa dal debitore.



Garanzia reale

Ipoteca e pegno sono esempi di garanzie reali. L'ipoteca è un diritto di garanzia che attribuisce al creditore, in caso di insolvenza del debitore, il potere di espropriare il bene sul quale l'ipoteca è stata iscritta e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita. Il pegno è anch'esso un diritto reale che il debitore o un terzo concede al creditore su una cosa mobile a garanzia di un credito. Nel pegno il possesso della cosa passa al creditore.

Garanzie aggiuntive

Si tratta di garanzie supplementari, richieste in aggiunta all'ipoteca, per tutelare il creditore sul rimborso del debito.



Girata
(d. comm.) artt. 1691, 1792, 1794, 1797, 2008-2014, 2025 c.c.; R.D. 14-12-1933, n. 1669; R.D. 21-12-1933, n. 1736 

È un negozio giuridico cartolare (risultante dal titolo), unilaterale ed astratto, contenente un ordine di pagamento.
Consiste, in pratica, in una dichiarazione scritta sul titolo e sottoscritta con la quale il girante, possessore attuale del titolo, ordina al debitore cartolare di effettuare il pagamento del titolo stesso ad un altro soggetto (giratario).
La (—) è una caratteristica dei titoli di credito  all'ordine, ma può essere utilizzata anche nei titoli nominativi (art. 2023 c.c.).
Accanto alla funzione essenziale di trasferimento, la (—) ha un'ulteriore funzione di garanzia: infatti, il girante diviene anch'egli obbligato cambiario ed è solidalmente responsabile per l'accettazione e per il pagamento della cambiale (può escludere tale funzione apponendo alla (—) la clausola "senza garanzia").
La (—) deve essere incondizionata ed ogni eventuale condizione si ha per non apposta; inoltre, essa può essere apposta anche dopo il protesto  del titolo: in tal caso, come precisa l'art. 25 della legge cambiaria, si trasferiscono i soli diritti cambiari del cedente esposti a tutte le eccezioni che sarebbero state opponibili al girante.
La (—) parziale è, invece, nulla ex artt. 2010 c.c. e 16 L.C.
La (—) attribuisce la legittimazione al portatore del titolo ad esercitare i diritti nascenti dalla cambiale.
• (—) in bianco
È quella che si effettua con la sola sottoscrizione del girante e senza indicazione del giratario. Il giratario può riempirla con il proprio nome o con quello di altra persona o girare ancora in bianco il titolo ad altri. In questo caso, il titolo circola come un titolo al portatore, cioè con il semplice trasferimento del possesso.
• (—) per procura o per incasso
Ha come effetto non il trasferimento della titolarità ma solo dell'esercizio dei diritti derivanti dal titolo. Il giratario agisce come un mandatario del girante e non potrà girare ad altri il titolo se non per procura.
• (—) in garanzia o in pegno
Il titolo può essere trasferito a favore del giratario che sia creditore del girante, a titolo di pegno. Il giratario (creditore pignoratizio), però, non potrà disporre del diritto e potrà a sua volta girare il titolo solo per procura.




Grado ipotecario

(vedi anche ipoteca)

L'ordine di preferenza tra le varie ipoteche è determinato dalla data della loro iscrizione. Ogni iscrizione riceve un numero d'ordine il quale determina il grado dell'ipoteca che ha una importanza fondamentale perché indica chi dovrà soddisfarsi per primo.




Lettera I
Idoneità statica

Situazione accertata da tecnico abilitato che un immobile rispetti tutte le condizioni di sicurezza prescritte dalla normativa vigente.



Illecito urbanistico
(d. urb.)L. 28-2-1985, n. 47; DPR 380/2001 

Atto o fatto commesso in violazione di norme di diritto urbanistico che può comportare l'applicazione, anche congiunta, di sanzioni amministrative, civili, fiscali e penali.
Sanzioni amministrative
La vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale è esercitata dal Comune (originariamente nella persona del Sindaco, oggi, dei dirigenti degli uffici tecnici comunali), al quale spetta perciò il compito di assicurare la rispondenza delle costruzioni alle prescrizioni urbanistiche vigenti ed alle modalità esecutive fissate nel permesso di costruire (ex concessione edilizia) . Il Comune, accertato un (—), deve ordinare l'immediata sospensione dei lavori, con effetto fino all'adozione dei provvedimenti sanzionatori definitivi. Questi ultimi sono correlati alle diverse ipotesi di (—):
— opere eseguite in assenza di permesso: il Comune ingiunge la demolizione;
— opere eseguite in totale difformità  del permesso o con variazioni essenziali : il regime sanzionatorio amministrativo è sostanzialmente equiparato a quello delle opere totalmente abusive;
— opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire: il responsabile dell'abuso verrà condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria se le opere non possono essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme al permesso
— opere eseguite senza denuncia di inizio attività : è prevista una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore venale dell'immobile e comunque mai inferiore a 516 euro.
Le sanzioni amministrative urbanistiche prescindono dalla sussistenza di un danno e dall'elemento psicologico del responsabile (in quanto sono applicabili anche in ipotesi di violazioni incolpevoli).
• Sanzioni civili 
Il Testo Unico in materia edilizia sancisce la nullità degli atti tra vivi aventi per oggetto il trasferimento (o la costituzione o scioglimento della comunione) di diritti reali relativi ad edifici privi di permesso di costruire (ma anche realizzati in totale difformità ovvero con variazioni essenziali) la cui costruzione abbia avuto inizio dopo il 17 marzo 1985. In particolare questi atti sono nulli qualora degli stessi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria.
Il ricevimento dei predetti atti nulli, da parte dei notai, comporta per essi l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge notarile. 
• Sanzioni penali
La realizzazione di opere abusive è considerata reato, punito con la reclusione fino a 2 anni e con l'ammenda fino a 103.290 euro. Esse sono disposte, in aggiunta alle sanzioni amministrative, contro chi realizza opere senza o in difformità di permesso o in assenza o totale difformità dalla denuncia di inizio attività.


Illegalità del negozio
(d. civ.) artt. 1343-1345, 1354, 1418 c.c. 

L'ordinamento giuridico tutela l'autonomia negoziale , purché questa non si esprima in negozi illegali, ossia contrari agli scopi che esso persegue ed ai principi morali comunemente accolti. Difatti, sono colpiti da nullità (art. 418 c.c.) e non producono alcun effetto, i negozi contrari a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.
Le norme imperative sono quelle norme inderogabili la cui inosservanza determina, anche quando non sia espressamente prevista, la nullità del negozio (es.: art. 458 c.c. sul divieto dei patti successori).
L'ordine pubblico indica quei principi non necessariamente espressi in norme, ma ricavabili dalle disposizioni inderogabili che costituiscono postulati essenziali, adeguati elasticamente alle contingenti esigenze di vita e di sviluppo della società organizzata, deducibili anzitutto dalle norme costituzionali, in cui vengono cristallizzati i valori di fondo cui s'ispira il nostro ordinamento.
Il buon costume esprime i canoni fondamentali di onestà pubblica e privata alla stregua della coscienza sociale.
Secondo la corrente opinione giurisprudenziale, la (—) è un concetto generico, nel cui ambito va enucleata la più specifica ipotesi della illiceità, che sussiste quando la norma imperativa violata è espressione diretta o indiretta dei principi di ordine pubblico; il negozio immorale è, invece, quello che contrasta con il buon costume.
Tale distinzione rileva ai fini della ripetizione di quanto indebitamente pagato in esecuzione del negozio nullo: infatti, ai sensi dell'art. 2035 c.c., chi ha eseguito una prestazione che, anche da parte sua, costituisce offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato [vedi anche Indebito (Pagamento dell')].





Immissioni

(d. civ.) art. 844 c.c.; art. 7 c.p.c. 

La tematica delle (—) rientra nell'ambito dei limiti al diritto di proprietà. Secondo l'art. 844 c.c. il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Si distinguono (—):
— intollerabili: esse originano un'azione di risarcimento del danno  ed, eventualmente, l'inibizione dell'attività lesiva;
— intollerabili ma consentite: se, nel giudizio di comparazione con le ragioni della proprietà, le esigenze della produzione vengono ritenute prevalenti, il giudice (verso corresponsione di un equo indennizzo) può autorizzare la continuazione di (—) ritenute intollerabili;
— tollerabili: in questo caso il proprietario del fondo che le subisce non riceve alcuna tutela e non può impedirle. Il giudizio circa il superamento della normale tollerabilità va fatto sulla base di criteri oggettivi, avendo riguardo alle condizioni dei luoghi (art. 844, comma 1 c.c.).
Il cd. preuso (art. 844, comma 2) è un criterio che concorre nel valutare se le (—) siano tollerabili o meno. 
  Per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili in materia di (—) di fumo o di calore che superino la normale tollerabilità, è competente il giudice di pace .


 



Immobili a destinazione ordinaria

(catasto fabbricati) 

comprendono residenze ed autorimesse, unità immobiliari di tipo pubblico e culturale, unità immobiliari di tipo terziario e commerciale.



Immobili a destinazione speciale
(catasto fabbricati) 

categorie di unità immobiliari speciali per consistenza e caratteristiche

Impianto

Dotazione tecnologica accessoria di un immobile (elettrico, idrico, riscaldamento, radiotelevisivo, idrosanitario, trasporto persone, antincendio ecc).

Imponibile

La cifra sulla quale viene calcolata l'imposta.

Impossibilità della prestazione
(d. civ.) artt. 1256-1259 c.c. 

La (—) per causa non imputabile al debitore è una causa di estinzione della obbligazione a carattere non satisfattorio perché non fa conseguire al creditore la prestazione dovutagli. Tale effetto, tuttavia, non si verifica nel caso in cui l'impossibilità sopravvenga durante il periodo di mora del debitore , salvo che questi non dimostri che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore (artt. 1221 c.c.).
Perché si abbia estinzione dell'obbligazione e conseguente liberazione del debitore deve trattarsi di (—):
— oggettiva, che riguarda la prestazione in sé e per sé considerata e non dipende da vicende soggettive del debitore;
— assoluta, tale cioè da non consentire in alcun modo di adempiere, nemmeno con uno sforzo estremo;
— sopravvenuta, che intervenga cioè dopo la conclusione del negozio o il verificarsi del fatto o atto che ha dato origine all'obbligazione. Diversamente, la (—) originaria determina ai sensi dell'art. 1346 c.c., la nullità del negozio;
— definitiva, ossia l'impedimento alla prestazione non deve essere di natura temporanea;
— totale, nel senso che per aversi estinzione dell'obbligazione e liberazione del debitore è necessario inoltre che l'(—) riguardi tutta la prestazione. Se, invece, la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile (art. 1258 c.c.).
In caso di contratto con obbligazioni corrispettive, la parte liberata per la (—) dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta. Se la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto ad una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale (art. 1464 c.c.).



Imposta
(d. trib.)

È una prestazione obbligatoria in denaro, dovuta per un obbligo unilaterale, al di fuori di qualsiasi schema contrattuale o penale.
Essa è quindi un prelievo coattivo di ricchezza effettuato dallo Stato o da un ente pubblico allo scopo di ottenere i mezzi necessari alla produzione di servizi pubblici indivisibili, servizi cioè di cui si avvantaggia la collettività nel suo insieme.
Nell'ambito delle (—) si distinguono quelle dirette, che colpiscono la capacità contributiva nella sua immediatezza, e quelle indirette, nelle quali come indice rivelatore di una capacità contributiva  viene usata una manifestazione indiretta di capacità contributiva.


Imposta addizionale
(d. trib.)

Consiste nella maggiorazione di un'imposta già esistente, mediante introduzione di un'ulteriore aliquota percentuale che va ad aggiungersi all'imposta già dovuta senza modificare la base imponibile.
L'imposta addizionale non è necessariamente prevista a favore dell'ente cui è attribuita l'imposta principale.
L'addizionale non ha autonomia giuridica propria e segue, perciò, la disciplina e la sorte dell'imposta cui va ad aggiungersi.


Imposta di registro


Si tratta di tributo  a carico dell'acquirente da pagarsi al momento della compravendita, sulla base del valore catastale dell'immobile abitativo e delle sue pertinenze . Nel caso in cui si acquisti da un privato o da un’impresa che non ha la compravendita degli  immobili tra le sue finalità principali, per la prima casa l’aliquota è del 2% sul valore catastale,  per le altre abitazioni è  del 9%. Nel caso in cui il venditore sia un‘impresa costruttrice o un’impresa che ha come oggetto esclusivo la compravendita di immobili sarà pari a 200 euro. Per le vendite di immobili strumentali soggette ad IVA o esenti l'imposta di registro sarà pari a 200 euro. Quanto agli agenti immobiliari, sono state introdotte alcune novità dalla legge finanziaria 2007. In particolare il comma 46 di detta legge ha comportato  la modifica  al   Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 131/86, nella misura in cui prevede  per  gli agenti di mediazione immobiliare l'obbligo di registrazione  per tutte le scritture private non autenticate di natura negoziale, stipulate a seguito della loro attività per la conclusione di affari. Gli agenti, inoltre, diventano solidalmente responsabili per il pagamento dell'imposta in questione.



Imposta di registro sui contratti di affitto d'azienda


L'affitto d'Azienda è soggetto ad imposta di registro proporzionale nella misura dell'1%



Imposta di registro sul preliminare di vendita

Con Sentenza 15 giugno 2007, n. 14028, la Corte di cassazione ha fornito precisazioni in merito all'imposta di registro applicabile sul contratto preliminare di vendita di un immobile, non seguito dal contratto di acquisto definitivo. I giudici, accogliendo le ragioni del contribuente, hanno affermato che, se non viene stipulato successivamente il contratto definitivo- sul preliminare di vendita trova applicazione l'imposta di registro in misura fissa; - nel caso in cui siano stati versati acconti, il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta di registro pagata in misura proporzionale.

Imposta di trasferimento

Tassa sul trasferimento di proprietà di beni, generalmente a carico dell'acquirente

Imposta ipotecaria e catastale


Nel caso in cui si acquisti da un privato o da un’impresa che non ha la compravendita di immobili tra le sue finalità principali: per la prima casa e  per le altre abitazioni  è definito un importo fisso pari a  50,00  euro per l'imposta ipotecaria e  50,00  per quella catastale. Nel caso in cui il venditore sia un'impresa costruttrice o un'impresa che ha come oggetto esclusivo la compravendita di immobili l'imposta ipotecaria sarà pari a 200,00 euro e quella catastale pari a 200,00 euro sia per la prima casa che per le altre abitazioni. Per le vendite di beni strumentali l'imposta ipotecaria sarà pari al 3% mentre l'imposta catastale all'1%.



Imposta sostitutiva

E' la tassa sostitutiva delle imposte di bollo, di registro, catastali ed ipotecarie, in percentuale fissa sull'importo erogato (attualmente 0,25% per la prima casa e 2% per la seconda casa).

Imposte ipotecarie e catastali nelle permute immobiliari

Circolare della Direzione Centrale Normativa. 

Con Circolare  21 febbraio 2014  n. 2 ,  l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali nel contratto di permuta immobiliare.

Tenuto conto delle novità introdotte dall'art. 10 del Decreto si precisa :

Le permute effettuate da privato o da impresa che non ha la compravendita di immobili tra le sue finalità principali dette imposte sono dovute una sola volta nella misura fissa di Euro 50,00 ciascuna e non piu' in misura proporzionale. Per le permute tra imprese costruttrici e un'impresa che ha come oggetto esclusivo la compravendita di immobili abitativi le imposte sono dovute nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna.Salvo il caso di immobili strumentali per i quali le imposte ipotecarie e catastali sono dovute nella misura proporzionale rispettivamente del 3 e dell'1%.

 

 

 

In particolare, ha disposto che:
- per quanto riguarda l'imposta ipotecaria, la base imponibile è pari al valore del bene, tra quelli rientranti nella permuta, che consente la determinazione dell'imposta di maggiore importo. In tale ipotesi si ha un'unica formalità di trascrizione, con conseguente unico versamento dell'imposta ipotecaria;
- per quanto riguarda l'imposta catastale, la stessa deve essere versata relativamente a tutti gli immobili rientranti nel contratto di permuta, in quanto si ha per ogni immobile una specifica voltura immobiliare, che va autonomamente assoggettata a tassazione.



 



Imprenditore

(d. comm.) artt. 2082-2093, 2135, 2195-2202, 2214-2221 c.c.; art. 1 R.D. 16-3-1942, n. 267. 

È colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. L'(—) è assoggettato ad uno speciale regime giuridico che incide direttamente sui rapporti giuridici che a lui fanno capo. In particolare: ha la direzione dell'impresa, ne è il capo ed esercita il potere gerarchico sui collaboratori subordinati (art. 2086 c.c.); ha l'obbligo di tutelare le condizioni di lavoro dei propri dipendenti, adottando tutte le misure atte a proteggerne l'integrità fisica e la personalità morale (art. 2087 c.c.); è soggetto al fallimento e alle altre procedure concorsuali, in caso di insolvenza (artt. 2221 c.c. e 1 L. Fall.); è sottoposto (a garanzia di coloro che, per ragioni economiche, entrano in rapporto con lui) ad un regime di particolare rigore pubblicistico (responsabilità per i cd. reati fallimentari etc.).
• (—) agricolo art. 2135 c.c.
È (—) agricolo chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse (art. 2135 c.c.). Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.
Il vigente codice ha incluso nella categoria degli (—) anche l'agricoltore, ma ha conservato ad esso alcune facilitazioni che il precedente sistema gli garantiva: esclusione dall'obbligo della tenuta delle scritture contabili; non assoggettabilità al fallimento  ed alle altre procedure concorsuali in caso di insolvenza.
• (—) commerciale art. 2195 c.c.
Figura che si desume dall'art. 2195 c.c. che elenca le categorie di (—) soggette all'obbligo di iscrizione nel registro dell'imprese.
Assumono tale status coloro che esercitano:
— un'attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;
— un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
— un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
— un'attività bancaria o assicurativa;
— un'attività ausiliaria delle precedenti.
La qualità di (—) commerciale si acquista per il solo fatto di esercitare professionalmente una attività economica di natura non agricola. Nessun altro adempimento è richiesto in quanto l'iscrizione nel registro delle imprese ha solo efficacia dichiarativa. Tale qualità si perde per cessazione effettiva dell'attività, a prescindere dalla cancellazione dal registro delle imprese.
• (—) occulto
È colui che, non volendo apparire, esercita la propria attività servendosi, nei suoi rapporti con terzi, di un altro soggetto (prestanome).
• (—) piccolo art. 2083 c.c.; R.D. 16-3-1942, n. 267; sent. Corte Cost. 22-12-1989, n. 570; L. 5-10-1991, n. 317
A norma dell'art. 2083 c.c. sono piccoli (—) i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani , i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. 
Quanto all'assoggettabilità del piccolo imprenditore al fallimento e alle altre procedure concorsuali, occorre avere riguardo al disposto dell'articolo 1 della legge fallimentare nuovo testo. Secondo detta noramtiva, è esonerato dal fallimento l'imprenditore che, alternativamente:
a) ha effettuato investimenti aziendali per un capitale inferiore o uguale a 300.000,00 euro,
b) ha realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammonatare complessivo annuo inferiore o uguale a 200.000,00 euro. A partire dal 16 luglio 2006, dunque, il soggetto che rientri in almeno uno dei due parametri suddetti è qualificabile "piccolo imprenditore" e non è assoggettabile a fallimento o altra procedura concorsuale.
 Prima della legge istitutiva del registro delle imprese , il piccolo (—) non era soggetto all'obbligo di iscrizione in questo registro. Attualmente la L. 580/93 prevede invece che il (—) sia iscritto in una sezione speciale del registro medesimo.
Al fine di incentivare lo sviluppo e la competitività delle piccole imprese anche attraverso agevolazioni fiscali, servizi etc., la L. 317/91 ha dettato una serie di provvidenze a favore del piccolo (—) e ha circoscritto i settori nei quali tali agevolazioni troveranno applicazione, attualizzando la tradizionale definizione di piccolo (—).



Imputazione

(d. civ.)

Modalità di collazione con la quale i beni rimangono del coerede donatario e viene sottratto il relativo valore alla quota ad esso spettante.
 



IMU - Imposta Municipale propria
E' un'imposta che colpisce i titolari di diritti reali su beni immobili. E'  un'imposta reale, proporzionale e sia erariale che locale (comunale)  
 

Inadempimento
(d. civ.) artt. 1218 ss. c.c. 

Indica il mancato o inesatto adempimento della prestazione, cui si ricollega l'obbligo del debitore di risarcire il danno. Il debitore è tenuto ad eseguire la prestazione con la diligenza  del buon padre di famiglia. Il limite della sua responsabilità è costituito dalla sopravvenuta impossibilità della prestazione. Tale regola di esonero non opera con riguardo alle obbligazioni generiche, per le quali vige il principio genus numquam perit .
La disciplina dell'art. 1218 si riverbera infine sul piano processuale, determinando una parziale inversione dell'onere della prova: la colpa dell'inadempiente si presume e spetta a lui scagionarsi.


Inalienabilità
(d. civ.) artt. 169, 326, 823, 2906 c.c. 

È la condizione giuridica di un bene che non può essere venduto. Sono per esempio inalienabili i beni demaniali .
L'(—) può essere legale, ossia prevista dalla legge come nel caso dei beni demaniali, o convenzionale, ma in questo caso deve essere temporalmente circoscritta [vedi Alienazione (Divieto di)].



Incapacità di agire
(d. civ.)  artt. 2, 414 ss. c.c. 

L'(—) di agire si suddistingue in due figure, aventi entrambe carattere generale
— l'incapacità legale di agire;
— l'incapacità di intendere o di volere (incapacità naturale).
La loro sfera di rilevanza non è limitata a questo o quel settore di atti giuridici, ma li riguarda tendenzialmente tutti.
• (—) legale
Le cause di (—) legale di agire sono tassativamente determinate dalla legge:
— minore età;
— interdizione legale ;
— inabilitazione .
L'(—) può essere assoluta, nel caso di minore o persona interdetta, oppure relativa per il minore emancipato o l'inabilitato: a questi ultimi soggetti è consentito di compiere solo atti di ordinaria amministrazione , essendo necessaria l'assistenza del curatore  per quelli di straordinaria amministrazione.
Il legislatore ha fissato un criterio generale, valido per tutti gli individui i quali, fino al compimento del diciottesimo anno di età, sono considerati legalmente incapaci di agire.
• (—) naturale art. 428 c.c.
È l'(—) di intendere e di volere, dovuta a qualsiasi causa, anche transitoria (infermità di mente, sonnambulismo, suggestione ipnotica, delirio febbrile, ubriachezza etc.). Essa consiste nell'effettiva, reale inettitudine psichica, in cui viene a trovarsi un soggetto, normalmente capace, nel momento in cui compie un determinato atto. L'(—) di intendere e di volere ha rilevanza giuridica solo quando si può dare la prova rigorosa che il soggetto era effettivamente incapace nel momento in cui compiva l'atto. Tale prova può essere data con qualunque mezzo, anche con test e per presunzioni.
L'atto compiuto in stato di (—) è annullabile  su istanza dell'interessato; tuttavia, nell'ipotesi di (—) naturale si pone l'esigenza di tutelare l'affidamento  delle persone che hanno confidato nella validità dell'atto e pertanto per gli atti unilaterali , l'annullabilità è ammessa in tutti i casi in cui dall'atto può derivare un grave pregiudizio per il suo autore; per i contratti è richiesta, oltre al pregiudizio, anche la malafede dell'altro contraente; mentre per gli atti personali (testamento, donazione, riconoscimento di figlio naturale, matrimonio) è sufficiente la dimostrazione della sola (—) naturale.
Sia in caso di (—) legale che naturale sono considerati validi gli atti che non arrecano pregiudizio all'autore, ma piuttosto un vantaggio.
• (—) speciale
È l'impossibilità per un soggetto di porre in essere determinati negozi giuridici.
Si distinguono un'(—):
— assoluta che opera nei confronti di tutti i soggetti;
— relativa che opera soltanto nei confronti di determinate persone.
In presenza di (—), il negozio giuridico egualmente stipulato è nullo, e non suscettibile di convalida.




Incidenza area

rapporto tra il valore dell'area e il valore complessivo del fabbricato.

Incompatibilità
(Vedi Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione)

Indagine di mercato

Attività finalizzata alla conoscenza dell'andamento del mercato immobiliare in un ambito territoriale potenzialmente interessato da iniziative di sviluppo o di commercializzazione

Indebito [Pagamento dell’]
(d. civ.) artt. 2033-2040 c.c. 

Il pagamento dell'(—) è l'atto con cui taluno esegue un pagamento non dovuto. Esso dà luogo ad un'obbligazione di restituzione. La prestazione, in particolare, può consistere nel versamento di una somma di danaro, nella dazione di una cosa etc.
• (—) oggettivo
Si ha (—) oggettivo quando si adempie un debito che non esiste, ovvero un debito cui si è tenuti, ma ad una persona che non ha diritto a ricevere il pagamento. In tal caso, per la restituzione è necessario e sufficiente che il solvens fornisca la prova di aver eseguito una prestazione oggettivamente non dovuta, per inesistenza di un qualunque titolo idoneo a giustificarla sul piano causale, ovvero dovuta, ma non al soggetto nei cui confronti è stata effettuata.
• (—) soggettivo
Si ha (—) soggettivo quando un soggetto che non è debitore paga ad un creditore quanto a costui è dovuto da un terzo.
In questa ipotesi, per la restituzione, la legge (art. 2036 c.c.) richiede che il solvens abbia pagato in base ad un errore scusabile, cioè non dipendente da omissione di diligenza, anche in grado minimo.



Indegnità a succedere
(d. civ.) artt. 463-466 c.c. 

Condizione in cui si trova chi abbia compiuto determinati atti costituenti reato o comunque moralmente o socialmente riprovevoli, contro il testatore o la sua libertà testamentaria, che dà luogo ad incapacità a ritenere ciò che ha ricevuto.
È indegno a succedere colui che: 1) abbia volontariamente ucciso o tentato di uccidere il de cuius, o il coniuge o un discendente o un ascendente del medesimo; 2) abbia commesso a danno di tali persone un delitto punibile con le norme sull'omicidio; 3) abbia calunniosamente denunziato tali persone per un reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni ovvero abbia falsamente testimoniato contro di esse; 4) abbia con dolo o violenza coartato la volontà del de cuius, inducendolo a fare, revocare o modificare il testamento ovvero l'abbia impedito; 5) abbia soppresso, celato o alterato il testamento del de cuius; 6) abbia falsificato un testamento o abbia fatto scientemente uso di un testamento falso.
La riabilitazione dell'indegno avviene in modo espresso attraverso un atto pubblico o un successivo testamento della persona della cui successione si tratta.



Indennità aggiuntiva

Indennità spettante, per tutte le aree espropriate, al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità.



Indennità definitiva

indennità determinata in via definitiva in caso di non accettazione della cessione volontaria

Indennizzo

Beneficio economico concesso a titolo di risarcimento per un danno subito o per il mancato pagamento pregresso di somme dovute.



Indice di edificabilità

Rapporto tra la cubatura edificabile e la superficie dell'area.
Si distingue tra indice di edificabilità territoriale (It) quando è riferito alla superficie territoriale e indice di edificabilità fondiaria (If) quando è riferito alla superficie fondiaria.
Nota:
Superficie territoriale (St): area a destinazione omogenea di PRGC comprensiva delle aree per l'urbanizzazione primaria e per l'urbanizzazione secondaria. E' misurata al lordo delle strade eventualmente esistenti o previste dal PRGC. Su di essa si interviene mediante uno Strumento Urbanistico Esecutivo.
Superficie fondiaria (Sf): area a destinazione omogenea di PRGC da cui sono dedotte le aree per le opere di urbanizzazione, la viabilità interna e tutte le aree non edificabili costituite da fasce di rispetto stradale, dei cimiteri e dei corsi d'acqua. Su di essa si interviene a mezzo di intervento diretto. La superficie fondiaria coincide con la superficie del lotto edificabile di proprietà del richiedente, comprese tutte le eventuali aree vincolate a parcheggio privato o a verde privato e escluse tutte le aree destinate dal PRGC a diventare pubbliche.




Indice di intensità edilizia

nel piano regolatore, cubatura massima mediamente edificabile per unità di superficie di ogni area.



Indicizzazione finanziaria

Si parla di indicizzazione finanziaria quando gli interessi di un mutuo a tasso variabile sono collegati alla variazione di un indice dei mercati finanziari, come l'Euribor, il Libor

Inefficacia del negozio giuridico (d. civ.)

Si ha (—) quando il negozio giuridico non produce effetti. Tale fenomeno può essere ricollegato all'invalidità del negozio oppure ad altre cause. In quest'ultimo caso si ha l'(—) in senso stretto che è una categoria autonoma, in quanto il negozio inefficace è pur sempre un negozio valido e quindi dotato di una propria rilevanza di fronte al diritto.
Esempi di negozi inefficaci sono quelli dei negozi sottoposti a condizione  sospensiva o a termine  iniziale.



Inflazione


fenomeno che consiste nell’aumento generalizzato dei prezzi; è quantificato dal saggio di inflazione



Infrastruttura a rete

Struttura destinata alla fornitura di servizi a carattere tecnologico (idrico, telefonico, gas, etc.) o comunque funzionale all'efficienza e alle comunicazioni di un territorio

Iniziativa di sviluppo

Operazione immobiliare tesa alla trasformazione di un'area attraverso la sua urbanizzazione ed edificazione o attraverso la variazione dell'esistente, finalizzata alla successiva commercializzazione delle volumetrie realizzate.




Insolvenza


Un soggetto si trova in stato di insolvenza quando non è in grado di far fronte con mezzi normali di pagamento alle proprie obbligazioni.



Interclusione del fondo

(vedi servitù prediali)



Interesse culturale o paesaggistico

Valore di tipo artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico riconosciuto ad un immobile, o di tipo storico, culturale, naturale, morfologico ed estetico riconosciuto ad un territorio, dagli organi competenti sulla base della normativa vigente

Interessi

(d. civ.) artt. 820, 1194, 1224, 1282, 1283, 1284, 1499, 1815, 1825 c.c.; D.M. 10-12-1998 

Sono i frutti  civili del denaro. Essi costituiscono il costo del denaro, in quanto rappresentano il corrispettivo del godimento di questo. Circa la fonte, si hanno (—):
— legali: la cui fonte è nella legge. Infatti l’art. 1282 c.c. stabilisce che ogni credito di somme liquide ed esigibili produce interessi di pieno diritto. L’ammontare degli (—) legali è stabilito   ai sensi dell'art. 1284 del C.C. 
— convenzionali: sono quelli previsti dalla volontà delle parti, le quali possono fissare un tasso diverso da quello legale  che, tuttavia, deve essere stabilito dalle parti per iscritto. La pattuizione di (—) usurari rende nulla la relativa clausola e fa sì che gli (—) non siano dovuti.
In base alla funzione, si hanno (—):
— moratori (art. 1224 c.c.), che conseguono ad un ritardo dell’adempimento. Si tratta di una forma di risarcimento del danno provocato al creditore per il mancato godimento, durante il periodo di ritardo, delle somme spettantegli;
— corrispettivi (artt. 1282, 1815 c.c.): sono dovuti per la sola esistenza di un credito in denaro liquido ed esigibile e costituiscono il prezzo dell’utilità conseguita da chi ha goduto il capitale;
— compensativi (artt. 1499 c.c.): sono quelli prodotti da un credito liquido, anche se non esigibile, e costituiscono il compenso per il godimento di una cosa fruttifera.
[vedi Anatocismo; Risarcimento del danno].

 



Interessi di mora

 
( vedi interessi)



Interessi fiscalmente detraibili


Gli interessi passivi e gli oneri accessori relativi al mutuo ipotecario sottoscritto per l’acquirente della prima casa sono considerati oneri detraibili ai fini della deducibilità fiscale in sede di dichiarazione dei redditi. La detrazione spetta nella misura del 19% del loro ammontare su un importo massimo prestabilito (4.000,00 euro) – nel caso in cui il mutuo abbia come oggetto il finanziamento della costruzione dell’abitazione principale l'importo massimo detraibile prestabilito è inferiore).
 



Interessi legali

(vedi  interessi)

Intervento di riqualificazione urbana

Recupero di strutture edilizie sottoposte a degrado o obsolescenza al fine di riqualificare il tessuto urbano originario.



Invalidità [Del negozio]
(d. civ.) artt. 1418-1446 c.c. 

Quando un atto di autonomia non presenta tutti i connotati che una norma giuridica prevede perché possa considerarsi come fonte di autoregolamento di privati interessi, si dice che è affetto da (—).
L'(—) va distinta dalla irrilevanza, che qualifica come non meritevole di interesse da parte dell'ordinamento giuridico un qualunque accadimento.
L'(—) va opportunamente distinta anche dalla inesistenza  vale a dire dall'assenza di quegli elementi minimi che consentono di riconoscere nell'atto uno strumento di autonomia negoziale .
La (—) può assumere due aspetti: la nullità e la annullabilità  a seconda che le norme violate siano state poste a tutela di un interesse generale o di un interesse particolare dei contraenti


INVIM

Era un'imposta che si applicava sull'incremento di valore degli immobili siti nel territorio dello Stato alla presenza di certe condizioni, soppressa dalla Legge Finanziaria 2002.



Ipoteca
(d. civ.) artt. 2808 ss. c.c

È un diritto reale di garanzia , concesso dal debitore (o da un terzo) su un bene, a garanzia di un credito, che attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene e di essere soddisfatto con preferenza, rispetto ad eventuali altri creditori, sul prezzo ricavato.
Possono essere oggetto di (—) beni immobili, beni mobili registrati, le rendite dello Stato, il diritto di superficie, dell'enfiteuta, del nudo proprietario, dell'usufruttuario e del concedente.
Il diritto di (—) si costituisce mediante iscrizione nell'apposito registro presso l'ufficio dei registri immobiliari  che ha competenza territoriale nel luogo ove si trova il bene. Tale iscrizione ha, pertanto, carattere costitutivo e va fatta per una precisa somma di danaro, la quale indica il limite della garanzia.
L'(—) è, inoltre, indivisibile nel senso che sussiste su ogni parte del bene o dei beni che ne sono oggetto.
Il diritto di (—) è imprescrittibile, ma l'effetto dell'iscrizione è limitato a venti anni: prima del compimento del ventennio, pertanto, il creditore deve provvedere a rinnovare l'iscrizione, affinché l'(—) conservi i suoi effetti ed il suo grado per altri venti anni.
• (—) legale art. 2817 c.c.
Si ha quando è la legge che attribuisce ad alcuni creditori, in considerazione della causa del credito o della qualità o posizione assunta dal creditore stesso, il diritto ad ottenere l'iscrizione ipotecaria, senza il concorso della volontà del debitore.
L'art. 2817 c.c. elenca tassativamente i casi di (—) legale (es.: spetta all'alienante, sull'immobile alienato, a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto).
• (—) giudiziale artt. 156, 2818-2820 c.c.
Chi ha ottenuto una sentenza di condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di un'altra obbligazione o al risarcimento dei danni (da liquidarsi successivamente), ha titolo per iscrivere ipoteca, anche se la sentenza non ha forza esecutiva o è sottoposta a gravame.
• (—) volontaria artt. 2821-2826 c.c.
Nasce da contratto o da dichiarazione unilaterale di volontà da parte del concedente. Tale contratto o dichiarazione deve farsi per atto pubblico  o per scrittura privata [vedi] sotto pena di nullità.
L'(—) si estingue in seguito all'estinzione del credito garantito o per cause proprie elencate nell'art. 2878 c.c.
• Grado dell'(—) artt. 2852 c.c. ss.
Si intende l'ordine di preferenza fra varie (—) iscritte sullo stesso bene, che è determinato dal numero di ordine ottenuto alla data di iscrizione.
È ammessa la cessione di grado tra creditori ipotecari, purché essa non leda gli altri eventuali creditori ipotecari.
La costituzione dell'(—) può essere solo volontaria per atto pubblico o per scrittura privata (contenente la specifica individuazione degli elementi della nave o dell'aeromobile) a pena di nullità. L'(—) dev'essere resa pubblica mediante apposita trascrizione e tale pubblicità ha carattere costitutivo.

DIFFERENZE TRA PEGNO E IPOTECA
Pegno
Ha per oggetto beni mobili.
Il bene si trasferisce materialmente al creditore.

Ipoteca
Ha per oggetto immobili, beni mobili registrati, rendite dello Stato.
Il bene resta nel materiale godimento del proprietario




Ipoteca di primo grado

L'iscrizione dell'ipoteca di primo grado, permette di essere i primi creditori ad incassare il ricavato di un'eventuale vendita giudiziaria. È la prima ipoteca iscritta su un bene immobile. È infatti possibile che uno stesso immobile sia gravato da più diritti di ipoteca. In questo caso potrà soddisfarsi, con quello che residua della vendita del bene, prima di tutti il titolare di un'ipoteca di primo grado, quindi, con quello che residua dalla vendita del bene, tutti gli altri aventi diritto.

Ipoteca di secondo grado

Su un immobile su cui grava già un'ipoteca di primo grado è possibile iscriverne una di secondo grado. Può essere richiesta ad ulteriore garanzia del finanziamento su un altro immobile, oppure quando si cambia il finanziatore del mutuo già in corso.



IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive)

L'imposta regionale attività produttive è un'imposta che colpisce il valore della produzione cioè la ricchezza nel momento in cui viene prodotta e per questo motivo si differenzia dall'imposta sui redditi (che colpisce non la produzione ma la percezione della ricchezza) e dall'IVA (che colpisce non la produzione ma il consumo della ricchezza). E' un'imposta reale, proporzionale e locale(regionale)



IRPEF/IRE


Rappresenta la principale imposta che grava sulle persone fisiche nel nostro Paese. Si paga sul reddito dell'immobile, rappresentato dalla rendita catastale o, se l'immobile risulta affittato, dai canoni di locazione pattuiti. Nel caso di abitazione principale il proprietario può detrarre dalla dichiarazione dei redditi l'intera rendita catastale



ISC - Indicatore Sintetico di Costo

Costo totale del credito a carico del cliente espresso in percentuale annua del credito concesso; comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.

Iscrizione ipotecaria
(vedi anche ipoteca) 

L'iscrizione è l'atto con il quale l'ipoteca prende vita e si esegue nell'Ufficio dei Registri immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile.




Istruttoria

 
E' la prassi che precede l'erogazione di un mutuo per l'analisi della capacità di rimborsare il debito da parte del richiedente. Vengono presi in esame il reddito e le spese mensili del nucleo familiare e solo dopo una verifica positiva inizia la procedura per la formalizzazione del contratto di mutuo.



IUC

E' l'imposta unica comunale che ingloba i tributi dovuti in relazione alla casa e alla produzione e smaltimento di rifiuti. Non esiste quale tributo autonomo ma è formata da piu' parti e precisamente IMU, TARI e TASI.



IVA

E’ l’imposta che l’acquirente deve pagare nel caso in cui il venditore sia un'impresa costruttrice, un’impresa che ha come oggetto esclusivo la compravendita di immobili, un’impresa che ha eseguito interventi di recupero disciplinati dalla L.457/78. L’aliquota è del 4% per la prima casa non abitazione di lusso, del 10% per le abitazioni non di lusso e del 22% per quelle di lusso e sugli immobili non abitativi




Lettera L
Lastrico solare

Copertura piana e praticabile di un intero immobile o parte di esso.




Leasing [Contratto di]
(d. comm.) L. 10-10-1975, n. 517; L. 2-5-1976, n. 183; L. 5-8-1981, n. 416; L. 1-3-1986, n. 64; L. 14-7-1993, n. 259

È il contratto con cui una parte concede all'altra il godimento di un bene, verso il corrispettivo di un canone periodico, per un certo periodo di tempo, alla scadenza del quale chi ha ricevuto in godimento il bene può: restituire il bene; proseguire nel godimento, versando un canone inferiore; acquistare in proprietà il bene, pagando una somma ulteriore; richiedere la sua sostituzione con altro bene; agire secondo altre previsioni contrattuali.
Nella pratica commerciale il contratto di (—) dà luogo a diverse figure che, pur seguendo di massima lo schema generale, ne divergono in alcuni particolari.
• (—) operativo
Un'impresa produttrice concede a quella utilizzatrice la temporanea disponibilità di beni strumentali, per un periodo di tempo inferiore alla loro vita economica, verso corrispettivo periodico, fornendo inoltre servizio di assistenza e manutenzione. Pur essendo un contratto atipico è riconducibile allo schema della locazione, del noleggio o dell'affitto.
• (—) finanziario
È un contratto di finanziamento con cui una società finanziaria acquista, per conto di un'impresa, un bene a questa necessario per la sua attività, cedendolo in godimento alla stessa secondo determinate modalità.
Trattasi di contratto atipico a cui, per analogia, si ritengono applicabili, in quanto compatibili, le norme sulla locazione e sulla vendita con riserva di proprietà (in particolare troverebbero applicazione gli artt. 1524, 1525 e 1526 c.c.).
Il contratto di (—) finanziario è stato finora oggetto dell'attenzione del legislatore soltanto ai fini della concessione di agevolazioni fiscali (L. 517/75; L. 183/76; L. 416/81; L. 64/86).
• Leaseback (o sale and lease back)
Contratto in virtù del quale il proprietario di un bene (di solito un immobile) chiede un mutuo all'impresa di (—) cedendo, a garanzia del proprio debito, la proprietà del bene: egli rimane nel godimento del bene, versando quale corrispettivo un canone, che in realtà rappresenta una quota di rateizzazione del mutuo. Il cessionario restituirà il bene in proprietà all'alienante-mutuatario solo se questi avrà adempiuto la propria obbligazione. Secondo la giurisprudenza il contratto di leaseback non viola il divieto del patto commissorio  e come tale è lecito, salvo quando in concreto risulti una evidente sproporzione fra credito garantito e valore del bene trasferito in proprietà alla società di (—). 



Leasing immobiliare

Locazione di un immobile con possibilità di riscatto dello stesso immobile alla scadenza del contratto.



Legale rappresentante (di società)
La rappresentanza della società spetta agli amministratori, ai quali il relativo potere è attribuito dall'atto costitutivo (art. 2328 n. 9 c.c) o dall'assemblea con la deliberazione di nomina.La disciplina del potere di rappresentanza è contenuta nell'articolo 2384 c.c che, nella nuova formulazione, attribuisce agli amminstratori una rappresentanza generale per tutti gli atti compiuti in nome della società. Alla luce di quanto detto, si può definire la rappresentanza legale come il potere, attribuito ad alcuni amministratori, di rappresentare la società con effetti vincolanti nei rapporti esterni.

Legato
(d.civ.) artt.550-552, 588, 649-673, 756 c.c.

È una disposizione mortis causa a titolo particolare, in base alla quale un soggetto, legatario, succede in uno o più determinati diritti reali o in uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.


Legge 39/89 e s.m.i.


L. 3-2-1989 n. 39 e s.m.i.
Modifiche ed integrazioni alla L. 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1989, n. 33.

Con l'entrata in vigore  (8 maggio 2010) del D.lgs. 59/2010  è stato soppresso il ruolo degli agenti di affari in mediazione e tutti i richiami contenuti nelle leggi vigenti alla  soppressa iscrizione nel ruolo , si intendono "ad ogni effetto di legge" riferiti alle iscrizioni  nel Registro Imprese  o nel REA  previste dalle nuove norme.

ART. 1
1. Le norme previste dalla presente legge si applicano ai mediatori di cui al capo XI del titolo III del libro IV del codice civile, eccezion fatta per gli agenti di cambio, per i mediatori pubblici e per i mediatori marittimi, categorie per le quali continuano ad avere applicazione le disposizioni attualmente in vigore.

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ART. 2
1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale.

2. Il ruolo è distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attività di mediazione da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 11.

3. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono:

a) essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica italiana e avere raggiunto la maggiore età;

b) avere il godimento dei diritti civili;

c) risiedere nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ruolo intendono iscriversi;

d) aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della loro età scolare;

e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale. Le modalità e le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ;

f) salvo che non sia intervenuta la riabilitazione non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma della L. 27 dicembre 1956, n. 1423; della L. 10 febbraio 1962, n. 57, della L. 31 maggio 1965, n. 575, della L. 13 settembre 1982, n. 646; non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, numero 1736, e successive modificazioni; non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.

4. L'iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l'attività viene esercitata in modo occasionale o discontinuo, da coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso, attività per la conclusione di affari relativi ad immobili od aziende.

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ART. 3

1. L'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio dell'attività di mediazione su tutto il territorio della Repubblica, nonché a svolgere ogni attività complementare o necessaria per la conclusione dell'affare.

2. L'iscrizione nel ruolo è a titolo personale; l'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della mediazione, se non ad altro agente di affari in mediazione iscritto nel ruolo.

3. Gli agenti immobiliari iscritti nell'apposita sezione del ruolo possono essere affidati incarichi di perizie e consulenza tecnica in materia immobiliare da parte di enti pubblici.

4. Essi hanno titolo per essere inclusi nel ruolo dei periti e degli esperti, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché negli elenchi dei consulenti tecnici presso i tribunali.

5. Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attività disciplinate dalla presente legge per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l'esercizio dell'attività di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo.

5-bis. Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti.

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ART. 4
1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli agenti di affari in mediazione e per la definizione delle materie e delle modalità degli esami di cui all'articolo 2.

2. La commissione centrale è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composta da:

a) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

c) un rappresentante delle regioni, designato dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

d) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

e) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

f) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

g) tre membri designati rispettivamente dalle organizzazioni più rappresentative, a livello nazionale, del commercio, dell'agricoltura e dell'industria;

h) un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designato dalla Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

i) sette rappresentanti dei mediatori scelti tra le persone designate dalle associazioni sindacali nazionali di categoria, per i mediatori immobiliari e per gli agenti merceologici.

3. La commissione dura in carica quattro anni; i membri svolgono il loro incarico in forma gratuita e possono essere riconfermati.

4. La commissione nomina al suo interno un vicepresidente; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Per ciascun componente effettivo della commissione è nominato un membro supplente con gli stessi criteri stabiliti per la nomina dei membri effettivi (1). 

(1) Per la soppressione della commissione di cui al presente articolo vedi l'art. 11, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.


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ART. 5

1. Per l'esercizio dell'attività disciplinata dai precedenti articoli, compreso l'espletamento delle pratiche necessarie ed opportune per la gestione o la conclusione dell'affare, non è richiesta la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773.

2. La licenza di cui al comma 1 non abilita all'esercizio dell'attività di mediazione.

3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;

b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.

4. Il mediatore che per l'esercizio della propria attività si avvalga di moduli o formulari, nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente depositarne copia presso la commissione di cui all'articolo 7.

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ART. 6

1. Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli.

2. La misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, sono determinate dalle giunte camerali, sentito il parere della commissione provinciale di cui all'articolo 7 e tenendo conto degli usi locali.

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ART. 7

1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La commissione è nominata con deliberazione della giunta camerale e dura in carica quattro armi. Essa è composta:

a) da un membro della giunta camerale;

b) da un rappresentante degli agricoltori, uno degli industriali e uno dei commercianti, designati rispettivamente dalle organizzazioni a livello nazionale e scelti dalla giunta camerale sulla base della maggiore rappresentatività;

c) da cinque rappresentanti degli agenti di affari in mediazione designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale.

2. Con le stesse modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti per lo stesso numero e le medesime categorie.

3. La commissione nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente.

4. In caso di morte o di decadenza di un membro, la commissione è integrata dalla giunta camerale con le stesse modalità previste per la costituzione.

5. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un funzionario da lui designato in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. La commissione è tenuta a denunciare all'autorità giudiziaria coloro che esercitano abusivamente, anche se in modo discontinuo, la professione di mediatore.

7. Le spese per il funzionamento delle commissioni sono a carico del bilancio di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (2).

(2) Per la soppressione della commissione di cui al presente articolo vedi l'art. 11, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

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ART. 8

1. Chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra euro 7.500 e euro 15.000 ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. Per l'accertamento dell'infrazione, per la contestazione della medesima e per la riscossione delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. A coloro che siano incorsi per tre volte nella sanzione di cui al comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall'articolo 348 del codice penale, nonché l'articolo 2231 del codice civile.

3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge.

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ART. 9
1. Le commissioni provinciali istituite ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926, continuano ad esercitare la propria attività fino alla nomina delle commissioni di cui all'articolo 7.

2. Nella prima applicazione della presente legge le commissioni provinciali provvedono ad iscrivere nel nuovo ruolo tutti gli agenti di affari in mediazione che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti nei ruoli costituiti in base alla legge 21 marzo 1958, n. 253.

3. Fino all'insediamento della commissione centrale di cui all'articolo 4 le materie e le modalità di esame sono stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali nazionali del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e delle categorie interessate.

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ART. 10

1. Sono abrogate la legge 21 marzo 1958, n. 253, e le norme del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926, incompatibili con la presente legge.

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ART. 11

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni nazionali dei commercianti, degli industriali, degli agricoltori e dei mediatori, emana le norme regolamentari e di attuazione della presente legge.

2. Il regolamento, che deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può prevedere, per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative del pagamento di una somma non inferiore a lire tre milioni, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del codice penale e salva l'azione civile dei danni agli interessati a termini di legge.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, numero 571.




 



Legittima [Quota di]
(d.civile) artt.553-564 c.c.

È la quota di cui non si può disporre, né a titolo di liberalità, né mortis causa (cd. quota indisponibile o riserva) in quanto spettante per legge a soggetti, denominati legittimari  o riservatari, legati al de cuius  da stretti rapporti di parentela o da un rapporto di coniugio.
L'intangibilità della quota di (—) va intesa sempre in senso quantitativo e non qualitativo: il legittimario, cioè, ha diritto ad un dato valore, non ad una data composizione della sua quota.


Legittimari
(d.civ.) artt.536-552 c.c.

Sono coloro a cui la legge attribuisce il diritto intangibile ad una quota del patrimonio del de cuius, indipendentemente dalle disposizioni testamentarie.
Il fondamento di tale normativa va ricercato nella difesa del superiore interesse della famiglia: si vuole assicurare ai più stretti congiunti, tassativamente indicati, una porzione del patrimonio ereditario [vedi Legittima (Quota di)], dopo la morte del titolare.
I (—) sono: il coniuge superstite; i figli legittimi (compresi i legittimati e gli adottivi) ed i loro discendenti, in quanto succedono per rappresentazione ; i figli naturali (o i loro discendenti); gli ascendenti legittimi.
I (—), se il defunto ha leso con il testamento o a mezzo di donazioni i diritti loro riservati, devono, entro 10 anni dall'apertura della successione agire in riduzione per ottenere quanto loro spetta per legge, altrimenti restano valide ed efficaci le disposizioni lesive del testatore.


Letteralità dei titoli di credito
(vedi titoli di credito)

Libero al rogito

Nella terminologia immobiliare signica che,  al momento del rogito, l'immobile sarà completamente a disposizione dell'acquirente.


Libor

È un indice del costo del denaro a breve termine che viene adoperato comunemente come base per il calcolo dei tassi d'interesse relativi a molte operazioni finanziarie (mutui, future, ecc.) principalmente in valute diverse dall'Euro, per il quale il tasso di riferimento è più spesso l'EURIBOR.


Libretto immobiliare

Raccolta sistematica di informazioni utili per la corretta manutenzione nel tempo di tutte le componenti edilizie e impiantistiche di un immobile, fornita dal costruttore all'utilizzatore.


Licenza edilizia

Atto autorizzativo equivalente alla concessione edilizia ma vigente prima del 1967.


Limiti e limitazioni del diritto di proprietà
(d. civ.) art. 42 Cost; artt. 873-922 c.c.

I «limiti» comportano una compressione del diritto di proprietà , come le «limitazioni», ma se ne differenziano perché sono previsti dalla legge come elementi connaturali al diritto di proprietà.
I limiti hanno il carattere della reciprocità, in quanto valgono a delimitare il confine dei poteri dell'un proprietario rispetto all'altro; dell'essenzialità, in quanto sono essenziali al concetto stesso di proprietà delineandone e definendone il contenuto; dell'intrinsecità, poiché non nascono separati dal diritto di proprietà o successivamente ad esso o in base ad un diverso titolo d'acquisto, ma uno actu con esso, rispetto al quale non sono autonomi; della perpetuità, come il diritto cui accedono.
Le limitazioni, invece, non hanno tali caratteri in quanto sorgono in maniera autonoma dal diritto di proprietà e comportano il sacrificio di un soggetto a vantaggio di un altro, come i diritti reali .
I limiti posti dalla legge al diritto di proprietà possono essere di due categorie, secondo la finalità da soddisfare:
— limiti posti nell'interesse pubblico;
— limiti posti nell'interesse privato.
I primi sono l'espropriazione  per pubblica utilità (art. 42 Cost. e art. 834 c.c.) e la requisizione.
I limiti del secondo tipo concernono la proprietà immobiliare e regolano i rapporti tra proprietà vicine (diritti e doveri di vicinato). Questi ultimi, in particolare, riguardano:
— le distanze  nelle costruzioni;
— le luci e le vedute  (artt. 900-907 c.c.): le prime sono quelle che danno solo passaggio alla luce ed all'aria, mentre le vedute o i prospetti permettono di affacciarsi;
— lo stillicidio;
— le acque private (artt. 909-921 c.c.): appartengono al proprietario del suolo su cui insistono. La nozione di acque private, comunque, ha perso rilievo a seguito del D.P.R. n. 238/99 in base al quale tutte le acque appartengono allo Stato ad eccezione delle acque piovane non ancora convogliate in corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne.


Liquidazione coatta amministrativa

(d. fall.)
artt. 194-214 R.D. 16-3-1942, n. 267 e s.m.i.; artt. 1902, 1930, 2540 c.c. 

È una speciale procedura concorsuale, a carattere liquidatorio, prevista dalla legge fallimentare per quelle particolari categorie di imprese il cui dissesto economico abbia notevoli ripercussioni sociali, o perché lo Stato vi è direttamente impegnato o per gli interessi di cui esse sono portatrici (si pensi ad esempio alle banche e alle imprese di assicurazione). Regola generale è che la (—) esclude il fallimento. Vi sono, tuttavia, imprese per le quali le varie leggi speciali prevedono anche la possibilità, accanto alla (—), del fallimento . In tal caso vale il principio di prevenzione, e cioè tra le due procedure prevale quella che sia stata richiesta per prima (art. 196 L.F.): l’apertura della (—) preclude la dichiarazione di fallimento, e viceversa.
Presupposti della (—) sono alternativamente: lo stato di insolvenza , come per gli altri procedimenti concorsuali; violazioni di norme o di atti amministrativi che comportino l’irregolare funzionamento dell’impresa; la presenza di motivi di pubblico interesse che, a giudizio insindacabile della Pubblica Autorità, impongano la soppressione dell’ente. La liquidazione coatta è disposta sempre dalla Pubblica Amminstrazione, con decreto, che deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Tale porvvvedimento è impugnabile davanti all'autorità giurisdizionale amministrativa. Gli organi della liquidazione coatta sono: il commissario liquidatore, l'autorità di vigilanza ed il comitato di sorveglianza. Con la messa in liquidazione sono sospese, per le persone giuridiche e le società, le funzioni dell'assemblea e degli organi di amministrazione e controllo, salvo che per la proposta di concordato. Si trasferiscono, inoltre,  al commissario liquidatore la disponibilità e l'amminsitrazione dei beni. Gli atti e pagamenti posti in essere dal debitore successivcamente alla pubblicazione del provvedimento di liquidazione sono inefficaci. Le fasi essenziali della liquidazione coatta sono: l'accertamento del passivo, la liquidazione dell'attivo ed il riparto finale del ricavato, che è attuato nei modi previsti dalla legge fallimentare.



Liquidazione dell’attivo (d. fall.)

• (—) nel fallimento art. 104-109 R.D. 16-3-1942, n. 267
Fase della procedura fallimentare che ha la funzione di convertire in denaro i beni del fallito, ai fini del soddisfacimento dei creditori. Lo stato attivo del fallimento è formato da tutti i beni appartenenti al fallito e da quelli che, per effetto della revocatoria, sono ritornati, ai soli fini della procedura fallimentare, nel patrimonio del fallito medesimo. L'accertamento di tale stato, che prelude alla (—), ha luogo mediante la formazione dell'inventario e la presa in consegna dei beni inventariati da parte del curatore.
La liquidazione ha inizio dopo la pronuncia del decreto che rende esecutivo lo stato passivo e ad essa deve procedere il curatore sotto la direzione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se questo è stato nominato.
• (—) nella liquidazione coatta amministrativa art. 210 R.D. 16-3-1942, n. 267
In tale procedura, la (—) è compiuta dal commissario liquidatore, che ha, all'uopo, tutti i poteri necessari ed opera con la più assoluta libertà di forme, salve le autorizzazioni dell'autorità che vigila sulla liquidazione e i pareri del comitato di sorveglianza.


Liquidazione dell’imposta


Determinazione della somma dovuta a titolo d'imposta dal contribuente. Può fondarsi sui dati indicati dal contribuente in una dichiarazione tributaria, su un accertamento operato d'ufficio dall'ente impositore o su di una rettifica della dichiarazione resa dal contribuente.
La liquidazione dell'imposta si presenta normalmente come la fase terminale del procedimento d'accertamento del debito d'imposta, procedimento che consta di quattro fasi:
— dichiarazione del contribuente;
— controllo della suddetta dichiarazione;
— determinazione del debito di imposta da parte dell'ufficio nell'ipotesi di inesattezza della dichiarazione;
— liquidazione dell'imposta dovuta.
Per molti tributi (imposte dirette, IVA) si ha una liquidazione anticipata e provvisoria dell'imposta che verrà corrisposta a seguito della dichiarazione: casi tipici sono rappresentati dagli acconti d'imposta.



Locazione [Contratto di]
artt. 1571 ss. c.c.; L. 27-7-1978, n. 392; D.L. 11-7-1992, n. 333 conv. in L. 8-8-1992, n. 359; L. 9-12-1998, n. 431

È il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all'altra (conduttore) una cosa mobile o immobile, per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.
Gli obblighi principali del locatore sono: consegna della cosa al conduttore in buono stato di manutenzione; mantenimento della cosa in buono stato locativo in modo che la stessa possa servire all'uso pattuito; garanzia del pacifico godimento della cosa durante la locazione.
Il conduttore, invece, deve: prendere in consegna la cosa e servirsene per l'uso convenuto o che può altrimenti presumersi dalle circostanze, osservando, nel farlo, la diligenza del buon padre di famiglia; pagare il corrispettivo o canone pattuito; restituire la cosa, alla fine della locazione, nello stato in cui l'ha ricevuta.
• (—) alberghiera
È il rapporto di locazione nel quale l'immobile locato viene destinato a dare alloggio a terzi dietro un corrispettivo in danaro. La L. 392/78 ne stabilisce la durata minima in nove anni.
• (—) di immobili urbani
La materia, precedentemente regolata dalla L. 392/78 e dal D.L. 333/92 conv., con modif., dalla L. 359/92, è stata profondamente innovata, per quanto attiene alle locazioni ad uso abitativo, dalla L. 431/98. Mentre infatti in precedenza la durata del contratto e la determinazione del canone locativo erano predeterminati per legge , con la riforma si è inteso privilegiare l'autonomia contrattuale dei soggetti interessati, al fine di liberalizzare, seppur in maniera controllata, il mercato delle locazioni.
Sono stati in particolare previsti due schemi contrattuali:
— quello cd. libero, che permette la libera determinazione del canone a fronte di una durata piuttosto lunga (4 anni + 4 anni);
— quello cd. concertato o amministrativo, rispetto al quale la determinazione del canone è affidata ad accordi da stipularsi — su base locale — tra le associazioni della proprietà e dell'inquilinato maggiormente rappresentative. La durata è stabilita in 3 anni + 2 anni, e sono previsti particolari sgravi fiscali per i locatori.
Sono state disciplinate dalla L. 431/98 anche le locazioni abitative di natura transitoria, la cui durata oscilla tra un minimo di 1 anno ed un massimo di 18 mesi, e le locazioni volte a soddisfare le esigenze abitative degli studenti universitari fuori sede, che possono fruire di contratti la cui durata varia da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni.
La nuova legge ha poi introdotto l'obbligo della forma scritta ad substantiam per i contratti di locazione, precedentemente prevista solo per le locazioni di immobili di durata ultranovennale.
Per quanto attiene invece alle locazioni ad uso diverso da quello abitativo, la disciplina è rimasta immutata: la determinazione iniziale del canone è rimessa alla libera contrattazione delle parti; la durata del contrato non può essere inferiore a 6 anni, se l'immobile è adibito ad attività industriali, commerciali ed artigianali ovvero ad attività di interesse turistico, a 9 anni se l'immobile è destinato ad attività alberghiera. Tali termini sono rinnovabili in mancanza di tempestiva disdetta.
• (—) stagionale
Si ha quando la durata della locazione coincide con un determinato periodo dell'anno, con l'obbligo, per il locatore, di locare l'immobile, per la medesima stagione dell'anno successivo, allo stesso conduttore che gliene faccia richiesta, con lettera raccomandata, prima della scadenza del contratto.
Con Sentenza 21 marzo 2007, n. 263, la Corte di Appello di Torino ha stabilito che se il contratto di locazione è verbale l'inquilino è un occupante senza titolo e deve quindi lasciare l'alloggio.
Secondo i Giudici, infatti, il contratto verbale:
- è nullo e consente quindi al proprietario di ottenere sia il rilascio dell'immobile che il risarcimento del danno;
- non può essere sanato dal Giudice con una sentenza che dimostri l'avvenuta locazione e quindi sostituisca la forma scritta prevista per la validità del contratto stesso.



Lottizzazione

Divisione del suolo urbano in lotti fabbricabili attraverso piano di lottizzazione ovvero strumento urbanistico attuativo di iniziativa privata.



Lotto

Porzione di suolo urbano destinata ad un intervento edilizio omogeneo in base alle indicazioni urbanistiche fissate dal piano attuativo.


Lotto intercluso

Porzione di suolo edificabile ubicata fra altre proprietà senza possibilità di accesso indipendente.


Luci e vedute

Le finestre si distinguono in luci: quelle che danno solo passaggio alla luce ed all'aria e per le quali è prescritta, tra l'altro, un'altezza minima, atta ad impedire l'esercizio della veduta sul fondo vicino; vedute o prospetti: quelle che permettono di affacciarsi e per esse sono previste dalla legge determinate distanze. Si parla di vedute oblique, quando il fondo del vicino può essere veduto solo guardando da un lato, per esse sono previste distanze diverse da quelle prescritte per le vedute dirette.



Lucro cessante
(vedi danno, responsabilità)


Lettera M
Mandato a titolo oneroso
(vedi mandato [contratto di ] )

Mandato collettivo

Mandato conferito da più persone con un unico atto e per un affare di interesse comune. La sua revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa


Mandato [Contratto di]
(d.civ.) artt. 1703 ss.c.c.

Con il contratto di (—) una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra parte (mandante).
È un contratto consensuale, bilaterale, ad effetti obbligatori, di natura personale; può essere a titolo gratuito, ma nel silenzio delle parti si presume oneroso.
Il (—) può essere:
— generale, se ha per oggetto la cura degli interessi globali del mandante relativamente agli atti di ordinaria amministrazione;
— generico, limitatamente a talune categorie, se ha per oggetto il compimento di atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione;
— speciale, se riguarda affari determinati;
— nell'interesse esclusivo del mandante;
— nell'interesse del mandante e del mandatario;
— nell'interesse del mandante e di terzi;
— collettivo, se conferito da più persone ad un solo mandatario, con unico atto e nell'interesse comune;
— congiuntivo, se conferito a più persone che agiscono congiuntamente;
— disgiuntivo, se attribuito cioè a più mandatari con facoltà di non operare congiuntamente;
— con rappresentanza  se il mandatario agisce in nome e per conto del mandante (cd. spendita del nome);
— senza rappresentanza, quando il mandatario agisce in nome proprio ed acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dal negozio che va a compiere per incarico del mandante. In tal caso si instaura un rapporto diretto tra terzo e mandatario, salvo l'obbligo di quest'ultimo di ritrasferire al mandante il diritto acquistato.
Il (—) va distinto dalla procura  che pure è presente nel (—) con rappresentanza. Il primo infatti, è un contratto mediante il quale il mandante attribuisce il potere ed il mandatario assume l'obbligo di compiere atti giuridici; la procura, invece, è un atto unilaterale che conferisce, con efficacia verso terzi, il potere di agire in nome e per conto del dominus.
Il mandante è obbligato a: somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del (—); rimborsargli le anticipazioni e le spese; pagargli l'eventuale compenso.
Il mandatario è tenuto a: eseguire il (—) con l'ordinaria diligenza; rendere conto del suo operato al mandante.
Il (—) si estingue per: scadenza del termine; compimento dell'affare da parte del mandatario; morte, interdizione o inabilitazione del mandatario o del mandante (si tratta infatti di contratto personale); rinunzia del mandatario; revoca, nei casi consentiti, da parte del mandante.


Mansarda

Nella terminologia immobiliare: sottotetto reso abitabile grazie alla sanatoria edilizia.


Manutenzione correttiva

Manutenzione eseguita dopo la rilevazione di un guasto, volta a riportare il componente avariato in condizione di svolgere la propria funzione.


Manutenzione ordinaria

Attività di gestione di un immobile attraverso opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e integrando o mantenendo efficienti gli impianti tecnologici.


Manutenzione preventiva

Manutenzione eseguita ad intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti, destinata a ridurre e prevenire la probabilità di guasto o il degrado del funzionamento di un componente, con il risultato di garantire il livello di efficenza minimo richiesto.


Manutenzione straordinaria

Attività necessaria per rinnovare e sostituire parti anche strutturali di un edificio, sempre che non vengano alterati i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non vengano apportate modifiche delle destinazioni d'uso.


Mappale

Termine tecnico sintetico sinonimo di numero di particella.

Mappa particellare
(catasto terreni) 

Serie numerata di fogli di mappa che rappresentano il territorio a fini catastali.


Mappa urbana
(catasto fabbricati) 

E' la rappresentazione planimetrica delle particelle edilizie ricadenti nel territorio comunale

Mediatore creditizio
Il mediatore creditizio è colui che mette in relazione, anche attraverso attivita' di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Il ruolo del mediatore creditizio è espressamente regolato dalla legge sull'usura 108/96, ma il contenuto dell'attività è stato meglio precisato dal regolamento di attuazione D.P.R. n. 287/2000.

Non di rado il mediatore assiste il cliente a domicilio o presso l'agenzia immobiliare ed, avendo una gamma di prodotti ampia e completa, consiglia al meglio il richiedente a scegliere il finanziamento più adatto alle necessità del momento.

A garanzia della professionalità di tale figura la legge prevede l'istituzione di un apposito albo dove devono essere inseriti tutti coloro che svolgono la professione. La competenza della gestione dell'albo è stata affidata all'Ufficio Italiano Cambi.


Mediatore occasionale
Mediatore occasionale
Alle persone fisiche in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali di cui all'art. 2 della legge 39/89 è consentito di svolgere l'attività di mediazione in modo occasionale e discontinuo nel rispetto degli obblighi di legge, per un periodo non superiore a sessanta giorni in un anno. Lo svolgimento dell'attività di mediazione occasionale è subordinata, inoltre, alla iscrizione dell'interessato nell'apposita sezione del REA. Per effettuare tale iscrizione è necessario segnalare l'inizio dell'attività di mediazione occasionale per via telematica mediante compilazione e sottoscrizione della sezione "SCIA - MOC" del modello informatico "Mediatori" nella quale deve essere indicata, a pena di irricevibilità, la data di cessazione dell'attività di mediazione occasionale. La SCIA di inizio attività di mediazione occasionale non può essere presentata più di una volta all'anno.
Per questa figura professionale non è previsto il rilascio del tesserino di riconoscimento.



Mercato immobiliare

"Luogo" dove si incontrano la domanda e l'offerta di immobili

Metodo diretto

Metodo di stima degli impianti basato sulle spese necessarie per realizzare un impianto che abbia le medesime capacità produttive di quello da stimare.


Metodo di valutazione

Tecnica utilizzata per la determinazione del valore di un immobile.

Metodo indiretto

Metodo di stima degli impianti sul costo storico rivalutato e deprezzato in relazione alla durata residua della vita utile dell'impianto


Metri quadri commerciali

Le dimensioni delle case in vendita sono sempre espresse in metri quadri commerciali. Questa è una misura convenzionale che non coincide con lo spazio abitabile, ma si calcola sommando le seguenti voci: superficie calpestabile coperta (si calcola al 100%), balconi e terrazzi scoperti (si calcolano al 25%), balconi e terrazzi coperti chiusi da 3 lati (si calcolano al 35%), verande (si calcolano al 60%), pareti portanti interne e perimetrali (si calcolano al 50%), pareti divisorie interne all'appartamento (si calcolano al 100%), giardini da appartamento (si calcolano al 15%), giardini di ville e villette (si calcolano al 10%), cantine e solai (si calcolano tra il 15% e il 35%). In linea di massima i metri quadri commerciali sono superiori del 15-20% a quelli realmente utilizzabili (calpestabili).


Mezzadro

Agricoltore che coltiva un fondo sulla base di un contratto di mezzadria; in base a tale contratto, coltivatore e proprietario dividono tra loro gli oneri ed i ricavi della coltivazione del fondo.


Microzona
(catasto fabbricati)

Porzione del territorio comunale o, nel caso di zone costituite da gruppi di comuni, un intero territorio comunale, che presenta omogeneità nei caratteri di posizione, urbanistici, storico-ambientali, socio-economici, nonché nella dotazione dei servizi ed infrastrutture urbane.



Miglioramento fondiario

Investimento di capitale realizzato stabilmente su un fondo agricolo: sistemazioni del terreno, impianti arborei, fabbricati rurali, impianti di irrigazione e altri manufatti


Misura
(catasto terreni) 

Operazioni topografiche realizzate durante la formazione del catasto.


Misura di salvaguardia

Norma che consente la tutela del territorio, in attesa dell'approvazione dello strumento urbanistico generale, là dove è reale il rischio della realizzazione di opere in contrasto con un piano solo adottato dall'amministrazione.


Modi di acquisto della proprietà
(vedi acquisto titolo originario e acquisto a titolo derivativo)

MODIFICHE E/O CESSAZIONI
MODIFICHE E/O CESSAZIONI
Compilazione della modulistica RI/REA con allegato il modello "Mediatori" alla sezione "Modifiche" in caso variazione delle persone che partecipano a qualsiasi titolo all'attività dell'impresa (amministratori, soci partecipanti di società di persone e società di capitali, dipendenti, collaboratori etc.) per le quali deve essere compilata la sezione "Requisiti" se trattasi di nuova nomina.
Inoltre la SCIA è richiesta per ogni tipo di variazione dell'attività da parte dell'impresa unitamente ai moduli RI/REA (ad esempio apertura di unità locale con attività di agente di affari in mediazione); se viene aggiunta una nuova sezione occorre allegare l'attestazione del versamento di € 168,00 sul c/c 8003 intestato ad Agenzia delle Entrate, per tasse e concessioni governative.
Le modifiche/cessazione devono essere comunicate all'ufficio del Registro Imprese entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.


Moduli e formulari
(Vedi Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione)

Modus (o Onere)
(d.civ.) artt. 647, 648, 671, 793,794 c.c.

È un elemento accessorio dei negozi gratuiti   e costituisce un peso imposto ai destinatari di essi (es.: ti dono un immobile con l'obbligo di costruire un ospedale).
Il (—) si distingue: dalla condizione  sospensiva, in quanto obbliga ma non sospende, cioè non paralizza l'efficacia del negozio; dalla condizione risolutiva, in quanto la risoluzione della liberalità per inadempimento del (—)  opera ex nunc  restando salvi gli acquisti effettuati dai terzi, mentre l'avverarsi della condizione risolutiva opera ex tunc.
Inoltre il (—), a differenza della condizione, secondo l'orientamento tradizionale, è fonte di un'obbligazione accessoria.


Monolocale

Nella terminologia immobiliare: abitazione costituita da un solo locale oltre al bagno e ad un eventuale ripostiglio.


Mora del creditore
(d. civ. artt. 1206-1207 c.c.)

La mora ha luogo quando il creditore senza legittimo motivo si rifiuta di ricevere il pagamento offertogli dal debitore.


Mora del debitore
(d.civ.) artt. 1218-1221 c.c.

La (—) (o solvendi) consiste in un ritardo ingiustificato del debitore nell'adempiere.
A fronte del non tempestivo adempimento del debitore non si può sapere se egli sia soltanto in mora o se sia radicalmente inadempiente: nel dubbio si applicano le regole sulla (—), salvo poi a considerare il debitore totalmente inadempiente. Ciò non vale quando il ritardo coincide necessariamente con l'inadempimento e, precisamente, quando è previsto un termine cd. essenziale  nell'interesse del creditore; in questo caso, infatti, la prestazione eseguita dopo il termine non arrecherebbe alcuna utilità al creditore stesso.
Perché si abbia (—) devono verificarsi i seguenti presupposti: esigibilità del credito e ritardo nell'adempimento, imputabile al debitore.


Motivo

(d.civ.) artt.624-626, 787, 788, 1345 c.c.

Scopo individuale che determina le parti a compiere il negozio; esso è normalmente irrilevante, tranne che in alcuni casi espressamente previsti dalla legge.



Multa penitenziale

Viene definita dall'art. 1373 del c.c. corrisponde ad un recesso di tipo unilaterale. Stabilisce che se ad una delle parti viene riconosciuto il diritto di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata fino a che il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Se la prestazione eseguita è di tipo periodico o continuato la facoltà di recedere è ammessa anche successivamente ma il recesso non ha effetto per le prestazioni eseguite in passato o in corso di esecuzione. Qualora sia stato stabilito un corrispettivo per il recesso questo ha effetto quando la prestazione è stata eseguita.



Multiproprietà
L'attuale disciplina dell'istituto della multiproprietà si ritrova nel Decreto Legislativo 9 novembre 1998 n.427 (attuativo della Direttiva 99/47/CE) e nel Titolo IV - Capo I del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206: "Codice del consumo".

La regolamentazione della multiproprietà non risolve il problema della qualificazione giuridica di questo istituto che talvolta è stato definito quale proprietà turnaria, ma anche condominio atipico, oppure comune comproprietà etc.
Tralasciando le molteplici dissertazioni dottrinarie circa la natura giuridica della multiproprietà, si può affermare sinteticamente che, ai sensi della vigente normativa, si tratta di un contratto avente una durata non inferiore a tre anni stipulato dietro il corrispettivo di un prezzo in cambio del quale si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire, direttamente o indirettamente un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento su uno o più beni immobili per un periodo determinato o determinabile nell'anno non inferiore ad una settimana (articolo 1 lett.a, D.lgs.n.427/1998 e articolo 69 D.lgs. n.206/2005).


Il venditore può essere sia una persona fisica sia una persona giuridica che nell'ambito della propria attività professionale costituisce o trasferisce i diritti in precedenza richiamati (articolo 1, lett.b, D.lgs.n.427/1998).


Il bene immobile oggetto dei diritti può essere anche quello con destinazione alberghiera, così pure quello per uso abitazione e per uso alberghiero o per uso turistico - recettivo (articolo 1, lett.d, D.lgs.n.427/1998).


Mediante la stipulazione di un contratto di multiproprietà più soggetti possono trovarsi a godere e disporre del medesimo bene immobile, sebbene in periodi diversi nel corso dell'anno. Ciascun multiproprietario è pertanto limitato nel godimento dell'immobile, infatti, a differenza del pieno proprietario, non può apportarvi modifiche, né può cambiare l'arredamento, deve prestare attenzione a non danneggiare gli arredi ed i corredi, nonché ogni altro oggetto si trovi all'interno del medesimo, non può ospitare altre persone, oltre un certo numero, ed in ogni caso sarà tenuto a rispettare precise condizioni. La multiproprietà immobiliare oltre a consentire all'acquirente di godere dei diritti sopra citati su un determinato immobile (con tutti gli arredi, corredi ed elettrodomestici) gli permette di disporne (mediante vendita, successione, affitto, uso) con gli stessi limiti, durata, obblighi e condizioni previsti dal contratto e dal regolamento di comunione che disciplina l'utilizzo del bene e delle parti comuni.




Multiproprietà

Proprietà di una quota di una unità immobiliare che ne permette il godimento perpetuo per un determinato periodo dell'anno. I diritti dei multi-proprietari sono identici a quelli di chi ha la proprietà nella sua interezza, per cui la quota può alienarsi, affittarsi, passare in successione.


Multiproprietà-parete

Acquisto del diritto all'uso di un'abitazione per un determinato periodo dell'anno. Nel sistema giuridico italiano si acquista in genere un diritto su una porzione di immobile. Nel sistema anglosassone (timesharing) si acquista invece una porzione di tempo e la gestione delle quote viene affidata a un trust. Esistono formule miste, come la "nuovelle propriètè " francese, in cui si acquista interamente l'immobile, ma è trasferito contemporaneamente un diritto di usufrutto decennale a una società di gestione, che l'utilizza per locare l'immobile ad altri.


Mutazioni oggettive

Variazioni dei documenti catastali relative allo stato dei possessi e ai loro redditi.


Mutazioni soggettive

Variazioni dei documenti catastali relative agli intestati

Mutuante

È la banca che concede il mutuo.

Mutuatario

Il mutuatario (o i mutuatari, qualora il mutuo venga richiesto da più persone) è il soggetto al quale risulta intestato il contratto di mutuo e sul quale ricadono tutti i diritti e i doveri legati all'apertura del finanziamento.


Mutuo

E' il contratto con il quale la banca (mutuante) consegna ad un soggetto (mutuatario) una determinata quantità di denaro e quest'ultimo si impegna a restituire tale quantità più gli interessi pattuiti in un determinato periodo di tempo. I mutui possono essere a tasso fisso, variabile o misto a seconda che gli interessi da pagare siano sempre gli stessi o cambino nel tempo.



Mutuo chirografario

"Chirografario" vuol dire "che discende da un documento firmato".
In relazione ai mutui questa espressione si usa per indicare il finanziamento che non viene garantito dall'ipoteca, ma dal semplice impegno del debitore.
Insomma, il mutuo che non è ipotecario è per definizione chirografario. Ed è quello che, se destinato a soddisfare esigenze individuali, conosciamo più comunemente come "prestito personale".
Ad esso si ricorre quando il debito da contrarre è di modesta entità e durata. Di solito è possibile ottenere prestiti personali per somme fino a 30.000 Euro da rimborsare in sei anni.
Situazioni che non giustificano la costosa iscrizione dell'ipoteca, salvo che il tasso applicato al mutuo ipotecario non sia così basso da recuperare la spesa e qualcosa di più.
L'altra circostanza che suggerisce l'ottenimento di un mutuo chirografario riguarda il finanziamento di opere straordinarie relative a parti comuni condominiali, su cui sarebbe impossibile disporre l'iscrizione ipotecaria.
Anche in tal caso il massimo importo concedibile risentirà della minore portata delle garanzie personali prestate dai condòmini in paragone con la solidità dell'ipoteca.


Mutuo ipotecario

E' un particolare tipo di mutuo a media e lunga durata, garantito da ipoteca su immobili a favore della banca che lo concede.



Lettera N
Negozio giuridico
(d.civ.)

Per (—) si intende quella particolare figura di atto giuridico lecito i cui effetti non sono prestabiliti dalla legge, ma sono determinati e voluti dalle parti.
È (—), quindi, ogni atto giuridico consistente in una manifestazione di volontà diretta alla produzione di effetti giuridici riconosciuti e garantiti dall'ordinamento.
Il codice civile contiene una disciplina generale del contratto, ma non del (—). Tuttavia, la disciplina del contratto può essere applicata anche agli atti negoziali non contrattuali: l'art. 1324 c.c., in particolare, impone l'osservanza delle norme che regolano i contratti (in quanto compatibili) anche per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.
Relativamente al (—) si operano diverse classificazioni.
• (—) unilaterali e plurilaterali
I (—) unilaterali di distinguono in:
— recettizi, che per produrre effetti devono essere portati a conoscenza di una determinata persona, alla quale devono essere comunicati o notificati;
— non recettizi, che producono effetti con la sola manifestazione di volontà (es. il testamento).
(—) bilaterali sono, invece, quelli che risultano da dichiarazioni di volontà provenienti da due parti, e producono effetti per entrambe le parti (esempi sono la compravendita, il mandato, il mutuo etc.).
(—) plurilaterali sono quelli che risultano da manifestazioni di volontà provenienti da più parti (es. il contratto di società).
• (—) patrimoniali e non patrimoniali
A seconda della natura dei rapporti oggetto del negozio (familiari, personali etc.) distinguiamo i (—) non patrimoniali che generalmente attengono alla sfera dei rapporti familiari (es. matrimonio) e (—) patrimoniali, che riguardano rapporti economicamente valutabili (ad esempio, tutti i contratti).
• (—) a titolo oneroso e a titolo gratuito
I primi danno luogo ad una attribuzione a favore di un soggetto e ad una prestazione a carico dello stesso (es. compravendita). Nei (—) a titolo gratuito, invece, un soggetto acquisisce un vantaggio senza alcun correlativo sacrificio (ad esempio, donazione, remissione del debito, mutuo gratuito etc.).
• (—) mortis causa o inter vivos
Tale distinzione si basa sulla circostanza che la morte del soggetto che pone in essere il (—) sia assunta o meno ad elemento essenziale della causa negoziale.
Tipico (—) mortis causa è il testamento .
• (—) causali o astratti
Si definisce causale un (—) nel quale, come di regola, la causa  assurge ad elemento essenziale (art. 1325 c.c.). È, invece, astratto il (—) la cui validità prescinde dal requisito della causa.
Diversa dall'astrazione sostanziale è la astrazione processuale o formale, che non è una vera astrazione, ma solo una ipotesi di inversione dell'onere della prova .
• (—) solenni o non solenni
A seconda che per la loro validità sia richiesta una determinata forma. Ad esempio, i (—) che hanno ad oggetto la proprietà o altro diritto reale su beni immobili devono essere stipulati per iscritto (art. 1350 c.c.).
Circa gli elementi del (—) ed i loro effetti [vedi Contratto].


Negozio simulato
(vedi simulazione)

Norme tecniche di attuazione

Norme che specificano gli interventi consentiti da un piano urbanistico generale o attuativo.


Nota di trascrizione

Documento che attesta l'avvenuta registrazione della compravendita e dell'atto di mutuo.


Nuda proprietà
(d. civ.; d. p. civ.) artt. 550, 1060, 2814 c.c.; art. 12 c.p.c. 

È comunemente detta (—) la situazione del proprietario del bene gravato da usufrutto , al quale è sottratto il potere di usare il bene e di farne propri i frutti.
Per le cause relative alla (—), ai fini della determinazione del valore della causa bisogna moltiplicare per cento il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda. Se, invece, tale misura non è in alcun modo ricavabile, la causa si considera di valore indeterminabile.


Nullità del negozio giuridico
(art. 1418 c.c.)
La nullità è la forma più grave di invalidità del negozio. Il contratto nullo non è idoneo a produrre effetti giuridico-economici, nè a creare obbligazioni, nè a determinare l'acquisto di alcun diritto, poichè per le gravi anomalie originarie, non può svolgere la funzione tipica di ogni contratto, cioè costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici.
Da ciò consegue:
A) il contratto, seppure gravemente viziato, è pur sempre stato stipulato dalle parti e pertanto (salvo che esse, in pieno accordo, ritengano di considerarlo inesistente) occorre che la nullità sia accertata e dichiarata con sentenza
B) l'azione diretta ad accertare la nullità può essere promossa da chiunque vi abbia interesse e senza limiti di tempo
C) le parti non possono sanare un contratto nullo
D) tuttavia un contratto nullo può essere convertito in un contratto diverso, qualora ne abbia i requisti di forma e di sostanza e se risulti che le parti lo avrebbero concluso se avessero conosciuto i motivi di nullità.
Le cause che determinano la nullità sono: 
- la mancanza dell'accordo tra le parti (es. volontà manifestata per gioco o per violenza fisica o quando l'accordo non si sia perfezionato, pur avendo le parti stabilito tutti i punti del contratto, senza averli ancora formalizzati e sottoscritti)
- la mancanza della causa (come nel caso di chi stipuli un contratto per acquistare un bene già suo)
- l'illiceità della causa (che ricorre quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume o quando il contratto costituisce il mezzo per eludere una norma imperativa)
- la mancanza dell'oggetto (come nel caso di vendita di bene inesistente o nel caso in cui l'oggetto non sia determinato nè determinabile o sia illecito)
- la mancanza della forma se richiesta a pena di nullità (es. vendita di beni immobili effettuata verbalmente anzichè per iscritto)
- l'illiceità del motivo (es. compravendita determinata dal motivo, comune alle parti, di sottrarre beni ai creditori)
- l'illiceità della condizione sospensiva o risolutiva.



Lettera O
Obbligazione

(d.civ.) artt. 1173 ss. c.c.

È il rapporto tra due parti in virtù del quale una di esse (debitore) è tenuta ad effettuare una determinata prestazione a favore dell'altra (creditore).
L'art. 1173 c.c. individua le fonti dell'(—) nel contratto, nell'atto illecito ed in ogni altro fatto o atto idoneo a produrla in conformità dell'ordinamento giuridico.
La prestazione oggetto dell'(—) può consistere in un fare, non fare o dare. Tale prestazione deve, ai sensi dell'art. 1174 c.c., essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.
Altri requisiti della prestazione sono la possibilità, la liceità e la determinatezza o determinabilità.
L'inadempimento della (—) è fonte di responsabilità contrattuale , ai sensi dell'art. 1218 c.c., e determina l'obbligo di risarcire il danno .
In relazione al luogo dell'adempimento , la (—) è definita portabile o chiedibile.
• (—) divisibile ed indivisibile artt. 1314 ss. c.c.
È divisibile l'(—) che ha per oggetto una cosa suscettibile di divisione per natura o perché non è stata considerata dalle parti contraenti indivisibile.
L'art. 1317 c.c. prescrive che le (—) indivisibili sono regolate dalle stesse norme delle (—) solidali, in quanto applicabili, con la conseguenza che ogni debitore è obbligato ad eseguire per intero la prestazione al creditore e ogni creditore può esigere l'intera prestazione dal debitore.
Sono, tuttavia, previste alcune eccezioni (es.: art. 752 c.c.).
La solidarietà si differenzia dalla indivisibilità in quanto mentre la prima ha lo scopo di facilitare la riscossione del credito, la seconda è solo conseguenza dell'indivisibilità del suo oggetto.
• (—) fungibile ed infungibile
È fungibile l'(—) che ha per oggetto una prestazione (dare, non fare, fare) che può indifferentemente, secondo la valutazione delle parti, essere eseguita dal debitore o da un terzo, per suo conto.
È infungibile l'(—) caratterizzata da una prestazione che, secondo la valutazione delle parti, non può essere sostituita con un'altra e deve essere eseguita personalmente dal debitore poiché sono rilevanti, a tal fine, le sue qualità personali.
• (—) generica e specifica art. 1178 c.c.
È generica l'(—) che ha per oggetto una cosa determinata soltanto nel genere o una certa quantità di cose fungibili (es.: un cavallo baio o dieci quintali di granturco).
L'(—) è specifica quando ha per oggetto una cosa specifica (compro il cavallo Ribot).
• (—) degli interessi
• (—) di mezzi e di risultato
Si ha (—) di risultato quando l'oggetto dell'(—) è un certo risultato che il creditore vuole conseguire; la conseguenza è che il debitore non può dirsi adempiente (e non ha diritto al corrispettivo) fino a quando non abbia procurato il risultato (es.: l'(—) del prestatore d'opera manuale, art. 2222 c.c.; (—) dell'appaltatore etc.).
Si ha, invece, (—) di mezzi quando l'oggetto dell'obbligazione è un comportamento diligente, cioè l'impiego diligente di mezzi idonei a realizzare un risultato e non, come nelle (—) di risultato, la realizzazione dello stesso; la conseguenza è che il debitore è adempiente (ed ha diritto al compenso) se ha agito con la dovuta diligenza indipendentemente dal raggiungimento del risultato (es.: l'(—) del professionista (art. 2230 c.c.).
• (—) naturale art. 2034 c.c.
L'(—) naturale consiste nell'adempimento di un dovere morale o sociale per cui il debitore, pur non avendo il dovere di adempiere, una volta eseguita la prestazione, non può ottenere la ripetizione di quanto prestato.
Lo stesso effetto di irripetibilità  della prestazione è caratteristico anche di altri doveri indicati specificamente dalla legge (es.: pagamento di un debito prescritto; di un debito di gioco o di scommessa), rispetto ai quali si parla più precisamente di (—) imperfette, per evidenziare la circostanza che essi non possono essere fatti valere in giudizio e, allo stesso tempo, per distinguerli dalle (—) naturali.
• (—) oggettivamente complessa
Ricorre quando l'oggetto della (—) è costituito da una pluralità di prestazioni.
In tale ambito si individua l'(—):
— cumulativa. Ricorre quando il debitore è tenuto ad eseguire insieme due o più prestazioni, sicché l'(—) ha contenuto multiplo e la liberazione del debitore ha luogo solo se siano eseguite tutte le prestazioni, pur con la possibilità di eseguirle separatamente;
— alternativa (artt. 1285 ss. c.c.). È quella in cui sono previste due o più prestazioni, ma il debitore si libera eseguendone una sola. 
— facoltativa o con facoltà alternativa (arg. ex artt. 651, 1278, 1556 c.c.). È quella in cui è prevista una sola prestazione obbligatoria, ma il debitore può liberarsi effettuando una prestazione diversa. 
• (—) pecuniaria artt. 1277 ss. c.c.
Si tratta di un'(—) generica avente ad oggetto una somma di danaro.
Tale caratteristica assume notevole rilievo in quanto l'art. 1277 c.c. dispone che i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento e per il suo valore nominale (art. 1277).
È questo il cd. principio nominalistico, in virtù del quale si deve aver riguardo al valore nominale della moneta a nulla rilevando le variazioni del valore reale della stessa (svalutazione monetaria).
Tuttavia, è stato precisato che il principio nominalistico trova applicazione solo per alcune categorie di debiti pecuniari, con la conseguenza che occorre distinguere tra:
— debiti di valuta (per i quali trova applicazione il principio nominalistico) il cui oggetto è fin dall'origine una somma di denaro (es.: pagamento del prezzo da parte del compratore);
— debiti di valore (per i quali, invece, non trova applicazione il principio nominalistico), cioè quelle (—) nelle quali la moneta esprime il valore attuale della res debita e viene, perciò, considerata in relazione al suo potere d'acquisto, talché le modifiche di quest'ultimo assumono rilievo al fine di determinare l'ammontare dovuto (es.: risarcimento del danno).
• (—) propter rem (o reale)
Le (—) reali, o propter rem, consistono in prestazioni accessorie ad un diritto reale e ad esso strumentalmente collegate (es.: il proprietario del fondo servente può essere tenuto, per legge o in virtù del titolo costitutivo della servitù , a prestazioni accessorie che rendano possibile l'esercizio della servitù da parte del proprietario del fondo dominante: si pensi al dovere di manutenzione di una strada adibita a servitù di passaggio).
Le (—) propter rem, per essere opponibili ai terzi, devono necessariamente avere forma scritta ed essere trascritte.
La natura di vere (—) comporta la responsabilità patrimoniale del debitore, che risponde con tutti i suoi beni, presenti e futuri, ex art. 2740 c.c.
Le (—) propter rem si distinguono dagli oneri reali , in quanto:
— nell'onere reale la proprietà è gravata da un peso, mentre nell'(—) propter rem la proprietà è il mezzo per individuare il soggetto obbligato;
— l'onere reale ha sempre per contenuto una prestazione positiva, mentre l'(—) propter rem può consistere anche in un non facere;
— l'onere reale è tutelato con azione reale, mentre l'(—) propter rem è tutelata con azione personale.
• (—) soggettivamente complessa
È caratterizzata da una pluralità di soggetti dal lato passivo o dal lato attivo. In tale ambito è possibile individuare l'(—):
— parziaria: è un'(—) con più soggetti, ciascuno dei quali è portatore di un diritto o obbligo parziale, proporzionato alla sua partecipazione al vincolo obbligatorio. Di conseguenza, se vi sono più creditori, ognuno di essi ha il diritto di esigere dal debitore soltanto la sua parte; se, invece, vi sono più debitori, ognuno è obbligato solo per la sua parte;
— solidale (artt. 1292 e ss. c.c.): è un'(—) con pluralità di soggetti in cui ogni creditore ha diritto di pretendere la prestazione per l'intero e l'adempimento conseguito da uno libera il debitore nei confronti di tutti gli altri (caso di solidarietà attiva, ossia più creditori), oppure ogni debitore è tenuto per intero con l'effetto di liberare, pagando, tutti quanti gli altri (caso di solidarietà passiva, ossia più debitori).
La solidarietà passiva si presume mentre quella attiva deve essere espressamente prevista dalla legge o dalla volontà delle parti, costituendo un'eccezione alla generale regola della rifrazione dell'obbligazione nel lato attivo, ossia del suo frazionamento in parti uguali.



Obbligazione cartolare
(d.comm.) R.D. 14-12-1933, n.1669

È l'obbligazione incorporata in un titolo di credito. Il concetto di (—) acquista una sua peculiare autonomia rispetto a quello generale di obbligazione  in considerazione del principio di letteralità che governa i titoli di credito. Di conseguenza per provare l'esistenza del diritto è necessario il documento: la distruzione del documento può importare la perdita del diritto, salve le ipotesi di ammortamento . Qualsiasi vincolo sul diritto non ha effetto se non risulta dal titolo stesso.
L'incorporazione importa ancora che il titolare non può pretendere una prestazione diversa o più ampia di quella risultante dal documento, né il debitore è tenuto ad eseguire una prestazione diversa.
L'(—) è autonoma rispetto ai precedenti rapporti intercorsi tra altri titolari ed il debitore e ciò si riflette sulla disciplina delle eccezioni opponibili.


Obbligazioni societarie
(d. comm. artt. 2410 ss. c.c.)

Sono titoli di credito  a reddito fisso emessi in massa (nominativi o al portatore) dalle società  per azioni e in accomandita per azioni. Esse rappresentano i debiti pecuniari che la società assume verso terzi dai quali ha ricevuto un prestito: ogni obbligazionista vanta un diritto di credito alla restituzione della somma mutuata, nonché alla percentuale degli interessi pattuiti.
Infatti, le società per azioni, per procurarsi nuovi mezzi finanziari, invece di procedere all'aumento del capitale sociale, mediante emissione di nuove azioni, possono ricorrere all'emissione di (—) offerte in sottoscrizione al pubblico dei risparmiatori.


Obsolescenza

Perdita di efficienza e di valore economico di un immobile a causa del progresso tecnologico o per l'immissione sul mercato di nuovi prodotti migliorativi.


Occasionalità dell'attività di mediazione
(vedi Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione)

Offerta al pubblico
(art. 1336 c.c)

Un particolare tipo di proposta contrattuale  è l'offerta al pubblico, che è valida benchè indirizzata a destinatari indeterminati purchè contenga gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta ( es. l'esposizione in vetrina  di merci con il prezzo; gli apparecchi automatici di distribuzione delle bevande), L'offerta al pubblico, che vale come proposta di contratto, non va confusa nè con il generico invito a trattare nè con la promessa al pubblico, che non è diretta a perfezionare rapporti contrattuali. L'offerta al pubblico è revocabile come ogni altra proposta contrattuale. Ma, mentre una proposta con destinatario determinato può essere revocata solo a condizione che la revoca sia portata a conoscenza di quest'ultimo, la revoca dell'offerta al pubblico - purchè sia fatta con la stessa forma con cui è stata fatta l'offerta, o in forma equipollente - è efficace anche nei confronti di chi, essendo in precedenza venuto a consocenza dell'offerta, non sia poi venuto a conoscenza della revoca.

Oggetto del contratto
(d. civ.) artt. 1325, 1346-1349, 1418 c.c. 

È la cosa sulla quale sono destinati ad incidere gli effetti del negozio. Secondo alcuni autori, esso si identifica con la prestazione o con il contenuto del contratto che è costituito dal regolamento contrattuale.
Ai sensi dell'art. 1346 c.c. l'(—) deve essere:
— possibile: l'(—) è possibile quando nella realtà fisica la cosa già esiste o può venire ad esistenza; la possibilità oltre che fisica deve essere anche giuridica, cioè l'(—) deve essere possibile non solo materialmente, ma anche giuridicamente (es.: è impossibile giuridicamente la vendita di un bene extra commercium come l'aria);
— lecito: cioè non contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;
— determinato o determinabile: l'(—) è determinato quando esso è indicato dalle parti nella qualità e nella quantità in modo esauriente; è, invece, determinabile quando i criteri di individuazione della sua qualità o quantità sono enunciati nel contratto stesso o sono altrimenti ricavabili.


Onere
(d. civ.: vedi modus)

Oneri dedudicibili

 (d. trib: vedi deduzioni)



Oneri di urbanizzazione

Costi di realizzazione delle opere  di urbanizzazione primaria e secondaria. Sono operer di urbanizzazione primaria strade, fogne, rete idrica, verde attrezzato. Sono opere di urbanizzazione secondaria scuole, mercati, chiese, strutture sanitarie, verde di quartiere.


Opere di urbanizzazione

Opere necessarie a rendere abitabile un territorio. Si dividono in opere di urbanizzazione primaria (strade, fogne, illuminazione ecc.) e opere di urbanizzazione secondaria (scuole, mercati, chiese, spazi pubblici ecc.).



Opere interne

Opere che non comportano modifiche della sagoma della costruzione o dei prospetti, non aumentano la superficie utile o il numero della unità immobiliari, non modificano la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari.


Opzione
(d. civ.) art. 1331 c.c. 

Contratto mediante il quale una parte si vincola verso l'altra a tenere ferma una proposta contrattuale, mentre l'altra si riserva la scelta di accettarla o meno. Il patto di (—) produce, a carico dell'obbligato, gli stessi effetti della proposta irrevocabile , essendo peraltro valido anche se non è fissato un termine per l'accettazione, che potrà essere stabilito dal giudice.
Colui che acquista la predetta facoltà di scelta paga talvolta alla controparte un corrispettivo; qualora non sia pattuito alcun corrispettivo l'(—) si configura come un contratto a titolo gratuito .


Opzione (diritto di)

(dir. comm.)
In caso di aumento del capitale a pagamento (e di emissione di obbligazioni convertibili in azioni) spetta ai vecchi azionisti il diritto di opzione, che consiste nel diritto, spettante a ciascun socio, di sottoscrivere le azioni di nuova emissione, in proporzione alle azioni da lui già possedute ed a preferenza di altri soggetti. Il diritto di opzione spetta agli azionisti, anche privilegiati e senza voto, ed agli eventuali possessori di obbligazioni convertibili. Ha ad oggetto sia le azioni di qualsiasi categoria che le obbligazioni convertibili di nuova emissione. Il diritto di opzione, tenuto conto della sua funzione patrimoniale, ha un proprio valore economico e può essere alienato a terzi dall'azionista che non desideri partecipare all'aumento del capitale sociale.




Lettera P
Pagamento dell’imposta
(d. trib.) D.P.R. 29-9-1973, n. 602; D.Lgs. 9-7-1997, n. 237; D.Lgs. 9-7-1997, n. 241; D.Dg. 22-12-1997; D.Lgs. 19-11-1998, n. 422

È il modo più comune di estinzione dell'obbligazione tributaria. Può essere volontario e coattivo.
Le modalità di pagamento possono così riassumersi:
— versamento diretto da effettuare presso le banche autorizzate o presso gli uffici postali, mediante bollettini di conto corrente ovvero presso i Concessionari della riscossione  anche utilizzando il conto fiscale;
ritenuta diretta;
— versamento diretto presso altri uffici o enti appositamente delegati alla riscossione (ACI, SIAE etc.).
Per l'imposta di bollo  e le tasse sulle concessioni  governative è prevista in alcuni casi una particolare modalità di pagamento mediante apposizione di marche.
Le imposte dirette nonché le imposte di successione, catastali e ipotecarie possono essere assolte, in determinate ipotesi fissate dal legislatore, mediante la cessione allo Stato di beni culturali.
Il D.Lgs. 241/97 sulle semplificazioni degli adempimenti fiscali ha introdotto il versamento unitario e la compensazione di crediti e debiti per imposte e contributi. Il nuovo sistema di riscossione, avviato nel maggio del 1998 per i soli titolari di partita IVA , è stato esteso (D.Lgs. 422/98) dal 1° gennaio 1999 a tutti i contribuenti i quali, per lo scopo, sono tenuti a servirsi del modello F24. Sempre dal 1° gennaio 1999, il contribuente ha facoltà di pagare la quasi totalità delle imposte in euro e di scegliere forme diverse dal contante, come pagoBancomat , assegno bancario  e assegno circolare .
L'adempimento tardivo, il mancato rispetto delle procedure e le omissioni, sono puniti mediante l'applicazione di sanzioni civili o amministrative con conseguente iscrizione a ruolo degli importi dovuti. Nei casi più gravi sono previste sanzioni di carattere penale. Si ricorda, infine, che altre forme di estinzione dell'obbligazione tributaria sono:
— il pagamento coattivo;
— la compensazione;
— la prescrizione.

Pagherò cambiario
(d. comm.) art. 100 R.D. 14-12-1933, n. 1669 

È una delle due forme che può assumere la cambiale. Il (—) (più tipicamente vaglia cambiario) contiene la promessa incondizionata fatta da una persona (emittente) di pagare ad un terzo (prenditore o beneficiario) una somma di danaro ad una determinata scadenza.
Il (—) ha, quindi, la struttura di una promessa di pagamento

Parametri di valutazione

criteri utilizzati per la valutazione di un investimento

Particella

(catasto terreni) 

Porzione continua di terreno situata in un unico comune, appartenente ad un unico possessore, assoggettata ad una unica qualità di coltura o riservata ad un’unica destinazione d'uso



Particella catastale

(d. trib.) R.D. 8-10-1931, n. 1572; R.D.L. 13-4-1939, n. 652 conv. in L. 11-8-1939, n. 1249 

L’espressione individua ciascuna porzione di terreno situata in un medesimo comune, appartenente allo stesso possessore e della medesima qualità e classe di coltura.
Presso il catasto terreni a ciascuna (—) vengono attribuiti i relativi imponibili fiscali (reddito dominicale e reddito agrario) attraverso l’applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ogni qualità e classe di terreno. Le tariffe d’estimo vengono periodicamente sottoposte a revisione per attualizzarle ai valori correnti.
Per quanto riguarda il catasto fabbricati 
l’unità elementare, in luogo della (—) è l'unità immobiliare urbana , cioè quel fabbricato, o quella parte di fabbricato, o quell'insieme di fabbricati che, nello stato in cui si trova, è di per sé atta a produrre un proprio reddito. Come per i terreni anche per i fabbricati la rendita catastale viene calcolata sulla base di tariffe d'estimo predisposte a seguito delle qualificazioni e classificazioni degli immobili.



Particella Edilizia


Si intende per particella edilizia  urbana l'area coperta dal fabbricato urbano e quella delle attinenze scoperte non disgiunte, allorché sull'una e sull'altra esistano, pro indiviso, i medesimi diritti di proprietà.



Particella tipo
(catasto terreni) 

Particella di riferimento ai fini della determinazione delle tariffe d'estimo.

Parti comuni

Sono parti indivisibili di un immobile in ragione della loro destinazione a servizio comune e pertanto sono oggetto di proprietà comune, la porzione  facente capo a ciascuna Unità Immobiliare è  articolata nella tabella dei millesimi di comproprietà generale.

Parti comuni di un edificio
(d. civ.) artt. 1117 ss., 1138 c.c.

Sono tutte quelle parti di un immobile che appartengono in comune ai proprietari dei singoli appartamenti.
L'art. 1117 c.c. considera (—) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri e perimetrali, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso; i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale; gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica etc.
Salvo quanto previsto dal regolamento condominiale, ogni condomino può liberamente servirsi delle (—) secondo l'uso cui sono state destinate, permettendone il pari godimento anche agli altri condomini.
Alle opere necessarie per la manutenzione e la conservazione delle (—) devono partecipare tutti i condomini, in proporzione al valore del piano o porzione di piano di loro esclusiva proprietà. A tali spese il condomino non può sottrarsi, neanche rinunziando al diritto sulle (—).

Partita catastale

E' il documento in cui dovrebbero essere elencate in Catasto tutte le unità immobiliari possedute dalla stessa "ditta catastale" (cioè cittadino, società ecc.).

Partita Iva

La partita Iva è un codice formato da 11 caratteri numerici: i primi 7 individuano il contribuente attraverso un numero progressivo, i 3 successivi individuano il codice dell'Ufficio, mentre l'ultimo è un carattere di controllo. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, che non fossero già in possesso di un codice fiscale al momento di iniziare l'attività, la partita Iva assume anche valore di codice fiscale.



Patologia del negozio giuridico

(vedi invalidità)

Patrimonio Immobiliare

Complesso di immobili appartenenti ad una stessa persona fisica o giuridica.

Patto di retrovendita

(vedi compravendita)

Patto di riscatto

(vedi compravendita)

Pegno
(d. civ.) artt. 2784-2807 c.c. 

Diritto reale la cui funzione è quella di garantire la soddisfazione di un credito. Esso si costituisce su cose mobili di proprietà del debitore o appartenenti a terzi.
Il (—) è una causa legittima di prelazione perché consente al creditore garantito di potersi soddisfare sul bene oggetto del pegno con preferenza rispetto ad altri creditori.
Il diritto di (—) presenta i seguenti caratteri:
— immediatezza, in quanto si esercita senza l'intervento di alcuno;
— assolutezza, cioè è opponibile nei confronti di tutti;
— diritto di sequela, poiché il creditore ha il potere di soddisfarsi sul bene anche se la proprietà di esso è passata ad altri;
— accessorietà, perché esiste solo in quanto e fintantoché esista il credito garantito;
— specialità, in quanto può costituirsi solo su beni specifici e determinati;
— indivisibilità, giacché si estende all'intero bene e ad ogni sua parte e garantisce l'intero credito e ogni sua parte.
Oggetto del (—) possono essere i beni mobili (eccetto quelli registrati), le universalità di mobili, i crediti ed altri diritti aventi per oggetto beni mobili (art. 2784 c.c.) purché siano infungibili  ricorrendo altrimenti la figura del (—) irregolare.
Il (—) si costituisce con contratto reale , in virtù del quale la cosa oggetto della garanzia viene trasferita al creditore o a un terzo designato dalle parti, con la conseguenza che il debitore (o il terzo datore di pegno) ne perde temporaneamente il possesso.
Il creditore ha l'obbligo di custodire la cosa e di restituirla, quando il credito sia stato interamente soddisfatto.
In sede di esecuzione forzata il creditore può anche chiedere l'assegnazione in pagamento della cosa ricevuta in (—), fino a concorrenza delle somme dovutegli (artt. 2798 e 2804 c.c.).
• (—) di credito artt. 2800 ss. c.c.
Ipotesi in cui l'oggetto del (—) è costituito da un credito. Essa va tenuta distinta da quella in cui oggetto del (—) è un titolo di credito (cfr. artt. 1997, 1998, 2014, 2024, 2026 c.c.), giacché in questo caso è il documento (cioè una cosa) e non il credito l'oggetto della garanzia.
Più in particolare, il (—) di credito, detto anche pignus nominis, ha per effetto il trasferimento del diritto di prelazione sul ricavato del credito pignorato senza che sia trasferita la titolarità dello stesso.
Tale forma di (—), in quanto si avvicina alla cessione  del credito, si costituisce per mezzo di un contratto avente forma scritta, che deve essere notificato al debitore delle somme date in pegno o da questi accettato (art. 2800 c.c.).
Finché il (—) non si estingue, il debitore delle somme date in pegno non può pagare il creditore pignoratizio salvo che il credito pignorato venga a scadere (art. 2803 c.c.).
• (—) irregolare art. 1851 c.c.
È tale quello che ha ad oggetto cose fungibili. In base ai principi generali, il creditore acquista la proprietà delle cose consegnate ed è tenuto, una volta adempiuta l'obbligazione garantita, a restituire il tantundem eiusdem generis et qualitatis.
In caso di inadempimento , invece, il creditore ritiene le cose, salva la restituzione della differenza tra il valore del credito e il valore stimato delle cose ricevute in pegno.


Penale

(vedi clausola penale)

Pendenza della condizione

(vedi condizione)

Periodo d’imposta

(d. trib.)

Spazio di tempo cui si fa riferimento per imputare al contribuente un’obbligazione tributaria autonoma.
Normalmente coincide con l’anno solare.



Perizia

(vedi valutazione)

Permesso di costruire

(vedi concessione edilizia)

Permesso di costruire (già denominato concessione edilizia):
(vedi Sportello Unico per l'edilizia)

Permuta
(d. civ.) artt. 1552 ss. c.c. 

È il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti da un contraente all'altro.
Si tratta, più precisamente, di un contratto consensuale ad efficacia reale o obbligatoria. Lo scambio tra cose o tra diritti può essere anche accompagnato dalla previsione o dal versamento di un conguaglio in denaro. La natura del contratto di (—) resta inalterata se, indipendentemente dall'entità del conguaglio, risulti che la comune volontà delle parti abbia dato maggior rilevanza allo scambio tra beni o diritti, piuttosto che al denaro.
Alla (—) si applicano le norme stabilite per la vendita , in quanto compatibili, ma a differenza di quanto previsto per questa, le spese della (—) gravano su entrambi i contraenti in parti uguali, salvo patto contrario.


Persona giuridica
E' un complesso organizzato di persone e beni (elemento materiale), preordinato ad uno scopo lecito, socialmente rilevante, al quale l'ordinamento giuridico attribuisce  (attraverso l'elemento formale del riconoscimento) la personalità giuridica. La persona giuridica è, quindi, soggetto di diritto distino ed autonomo dalle persone che la compongono ed è dotata di autonomia patrimoniale perfetta, nel senso che il patrimonio della persona giuridica rimane nettamente distinto dal patrimonio delle persone che la compongono.

Pertinenza

Corrisponde ad una porzione autonoma di fabbricato legata all'immobile da un rapporto di servizio per volontà del proprietario o a causa della sua destinazione d'uso. Può essere ad esempio un box, una cantina, un solaio. La pertinenza può avere altresì una rendita catastale autonoma rispetto all'immobile. Le pertinenze, ai fini del calcolo dell'IRPEF, godono dello stesso trattamento riservato alle abitazioni principali.
Pertinenza Comune: parti di un immobile che risultano legate a un bene "principale" pur essendo di proprietà comune (alloggio del portiere, spazi verdi comuni etc..). Non indispensabile all'uso della stessa unità, ma ne aumentano le utilità e i comodi.
Pertinenza Esclusiva: elemento fisicamente ed economicamente unito alle unità immobiliari, non indispensabile all'uso della stessa unità, ma che aumenta le utilità ed i comodi.



Pianificazione attuativa

Pianificazione particolareggiata, che realizza in dettaglio le scelte del piano generale: piani per gli insediamenti produttivi; piani di zona per l'edilizia popolare; piani di lottizzazione; piani particolareggiati; piani di recupero.


Pianificazione generale

In urbanistica, per caratteristiche e contenuto delle prescrizioni, la scala di pianificazione non direttamente esecutiva: piani territoriali di coordinamento; piani regolatori generali; piani intercomunali; programmi di fabbricazione.


Piano particolareggiato

Previsto dalla legge urbanistica 1150/1942; è uno strumento di attuazione del PRG, precisa l'assetto definitivo delle zone, attraverso limiti e vincoli di trasformazione urbanistica.

Piano per gli insediamenti produttivi - PIP

Previsto dalla legge 865/1971; è un piano attuativo del PRG. Regola l'ubicazione degli impianti industriali, artigianali, commerciali, turistici, e delle opere di urbanizzazione connesse.

Piano regolatore generale - PRG

Previsto dalla legge urbanistica 1150/1942, è esteso a tutto il territorio comunale, ha validità a tempo indeterminato, è lo strumento principale di pianificazione urbanistica.

Pianta

Rappresentazione del perimetro dell'edificio ovvero proiezione a terra del corpo di fabbrica.

Planimetria

E' una rappresentazione dell'unità immobiliare con  vari  livelli di dettaglio dipendenti dalla scala del disegno.

Planimetria delle unità immobiliari urbane

Le planimetrie delle unità immobiliari urbane - non comprese, ai sensi del Regolamento approvato con D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, fra gli atti che costituiscono il nuovo Catasto Edilizio Urbano - sono considerate atti strumentali, finalizzati ad agevolare l’accertamento delle unità immobiliari urbane, in particolare con riferimento alla loro consistenza. Si tratta in generale di tavole in scala 1: 200 contenute in fascicoli detti "buste", per la cui consultazione è necessaria la delega del proprietario



Plusvalenza
(d. trib.) art. 54 D.P.R. 22-12-1986, n. 917 

Componente positivo straordinario del reddito d'impresa derivante dall'alienazione a titolo oneroso di un bene strumentale (dunque, non oggetto dell'attività economica dell'impresa).
La (—) si verifica quando il prezzo di alienazione del bene è superiore al valore contabile dato dalla differenza tra il costo storico del bene e le quote di ammortamento fino ad allora accantonate. Nel caso contrario si avrà una minusvalenza .
Ai fini fiscali concorrono a formare il reddito di impresa le plusvalenze che vengono realizzate:
— all'atto della cessione del bene a titolo oneroso;
— in occasione del risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni;
— allorché i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci o comunque destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Possesso
(d. civ.) artt. 1140-1157 c.c.

A norma dell'art. 1140 c.c., il (—) è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Da ciò si deduce che il (—) si concreta in una relazione di fatto intercorrente tra un soggetto e un bene, a prescindere dalla sussistenza nel soggetto stesso della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Il (—) è regolato dalle leggi dello Stato in cui si trovano i beni posseduti (art. 51 L. 218/95).
Gli elementi del (—) sono:
— il corpus possessionis, che si identifica con la relazione materiale che il soggetto instaura con il bene, esercitando un'attività corrispondente a quella del proprietario o del titolare di un diritto reale (elemento oggettivo);
l'animus possidendi, che si identifica nell'intendimento del possessore di esercitare sul bene i poteri del proprietario o del titolare di altro diritto reale (elemento soggettivo).
L'acquisto del (—) si realizza con l'apprensione fisica della cosa, accompagnata dall'animus possidendi.
Il (—) si può acquistare anche a titolo derivativo con:
— la consegna o traditio della cosa, che può essere effettiva se si trasferisce materialmente la stessa, o simbolica se, ad esempio, si trasferiscono i documenti riguardanti la cosa, le chiavi dell'immobile etc.;
— la successione nel (—): questa si realizza a favore degli eredi del possessore al momento della morte di quest'ultimo;
l'accessione del (—): che si realizza a favore del successore a titolo particolare, il quale può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti.
Il (—) si perde quando viene meno uno dei suoi elementi: corpus o animus.
• (—) di buona fede
È quello di chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto (purché tale ignoranza non dipenda da colpa grave). La buona fede si presume, ed è sufficiente che sussista al tempo dell'acquisto.
• (—) di buona fede titolato
È qualificato dall'esistenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del diritto e consente il compiersi dell'usucapione abbreviata.
• (—) di mala fede
È il (—) di chi possiede con la coscienza di ledere i diritti altrui o senza aver usato la normale diligenza nell'accertamento dell'esistenza di diritti altrui.
Il possessore di mala fede convenuto in rivendica deve restituire tutti i frutti, percepiti e percipiendi dal momento in cui ha cominciato a possedere.
• (—) ad usucapionem
[vedi Usucapione].
• (—) vale titolo
Con tale espressione si indica l'ipotesi in cui il (—) di buona fede titolato di un bene mobile fa acquistare il diritto reale su quel bene istantaneamente, anche se lo si è acquistato da chi non è titolare dello stesso (art. 1153 c.c.).


Prelazione
(d. civ.) artt. 732 e 1379 c.c. 

È il diritto ad esser preferito ad ogni altro soggetto, a parità di condizioni, nella stipula di un determinato contratto. Tale diritto può trovare la sua fonte costitutiva nella legge o nell'accordo delle parti, distinguendosi in tal modo la (—) legale da quella convenzionale.
La violazione della (—) convenzionale determina il sorgere, in capo al prelazionario, del diritto al risarcimento del danno (cd. efficacia obbligatoria), mentre maggiore è la tutela offerta nelle ipotesi di (—) legale, in quanto il prelazionario potrà far valere il suo diritto anche nei confronti dei terzi, così che, se si trattasse ad esempio di una (—) rispetto ad una compravendita, il titolare del diritto di (—) violato potrebbe riscattare il bene, facendo venire meno l'acquisto operato dal terzo (cd. efficacia reale).
• (—) urbana art. 38 L. 27-7-1978, n. 392; art. 3 L. 9-12-1998, n. 431
La legge sulla locazione di immobili urbani [vedi Equo canone] concede ai conduttori di immobili destinati ad uso non abitativo un diritto di (—) in caso di vendita dell'immobile da essi condotto in locazione. A tale diritto è attribuita efficacia reale, potendo il conduttore, in caso di inottemperanza all'obbligo di notificazione previsto dalla legge, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni successivo avente causa.
La L. n. 431/98, di riforma delle locazioni abitative, ha esteso il diritto di (—), con le stesse modalità di esercizio prescritte dagli artt. 38 e 39 della legge sull'equo canone, anche alle locazioni contratte per uso di abitazione. Il diritto è riconosciuto al conduttore, ai sensi dell'art. 31 lett. g), della citata legge di riforma, nel caso in cui il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. 

(—) agraria (d. agr.) L. 26-5-1965, n. 590
La (—) va distinta da quella civile per il fatto che il prelazionario non deve vantare necessariamente un diritto reale sul bene compravenduto, ma deve essere titolare di un'impresa agricola, al cui potenziamento destinare il bene oggetto della compravendita.
Ipotesi di (—) sono: la (—) disciplinata dall'art. 8 della L. 26-5-1965, n. 590 coordinato con l'art. 16 L. 817/71: legittimati attivi sono l'affittuario coltivatore diretto, il mezzadro, il colono, il compartecipante (escluso quello stagionale), parimenti tutti i coltivatori diretti in quanto concessionari di fondi rustici; la (—) dei partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230 bis 5° comma c.c., qualora essa abbia ad oggetto una attività agricola. Legittimati attivi sono: il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

(—) societaria (d. comm.) 
Clausola frequentemente prevista dagli atti costitutivi delle società la quale prescrive che il socio, il quale intenda vendere le proprie azioni, deve preventivamente offrirle agli altri soci, affinché essi possano esercitare il diritto di (—) sulle stesse. Tale diritto di (—), anche se concordato pattiziamente nell'atto costitutivo, trova il suo fondamento nel primo comma dell'art. 2355 bis c.c. Per tale motivo la (—) societaria è considerata un'ipotesi di (—) legale avente efficacia reale e non meramente obbligatoria.
Ove nulla sia stabilito al riguardo, si ritiene che la clausola di (—) si applichi anche nel caso di alienazione effettuata a favore di un altro socio.


Preliminare [Contratto]
(d. civ.) artt. 1351 e 2932 c.c. 

È il contratto mediante il quale le parti si obbligano a concludere un successivo contratto, detto definitivo. Il contratto (—), quindi, pone un obbligo a contrarre di fonte convenzionale.
Non è disciplinato in modo specifico e particolareggiato dalla legge, ma la normativa applicabile si può desumere dalle disposizioni sul contratto in generale.
La stipulazione di un contratto (—) consente alle parti di determinare preventivamente gli elementi del contratto onde sottrarli alle sopravvenienze contrattuali che non eccedono la normale alea. Effetto del (—) è di obbligare le parti a manifestare il consenso idoneo a perfezionare il contratto definitivo: esso ha, quindi, un'efficacia obbligatoria. L'attuazione delle prestazioni finali è, invece, subordinata alla stipulazione del definitivo; tuttavia il (—) può anche prevedere una parziale anticipata esecuzione delle prestazioni. Nel caso di ritardo o inadempimento rispetto all'obbligo di stipulare il contratto definitivo, l'altra parte può avvalersi dei normali rimedi in tema di inadempimento contrattuale (risoluzione e risarcimento del danno) ovvero ricorrere, qualora abbia ancora interesse al conseguimento della prestazione promessagli, all'esecuzione in forma specifica, e cioè chiedere una sentenza produttiva degli effetti del contratto definitivo non concluso, purché la situazione di fatto o di diritto non lo impedisca (art. 2932 c.c.).
La L. 28-2-1997, n. 30 (che ha introdotto l'art. 2645bis c.c.) ha esteso al (—) avente ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) dell'art. 2643 c.c. l'obbligo della trascrizione qualora il (—) stesso risulti da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
• (—) improprio
Il (—) improprio, o compromesso, è un contratto definitivo, immediatamente efficace, che contiene l'obbligo di riprodurre il consenso in una forma determinata (es.: la forma pubblica necessaria ai fini della trascrizione). È un contratto molto diffuso nelle vendite immobiliari, allo scopo di non manifestare nell'atto pubblico, per ragioni fiscali, il reale contenuto dell'atto.


Prescrizione
(d. civ. artt. 2934 ss. c.c. 

Il codice definisce la (—) come una causa di estinzione del diritto soggettivo a seguito dell'inerzia o del non uso da parte del titolare di esso protrattosi per un periodo di tempo determinato dalla legge.
Sono, invece, imprescrittibili: il diritto di proprietà ed i diritti della personalità; i diritti di stato (es.: diritto di cittadinanza); le potestà di diritto familiare (es.: potestà parentale); il diritto dell'erede a chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possegga beni ereditari; i diritti dello Stato sui beni appartenenti al demanio pubblico; il diritto di chiedere la declaratoria di nullità di un contratto, etc.
La (—) è un istituto di ordine pubblico e la sua disciplina è inderogabile, con la conseguenza che:
— è nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della (—) (art. 2936 c.c.);
— le parti non possono rinunciare alla (—) prima che questa si compia (art. 2937 c.c.) perché la rinuncia fatta durante la decorrenza del termine prescrizionale varrebbe come implicito riconoscimento del diritto ed avrebbe effetto interruttivo. La rinuncia, perciò, è ammissibile soltanto dopo il compimento della (—) e può essere sia espressa che tacita, cioè risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della (—) (es.: pagamento di un acconto, promessa di pagare).
La (—) non opera automaticamente, ma solo in quanto sia opposta dalla parte interessata.
Essendo rimesso alla volontà dell'interessato l'avvalersi o meno della (—) compiuta, il giudice non potrà rilevare d'ufficio la (—) non opposta.
La (—) comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).
Quanto alla durata si distingue tra (—):
— ordinaria, che si realizza col decorso di 10 anni; questo termine è applicabile in tutti i casi in cui la legge non disponga diversamente. Per i diritti reali su cosa altrui, il periodo è di 20 anni, in armonia con il termine dell'usucapione;
— brevi: sono quelle i cui termini più brevi sono giustificati dalle peculiarità di alcuni rapporti (artt. 2947-2952 c.c.).
• Sospensione della (—)
Si verifica quando l'inerzia del titolare trova una giustificazione in situazioni espressamente previste dalla legge.
I casi di sospensione sono tassativi e riguardano particolari rapporti tra le parti o una particolare condizione soggettiva del titolare del diritto (artt. 2941-2942 c.c.).
Quanto agli effetti, la sospensione opera come una parentesi nel corso della (—). Infatti, il periodo in cui sussiste la causa di sospensione non si calcola ai fini del periodo prescrizionale; cessata la causa di sospensione, la (—) riprende il suo corso ed il nuovo periodo si somma con quello maturato prima del fatto sospensivo.
• Interruzione della (—)
Si ha interruzione della (—) quando cessa l'inerzia del titolare del diritto: o perché egli compie un atto col quale esercita il suo diritto (es.: messa in mora del debitore, domanda giudiziale, esercizio del diritto di passaggio nella relativa servitù etc.); ovvero perché il diritto stesso viene riconosciuto dal soggetto passivo del rapporto (atto di ricognizione di debito, pagamento parziale del debito etc.).
Mentre la sospensione apre una parentesi nel decorso del termine, l'interruzione opera una vera e propria frattura che impedisce di tenere in alcun conto il tempo già trascorso.
Si ritiene che anche gli atti interruttivi siano solo quelli considerati tassativamente dalla legge (artt. 2943-2945 c.c.).


Prestazione
Diritto civile artt. 1174, 1346 c.c.

Rappresenta il contenuto della obbligazione, ossia il comportamento cui è tenuto il debitore.
Essa può consistere in un comportamento di contenuto positivo (dare o fare) o negativo (non fare). Si deve distinguere l'oggetto dell'obbligazione, e cioè la (—), dall'oggetto della (—), che è il bene dedotto nel rapporto.
Ai sensi dell'art. 1174 c.c., la (—) deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.
Inoltre, la (—) deve essere possibile, lecita, determinata o determinabile ex art. 1346 c.c. [vedi Obbligazione; Adempimento; Datio in solutum].


PRG

(vedi Piano Regolatore Generale)

Prima casa


Quando si acquista la “prima casa” si può godere di un regime fiscale agevolato che consente di pagare le imposte in misura inferiore rispetto a quelle ordinariamente dovute. Il primo requisito indispensabile per fruire delle agevolazioni è che l’acquisto riguardi una casa di abitazione non classificata catastalmente A/1 - A/8 - A/9. Solo in presenza di determinate condizioni:

1. L’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula, o nel Comune dove l’acquirente svolge la propria attività principale.
Per i cittadini italiani residenti all’estero (iscritti all’AIRE) deve trattarsi di prima casa posseduta sul territorio italiano.

2. L’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile da acquistare;

3. Non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 e l’impegno a stabilire la residenza, entro 18 mesi, da parte dell’acquirente che non risiede nel Comune dove è situato l’immobile che si acquista, devono essere attestate con apposita dichiarazione da inserire nell’atto di acquisto.

Se, per errore, nell’atto di compravendita dette dichiarazioni sono state omesse, è possibile rimediare mediante uno specifico atto integrativo, redatto secondo le medesime formalità giuridiche del precedente, in cui dichiarare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali.

In presenza dei requisiti sopra elencati l’agevolazione "prima casa" spetta anche se il bene viene acquistato da un minore non emancipato o da altre persone incapaci, quali interdetti e inabilitati.

L’acquisto delle pertinenze

Al verificarsi delle condizioni prima elencate, le agevolazioni per la prima casa competono allo stesso modo per l’acquisto delle sue pertinenze, anche se effettuato con atto separato, ma solo per una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:

- cantina o soffitta;
- garage o box auto;
- tettoia o posto auto.

Le unità immobiliari classificate (o classificabili) nelle citate categorie catastali possono anche trovarsi in prossimità dell’abitazione principale (comunque non in un punto distante o addirittura in un altro Comune) ma, di fatto, devono essere destinate in modo durevole a servizio della casa di abitazione.

Per usufruire dei benefici riguardo l'acquisto di prima casa non è determinante che essa sia adibita ad abitazione principale. La legge, infatti, non obbliga il proprietario di un immobile acquistato con i benefici ad abitarlo personalmente: lo stesso potra' essere dato in uso a familiari od a terzi, poiche' l'unico obbligo sussistente è quello di risiedere nel territorio del Comune (o di prendervi residenza entro 18 mesi dall'acquisto).
- I requisiti di cui sopra devono essere posseduti al momento della stipula del contratto di acquisto (rogito), sul quale l'acquirente è tenuto a dichiararne esplicitamente il possesso. Tuttavia e' possibile iniziare ad applicare i benefici gia' in fase di redazione del preliminare di vendita (compromesso), con la promessa di risultare in possesso dei requisiti al momento della stipula del rogito.
- Esiste la possibilita' di usufruire nuovamente delle agevolazioni dopo averne già goduto in passato: qualora si rivenda la prima casa e se ne riacquisti altra entro un anno oppure si acquisti con agevolazioni altra casa e si assuma l'obbligo di vendere entro un anno quella già acquistata come prima casa.
 



Privilegio
 (d. civ. artt. 2741, 2745-2749, 2777-2783 c.c. )

È un titolo di prelazione che la legge riconosce al creditore in considerazione della particolare natura o causa del credito.
Determinati crediti, per motivi di particolare considerazione sociale (crediti per alimenti), o perché derivanti da spese sostenute nell'interesse comune (spese di esecuzione iniziata da uno dei creditori), oppure perché concernono l'interesse dello Stato (tributi), sono privilegiati, nel senso che vanno pagati prima degli altri.
Fonte dei (—) è soltanto la legge. La costituzione del (—) può tuttavia essere subordinata dalla legge ad una convenzione tra le parti o a particolari forme di pubblicità.
I (—) si distinguono in due categorie:
— generale, che è, di regola, solo mobiliare e si fa valere sul ricavato della vendita coattiva eseguita su tutti i beni mobili del debitore: eccezionalmente il legislatore prevede anche il privilegio generale immobiliare (es. i crediti per le imposte sui redditi immobiliari);
— speciale, che può invece essere mobiliare o immobiliare e grava soltanto su determinati beni del debitore. Esso è giustificato dal particolare rapporto di connessione esistente tra il credito e la cosa su cui esso si esercita.
I (—) speciali, se la legge non dispone diversamente, hanno un diritto di seguito, cioè possono esercitarsi anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al loro sorgere (art. 2747 c.c.).
Qualora coesistano più crediti privilegiati, la legge (artt. 2777-2783 c.c.) stabilisce un ordine di preferenza fra gli stessi fondato esclusivamente sulla causa del credito e non sulla priorità nel tempo di costituzione dell'uno o dell'altro. Ad esempio, alle spese di giustizia è sempre accordata preferenza assoluta.


Procura
(d. civ.) artt. 1387-1400 c.c.

È il negozio col quale una persona conferisce ad un'altra il potere di rappresentarla. È un atto a rilevanza esterna, perché incide sui rapporti esterni tra il rappresentato ed i terzi: il rappresentante, infatti, acquista il potere di impegnare direttamente il rappresentato con i terzi coi quali viene in contatto.
La (—) deve essere conferita con la stessa forma prescritta dalla legge per il negozio che il rappresentante deve concludere (così, ad esempio, la procura per la vendita di un immobile richiede necessariamente la forma scritta ex art. 1392 c.c.).
La (—) può essere:
— espressa, se l'interessato esplicitamente conferisce ad un soggetto il potere di rappresentanza (anche verbalmente), o tacita, se risulta da fatti concludenti (es.: il commesso del negozio addetto alle vendite è autorizzato a vendere);
— generale, se riguarda tutti gli affari del rappresentato, o speciale, se riguarda solo uno o più affari determinati. La (—) generale comprende, di regola, solo gli atti di ordinaria amministrazione;
— revocabile, come generalmente accade, o irrevocabile se conferita anche nell'interesse del rappresentante o di terzi.
Anche se spesso la (—) è contenuta in un mandato, è necessario distinguere i due negozi: il mandato è un contratto (negozio bilaterale) mentre la (—) è negozio unilaterale; la (—) può essere anche collegata ad un negozio diverso dal mandato (es.: rapporto institorio, che è un rapporto di lavoro); il mandato può anche essere senza rappresentanza (art. 1704 c.c.).
Ai sensi dell'art. 1396 c.c., le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto (cd. pubblicità di fatto).



Profitti e perdite [Conto]

(vedi bilancio di esercizio)


Progressività del sistema tributario
(d. trib.: art. 53 Cost.)

È un criterio di imposizione in virtù del quale l'aliquota d'imposta aumenta all'aumentare dell'imponibile [vedi Base imponibile].
Il sistema tributario italiano, a norma dell'art. 53 Cost., è informato al principio della progressività; ciò non vieta, comunque, che esistano taluni tributi proporzionali o fissi. La (—) può essere tecnicamente attuata con diverse modalità:
— per detrazione, quando si colpisce con un'aliquota costante la base imponibile, dopo aver detratto da questa un ammontare fisso;
— per classi, quando ad ogni classe d'imponibile corrisponde un'aliquota costante, che cresce passando da una classe più bassa ad una più alta;
— per scaglioni, quando per ogni classe d'imponibile è prevista un'aliquota che si applica solo allo scaglione d'imponibile compreso in quella classe;
— continua, quando l'aliquota aumenta in misura continua con l'aumentare della base imponibile, fino ad un massimo, raggiunto il quale essa rimane costante.

Promessa al pubblico
(art. 1336 c.c)
E' un atto unilaterale, fonte di obbligazione. Consiste nella promessa di una prestazione fatta a chi si trovi in una determinata situazione (es. la promessa di una ricompensa fatta a chi abbia acquistato un determinato prodotto) o compiuto una determinata azione (es. mancia per il ritrovamento di un cane smarrito). La promessa è vincolante di per sè, non appena resa pubblica, a prescindere dall'accettazione dei destinatari. In questo è la differenza con l'offerta al pubblico che, invece, per il suo perfezionamento richiede l'accettazione, essendo una proposta di contratto.

Promessa di pagamento
(art. 1988 c.c)
E' una promessa unilaterale, ossia una dichiarazione emessa da una parte che si obbliga ad una determinata prestazione. Nella promessa di pagamento, la persona a cui favore è stata emessa è dispensata dall'onere di provare i fatti che giustificano il credito che egli può fare valere in base alla dichiarazione unilaterale ricevuta. In questo senso, si presume che il credito esista davvero, altrimenti il dichiarante non avrebbe avuto ragione di promettere un pagamento non dovuto.

Promessa di vendita

E' l'atto con il quale le parti si impegnano a concludere la compravendita. Nell'atto devono essere indicati: le generalità di chi vende, il costo e le caratteristiche dell'immobile, le modalità di pagamento e la data di stipula del rogito. Le generalità dell'acquirente possono non essere indicate nell'atto e rese note davanti al notaio. Se chi acquista intende chiedere un mutuo, occorre inserire una clausola per non portare a termine l'acquisto se il mutuo non verrà concesso. E' chiamato anche compromesso o preliminare.


Promessa unilaterale
(d. civ.; d. int. priv.) art. 1987 c.c.; art. 58 L. 31-5-1995, n. 218 

Dichiarazione unilaterale di volontà con la quale un soggetto assume, nei confronti di una o più persone determinate o in incertam personam, l'obbligo di eseguire una certa prestazione. La (—) è da sola sufficiente a produrre l'effetto obbligatorio e non necessita, perciò, di accettazione da parte del promissario. Ai sensi dell'art. 58 L. 218/95 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), essa è regolata dalla legge dello Stato in cui viene manifestata. Le (—) producono effetti obbligatori nei soli casi previsti dalla legge, costituendo cioè un numerus clausus (art. 1987 c.c.).
I caratteri della (—) sono: l'unilateralità, nel senso che si perfeziona per effetto della sola dichiarazione del promittente, prescindendo dall'accettazione del destinatario; l'irrevocabilità; l'inapplicabilità della distinzione onerosità-gratuità e ciò perché la prestazione per sua natura non acquista mai il carattere di corrispettivo.
Tra le figure di (—) previste dalla legge si possono ricordare: la promessa di pagamento; la promessa al pubblico; i titoli di credito; la concessione d'ipoteca.



Proposta contrattuale

(d. civ.) artt. 1326, 1328-1336 c.c. 

Dichiarazione unilaterale di volontà diretta alla conclusione di un contratto.
Essa deve essere idonea a costituire il vincolo contrattuale; pertanto deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto che è diretta a porre in essere.
La (—) è un atto recettizio [vedi Dichiarazione recettizia] ed è, di regola, revocabile fino alla conclusione del contratto e, quindi, fino al momento in cui chi ha fatto la (—) ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata.
• (—) ferma o irrevocabile art. 1329 c.c.
Si ha quando il proponente s'impegna a tenere ferma la (—) per un tempo determinato, entro il quale il destinatario ha facoltà di accettarla o meno.
La revoca posta in essere dal proponente nel suddetto periodo sarebbe del tutto inefficace



Proposta di acquisto

Con questo atto il potenziale acquirente presenta l'offerta di acquisto al proprietario dell'immobile. Se viene accettata diventa una proposta irrevocabile che verrà perfezionata con il compromesso. Per questo motivo occorre inserire già in questo atto la clausola in base alla quale l'acquisto è condizionato alla concessione di un mutuo. La volontà contrattuale si perfeziona con l'accordo o con il consenso di colui al quale la proposta è destinata.


Proprietà [Diritto di]
(d. civ.; d. int. priv.) artt. 42, 44 Cost.; artt. 832 ss. c.c. 

Diritto reale che attribuisce al titolare la facoltà di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo.
Caratteri del diritto di (—) sono:
— pienezza: secondo il dettato dell'art. 832 c.c., costituisce un diritto che consente al proprietario ogni lecita utilizzazione del bene.
Nell'ampiezza di questo concetto, si individuano i due poteri (o facoltà) fondamentali del proprietario:
— il potere di godimento del bene, relativo al suo valore d'uso (cd. utilità diretta);
— il potere di disposizione del bene (es.: di alienarlo), relativo al suo valore di scambio (cd. utilità di scambio);
— esclusività: il rapporto che si instaura tra il proprietario e la cosa che forma oggetto del suo diritto è da intendersi esclusivo; non è concepibile, perciò, che su uno stesso bene coesistano distinti diritti di (—);
— elasticità: anche quando i poteri del proprietario sono limitati (es.: è stato costituito un diritto di usufrutto sulla cosa), il diritto di (—) (che nell'esempio fatto è detto nuda proprietà) rimane potenzialmente integro: infatti, non appena viene meno il vincolo che la comprime (es.: si estingue l'usufrutto), la (—) riprende automaticamente la sua originaria ampiezza;
— assolutezza: il diritto di (—) impone a favore del proprietario un generico obbligo di astensione dal compimento di atti lesivi o turbativi;
— perpetuità ed imprescrittibilità: la proprietà non si perde per non uso, bensì soltanto per usucapione da parte di terzi.
Il diritto di (—) è sottoposto a limiti legali, nell'interesse pubblico [vedi Limiti e limitazioni del diritto di proprietà; Espropriazione].
La (—) sui beni mobili e immobili è regolata dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano. La stessa legge ne regola l'acquisto e la perdita salvo che in materia successoria e nei casi in cui l'attribuzione del diritto dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto (art. 51 L. 218/95).



Protesto
(d. comm.) artt. 51-73 R.D. 14-12-1933, n. 1669; artt. 45-65 R.D. 21-12-1933, n. 1736; L. 12-2-1955, n. 77; L. 12-6-1973, n. 349; D.P.R. 3-6-1975, n. 290; L. 15-11-1995, n. 480; D.L. 18-9-1995, n. 381 conv. in L. 7-3-1996, n. 108; L. 18-8-2000, n. 235 

È un atto pubblico, redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario (collaboratore UNEP), nel quale si accerta in forma solenne l'avvenuta presentazione della cambiale o dell'assegno bancario ed il conseguente rifiuto di accettare o pagare.
Il (—) costituisce il presupposto necessario per l'esercizio dell'azione di regresso.
Va poi fatto notare che nella prassi i pubblici ufficiali non eseguono personalmente la levata di (—): data l'ampia mole delle insolvenze cambiarie, essi sono autorizzati a servirsi di propri ausiliari (cd. presentatori), in possesso di determinati requisiti e nominati su loro indicazione dal presidente della Corte di Appello, i quali sono autorizzati all'incasso e al rilascio di quietanza al debitore cambiario che paghi.
La levata di (—) era soggetta ad un duplice regime pubblicitario: la L. 77/55 disponeva l'iscrizione dei protestati in un apposito elenco tenuto dal Tribunale della circoscrizione. Una copia di detto elenco era inviata alla Camera di commercio che provvedeva alla stampa di un bollettino.
La disciplina descritta è stata parzialmente modificata dalla L. 480/95 che all'art. 3bis dispone l'istituzione del registro dei protesti informatici [vedi] che ha sostituito le previgenti procedure al fine di accrescere il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali. La L. 108/96 contro l'usura [vedi] ha, poi, introdotto opportuni accorgimenti al fine di evitare a coloro che siano incorsi in modo episodico nel (—) la conseguenza, non rara, di una restrizione del credito bancario per effetto della quale tali soggetti si trovano nella necessità di dover ricorrere al prestito usurario.
Notevole è, comprensibilmente, il discredito commerciale che deriva da tale pubblicità e perciò è previsto che chi paghi la cambiale entro 12 mesi dal (—) può chiedere la cancellazione dall'elenco rivolgendosi tempestivamente al presidente del Tribunale.


PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, SANZIONI E RICORSI
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, SANZIONI E RICORSI
L'agente di affari in mediazione che viola i suoi doveri e manca a qualcuno degli obblighi che la legge gli impone per la sua attività è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
- sospensione dell'attività, inflitta per un periodo non superiore a sei mesi, se vengono compiute irregolarità accertate nell'esercizio dell'attività di mediazione;
- inibizione dell'attività nei casi di incompatibilità oppure quando viene a mancare uno dei requisiti previsti dalla normativa;
- inibizione perpetua all'esercizio dell'attività nei confronti degli agenti che abbiano turbato gravemente il normale andamento del mercato o che abbiano compiuto atti inerenti al loro ufficio durante il periodo di sospensione o sia stata irrogata per tre volte la misura della sospensione.

I procedimenti disciplinari che si concludono con un provvedimento di sospensione, cancellazione o inibizione perpetua dell'attività (ex radiazione dal soppresso Ruolo degli agenti di affari in mediazione) sono annotati ed iscritti per estratto nel R.E.A.. Sono altresì annotati ed iscritti per estratto nel .R.E.A. i provvedimenti amministrativi e penali previsti dal Regolamento di attuazione (D.M. 452/1990) della legge 39/1989. A detti provvedimenti accedono gli uffici del Registro delle Imprese nonché gli altri soggetti interessati nel rispetto delle procedure previste per l'accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

- L'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione senza aver presentato la SCIA per la dichiarazione del possesso dei requisiti è punito con la sanzione amministrativa consistente nella somma compresa tra € 7.500,00 e € 15.000,00 (il pagamento con effetto liberatorio è stabilito pertanto in € 5.000).
- A coloro che sono incorsi per tre volte nella sanzione, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall'art. 348 c.p., nonché l'art. 2231 c.c.
- L'utilizzo nell'esercizio della professione di moduli o formulari non depositati o diversi da quelli depositati è punito con sanzione rispettivamente di € 1.549,00 e di € 516,00.
- Le modifiche/cessazioni inerenti l'attività o il personale ad essa adibito presentate con modello ARC sezione Modifiche dopo 30 giorni dal verificarsi dell'evento sono soggetti a sanzione REA.

Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell'attività adottati dal Conservatore del Registro delle Imprese e contro i provvedimenti sanzionatori è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico entro 30 gg.
Contro i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell'attività è ammesso in alternativa al ricorso gerarchico il ricorso alla giurisdizione esclusiva del TAR competente per territorio.



Provvigione dell'agenzia immobiliare

Sancisce l'articolo 1755 del codice civile che il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice, secondo equità. L'elemento determinante per il diritto alla provvigione è, quindi, il nesso di causalità fra l'affare che si è concluso e l'intervento del mediatore, non avendo nessuna rilevanza la forma dell'incarico. Pertanto, qualora le parti messe in relazione dal mediatore non volessero più eseguire i loro accordi, il mediatore non sarebbe tenuto a restituire la provvigione già percepita e, se non l'avesse ancora ricevuta, avrebbe comunque il diritto di poterla esigere.
Il diritto alla provvigione si prescrive in un anno (art. 2950 c.c)

Pubblicità dei negozi giuridici
(vedi anche trascrizione)

La pubblicità dei negozi giuridici rappresenta un mezzo per dare ai terzi la possibilità di conoscere l'esistenza ed i contenuti dei negozi stessi. E' chiaro che la pubblicità non va confusa con la dichiarazione negoziale, che deve essere preesistente e resa nella forma eventualmente dovuta. Si distinguono tre tipi di pubblicità:
- la pubblicità-notizia (che ha solo effetti informativi), la cui omissione dà luogo ad una sanzione pecuniaria o penale, ma è irrilevante di fronte al rapporto giuridico che resta non solo valido, ma anche opponibile ai terzi. Esempio di pubblicità-notizia è la pubblicazione matrimoniale;
- la pubblicità dichiarativa, che serve a rendere opponibile il negozio ai terzi o ad alcuni terzi (vedi trascrizione). L'omissione della pubblicità non determina l'invalidità del negozio.
- la pubblicità costituiva, nel quale  è requisito per il perfezionamento del negozio. Esempio tipico è la pubblicità ipotecaria, in quanto l'ipoteca si costituisce con l'iscrizione nei registri immobiliari


Lettera Q
Quadro d’unione
(catasto terreni) 

Documento catastale che rappresenta tutti i fogli di mappa dello stesso comune

Qualificazione
Nell'ambito del catasto fabbricati,  consiste nell'individuare in ciascuna zona le varie categorie di immobili, secondo la destinazione ordinaria.
Nell'ambito del catasto terreni consiste nel rilevare, nell'ambito di ciascun comune, le qualità di coltura presenti sulla base di un quadro definito a livello nazionale.

Qualificazione catastale

Attività con la quale si assegna la "qualità" nel catasto terreni e la "destinazione" nel catasto fabbricati

Quasi possesso
(d. civ.) art. 1140 c.c.

Consiste nel cd. possesso dei diritti, e cioè in un'attività corrispondente all'esercizio di un diritto reale sulla cosa altrui

Quietanza
(d. civ.) artt. 1195, 1199, 2704, 2708 c.c. 

Documento rilasciato dal creditore per attestare l'avvenuto pagamento da parte del debitore. Il suo rilascio costituisce un diritto del debitore che sorge al momento dell'adempimento.

Quota di diritto


Frazione della massa ereditaria spettante a ciascun erede espressa in valore o in frazione riferita all'asse ereditario.



Quota di fatto

Frazione della massa ereditaria costituita dai beni effettivamente spettanti a ciascun erede.

Quota disponibile

Quota di patrimonio di cui il de cuius può liberamente disporre con il testamento.


Quota legittima o di riserva

Quota riservata agli eredi legittimari in caso di successione testamentaria.

Quota o rata di ammortamento

Importi periodici mediante i quali viene restituito un capitale ricevuto a prestito


Lettera R
Radiazione dal Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione
(vedi Ruolo degli Agenti di Affari in mediazione)

Rapporto di causalità

È uno degli elementi essenziali per porre a carico di un soggetto l'obbligo di risarcimento del danno da inadempimento o da ritardo nell'adempimento (art. 1223 c.c.) ovvero da fatto illecito (art. 2043 c.c.) [vedi Responsabilità].
Secondo la teoria della causalità adeguata, il danno deve collegarsi ad un fatto secondo criteri di normalità e verosimiglianza.
Nel caso di responsabilità contrattuale, inoltre, l'art. 1225 c.c. stabilisce che il debitore inadempiente, se ha agito con dolo, risponde anche dei danni imprevedibili; se, al contrario, ha agito con colpa, risponde solo dei danni prevedibili.



Rapporto di valuta

Vedi delegazione

Rappresentanza
(d. civ.) artt. 1387-1400 c.c. 

Rientrando nel più ampio fenomeno della collaborazione negoziale sotto forma di sostituzione, la (—) può definirsi come quella figura di sostituzione per cui un determinato soggetto (rappresentante) compie il negozio nell'interesse di un altro soggetto (rappresentato).
Della (—) abbiamo due forme:
— diretta, quando il rappresentante agisce non solo per conto (e cioè nell'interesse), ma anche in nome del rappresentato. In tal caso si ha la spendita del nome altrui e il verificarsi degli effetti del negozio direttamente ed unicamente nella sfera giuridica del rappresentato;
— indiretta, quando il rappresentante agisce solo per conto, ma non in nome del rappresentato. In tal caso il rappresentante agisce in nome proprio, senza spendere il nome del rappresentato e gli effetti giuridici del negozio si realizzano nella sfera giuridica del rappresentante, per cui sarà necessario il compimento di un'ulteriore attività affinché tali effetti possano riversarsi definitivamente in capo al rappresentato.


Rappresentanza del mediatore
(art. 1761 c.c)

Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento. l'articolo 1754 del codice civile vieta al mediatore di rappresentare una delle parti; tale divieto si riferisce al momento che precede la conclusione del contratto. Una volta raggiunto l'accordo, la rappresentanza è ammessa.


Rate costanti

Modalità di restituzione di un mutuo che prevede il pagamento di rate periodiche uguali tra loro.

REA-Repertorio economico amm.vo

REA - REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO
Presso il Registro delle Imprese è istituito il Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (REA).

Il Repertorio rappresenta un´anagrafe che contiene notizie di carattere economico, statistico, amministrativo riguardanti tutti i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese (art. 9 DPR 581/1995), quali, ad esempio, l’apertura e chiusura di unità locali, variazioni di residenza di soci e amministratori.

Debbono, inoltre, iscriversi al REA i soggetti collettivi (associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari) che esercitano un’attività economica, commerciale o agricola, come attività accessoria alla loro attività istituzionale.

Si iscrivono infine le imprese, sia individuali che societarie, con sede principale all’estero, che istituiscono, modificano o cessano una unità locale nel territorio nazionale.

 



Reati edilizi e urbanistici
 (d. urb.) 
Vedi illecito urbanistico

Recesso

(d. civ.) artt. 1373, 1386 c.c. 

È il diritto di sciogliersi da un precedente vincolo contrattuale mediante una dichiarazione unilaterale di volontà comunicata all'altra parte.
Tale diritto può essere: legale, se è previsto dalla legge; ciò vale per alcuni contratti nominati (società, locazione, mandato, mutuo, appalto, deposito, contratto di lavoro); convenzionale, quando è previsto contrattualmente con apposita clausola. Spesso in questi casi è anche previsto un corrispettivo per la parte che è destinata a subire l'esercizio del diritto di (—) consistente nel pagamento di una somma di danaro nelle due forme della multa penitenziale e della caparra penitenziale.
Occorre poi distinguere:
— nei contratti ad esecuzione istantanea (immediata o differita) il (—) può essere esercitato, salvo patto contrario, solo prima che abbia inizio l'esecuzione del contratto (art. 1373 comma 1 c.c.);
— nei contratti di durata (ad esecuzione continuata o periodica), invece, il (—) è ammissibile anche dopo che l'esecuzione del contratto abbia avuto inizio, ma esso, salvo patto contrario, non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione (art. 1373 comma 2 c.c.). Di conseguenza, le parti non possono pretendere la restituzione delle prestazioni già eseguite.
Ipotesi specificamente disciplinata, infine, è quella del recesso dell'associato (art. 24 c.c.).



Recettizietà

Vedi dichiarazione recettizia

Reddito agrario (RA)

(catasto terreni)

E' il reddito dell'agricoltore, cioè di colui che coltiva il fondo, direttamente o anche mediante l’opera di terzi, al fine di ricavarne il maggior profitto possibile. Mentre, quindi, il redditto dominicale è costituito dalla rendita attribuibile al fondo, il reddito agrario deriva dalla conduzione del fondo. Si concretizza in una tariffa che rappresenta  gli interessi sul capitale di esercizio e la remunerazione del lavoro direttivo, stimata a fini catastali. il reddito agrario è determinato applicando le tariffe d'estimo secondo la legge catastale, così come avviene per il reddito dominicale.



Reddito dominicale (RD)

(catasto terreni)
 
E' il reddito del dominus, cioè di colui che ha la disponibilità del fondo (e non necessariamente la conduzione) ed è connesso con la destinazione d'uso dei terreni ai fini della produzione agricola. Si concretizza in una tariffa, che rappresenta il reddito del proprietario del fondo stimato a fini catastali.
 



Regime patrimoniale della famiglia

Vedi comunione legale

Registri immobiliari
(d. civ.) 

Registri tenuti e aggiornati dalle Conservatorie dei (—), attraverso i quali vengono seguite le successive vicende della proprietà immobiliare.
Attualmente è in atto la meccanizzazione dei servizi delle Conservatorie, per realizzare la registrazione a mezzo computer di tutte le note prodotte ai citati uffici.
I (—) sono tenuti, nella quasi totalità delle Regioni italiane, secondo un criterio personale: si fa cioè riferimento alle persone che compiono i negozi per i quali si provvede alla trascrizione, iscrizione o annotazione. Pertanto ogni indagine, da esperirsi presso le Conservatorie per acquisire notizie circa l'esistenza di iscrizioni e trascrizioni afferenti un determinato bene o per individuare a chi appartiene un cespite, non può prescindere dalla conoscenza dei dati anagrafici di almeno uno degli attuali o precedenti proprietari.


Registro dei pagamenti

Documento della contabilità dei lavori che contiene la registrazione dei dati relativi ad ogni certificato di pagamento.

Registro di contabilità

documento della contabilità dei lavori che registra in ordine cronologico le operazioni effettuate, sulla base dei dati forniti dal libretto delle misure

Registro Imprese

REGISTRO IMPRESE
Il Registro delle Imprese è un registro pubblico istituito ai sensi dell’art. 2188 del codice civile e tenuto dalle Camere di Commercio in base a quanto disposto dall’art. 8 della Legge n. 580/93, secondo le modalità contenute nel D.P.R. 581/1995.

Operante dal 19 febbraio 1996, il Registro svolge le funzioni un tempo affidate alle Cancellerie Commerciali dei Tribunali e al Registro delle Ditte, già tenuto dalle stesse Camere.

Ogni impresa, sia collettiva che individuale, è tenuta ad iscriversi nel Registro delle Imprese indicando i dati che riguardano il suo assetto al momento della costituzione e le successive modificazioni.

Il Registro Imprese è istituito in ogni provincia ed è diviso in due sezioni: ordinaria e speciale.

E’ prevista una specifica sezione speciale nella quale si iscrivono le società tra avvocati (D.Lgs. 96/2001) ed una specifica sezione speciale per i gruppi societari (D.Lgs. 6/2003).


IMPORTANTE
Per effetto del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, sono entrate in vigore le disposizioni di semplificazione che riguardano il procedimento amministrativo di inizio dell’attività di agenti di affari in mediazione.
Ai sensi del D.M. 26/10/2011 (decreto attuativo della suddetta “Direttiva servizi”) a partire dal 12 maggio 2012 è stato di conseguenza soppresso il ruolo degli agenti di affari in mediazione.
Pertanto, chi intende svolgere l'attività di agente di affari in mediazione deve presentare telematicamente, tramite la Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa, alla Camera di Commercio nel cui circondario è stabilita la sede operativa, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti, avvalendosi della modulistica pubblicata con Decreto Direttoriale del MISE del 29/11/2011 (www.registroimprese.it); la Camera di Commercio, verificato il possesso dei requisiti, iscriverà l'attività nel registro delle imprese, se svolta in forma d'impresa, oppure nel REA (repertorio delle notizie economiche e amministrative).

In particolare:
- Le persone fisiche attive come imprese individuali e le società già iscritte nel Ruolo sono tenute a inviare in modalità telematica all’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio nel cui circondario è stabilita la sede principale, entro il  30  settembre  2013, (termine fissato da ultimo , dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2013)  una istanza di aggiornamento della propria posizione, tramite il modello informatico “Mediatori” sezione “Aggiornamento posizione RI/REA” per ciascuna sede o unità locale, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività adottata con provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese.
- Le persone fisiche iscritte al Ruolo che non svolgono l’attività in forma di impresa alla data del 12 maggio 2012 sono tenute a inviare in modalità telematica all’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio nel cui circondario è stabilita la loro residenza, entro il  30 settembre 2013 , una istanza di iscrizione della propria posizione nel REA (Repertorio Economico Amministrativo), tramite il modello informatico “Mediatori” sezione “Iscrizione apposita sezione (Transitorio)”. Trascorso il termine del  30 settembre 2013 , l’interessato decade dalla possibilità di iscrizione nell’apposita sezione del REA.

N.B.: L’iscrizione nel soppresso Ruolo, tuttavia, costituisce per le persone fisiche fino al  30 settembre 2016, requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività di mediazione immobiliare e/o merceologica.



A partire dal 12 maggio 2012, inoltre, le imprese individuali e le società sono tenute a nominare, presso ogni sede ed eventuali unità locali dove si svolge l’attività, almeno un soggetto in possesso dei requisiti di idoneità di cui all’art. 3 della legge 39/89, che a qualsiasi titolo esercita l’attività di mediazione per conto dell’impresa. Tale adempimento deve essere effettuato inviando in modalità telematica all’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio nel cui circondario è stabilita la sede principale una istanza di svolgimento dell’attività, tramite il modello informatico “Mediatori” sezione “Requisiti”.
Dalla stessa data, le imprese individuali e le società devono rendere disponibili all’utenza in ogni sede ed unità locale in cui viene svolta l’attività di mediazione, con l’esposizione nei locali oppure con l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative ai compiti e alle attività svolte dai soggetti operanti nella sede ed eventuali unità locali.

Si precisa che non essendo state abrogate le norme di settore che disciplinano l'attività, ad ogni effetto di legge i richiami al ruolo mediatori si intendono riferiti alle iscrizioni previste nel Registro delle Imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

Mediatore occasionale
Alle persone fisiche in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali di cui all’art. 2 della legge 39/89 è consentito di svolgere l’attività di mediazione in modo occasionale e discontinuo nel rispetto degli obblighi di legge, per un periodo non superiore a sessanta giorni in un anno. Lo svolgimento dell’attività di mediazione occasionale è subordinata, inoltre, alla iscrizione dell’interessato nell’apposita sezione del REA. Per effettuare tale iscrizione è necessario segnalare l’inizio dell’attività di mediazione occasionale per via telematica mediante compilazione e sottoscrizione della sezione “SCIA – MOC” del modello informatico “Mediatori” nella quale deve essere indicata, a pena di irricevibilità, la data di cessazione dell’attività di mediazione occasionale. La SCIA di inizio attività di mediazione occasionale non può essere presentata più di una volta all’anno.
Per questa figura professionale non è previsto il rilascio del tesserino di riconoscimento.

REQUISITI
Per l’esercizio dell’attività di mediazione la normativa ha mantenuto l'obbligo di autocertificare tramite SCIA il possesso dei requisiti di idoneità (personali, professionali e morali) previsti dalla Legge n. 39/89 e s.m.i.
Tali requisiti devono essere posseduti dal Titolare quando l'attività di agente di affari in mediazione viene esercitata da Impresa Individuale; se invece l’attività viene svolta da Società, devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti della stessa.
I requisiti devono inoltre essere dichiarati anche da eventuali preposti e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo l’attività di agente di affari in mediazione per conto dell’impresa individuale o della società.

1) Requisiti personali:
• maggiore età;
• godimento dei diritti civili;
• essere cittadino italiano o dell’ Unione europea ovvero cittadino extracomunitario residente in Italia e in possesso del regolare permesso di soggiorno;

2) Requisiti morali:
• non essere stato dichiarato fallito, interdetto, inabilitato;
• non essere stato condannato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, per i delitti di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, non essere stato condannato per un delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
• non essere sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione divenute definitive e non avere procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso.

3) professionali:
Essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
• diploma di scuola secondaria di secondo grado più un corso di formazione con relativo esame finale diretto ad accertare l’attitudine e la capacità professionale dell’aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto. L’esame deve essere sostenuto presso la Camera di Commercio, presentando domanda su apposito modulo. L'esame si svolge secondo le modalità indicate nel Regolamento adottato con deliberazione di Consiglio n. 9 del 27/01/2010. A partire dal 1992 i corsi hanno validità illimitata, cioè non è previsto alcun termine per richiedere l’iscrizione all’esame di idoneità. Per la provincia di Alessandria, l’Azienda Speciale della Camera di Commercio per la formazione alle imprese (ASPERIA), che ha sede presso la stessa Camera, tiene con una certa frequenza tali corsi preparatori, in orari pomeridiani e serali (per saperne di più);
• diploma di scuola media secondaria di secondo grado più un periodo di pratica di almeno 12 mesi continuativi con l’obbligo di frequenza ad uno specifico corso di formazione professionale (ancora in attesa del relativo decreto ministeriale di attuazione);
• essere iscritto nell’apposita Sezione del Rea (posizioni di persone fisiche che non esercitano l’attività)
• essere iscritto nel soppresso Ruolo degli Agenti di affari in mediazione (opzione possibile fino al 30/09/2016);
• solo per i cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o in paese terzo: riconoscimento del titolo professionale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (D. Lgs. 206/2007). competenza dal 2015 passata al MIUR.


L'attività di agente di affari in mediazione si articola nei seguenti settori:
• agenti immobiliari (mettono in relazione due o più parti per la conclusione di un affare nel settore immobiliare);
• agenti merceologici (agenti in mediazione in merci);
• agenti in servizi vari (pubblicità – autotrasporti);
• agenti con mandato a titolo oneroso (mediatore che opera su incarico di una sola delle parti).

Non rientrano nel campo di applicazione delle attività di intermediazione commerciale e di affari di cui alla Legge n. 39/89 le attività di:
• mediatori marittimi;
• mediatori assicurativi;
• soggetti che esercitano attività di intermediazione nei servizi turistici;
• mediatori creditizi;
• agenzie di affari (TULP, art. 115);
• mediatori pubblici (Legge n. 272/1913);
• agenti di cambio o di intermediazione mobiliare.

INCOMPATIBILITA’
L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile, secondo l’articolo 18 della legge 57/2001 recante modifiche alla legge 39/89, con le seguenti attività:
• di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad eccezione delle imprese di mediazione;
• di dipendente di enti pubblici (esclusi coloro che hanno un contratto part-time non superiore al 50%);
• imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.

DOCUMENTAZIONE, MODALITA' PER L'ISCRIZIONE E COSTI
Deve essere prodotta la seguente documentazione:
• domanda di iscrizione al Registro delle Imprese tramite ComUnica, secondo la modulistica prevista per l'impresa individuale o collettiva con allegato il modello per l'inizio attività: Allegato A) Modello Mediatori- Sez. SCIA. Requisiti e ed eventualmente Formulari.
• polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali dell’attività di mediatore e a tutela dei clienti (gli importi minimi stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico sono: € 260.000,00 per le imprese individuali; € 520.000,00 per le società di persone; € 1.550.000,00 per le società di capitale; caratteristiche della polizza: assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti; copertura per chiunque, all’interno dell’azienda, svolga a qualsiasi titolo l’attività di mediazione; copertura di tutte le sezioni iscritte a ruolo, attraverso un’unica polizza omnicomprensiva oppure più polizze separate a copertura di ciascuna attività; polizza assicurativa a parte per chi, coperto da polizza assicurativa in quanto operante in società di mediazione, intenda svolgere l’attività anche a titolo individuale);
• nel caso in cui il file dei requisiti contenga dichiarazione degli interessati non firmato digitalmente (esempio procuratore, institore, dipendente) è necessario allegare la SCIA con firma autografa del dichiarante e documento di identità scansionati.

Sono infine dovuti l'imposta di bollo, i diritti di segreteria e il diritto annuo come previsto per l’iscrizione al registro imprese.

La data di inizio attività dovrà coincidere con la data di prestazione della SCIA e della ComUnica.

MODIFICHE E/O CESSAZIONI
Compilazione della modulistica RI/REA con allegato il modello "Mediatori" alla sezione "Modifiche" in caso variazione delle persone che partecipano a qualsiasi titolo all’attività dell’impresa (amministratori, soci partecipanti di società di persone e società di capitali, dipendenti, collaboratori etc.) per le quali deve essere compilata la sezione "Requisiti" se trattasi di nuova nomina.
Inoltre la SCIA è richiesta per ogni tipo di variazione dell’attività da parte dell’impresa unitamente ai moduli RI/REA (ad esempio apertura di unità locale con attività di agente di affari in mediazione); 
Le modifiche/cessazione devono essere comunicate all’ufficio del Registro Imprese entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.

PERSONE FISICHE CHE CESSANO L’ATTIVITA’
I soggetti che cessano di svolgere l’attività all’interno di un’impresa al fine di mantenere i propri requisiti possono richiedere, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nell’apposita sezione del REA tramite la presentazione telematica del modello "Mediatori" sezione "Iscrizione nell’apposita sezione (a regime)".
Tale richiesta comporta la cancellazione del soggetto dalla posizione dell’impresa e la restituzione della tessera personale di riconoscimento rilasciata dal Registro delle Imprese.

TEMPI
L’inizio dell’attività con presentazione della SCIA telematica all’ufficio Registro delle Imprese tramite la procedura Comunicazione Unica consente di avviare subito l’attività come impresa in forza delle autocertificazioni dei requisiti previsti dalla legge di settore e concede 60 giorni di tempo alla pubblica amministrazione per adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività.

FORMULARI
I mediatori che nell’esercizio dell’attività si avvalgono di moduli o formulari devono depositarli al Registro delle Imprese prima di utilizzarli.
I moduli o formulari devono riportare il numero REA e il codice fiscale dell’impresa.
Il deposito di moduli e formulari deve essere effettuato esclusivamente per via telematica mediante il modello informatico “Mediatori” sezione “Formulari”. La compilazione della sezione “Formulari” è effettuato preventivamente alla messa in utilizzo dei moduli e formulari oggetto di deposito. Nel caso in cui il deposito sia contestuale all’avvio dell’attività la compilazione della sezione “Formulari” deve essere contestuale alla compilazione della sezione “SCIA” del modello “Mediatori”.
Il deposito in formato cartaceo dei formulari è consentito fino al 11/08/2012.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, SANZIONI E RICORSI
L’agente di affari in mediazione che viola i suoi doveri e manca a qualcuno degli obblighi che la legge gli impone per la sua attività è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
- sospensione dell’attività, inflitta per un periodo non superiore a sei mesi, se vengono compiute irregolarità accertate nell’esercizio dell’attività di mediazione;
- inibizione dell’attività nei casi di incompatibilità oppure quando viene a mancare uno dei requisiti previsti dalla normativa;
- inibizione perpetua all’esercizio dell’attività nei confronti degli agenti che abbiano turbato gravemente il normale andamento del mercato o che abbiano compiuto atti inerenti al loro ufficio durante il periodo di sospensione o sia stata irrogata per tre volte la misura della sospensione.

I procedimenti disciplinari che si concludono con un provvedimento di sospensione, cancellazione o inibizione perpetua dell’attività (ex radiazione dal soppresso Ruolo degli agenti di affari in mediazione) sono annotati ed iscritti per estratto nel R.E.A.. Sono altresì annotati ed iscritti per estratto nel .R.E.A. i provvedimenti amministrativi e penali previsti dal Regolamento di attuazione (D.M. 452/1990) della legge 39/1989. A detti provvedimenti accedono gli uffici del Registro delle Imprese nonché gli altri soggetti interessati nel rispetto delle procedure previste per l’accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

- L'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione senza aver presentato la SCIA per la dichiarazione del possesso dei requisiti è punito con la sanzione amministrativa consistente nella somma compresa tra € 7.500,00 e € 15.000,00 (il pagamento con effetto liberatorio è stabilito pertanto in € 5.000).
- A coloro che sono incorsi per 1  volta nella sanzione, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall’art. 348 c.p., nonché l’art. 2231 c.c.
- L’utilizzo nell’esercizio della professione di moduli o formulari non depositati o diversi da quelli depositati è punito con sanzione rispettivamente di € 1.549,00 e di € 516,00.
- Le modifiche/cessazioni inerenti l’attività o il personale ad essa adibito presentate con modello ARC sezione Modifiche dopo 30 giorni dal verificarsi dell’evento sono soggetti a sanzione REA.

Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell’attività adottati dal Conservatore del Registro delle Imprese e contro i provvedimenti sanzionatori è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico entro 30 gg.
Contro i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell’attività è ammesso in alternativa al ricorso gerarchico il ricorso alla giurisdizione esclusiva del TAR competente per territorio.

IMPRESE ESTERE
Le imprese che hanno la sede in uno Stato membro nell’Unione Europea e che sono abilitate allo svolgimento dell’attività nel proprio Paese, possono iniziare l’attività in Italia iscrivendosi nel Registro delle Imprese e nel Rea nel rispetto della disciplina comunitaria (diritto di stabilimento).
La prestazione temporanea e occasionale dell’attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea che sono abilitate in base alle leggi del proprio Paese a svolgere l’attività se non aventi una sede o unità locale in Italia (libera prestazione di servizi). In tal caso è necessario che l’impresa comunitaria nei 30 giorni precedenti l’inizio dell’attività in Italia presenti una dichiarazione di intenti al Ministero dello Sviluppo Economico.
Le imprese aventi sede nell’Unione Europea che esercitano l’attività di agente di affari in mediazione in diritto di stabilimento devono dimostrare di avere prestato la polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali prevista dalla normativa con garanzia equivalente o essenzialmente comparabile nello Stato membro in cui è già stabilita. 

VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI
Il Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della Scia, la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività, nonché la permanenza dei requisiti di tutti coloro che esercitano l’attività per conto dell’impresa individuale o della società.
Anche per le posizioni iscritte nell’apposita sezione del REA viene effettuata la verifica della permanenza dei requisiti almeno una volta ogni quattro anni dalla data dell’iscrizione.
Qualora sia verificata la perdita di un requisito di legge viene avviato, secondo i casi, il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività nonché eventuali procedimenti disciplinari o accertamenti di violazioni amministrative.

PERIODO TRANSITORIO (dal 12/05/2012 al 30/09/2013)
Tutte le imprese attive e iscritte nel Ruolo agenti di affari in mediazione al 12/05/2012 devono compilare il modello “Mediatori” sezione "Aggiornamento posizione RI/REA" per ciascuna sede o unità locale dove viene svolta l’attività e inviarlo telematicamente al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia della sede principale entro il 30/09/2013; dopo tale data alle imprese inadempienti verrà iniziato il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività.
Le persone fisiche iscritte nel Ruolo agenti di affari in mediazione al 12/05/2012 che non svolgono l’attività presso alcuna impresa devono compilare il modello “Mediatori” sezione "Iscrizione apposita sezione (transitorio)" e inviarlo telematicamente al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia di residenza entro il  30/09/2013; dopo tale data non potranno più iscriversi nell’apposita sezione transitoria del Rea. L’iscrizione nel soppresso Ruolo costituirà comunque requisito professionale abilitante per l’inizio dell’attività fino al  30/09/2016 anche per coloro che avevano ottenuto l’iscrizione nel ruolo senza il possesso dei requisiti professionali previsti dalla vigente normativa cioè diploma di scuola secondaria di secondo grado, frequenza del corso di formazione professionale ed esame di idoneità.



 



Regolamento assembleare condominiale (o interno)
(d. civ.) art. 1138 c.c. 

Regolamento recante la disciplina relativa all'uso delle cose comuni e alla ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino [vedi], nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.
Se i condomini sono più di dieci, il (—) è obbligatorio.
Il (—) deve essere approvato dalla assemblea dei condomini con deliberazione approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Il (—) non può derogare alle norme contenute negli artt. 1118 comma 2, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 c.c.


Regolamento condominiale contrattuale (o esterno)

È il regolamento approvato dall'unanimità dei condomini o imposto dal costruttore agli acquirenti delle unità immobiliari. Può essere cambiato solo con l'unanimità dei consensi (salvo le norme di semplice gestione) e dovrebbe essere trascritto in allegato all'atto di acquisto


Regolamento di igiene e sanità

Insieme di norme di livello locale che stabiliscono le prescrizioni per la salubrità dell'aggregato urbano e rurale e delle abitazioni.

Regolamento edilizio
(d. urb.) L. 17-8-1942, n. 1150 

Atto amministrativo a contenuto normativo tendente ad assicurare la salubrità, l'aspetto e il decoro dei centri urbani in osservanza di quanto disposto dai piani urbanistici, con il quale i Comuni debbono dettare norme pratiche relative alla edificazione, in armonia con le disposizioni contenute nella legge urbanistica (L. 1150/42) e nel T.U. delle leggi sanitarie n. 1265/34.
Il (—) ha la duplice natura di completamento ed ulteriore specificazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e di norma generale sull'esplicazione dei controlli intesi a verificare l'attuazione della pianificazione.
Tutti i Comuni sono obbligati ad adottare un (—).
Per i Comuni sprovvisti di piano regolatore nel (—) deve essere inserito anche il programma di fabbricazione  con l'indicazione dei limiti di ciascuna zona, la precisazione dei tipi edilizi e le eventuali direttrici di espansione.
Il (—) è predisposto dalla Giunta comunale e adottato con delibera del Consiglio Comunale: indi dev'essere approvato dalla Regione.

Regolarità Urbanistica ed edilizia

Conformità di un immobile alla prescrizioni della normativa urbanistica ed edilizia

Regresso [Azione di]
(d. comm.)

[vedi Cambiale; Assegno]

Regresso [Diritto di]
(d. civ.) art. 1299 c.c. 

È il diritto di rivalsa che spetta al condebitore adempiente nei confronti degli altri condebitori solidali a seguito del pagamento fatto al creditore.
Il (—) può avere titolo o nel particolare rapporto contrattuale intercorrente tra i condebitori (mandato, società etc.) o nella legge, nel qual caso si parla di diritto legale di (—).
Il (—) si sostanzia nel rimborso per quota di quanto il debitore abbia pagato per capitale, spese e interessi.
Il (—) legale ha per fondamento il principio della ripartizione interna della prestazione.
La regola della solidarietà passiva [vedi Obbligazione] che impone ai singoli debitori il pagamento dell'intero fa nascere l'esigenza di un riequilibrio interno del carico della prestazione e a questa esigenza risponde l'azione di (—).
Le quote di ripartizione interna della prestazione si presumono eguali fino a prova contraria, e l'onere di tale prova grava sul debitore che abbia pagato, qualora questi chieda il rimborso per una quota maggiore.
[vedi anche Fideiussione].

Relazione notarile

Il notaio quando predispone atti aventi per oggetto beni immobili è tenuto ad accertare chi risulti essere, in base a validi titoli di acquisto, proprietario o titolare di diritti reali sul bene stesso, ad individuarne gli eventuali pesi e gravami, a descriverne i dati catastali e a verificare la continuità delle trascrizioni (cioè che ciascun proprietario sia divenuto tale in base ad un valido titolo di provenienza da parte di colui che risultava essere precedentemente proprietario). Il mezzo per effettuare queste verifiche è l'ispezione ipo-catastale ventennale presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari che si estrinseca, nel caso dei mutui, nella relazione notarile preliminare.



Relazione notarile definitiva

E' la Relazione Notarile che viene redatta ad atto contestuale di compravendita e mutuo avvenuto dove comparirà la presenza dell'ipoteca in favore della Banca che ha concesso il mutuo al nuovo proprietario dell'immobile oggetto dell'operazione.


Relazione notarile preliminare

E' la Relazione Notarile che viene redatta prima dell'avvenuto atto contestuale di compravendita e mutuo.



Rendimento

Indica l'incremento o il decremento di un capitale in un investimento

Rendita assoluta

Parte della rendita edilizia che dipende dalla scarsità dei terreni edificabili rispetto alla domanda.


Rendita catastale

(catasto fabbricati) 

Costituisce la base imponibile per calcolare tutti i tributi connessi con la proprietà dell'unità immobiliare.  L'importo della rendita si trova nella visura catastale. La rendita catastale è il redditto medio ordinario al lordo delle imposte ritraibile dall'immobile, detratte le spese di gestione, riparazione, manutenzione ed eventuali perdite.



Rendita differenziale

Parte della rendita edilizia che dipende dal fatto che alcuni terreni sono più adatti di altri all'uso edificatorio a causa della localizzazione e della dotazione di infrastrutture, servizi ecc.


Rendita edilizia

Incremento dei valori dei terreni nel passaggio dall'utilizzazione agricola a quella edificatoria


Requisiti morali
(Vedi Ruolo degli Agenti di Affari in mediazione)

Rescissione
(d. civ.) artt. 1447-1452 c.c. 

Scioglimento del vincolo contrattuale conseguente ad un vizio genetico del sinallagma. Il rimedio è azionabile solo nelle ipotesi di contratti a prestazioni corrispettive. Non è ammissibile per i contratti aleatori.


Responsabilità
(d. civ. artt. 1218, 1337, 1338, 2043 ss. c.c. )

È la conseguenza di un comportamento antigiuridico che comporta il dovere, per il soggetto cui essa è attribuita, di sottostare alla sanzione prevista dall'ordinamento.
Conseguenza della violazione di un dovere giuridico nell'ambito dei rapporti interprivati è la nascita di un'obbligazione risarcitoria volta alla riparazione del pregiudizio economico subito dal soggetto danneggiato.
Sul piano dei rapporti di diritto internazionale privato, la (—) per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento; il danneggiato, però, può chiedere che sia applicata la legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno (art. 62 L. 218/95).
La (—) civile può essere contrattuale, precontrattuale o extracontrattuale:
• (—) contrattuale art. 1218 c.c.
Quando il mancato od inesatto adempimento dipende da cause imputabili al debitore (es.: negligenza, dimenticanza etc.), questi è tenuto al risarcimento del danno. La (—) contrattuale presuppone l'esistenza di un rapporto giuridico tra il responsabile e colui che ha subito il danno (debitore-creditore).
L'art. 1218 c.c. stabilisce, al riguardo, una presunzione relativa di responsabilità superabile dal debitore attraverso la dimostrazione della non imputabilità dell'inadempimento. In altri termini, il creditore deve limitarsi a provare il fatto storico della mancata attuazione del rapporto obbligatorio e l'entità del danno sofferto mentre è onere del debitore provare che l'inadempimento è dovuto ad una causa oggettiva a lui estranea.
• (—) precontrattuale artt. 1337, 1338 c.c.
A differenza della precedente, tale figura non presuppone un rapporto giuridico, ma solo un generico obbligo di correttezza e buona fede nello svolgimento delle trattative contrattuali. Discusso è il suo inquadramento dogmatico ma l'opinione dominante la riconduce all'alveo della (—) extracontrattuale.
Sorge nella fase che precede la stipulazione del contratto e la misura dei danni riparabili è diversa da quella dovuta nell'ipotesi di inadempimento di un contratto.
L'interesse leso in caso di (—) precontrattuale, non è l'interesse alla conclusione del contratto, bensì l'interesse a non ricevere menomazioni patrimoniali dal fatto di svolgere trattative contrattuali inutili (interesse negativo).
Il danno risarcibile, quindi, comprende: le spese e le perdite connesse strettamente con le trattative (cd. danno emergente); il vantaggio che la parte avrebbe potuto procurarsi con altre contrattazioni (cd. lucro cessante).
• (—) extracontrattuale artt. 2043 ss. c.c.
Sorge in conseguenza della inosservanza del divieto del neminem laedere e comporta l'obbligo del risarcimento del danno.
Gli elementi dell'illecito extracontrattuale sono: un comportamento, che può essere sia commissivo che omissivo; un danno, provocato da questo comportamento, che sia qualificato ingiusto dall'ordinamento; un nesso di causalità tra il comportamento ed il danno [vedi Rapporto di causalità].
Presupposto della (—) è l'imputabilità, in quanto l'autore del fatto deve essere capace d'intendere e di volere [vedi Incapacità].
Fondamento della (—) extracontrattuale (od aquiliana) è la colpevolezza, che può comprendere le due distinte ipotesi della colpa e del dolo.
Tuttavia, accanto alla regola generale (art. 2043 c.c.), fondata sul principio della colpa, il nostro ordinamento contiene, nel codice civile (artt. 2047 ss. c.c.) e in talune leggi speciali, ipotesi tipiche di (—) in cui si prescinde dall'elemento soggettivo della colpa (cd. responsabilità oggettiva) o nelle quali il criterio di imputazione del danno non è mai direttamente la colpa, ma, di volta in volta, l'esercizio di un'attività pericolosa (artt. 2050 e 2054 c.c.), la custodia di cose (art. 2051 c.c.) la proprietà di animali (art. 2052 c.c.)  o di edifici (art. 2053 c.c.)  etc.


Restauro e risanamento conservativo

Intervento volto a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso ad esso compatibili.


Revoca tacita del mandato
(d. civ. art. 1724 c.c)

La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o per il compimento di questo da parte del mandante comportano la revoca del mandato e producono effetto dal giorno in cui sono stati comunicati al mandatario.


Riabilitazione
(d. pen.) artt. 178-181 c.p. 

Istituto che ha la finalità di restituire al condannato quelle facoltà giuridiche che la sentenza gli ha sottratto, mediante la irrogazione di pene accessorie.
La (—), quindi, estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.


Ricorso abusivo al credito [Reato di]
(d. pen.) art. 218 R.D. 16-3-1942, n. 267 

È un reato fallimentare che si consuma allorché l'imprenditore esercente un'attività commerciale ricorra o continui a ricorrere al credito dissimulando il proprio dissesto, salvo che il fatto costituisca un reato più grave.
Le disposizioni di tale articolo si applicano anche agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci, ai liquidatori di società dichiarate fallite ed all'institore dell'imprenditore dichiarato fallito.
Il (—) presuppone la dichiarazione di fallimento a carico dell'imprenditore.

Riduzione [Azione di]
(d. civ.) artt. 553-564 c.c.  

È l'azione che ha per scopo la reintegrazione della legittima, mediante la (—) delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre.
Soggetti attivi legittimati all'azione di (—), sono:
— il legittimario leso o pretermesso;
— l'erede del legittimario;
— l'avente causa del legittimario.
Il legittimario, che eserciti la (—) di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla propria porzione di legittima le donazioni (dirette o indirette) ed i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato dal donante o dal testatore.
L'azione di (—) è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dall'apertura della successione.
Il legittimario, che mediante la (—) abbia fatto dichiarare inefficace la disposizione lesiva, può ottenere quindi la restituzione dell'immobile oggetto di tale disposizione e lo riceve libero da ogni peso o ipoteca.


Riduzione d’imposta
(d. trib.) art. 25 D.Lgs. 31-10-1990, n. 346

Anche le (—), al pari delle detrazioni, consentono un'attenuazione dell'imposizione fiscale. Esse consistono, infatti, in particolari agevolazioni che permettono al contribuente di pagare le imposte applicando un'aliquota inferiore rispetto a quella normale. Esempi di riduzioni d'imposta si hanno nel campo dell'IVA la quale si paga con aliquota ridotta per le cessioni di beni di largo consumo (pane, latte etc.); nell'imposta di successione in alcuni casi specifici previsti dalla legge etc.


Rimborso delle spese all'agente immobiliare

Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite, anche se l'affare non si è concluso. Ovviamente il rimborso è dovuto solo quando le spese siano state sostenute dal mediatore non già di propria inziativa, ma in base all'incarico di una delle parti. 
Il mediatore può anche rinunciare al rimborso.


Rimborso in un'unica soluzione

Le rate, tranne l'ultima, sono costituite dalla sola quota interessi. L'intero capitale viene restituito in un'unica soluzione alla scadenza del contratto di mutuo con l'ultima rata.


Rinegoziazione del contratto di mutuo

Nel caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo stipulato per l'acquisto di propria abitazione si continua ad aver diritto alla detrazione prevista dalla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo.
Tale trattamento si mantiene, tuttavia, solo se:
• sono rimaste invariate le parti contraenti;
• non sia mutato l'immobile concesso in garanzia;
• l'importo del mutuo non risulti superiore alla residua quota di capitale (comprensivo delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso calcolati al cambio del giorno in cui avviene la conversione, nonché degli eventuali oneri per l'estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto.
Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avvenga, anziché con il contraente originario, tra l'istituto di credito e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.


Rinnovazione del contratto
(d. civ.)

Ripetizione di un contratto già concluso in una forma diversa da quella in cui è avvenuta la stipula, oppure di un contratto del quale si è perduto o distrutto il documento originario. Si ha (—) anche quando le parti chiariscono il contenuto del contratto tra loro intercorso.
La (—) comporta solo il mutamento estrinseco nella fonte del rapporto, la cui sostanza resta invariata.


Ripartizione dell’attivo
(d. fall.) artt. 110-117 R.D. 16-3-1942, n. 267 

È la suddivisione, tra i creditori, dell'attivo fallimentare ovvero di quanto conseguito attraverso la liquidazione dei beni del fallito. È questa una fase eventuale e non necessaria della procedura, in quanto il fallimento può anche chiudersi per mancanza di attivo. Al riparto hanno diritto di partecipare tutti quei creditori il cui credito è stato ammesso al passivo.
Nella previsione legislativa, la (—) avviene mediante ripartizioni parziali ed una ripartizione finale: poco frequente è, però, nella pratica, l'attuazione di più riparti.
Ogni piano di riparto parziale, redatto dal curatore, deve essere approvato e reso definitivo dal giudice delegato. Alla liquidazione definitiva o riparto finale, si provvede dopo l'approvazione del rendiconto di gestione del curatore.




Risarcimento del danno
(d. civ.) artt. 1223-1227 e 2056 c.c. 

Funzione precipua del (—) è la reintegrazione del pregiudizio conseguente all'inadempimento contrattuale o ad un fatto illecito [vedi Atto illecito; Responsabilità].
La legge distingue tra (—): in forma specifica, consistente nella riproduzione di una "situazione materiale corrispondente a quella che sarebbe sussistita se non fosse intervenuto il fatto" produttivo dell'obbligazione risarcitoria; per equivalente, comportante il pagamento di una somma di denaro corrispondente alla perdita subita e al mancato guadagno.
Il danno si distingue in danno patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo risarcibile nei soli casi determinati dalla legge (art. 2059) e sempre che il fatto costituisca reato.
Il (—) deve comprendere sia il danno emergente, sia il lucro cessante.
Nel caso di danno da inadempimento o ritardo contrattuale, il (—) è limitato ai soli danni prevedibili nel momento in cui sorse l'obbligazione, a meno che l'inadempimento abbia carattere doloso, mentre tale prevedibilità non rileva nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
L'obbligo del (—) è un tipico debito di valore e, quindi, nel calcolo dell'entità del danno si deve tener conto della svalutazione monetaria; per il ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi moratori. Il giudice, qualora il danno non possa essere provato nel suo esatto ammontare, può ricorrere a criteri equitativi.
In tema di (—) da illecito extracontrattuale con la sent. del 17-2-1995, n. 1712 la Corte di Cassazione, nel ribadire che il (—) emergente deve tener conto della svalutazione monetaria, pur confermando che il ritardo nella liquidazione della somma dev'essere anch'esso risarcito, ha tuttavia ritenuto impercorribile la via degli interessi compensativi. Di conseguenza il danneggiato dovrà provare e quantificare il danno subito dal mancato godimento della somma; potranno dal giudice essere applicate presunzioni e criteri equitativi, e quindi anche il criterio degli interessi, che, tuttavia non andranno calcolati sulla somma rivalutata in sede di decisione, ma sulla somma iniziale poiché ciò si tradurrebbe una rivalutazione degli interessi stessi contro il divieto di anatocismo.


Risoluzione del contratto
(d. civ. artt. 1453-1469 c.c.)

Scioglimento di un contratto a prestazioni corrispettive per il sopravvenire di fatti che alterano l'equilibrio tra le prestazioni (cd. sinallagma). Il vizio del sinallagma, in tal caso, non è genetico ma funzionale e i fatti che lo determinano possono essere causati dal comportamento delle parti o da eventi imprevedibili estranei alla loro sfera di controllo.
Il codice ha disciplinato tre figure tipiche in cui, dopo la conclusione di un contratto a prestazioni corrispettive, si verifica una disfunzione nel nesso di interdipendenza tra le prestazioni:
— la (—) per inadempimento;
— la (—) per impossibilità sopravvenuta [vedi Impossibilità della prestazione];
— la (—) per eccessiva onerosità  della prestazione.
La (—) per inadempimento può essere di diritto (o automatica) allorquando si produce senza necessità di ricorrere ad una pronuncia giudiziale. Ciò non toglie tuttavia che le parti, in caso di contestazione, possano adire l'autorità giudiziaria: in tal caso però la pronuncia non avrà carattere costitutivo ma si limiterà ad accertare se la (—) si è verificata o meno.
Negli altri casi, il contraente che voglia risolvere il contratto deve agire giudizialmente e la pronuncia risolutiva ha, in tal caso, carattere costitutivo.
La (—) ha effetto retroattivo, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, per i quali la (—) non si estende alle prestazioni già eseguite.
La retroattività è detta obbligatoria o personale, in quanto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi.
Nel caso di (—) giudiziale, tuttavia, qualora il rapporto contrattuale abbia ad oggetto beni immobili o mobili registrati, il contraente che chiede la (—) può tutelarsi anche nei confronti dei terzi acquirenti, trascrivendo la domanda.


Ristruttrazione edilizia

Intervento volto a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.


Ristrutturazione con concessione edilizia


Intervento non più previsto dal Testo Unico dell'edilizia, che oggi fa riferimento a: interventi di ristrutturazione edilizia  che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.  



Ristrutturazione urbanistica

Intervento volto alla modificazione del disegno dei lotti, degli isolati, della rete stradale per migliorare la fruizione di un comparto urbano.



Ritenuta alla fonte
(d. trib.) art. 23 ss. D.P.R. 29-9-1973, n. 600 

Meccanismo in base al quale il sostituto d'imposta assume l'obbligazione di trattenere somme di denaro, che avrebbe dovuto corrispondere ad altro soggetto (sostituito), e di versarle al fisco a titolo di pagamento delle imposte dovute dal sostituito.
La (—) costituisce, quindi, una delle forme di riscossione delle imposte. Il sostituto è tenuto ad assolvere tale obbligo in ragione del fatto che egli detiene la disponibilità di somme che deve al soggetto passivo e che costituiscono reddito per quest'ultimo.
Le (—) sono di due tipi:
a titolo d'acconto. Sono operate, per i tributi diretti [vedi IRPEF; ] sugli emolumenti corrisposti a lavoratori dipendenti, nonché su indennità, gettoni e altri compensi costituenti redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente. Altre forme di ritenuta d'acconto sono operate sui compensi da corrispondere a terzi per prestazioni di lavoro autonomo o per prestazioni inerenti rapporti di agenzia, mediazione etc. Sono ancora previste ritenute d'acconto: per le società di capitali in relazione agli utili corrisposti ai soci, per le società ed enti che abbiano emesso obbligazioni o titoli similari, in relazione alle somme pagate a titolo di premio o interessi; per le banche, in relazione alle somme liquidate a titolo d'interesse ai depositanti o correntisti etc.;
a titolo d'imposta. In questi casi l'accantonamento operato è calcolato in misura tale che la somma trattenuta dal sostituto consenta al sostituito di adempiere per intero ed in via definitiva i propri obblighi tributari per quella parte di reddito che viene tassata. Un esempio di ritenuta alla fonte a titolo d'imposta è dato dalla (—) operata in occasione del pagamento di premi e vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, concorsi a premi etc.


Ritenuta a titolo d’acconto
(d. trib.) 

[vedi Ritenuta alla fonte].


Ritenuta a titolo d’imposta
(d. trib.) 

[vedi Ritenuta alla fonte].


Ritenuta diretta

Le imposte sui redditi sono riscosse mediante:
a) ritenuta diretta;
b) versamenti diretti del contribuente all'esattoria e alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;
c) iscrizione nei ruoli.
Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla legge e secondo le modalita' previste dalle norme sulla contabilita' generale dello Stato.


Rogito

E' l' Atto notarile finale della compravendita attraverso il quale il venditore trasferisce la proprietà di un bene all'acquirente contro il pagamento di un prezzo


Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione (ex)

( legge 39/89) e s.m.i. - Con l'entrata in vigore  (8 maggio 2010) del D.lgs. 59/2010  è stato soppresso il ruolo degli agenti di affari in mediazione e tutti i richiami contenuti nelle leggi vigenti alla  soppressa iscrizione nel ruolo , si intendono "ad ogni effetto di legge" riferiti alle iscrizioni  nel Registro Imprese  o nel REA  previste dalle nuove norme.


L’agente di affari in mediazione (mediatore) è colui che "mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza“ (art. 1754 c.c.).


FONTI NORMATIVE:
articoli 1754 e seguenti del codice civile
legge n. 39/1989, modificata dall’articolo 18 della legge 57/2001
D.M. 21.02.1990 n. 300
D.M. 21.12.1990 n. 452
D.M. 07.10.1993 n. 589
D.P.R. 6.11.1960 n. 1926
D.L. 04.07.06 n. 223 convertito in L. 04.08.06 n. 248
L. 296/06 (Finanziaria 2007)


L'ATTIVITA' DELL'AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE
Caratteristica del mediatore è quella di mettere in relazione due o più parti senza curare gli interessi particolari di una di esse. Il mediatore ha, infatti, un vero e proprio dovere di imparzialità sino alla conclusione dell’affare; una volta concluso l’affare, tale dovere viene meno e pertanto il mediatore può assumere la rappresentanza di una delle parti per quanto concerne l’espletamento degli adempimenti conseguenti alla stipulazione.

L’attività di mediazione può essere esercitata singolarmente come ditta individuale oppure in forma di società.

IMPORTANTE
Per effetto del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, sono entrate in vigore le disposizioni di semplificazione che riguardano il procedimento amministrativo di inizio dell’attività di agenti di affari in mediazione.
Ai sensi del D.M. 26/10/2011 (decreto attuativo della suddetta “Direttiva servizi”) a partire dal 12 maggio 2012 è stato di conseguenza soppresso il ruolo degli agenti di affari in mediazione.
Pertanto, chi intende svolgere l'attività di agente di affari in mediazione deve presentare telematicamente, tramite la Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa, alla Camera di Commercio nel cui circondario è stabilita la sede operativa, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti, avvalendosi della modulistica pubblicata con Decreto Direttoriale del MISE del 29/11/2011 (www.registroimprese.it); la Camera di Commercio, verificato il possesso dei requisiti, iscriverà l'attività nel registro delle imprese, se svolta in forma d'impresa, oppure nel REA (repertorio delle notizie economiche e amministrative).

In particolare:
- Le persone fisiche attive come imprese individuali e le società già iscritte nel Ruolo sono tenute a inviare in modalità telematica all’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio nel cui circondario è stabilita la sede principale, entro il 12 maggio 2013, una istanza di aggiornamento della propria posizione, tramite il modello informatico “Mediatori” sezione “Aggiornamento posizione RI/REA” per ciascuna sede o unità locale, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività adottata con provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese.
- Le persone fisiche iscritte al Ruolo che non svolgono l’attività in forma di impresa alla data del 12 maggio 2012 sono tenute a inviare in modalità telematica all’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio nel cui circondario è stabilita la loro residenza, entro il  30/09/2013 (D.M. 23/04/2013), una istanza di iscrizione della propria posizione nel REA (Repertorio Economico Amministrativo), tramite il modello informatico “Mediatori” sezione “Iscrizione apposita sezione (Transitorio)”. Trascorso il termine del 12 maggio 2013, l’interessato decade dalla possibilità di iscrizione nell’apposita sezione del REA.

N.B.: L’iscrizione nel soppresso Ruolo, tuttavia, costituisce per le persone fisiche fino al  30/09/2016, requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività di mediazione immobiliare e/o merceologica.

Attenzione:
In considerazione dell’ampio periodo di tempo (un anno) previsto per effettuare i suddetti adempimenti e della probabilità di modifiche sia di carattere normativo che informatico, si invitano tutti i soggetti interessati a non concentrare l’invio di comunicazioni di aggiornamento nei giorni immediatamente successivi al 12 maggio 2012.

A partire dal 12 maggio 2012, inoltre, le imprese individuali e le società sono tenute a nominare, presso ogni sede ed eventuali unità locali dove si svolge l’attività, almeno un soggetto in possesso dei requisiti di idoneità di cui all’art. 3 della legge 39/89, che a qualsiasi titolo esercita l’attività di mediazione per conto dell’impresa. Tale adempimento deve essere effettuato inviando in modalità telematica all’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio nel cui circondario è stabilita la sede principale una istanza di svolgimento dell’attività, tramite il modello informatico “Mediatori” sezione “Requisiti”.
Dalla stessa data, le imprese individuali e le società devono rendere disponibili all’utenza in ogni sede ed unità locale in cui viene svolta l’attività di mediazione, con l’esposizione nei locali oppure con l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative ai compiti e alle attività svolte dai soggetti operanti nella sede ed eventuali unità locali.

Si precisa che non essendo state abrogate le norme di settore che disciplinano l'attività, ad ogni effetto di legge i richiami al ruolo mediatori si intendono riferiti alle iscrizioni previste nel Registro delle Imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

Mediatore occasionale
Alle persone fisiche in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali di cui all’art. 2 della legge 39/89 è consentito di svolgere l’attività di mediazione in modo occasionale e discontinuo nel rispetto degli obblighi di legge, per un periodo non superiore a sessanta giorni in un anno. Lo svolgimento dell’attività di mediazione occasionale è subordinata, inoltre, alla iscrizione dell’interessato nell’apposita sezione del REA. Per effettuare tale iscrizione è necessario segnalare l’inizio dell’attività di mediazione occasionale per via telematica mediante compilazione e sottoscrizione della sezione “SCIA – MOC” del modello informatico “Mediatori” nella quale deve essere indicata, a pena di irricevibilità, la data di cessazione dell’attività di mediazione occasionale. La SCIA di inizio attività di mediazione occasionale non può essere presentata più di una volta all’anno.
Per questa figura professionale non è previsto il rilascio del tesserino di riconoscimento.

REQUISITI
Per l’esercizio dell’attività di mediazione la normativa ha mantenuto l'obbligo di autocertificare tramite SCIA il possesso dei requisiti di idoneità (personali, professionali e morali) previsti dalla Legge n. 39/89 e s.m.i.
Tali requisiti devono essere posseduti dal Titolare quando l'attività di agente di affari in mediazione viene esercitata da Impresa Individuale; se invece l’attività viene svolta da Società, devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti della stessa.
I requisiti devono inoltre essere dichiarati anche da eventuali preposti e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo l’attività di agente di affari in mediazione per conto dell’impresa individuale o della società.

1) Requisiti personali:
• maggiore età;
• godimento dei diritti civili;
• essere cittadino italiano o dell’ Unione europea ovvero cittadino extracomunitario residente in Italia e in possesso del regolare permesso di soggiorno;

2) Requisiti morali:
• non essere stato dichiarato fallito, interdetto, inabilitato;
• non essere stato condannato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, per i delitti di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, non essere stato condannato per un delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
• non essere sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione divenute definitive e non avere procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso.

3) professionali:
Essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
• diploma di scuola secondaria di secondo grado più un corso di formazione con relativo esame finale diretto ad accertare l’attitudine e la capacità professionale dell’aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto. L’esame deve essere sostenuto presso la Camera di Commercio, presentando domanda su apposito modulo. L'esame si svolge secondo le modalità indicate nel Regolamento adottato con deliberazione di Consiglio n. 9 del 27/01/2010. A partire dal 1992 i corsi hanno validità illimitata, cioè non è previsto alcun termine per richiedere l’iscrizione all’esame di idoneità. Per la provincia di Alessandria, l’Azienda Speciale della Camera di Commercio per la formazione alle imprese (ASFI), che ha sede presso la stessa Camera, tiene con una certa frequenza tali corsi preparatori, in orari pomeridiani e serali (per saperne di più);
• diploma di scuola media secondaria di secondo grado più un periodo di pratica di almeno 12 mesi continuativi con l’obbligo di frequenza ad uno specifico corso di formazione professionale (ancora in attesa del relativo decreto ministeriale di attuazione);
• essere iscritto nell’apposita Sezione del Rea (posizioni di persone fisiche che non esercitano l’attività)
• essere iscritto nel soppresso Ruolo degli Agenti di affari in mediazione (opzione possibile fino al 12/05/2016);
• solo per i cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o in paese terzo: riconoscimento del titolo professionale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (D. Lgs. 206/2007).

L'attività di agente di affari in mediazione si articola nei seguenti settori:
• agenti immobiliari (mettono in relazione due o più parti per la conclusione di un affare nel settore immobiliare);
• agenti merceologici (agenti in mediazione in merci);
• agenti in servizi vari (pubblicità – autotrasporti);
• agenti con mandato a titolo oneroso (mediatore che opera su incarico di una sola delle parti).

Non rientrano nel campo di applicazione delle attività di intermediazione commerciale e di affari di cui alla Legge n. 39/89 le attività di:
• mediatori marittimi;
• mediatori assicurativi;
• soggetti che esercitano attività di intermediazione nei servizi turistici;
• mediatori creditizi;
• agenzie di affari (TULP, art. 115);
• mediatori pubblici (Legge n. 272/1913);
• agenti di cambio o di intermediazione mobiliare.

INCOMPATIBILITA’
L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile, secondo l’articolo 18 della legge 57/2001 recante modifiche alla legge 39/89, con le seguenti attività:
• di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad eccezione delle imprese di mediazione;
• di dipendente di enti pubblici (esclusi coloro che hanno un contratto part-time non superiore al 50%);
• imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.

DOCUMENTAZIONE, MODALITA' PER L'ISCRIZIONE E COSTI
Deve essere prodotta la seguente documentazione:
• domanda di iscrizione al Registro delle Imprese tramite ComUnica, secondo la modulistica prevista per l'impresa individuale o collettiva con allegato il modello per l'inizio attività: Allegato A) Modello Mediatori- Sez. SCIA. Requisiti e ed eventualmente Formulari.
• polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali dell’attività di mediatore e a tutela dei clienti (gli importi minimi stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico sono: € 260.000,00 per le imprese individuali; € 520.000,00 per le società di persone; € 1.550.000,00 per le società di capitale; caratteristiche della polizza: assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti; copertura per chiunque, all’interno dell’azienda, svolga a qualsiasi titolo l’attività di mediazione; copertura di tutte le sezioni iscritte a ruolo, attraverso un’unica polizza omnicomprensiva oppure più polizze separate a copertura di ciascuna attività; polizza assicurativa a parte per chi, coperto da polizza assicurativa in quanto operante in società di mediazione, intenda svolgere l’attività anche a titolo individuale);
• nel caso in cui il file dei requisiti contenga dichiarazione degli interessati non firmato digitalmente (esempio procuratore, institore, dipendente) è necessario allegare la SCIA con firma autografa del dichiarante e documento di identità scansionati.

Sono infine dovuti l'imposta di bollo, i diritti di segreteria e il diritto annuo come previsto per l’iscrizione al registro imprese.

La data di inizio attività dovrà coincidere con la data di prestazione della SCIA e della ComUnica.

MODIFICHE E/O CESSAZIONI
Compilazione della modulistica RI/REA con allegato il modello "Mediatori" alla sezione "Modifiche" in caso variazione delle persone che partecipano a qualsiasi titolo all’attività dell’impresa (amministratori, soci partecipanti di società di persone e società di capitali, dipendenti, collaboratori etc.) per le quali deve essere compilata la sezione "Requisiti" se trattasi di nuova nomina.
Inoltre la SCIA è richiesta per ogni tipo di variazione dell’attività da parte dell’impresa unitamente ai moduli RI/REA (ad esempio apertura di unità locale con attività di agente di affari in mediazione); le modifiche/cessazione devono essere comunicate all’ufficio del Registro Imprese entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.

PERSONE FISICHE CHE CESSANO L’ATTIVITA’
I soggetti che cessano di svolgere l’attività all’interno di un’impresa al fine di mantenere i propri requisiti possono richiedere, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nell’apposita sezione del REA tramite la presentazione telematica del modello "Mediatori" sezione "Iscrizione nell’apposita sezione (a regime)".
Tale richiesta comporta la cancellazione del soggetto dalla posizione dell’impresa e la restituzione della tessera personale di riconoscimento rilasciata dal Registro delle Imprese.

TEMPI
L’inizio dell’attività con presentazione della SCIA telematica all’ufficio Registro delle Imprese tramite la procedura Comunicazione Unica consente di avviare subito l’attività come impresa in forza delle autocertificazioni dei requisiti previsti dalla legge di settore e concede 60 giorni di tempo alla pubblica amministrazione per adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività.

FORMULARI
I mediatori che nell’esercizio dell’attività si avvalgono di moduli o formulari devono depositarli al Registro delle Imprese prima di utilizzarli.
I moduli o formulari devono riportare il numero REA e il codice fiscale dell’impresa.
Il deposito di moduli e formulari deve essere effettuato esclusivamente per via telematica mediante il modello informatico “Mediatori” sezione “Formulari”. La compilazione della sezione “Formulari” è effettuato preventivamente alla messa in utilizzo dei moduli e formulari oggetto di deposito. Nel caso in cui il deposito sia contestuale all’avvio dell’attività la compilazione della sezione “Formulari” deve essere contestuale alla compilazione della sezione “SCIA” del modello “Mediatori”.
Il deposito in formato cartaceo dei formulari è consentito fino al 11/08/2012.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, SANZIONI E RICORSI
L’agente di affari in mediazione che viola i suoi doveri e manca a qualcuno degli obblighi che la legge gli impone per la sua attività è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
- sospensione dell’attività, inflitta per un periodo non superiore a sei mesi, se vengono compiute irregolarità accertate nell’esercizio dell’attività di mediazione;
- inibizione dell’attività nei casi di incompatibilità oppure quando viene a mancare uno dei requisiti previsti dalla normativa;
- inibizione perpetua all’esercizio dell’attività nei confronti degli agenti che abbiano turbato gravemente il normale andamento del mercato o che abbiano compiuto atti inerenti al loro ufficio durante il periodo di sospensione o sia stata irrogata per tre volte la misura della sospensione.

I procedimenti disciplinari che si concludono con un provvedimento di sospensione, cancellazione o inibizione perpetua dell’attività (ex radiazione dal soppresso Ruolo degli agenti di affari in mediazione) sono annotati ed iscritti per estratto nel R.E.A.. Sono altresì annotati ed iscritti per estratto nel .R.E.A. i provvedimenti amministrativi e penali previsti dal Regolamento di attuazione (D.M. 452/1990) della legge 39/1989. A detti provvedimenti accedono gli uffici del Registro delle Imprese nonché gli altri soggetti interessati nel rispetto delle procedure previste per l’accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

- L'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione senza aver presentato la SCIA per la dichiarazione del possesso dei requisiti è punito con la sanzione amministrativa consistente nella somma compresa tra € 7.500,00 e € 15.000,00 (il pagamento con effetto liberatorio è stabilito pertanto in € 5.000).
- A coloro che sono incorsi per  1 volta  nella sanzione, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall’art. 348 c.p., nonché l’art. 2231 c.c.
- L’utilizzo nell’esercizio della professione di moduli o formulari non depositati o diversi da quelli depositati è punito con sanzione rispettivamente di € 1.549,00 e di € 516,00.
- Le modifiche/cessazioni inerenti l’attività o il personale ad essa adibito presentate con modello ARC sezione Modifiche dopo 30 giorni dal verificarsi dell’evento sono soggetti a sanzione REA.

Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell’attività adottati dal Conservatore del Registro delle Imprese e contro i provvedimenti sanzionatori è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico entro 30 gg.
Contro i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell’attività è ammesso in alternativa al ricorso gerarchico il ricorso alla giurisdizione esclusiva del TAR competente per territorio.

IMPRESE ESTERE
Le imprese che hanno la sede in uno Stato membro nell’Unione Europea e che sono abilitate allo svolgimento dell’attività nel proprio Paese, possono iniziare l’attività in Italia iscrivendosi nel Registro delle Imprese e nel Rea nel rispetto della disciplina comunitaria (diritto di stabilimento).
La prestazione temporanea e occasionale dell’attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea che sono abilitate in base alle leggi del proprio Paese a svolgere l’attività se non aventi una sede o unità locale in Italia (libera prestazione di servizi). In tal caso è necessario che l’impresa comunitaria nei 30 giorni precedenti l’inizio dell’attività in Italia presenti una dichiarazione di intenti al Ministero dello Sviluppo Economico.
Le imprese aventi sede nell’Unione Europea che esercitano l’attività di agente di affari in mediazione in diritto di stabilimento devono dimostrare di avere prestato la polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali prevista dalla normativa con garanzia equivalente o essenzialmente comparabile nello Stato membro in cui è già stabilita.

VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI
Il Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della Scia, la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività, nonché la permanenza dei requisiti di tutti coloro che esercitano l’attività per conto dell’impresa individuale o della società.
Anche per le posizioni iscritte nell’apposita sezione del REA viene effettuata la verifica della permanenza dei requisiti almeno una volta ogni quattro anni dalla data dell’iscrizione.
Qualora sia verificata la perdita di un requisito di legge viene avviato, secondo i casi, il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività nonché eventuali procedimenti disciplinari o accertamenti di violazioni amministrative.

PERIODO TRANSITORIO (dal 12/05/2012 al  30/09/2013)
Tutte le imprese attive e iscritte nel Ruolo agenti di affari in mediazione al 12/05/2012 devono compilare il modello “Mediatori” sezione "Aggiornamento posizione RI/REA" per ciascuna sede o unità locale dove viene svolta l’attività e inviarlo telematicamente al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia della sede principale entro il 30/09/2013; dopo tale data alle imprese inadempienti verrà iniziato il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività.
Le persone fisiche iscritte nel Ruolo agenti di affari in mediazione al 12/05/2012 che non svolgono l’attività presso alcuna impresa devono compilare il modello “Mediatori” sezione "Iscrizione apposita sezione (transitorio)" e inviarlo telematicamente al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia di residenza entro il 30/09/2013; dopo tale data non potranno più iscriversi nell’apposita sezione transitoria del Rea. L’iscrizione nel soppresso Ruolo costituirà comunque requisito professionale abilitante per l’inizio dell’attività fino al 30/09/2016 anche per coloro che avevano ottenuto l’iscrizione nel ruolo senza il possesso dei requisiti professionali previsti dalla vigente normativa cioè diploma di scuola secondaria di secondo grado, frequenza del corso di formazione professionale ed esame di idoneità.


 



Ruolo dei Periti e degli Esperti
L´attività di perito ed esperto si concretizza nel fornire una prestazione d´opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente

FONTI NORMATIVE
articolo 32 del T.U. approvato con R.D. 20.09.1934 n. 2011
D.Lgs. Lgt. 21.09.1944 n. 315
regolamento provinciale approvato dal Ministero dell'Industria e adottato dalla Camera di Commercio di Alessandria con delibera n. 84 della Giunta Camerale del 27.03.1980, sulla base del regolamento tipo approvato con D.I. del 29.12.1979.

L'ATTIVITA' DI PERITO ED ESPERTO
L'attività di perito ed esperto si concretizza generalmente nel fornire una prestazione d'opera non intellettuale disciplinata dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile. Il perito è un lavoratore autonomo che "si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente".
L'attività di perito ed esperto è estremamente varia; consiste nell'assistenza tecnica in quelle attività o settori per i quali sia richiesta una particolare competenza specifica. I periti e gli esperti iscritti nel ruolo camerale esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione delle attività regolate da Albi, Ruoli o Ordini professionali.

IL RUOLO
Il Ruolo dei Periti e degli Esperti ha funzioni di pubblicità conoscitiva, cioè fa conoscere le persone ritenute idonee ad effettuare perizie in determinate categorie merceologiche, senza attribuire alcuna qualificazione esclusiva. In altre parole, l'iscrizione nel ruolo dei periti e degli esperti non è abilitante, nel senso che l'attività di perito ed esperto può essere esercitata da chiunque, essendo attività libera. Pertanto, l'iscrizione serve quale "referenza" nell'espletamento dell'attività: l'iscrizione al ruolo dimostra e garantisce la preparazione e la competenza del perito e dell'esperto nelle materie oggetto dell'iscrizione.

Si ritiene opportuno evidenziare la netta distinzione fra il ruolo dei periti e degli esperti e il ruolo dei "periti di tribunale"; quest'ultimo, disciplinato dal R.D. 18.12.1941, n. 1368 - disposizioni per l'attuazione del Codice di Procedura Civile -, la cui denominazione esatta è "Albo dei consulenti tecnici del giudice", raccoglie i nominativi di coloro che, forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, possono esercitare le funzioni di consulenza per il tribunale. L'iscrizione in uno di detti albi non preclude l'iscrizione all'altro, anzi l'iscrizione nel ruolo dei periti e degli esperti può essere considerata titolo valido per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici del giudice.

La Camera di Commercio forma il ruolo dei periti ed esperti della provincia, diviso in categorie e sub categorie comprendenti funzioni, merci e manufatti, in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che generalmente si svolgono sul territorio provinciale; a tale scopo la stessa Camera di Commercio forma, in base all'elenco tipo allegato al regolamento, un elenco delle categorie e sub categorie approvate poi dal Ministero dello Sviluppo Economico.
L'iscrizione non può avere luogo per più di tre categorie che, peraltro, devono essere affini fra loro.

L'iscrizione al ruolo può essere effettuata solo da persone fisiche (con esclusione, quindi, delle società, persone giuridiche ed associazioni in genere).

REQUISITI
I requisiti che sono richiesti per l'iscrizione nel ruolo sono:

1) personali
- aver compiuto 21 anni di età;
- godere dei diritti civili;
- essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o cittadino extracomunitario residente in Italia e in possesso di un regolare permesso di soggiorno;
- avere la residenza o il domicilio professionale nella provincia ove si intende esercitare l'attività;
- aver assolto l'obbligo scolastico, con il conseguimento del relativo titolo.

2) morali
- non essere stato dichiarato fallito;
- non avere subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio ovvero per il delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione; per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena edittale della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- non essere sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione e non avere procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso.

3) professionali
E' richiesto il possesso di requisiti che comprovino l'idoneità all'esercizio dell'attività di perito ed esperto nelle categorie e sub categorie per le quali è richiesta l'iscrizione.
Quindi chi richiede l'iscrizione nel ruolo dei periti ed esperti può dimostrare il possesso di tali requisiti con l'esibizione di ogni titolo e documento ritenuto dallo stesso valido allo scopo come, ad esempio:
- avere già effettuato perizie o formulato pareri nell'ambito delle categorie merceologiche di interesse;
- essere in possesso di titoli di studio di carattere tecnico professionale specifico a seconda delle categorie merceologiche per le quali si richiede l'iscrizione, o l'aver frequentato corsi professionali;
- avere ottenuto particolari riconoscimenti nell'ambito di attività svolte (quali certificati di brevetti depositati, attestati di frequenza a corsi di formazione riguardanti discipline connesse all'esercizio pratico delle attività peritali nelle categorie e sub categorie oggetto dell'iscrizione, certificazioni comprovanti l'esperienza acquisita in questo tipo di attività, da esibire possibilmente su carta intestata nonché tutta l'eventuale documentazione attestante che il richiedente ha svolto almeno 2 anni negli ultimi 5 di esperienza pratica nelle categorie per le quali è stata richiesta l'iscrizione);
- essere iscritti in Albi qualificanti a carattere tecnico-operativo;
- avere redatto o pubblicato articoli o testi a carattere tecnico aventi per oggetto argomenti inerenti alle categorie merceologiche per le quali si richiede l'iscrizione;
- avere presentato a conferenze o convegni memorie o relazioni aventi per oggetto argomenti inerenti alle categorie merceologiche per le quali si richiede l'iscrizione.

Qualora la Commissione, istituita presso la Camera di Commercio per l'iscrizione nel ruolo, giudichi tale documentazione non adeguata a comprovare l'idoneità dell'aspirante, ha facoltà di sottoporre il candidato ad un colloquio teso ad accertare le conoscenze tecniche che l'aspirante perito possiede.

Possono altresì essere iscritti di diritto al ruolo, purché abbiano esperienza lavorativa da almeno tre anni negli ultimi cinque, coloro che:
- sono iscritti nella sezione per agenti immobiliari del ruolo agenti di affari in mediazione (l'iscrizione riguarda la categoria degli immobili);
- sono iscritti da almeno un triennio in una sezione merceologica del ruolo agenti di affari in mediazione (l'iscrizione riguarda la categoria corrispondente alla loro specializzazione).

SANZIONI
A prescindere dalle sanzioni relative alle responsabilità civili e penali connesse ai rapporti intercorrenti con i terzi durante l'esercizio delle attività peritali, la normativa specifica inerente il ruolo dei periti e degli esperti, all'art. 15 del regolamento, prevede la cancellazione dal ruolo nelle seguenti ipotesi:
- quando si verifichi una delle condizioni ostative all'iscrizione;
- quando senza giustificato motivo il perito abbia rifiutato la nomina per perizie ordinate dall'autorità giudiziaria o amministrativa;
- quando nell'esercizio delle funzioni di perito o esperto abbia dato prova di grave negligenza od abbia compromesso la propria reputazione;
- quando abbia proceduto a perizie in materia non compresa nelle categorie e sub categorie per le quali è iscritto senza aver informato la parte interessata ed essere stato autorizzato dalla Camera di Commercio.
La norma prevede altresì che per i casi previsti negli ultimi tre dei sopra citati punti, quando il fatto è di limitata entità, sia possibile sostituire il provvedimento di cancellazione con quello della sospensione.









Lettera S
Sanzione amministrativa
(art. 1 e segg. legge 689/81)

Consiste nel pagamento di una somma di denaro da parte di coloro che siano incorsi nella commissione di un illecito depenalizzato, cioè di un reato contravvenzionale che, a seguito dell'intervento del legislatore, è punito non più con sanzioni penali, ma amministrative.

Sanzioni amministrative dell'agente immobiliare
In caso di esercizio abusivo della professione (svolta, cioè, senza essere iscritti a Ruolo) sono posti a carico dell'agente i seguenti obblighi:
- restituzione della provvigione
- pagamento di una somma di denaro di importo compreso tra euro 7.500,00 ed euro 15.000,00

Per il mancato deposito dei moduli e formulari, è prevista una sanzione amminsitrativa pecuniaria pari ad euro 1.549,00.

Per chi utilizza moduli e formulari diversi da quelli depositati, la sanzione è di euro 516,00

Sanzioni disciplinari dell'agente immobiliare

Le sanzioni disciplinari, che devono essere irrogate dalla Giunta della Camera di Commercio per comportamento scorretti, per la violazione del principio della buona fede contrattuale o per il venir meno di alcuni requisiti fondamentali sono:
- la sospensione, che non può avere una durata superiore a sei mesi. E' il provvedimento di minore gravità deciso per quei mediatori che abbiano turbato lievemente l'andamento del mercato, oppure abbaino commesso irregolarità accertate nell'esercizio della mediazione;
- la cancellazione, che si applica in caso di esercizio di attività incompatibile con la mediazione, oppure in caso di perdita dei requisiti morali;
- la radiazione, che comporta la cancellazione permanente dal Ruolo. può verificarsi nei confronti degli agenti che abbiano turbato gravemente l'andamento del mercato o che nel periodo di sospensione dal Ruolo abbiano esercitato l'attività o nei confronti di quegli agenti che abbiano subito per tre volte il provvedimento di sospensione.



Sanzioni penali per l'agente immobiliare

Chi incorre, per una  volta , nella sanzione amministrativa pecuniaria per abusivismo nell'esercizio della professione, viene denunciato all'autorità giudiziaria e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o  con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. Si applica la pena della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da 15.000 a 75.000 euro nei confronti del professionista  che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma , ovvero ha diretto l'attività delle persone  che sono concorse nel reato medesimo.

u.c. .  art. 348 c.p. come novellato da art. 12 c.6 , L. 1.1.2018 n.3.

E' applicabile anche l'articolo 2231 c.c. il quale recita: "quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione. Inoltre la cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto".



Scale di collegamento
(catasto terreni) 

Misurano il rapporto di redditività tra le medesime qualità e classi in comuni diversi

Scale di merito
(catasto terreni)

Misurano il rapporto di redditività tra tutte le qualità e classi di un medesimo comune.

Schedario dei possessori

(catasto terreni.  Vedi elenco degli intestati)

Schedario delle particelle
(catasto terreni)

Documento catastale che riporta, per ogni comune censuario, in ordine progressivo per ciascun foglio di mappa, le singole particelle con tutti gli estremi catastali relativi: superficie, qualità, classe, reddito dominicale, reddito agrario ed eventuali simboli di deduzione, nonché il numero della partita di appartenenza.



Schedario delle partite
(catasto fabbricati)

Documento catastale che contiene l'elenco degli immobili posseduti da una partita e le variazioni nel tempo di tali possessi.


SCIA- Segnalazione certificata di inizio attività
La SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività - è la dichiarazione che consente di iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l'esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti.


La SCIA, nella rinnovata formulazione dell'art. 19 della legge 241/90, produce infatti effetti immediati.

In base al nuovo regime, la dichiarazione dell'imprenditore sostituisce quelle autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese sarà sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.

Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti, la pratica deve essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti morali e professionali (quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) e all'occorrenza, devono anche essere allegati gli elaborati tecnici e planimetrici.
E' importante sottolineare che ogni Amministrazione Pubblica destinataria di una SCIA dovrà accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e sanzionare, se necessario, l'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci.



Scomodi

(vedi comodi e scomodi)

Sconto

Detrazione da effettuare ad un capitale futuro per renderlo attuale, ad esempio per il pagamento anticipato di un debito.



Scrittura privata
(d. civ.; d. p. civ.) artt. 2702-2703 c.c.; artt. 214-220 c.p.c. 

Prova documentale di natura dichiarativa; essa, infatti, ha per contenuto una dichiarazione dell'autore del documento, che può essere una dichiarazione di scienza o di volontà. In particolare, costituisce (—) qualunque documento scritto, non proveniente da un pubblico ufficiale, e sottoscritto dalla parte. La (—) fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta (art. 2702 c.c.).
Si considera riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.
Inoltre, la (—) prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte (comparsa) contro cui è prodotta non la disconosce, o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza, o nella prima risposta successiva alla produzione (art. 215 c.p.c.).
Qualora la (—) venga disconosciuta, la parte che l'ha prodotta in giudizio e che intende ancora valersene deve proporre istanza per la verificazione giudiziale della stessa aprendo in tal modo un accertamento incidentale sull'autenticità della scrittura. Tale istanza può proporsi anche in via principale.
La (—) autenticata o riconosciuta nei vari modi su elencati ha l'identica efficacia probatoria dell'atto pubblico.


Scritture contabili
(d. comm.) artt. 2214-2220 c.c.; art. 634 c.p.c.; L. 30-12-1991, n. 413; D.L. 10-6-1994, n. 357 conv. in L. 8-8-1994, n. 489 

Le (—) sono i documenti che contengono la rappresentazione in termini quantitativi e/o monetari dei singoli atti di impresa, della situazione del patrimonio dell'imprenditore e del risultato economico dell'attività da lui svolta.
Costituiscono un elemento indispensabile per ogni impresa commerciale; infatti, ogni imprenditore commerciale, esclusi il piccolo imprenditore e l'imprenditore agricolo, deve tenere obbligatoriamente:
— il libro giornale, nel quale vanno annotate (giorno per giorno) tutte le operazioni, nell'ordine in cui sono compiute, secondo i criteri di: cronologicità (ogni affare va iscritto in ordine cronologico); immediatezza (ogni affare va iscritto appena compiuto);
— il libro degli inventari, in cui va redatto l'inventario all'inizio dell'attività e poi ogni anno, per indicare lo stato patrimoniale dell'impresa.
L'imprenditore deve, altresì, conservare tutta la corrispondenza, i contratti e le fatture, per la durata di dieci anni. Anche i libri contabili debbono essere conservati per 10 anni anche su supporto informatico.
Le (—) sono sottoposte ad un regime di formalità estrinseche ed intrinseche a garanzia, data la funzione di documentazione svolta dalle (—), della loro inalterabilità e corretta compilazione. Le formalità estrinseche sono costituite dagli adempimenti della numerazione in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro delle imprese o il notaio deve dichiarare, nell'ultima pagina dei libri, il numero dei fogli che li compongono. Il libro giornale ed il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura, nè a vidimazione.
 Le formalità intrinseche, invece, riguardano le regole di stesura delle (—) (art. 2219 c.c.).



Servitù attiva

Consiste in un vantaggio goduto da un immobile derivante da un altro immobile appartenente a diverso proprietario.


Servitù passiva

Consiste in un peso imposto sopra un immobile per l'utilità di un altro immobile appartenente a diverso proprietario. 
Tale peso puo' consistere in qualcosa che si puo' o non si puo' fare.
Esempi canonici di servitu'  sono le servitu' di passaggio: il diritto ad attraversare la proprietà del vicino , o l'obbligo a non sopraelevare un edificio. Costituisce elemento di detrazione  al valore ordinaruio di un immobile.


Servitù prediali
(d. civ.) artt. 1027 ss. c.c. 

Diritto reale di godimento consistente nel peso imposto su di un fondo (servente) per l'utilità di un altro fondo (dominante) appartenente ad un diverso proprietario.
Le (—) presentano i seguenti caratteri essenziali: la predialità, nel senso che la (—) è posta a vantaggio del fondo (praedium) e non del proprietario, sicché questi riceve il vantaggio della servitù appunto attraverso il suo bene; l'ambulatorietà attiva e passiva, nel senso che le (—) si trasferiscono congiuntamente al trasferimento del fondo dominante o servente cui accedono; la (—) deve riguardare fondi appartenenti a diversi proprietari per il principio nemini res sua servit; la (—) non può consistere in un facere da parte del proprietario del fondo servente, ma solo in un suo non facere o pati; la vicinanza tra i fondi (praedia vicina esse debent) la quale, tuttavia, non va intesa in senso assoluto, ma solo in senso relativo, con la conseguenza che la materiale contiguità tra i fondi non necessariamente assurge a carattere essenziale della servitù; l'indivisibilità (servitutes dividi non possunt): essendo una qualità del fondo, la (—) si estende ad ogni parte di esso (art. 1071 c.c.).
Delle (—) possono farsi le seguenti classificazioni:
— apparenti e non apparenti: apparenti sono le (—) che si manifestano con opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio: tali sono ad esempio, la (—) di stillicidio, di acquedotto, di passaggio etc.; non apparenti sono, invece, quelle per le quali non sono richieste tali opere, come la (—) di pascolo, quella di non edificare etc.;
— affermative e negative: affermative sono le (—) per il cui esercizio è richiesto un comportamento attivo del proprietario del fondo dominante, che il proprietario del fondo servente deve sopportare (es.: passaggio); a loro volta esse possono essere continue (es.: servitù di acquedotto, nella quale, una volta costruite le condotte, l'acqua profluisce senza necessità di ulteriore attività umana) o discontinue (es.: la servitù di passaggio). Negative sono quelle che comportano soltanto un non facere a carico del proprietario del fondo servente (es.: servitù di non costruire oltre una certa altezza etc.);
— volontarie o coattive, a seconda che si costituiscano per volontà dei privati proprietari oppure per legge.
I modi d'acquisto comuni a tutte le servitù sono il contratto tra proprietario del fondo dominante e proprietario del fondo servente (si tratta di un contratto formale, con effetti reali, normalmente oneroso) e il testamento.
I modi d'acquisto propri delle sole servitù apparenti sono: usucapione ordinaria o abbreviata; destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.) che è un modo d'acquisto che non ha natura negoziale, ma di atto giuridico in senso stretto.
Le (—) si estinguono per:
confusione che consiste nella riunione nella stessa persona della proprietà del fondo dominante e del fondo servente, infatti nemini res sua servit;
prescrizione estintiva ventennale (non uso);
— scadenza del termine e verificarsi della condizione risolutiva previsti nel titolo;
— abbandono del fondo servente a favore del titolare del fondo dominante (art. 1070 c.c.) da parte del proprietario che voglia così sottrarsi alle spese per la servitù, cui è tenuto in forza di legge o del titolo.
• (—) coattive artt. 1032 ss c.c.
Sono quelle che trovano il loro titolo nella legge, la quale attribuisce al proprietario il diritto di ottenerne coattivamente la costituzione, senza il consenso di coloro che devono subirle.
Le (—) coattive sono tipiche, e cioè sono soltanto quelle previste dalla legge. Le principali figure sono quelle: di acquedotto coattivo (art. 1033 c.c.) che consiste nel diritto di far passare acque proprie attraverso fondi altrui; di passaggio coattivo (art. 1051 c.c.) che consiste nel diritto al passaggio sul fondo vicino per accedere alla via pubblica.
• (—) pubbliche
Sono quelle volte ad attribuire un'utilità ad un bene demaniale. Possono sorgere per legge, per atto amministrativo (di imperio), per convenzione con il privato, per atto di liberalità del privato, o per usucapione da parte dell'ente.
Tra le più importanti ricordiamo quelle: di scarico; di scolo; di soprapassaggio.



Sezione urbana

è presente solo in alcuni comuni. Ordinariamente rappresenta una porzione del territorio comunale (di rilevanza catastale) coincidente, in generale, con un preesistente comune unito ad un altro o a più comuni. In questi comuni l'indicazione della sezione è necessaria per identificare univocamente l'immobile.


Silenzio assenso

Approvazione implicita dell'autorità competente quando l'istanza di intervento edilizio, presentata secondo la procedura prescritta, rimanga senza risposta per un dato periodo di tempo.



Silenzio rigetto

Rigetto implicito dell'autorità competente quando l'istanza di intervento edilizio rimanga senza risposta per un dato periodo di tempo.


Simulazione
(d. civ.) artt. 123, 164, 1414-1417 c.c. 

Si ha quando le parti d'accordo, pongono in essere deliberatamente dichiarazioni difformi dall'interno volere; le parti cioè pongono in essere un negozio giuridico del quale non vogliono gli effetti, ovvero si propongono di realizzare effetti diversi da quelli tipici del negozio posto in essere. In sintesi la (—) è il fenomeno dell'apparenza contrattuale creata intenzionalmente.
La (—) può essere assoluta o relativa.
• (—) assoluta
Si ha quando le parti pongono in essere un dato negozio, ma in realtà non vogliono alcun negozio (è il caso di chi simula di vendere i suoi beni per sottrarli ad un'esecuzione forzata).
• (—) relativa
Ricorre, invece, quando le parti pongono in essere un dato negozio (cd. simulato), ma in realtà vogliono un negozio diverso (cd. dissimulato).


Sinallagma

È il nesso di reciprocità che lega le prestazioni in un contratto a prestazioni corrispettive.
La sussistenza del (—) importa una comune sorte delle prestazioni corrispettive.
Si distingue, in particolare, il (—):
— genetico, che è il nesso che sussiste tra le prestazioni al momento della conclusione del contratto. La mancanza del (—) genetico per impossibilità originaria della prestazione dà luogo alla nullità dell'intero contratto;
— funzionale, che indica la corrispettività delle prestazioni durante la vita del contratto. In tale ipotesi, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione ovvero la sopravvenuta eccessiva onerosità di questa dà luogo alla risoluzione del contratto.


Società

È la forma di esercizio collettivo dell'impresa: trattasi, infatti, di un'organizzazione di persone e di beni preordinata e coordinata al raggiungimento di uno scopo produttivo, mediante l'esercizio in comune di un'attività economica, attuata attraverso determinati conferimenti che i soci si impegnano a prestare con il contratto con cui costituiscono la (—).
Si realizza in tal modo una forma particolare di collaborazione caratterizzata dal fatto che tutti gli associati partecipano al rischio di gestione dell'impresa.
Le (—) si costituiscono a seguito della stipula di un contratto plurilaterale con comunione di scopo, che prende il nome di atto costitutivo.
I requisiti essenziali della (—) sono: i conferimenti [vedi Conferimenti nelle società]; l'esercizio in comune dell'attività economica; la partecipazione agli utili.
Il codice disciplina diversi tipi di (—): questi possono classificarsi in due grandi gruppi, a seconda che risultino organizzati su base personale o su base capitalistica; nel primo caso si hanno società di persone, nel secondo società di capitali.
• (—) di persone
È quel tipo di (—) in cui l'elemento personale è prevalente rispetto a quello patrimoniale. Essa viene quindi contrapposta alla società di capitali. Poiché nelle (—) di persone non è rinvenibile una persona giuridica autonoma diversa da quella dei soci che la costituiscono, ad essa è riconosciuta autonomia patrimoniale imperfetta e di conseguenza il patrimonio dei soci concorre a soddisfare i creditori sociali.
Sono (—) di persone: la (—) semplice, quella in nome collettivo e quella in accomandita semplice.
• (—) di capitali
Nelle (—) di capitali si realizza un'autonomia patrimoniale perfetta, e di conseguenza i soci rispondono delle obbligazioni sociali soltanto nei limiti della quota conferita; ciò significa che:
— i creditori particolari del socio non possono soddisfarsi sulla quota di questi nella società;
— i creditori sociali, a loro volta, non possono pretendere che i soci facciano fronte con i patrimoni personali ai debiti contratti dalla società.
Le (—) di capitali sono persone giuridiche e richiedono, pertanto, ai fini della loro costituzione, l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese.
Le (—) di capitali sono la (—) a responsabilità limitata, quella in accomandita per azioni e quella per azioni.
• (—) mutualistiche
Sono le (—) cooperative [vedi Società cooperativa] e quelle di mutua assicurazione.
Elemento comune è lo scopo mutualistico e cioè l'intento di fornire beni, servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato.
• (—) semplice artt. 2251-2290 c.c.
È la forma più elementare di (—), caratterizzata dal fatto che essa può avere per oggetto esclusivamente l'esercizio di attività economiche lucrative non commerciali nonché attività di revisione contabile ex art. 6, D.Lgs. 88/92.
La (—) semplice non ha personalità giuridica e gode di un'autonomia patrimoniale imperfetta che dà luogo al: divieto ai creditori particolari del socio di agire sui beni della società, pur potendo chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del proprio debitore (art. 2270 c.c.); divieto al socio di distrarre la sua quota dalla destinazione stabilita; divieto di procedere a ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori in sede di liquidazione della società (art. 2280 c.c.); divieto ai creditori sociali di agire sui beni dei soci prima di aver escusso il patrimonio sociale (art. 2268 c.c.). Per le obbligazioni sociali rispondono il patrimonio sociale, i soci che hanno agito in nome e per conto della società e i restanti soci, salvo patto contrario [vedi Socio].
• (—) in nome collettivo [s.n.c.] artt. 2291-2312 c.c.
È la (—) che svolge un'attività commerciale, caratterizzata dalla responsabilità solidale e illimitata dei soci.
In quanto (—) preposta all'esercizio di un'impresa, deve essere iscritta nel registro delle imprese.
L'autonomia patrimoniale della S.n.c. è più rigida di quella della (—) semplice. In particolare:
— la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali, in base a norma inderogabile (art. 2291 c.c.), ha il carattere di responsabilità solidale ed illimitata. Ne deriva che il fallimento della (—) produce anche il fallimento del socio. Tuttavia la responsabilità è sussidiaria: il creditore sociale deve preventivamente escutere il patrimonio sociale e, solo in caso di insufficienza, può agire sui beni personali del socio (ciò a differenza dalla (—) semplice, dove il beneficio di preventiva escussione opera soltanto se espressamente richiesto dal socio);
— il creditore particolare di un socio non può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore (art. 2305 c.c.). Egli può, invece, compiere atti conservativi sulla quota del suo debitore, far valere i suoi diritti agli utili, provocare la dichiarazione di fallimento del debitore (se imprenditore commerciale) e, quindi, la sua esclusione di diritto dalla (—);
— ogni socio che entra a far parte della (—) risponde anche per le obbligazioni contratte prima della sua ammissione;
— la responsabilità del socio uscente, per le obbligazioni sociali, contratte nel periodo della sua permanenza in (—), persiste fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento della società [vedi].
• (—) in accomandita semplice [s.a.s.] artt. 2313-2324 c.c.
È una (—) di persone caratterizzata dal fatto che di essa fanno parte due diverse categorie di soci:
— la prima categoria di soci (accomandanti), conferendo soltanto dei beni e non partecipando alla gestione sociale, non assume responsabilità verso i terzi-creditori sociali ed ha solo l'obbligo di versare alla (—) il proprio apporto (responsabilità limitata);
— un altro gruppo di soci (accomandatari), invece, che partecipa alla gestione ed alla direzione della (—), assume una responsabilità illimitata e risponde anche con il proprio patrimonio personale, sia pure in via sussidiaria, delle obbligazioni sociali.
La presenza di entrambe le categorie è richiesta ab initio e deve sussistere per tutta la durata della (-): se viene meno una categoria, la (—), decorsi sei mesi, si scioglie (art. 2323 c.c.).
• (—) per azioni [s.p.a.] artt. 2325-2461 c.c.
Rappresenta il principale tipo di (—) di capitali e, allo stesso tempo, la forma più importante di (—) predisposta per le imprese di grandi dimensioni, che richiedono l'apporto di ingenti capitali e importano l'assunzione di notevoli rischi.
La (—) per azioni acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese.
A norma dell'art. 2325 c.c., nella società per azioni, per le obbligazioni sociali, risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Dalla lettura di questa disposizione legislativa, combinata con l'art. 2327 c.c., deriva che tre sono i caratteri che contraddistinguono la S.p.A.: la limitazione della responsabilità dei soci alla somma o al bene conferito; il fatto che le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni; il fatto che il capitale sociale non può essere inferiore a 120.000 euro (art. 2327 c.c.). 
L'articolo 2328 del c.c., nel nuovo testo introdotto dalla riforma societaria, prevede che la spa possa essere costituita per contratto o atto unilaterale (spa unipersonale)
Quanto agli organi della S.p.A. dal 1° gennaio 2004, con l'entrata in vigore della riforma del diritto societario, l'organizzazione delle spa può essere realizzata secondo tre diversi modelli:
- sistema tradizionale (con una funzione decisonale svolta, di regola, da un'assemblea, una funzione di gestione svolta dagli organi amminstrativi ed una funzione di controllo svolta da un revisore dei conti esterno, cui sono affidati compiti di controllo contabile);
- sistema dualistico (composto da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza)
- sistema monistico (composto da un consiglio di amministrazione e da un comitato di controllo)
• (—) in accomandita per azioni [s.a.p.a.] artt. 2462-2471 c.c.
È una (—) di capitali in cui i soci che hanno il potere di amministrazione (accomandatari) hanno anche la responsabilità personale ed illimitata per le obbligazioni sociali.
La (—) in accomandita per azioni è caratterizzata da:
— due categorie di soci: soci accomandatari, che sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali, nonché obbligati all'esecuzione dei conferimenti nei confronti della società e soci accomandanti che, invece, sono obbligati solo all'esecuzione dei conferimenti;
— le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni; la società deve iscriversi nel registro delle imprese per acquistare la personalità giuridica e deve avere un capitale sociale minimo di 120.000 euro.
• (—) a responsabilità limitata [s.r.l.] artt. 2462-2483 c.c.
La (—) a responsabilità limitata acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese. Il capitale minimo richiesto dalla legge per la sua costituzione è fissato in un ammontare non inferiore a 10.000 euro.
La S.r.l. risponde in grandi linee alle stesse funzioni economiche soddisfatte dalla S.p.A., e più precisamente realizza: la ripartizione del rischio fra più persone: la limitazione del rischio: in quanto il socio restringe il proprio rischio all'ammontare del conferimento; la mobilizzazione del capitale: in quanto le quote di partecipazione dei soci, pur non essendo rappresentate da titoli di credito, sono, tuttavia, normalmente trasferibili e divisibili.
Essa, al contrario della S.p.A., è caratterizzata da una maggiore scioltezza di forme e da una più attiva presenza dei soci nell'amministrazione sociale.
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Soggetti passivi d’imposta
(d. trib.) 

Soggetti sottoposti alla potestà tributaria della pubblica amministrazione e che, quindi, pagano il tributo, o in caso di inadempimento subiscono l'esecuzione forzata.
In concreto sono soggetti passivi:
— coloro sui quali viene effettuato il prelievo tributario;
— i responsabili del pagamento del tributo;
— coloro che devono subire l'esecuzione coatta in caso di mancato adempimento volontario.
In definitiva il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è comunemente individuato come il contribuente; esso può essere sia una persona fisica, sia una persona giuridica, sia un ente che non ha i requisiti e le caratteristiche della persona giuridica.
La legge tributaria, inoltre, individua alcuni soggetti tenuti ad adempiere in via sostitutiva o sussidiaria alla obbligazione tributaria: tali soggetti non sono, però, sempre parti essenziali nel rapporto obbligatorio, ma hanno la funzione di facilitare il prelievo fiscale, spesso aggiungendo alla responsabilità dell'obbligato principale la propria.
In questo caso i soggetti passivi sono più di uno o perché sorge vincolo di solidarietà, o perché il tributo viene trasferito da un soggetto ad un altro fino al cd. percettore del tributo.
Al contrario, coloro che sopportano di fatto l'onere tributario senza però essere obbligati direttamente verso lo Stato, non devono essere considerati soggetti passivi (è il caso del consumatore finale per l'IVA), ma solo contribuenti di fatto: sono cioè soggetti incisi nei confronti dei quali, in caso di inadempimento, non vanno esercitati i rimedi dell'ordinamento tributario, ma si dovrà ricorrere all'autorità giudiziaria.


Solidarietà

(vedi obbligazione)

Sopraelevazione di edificio

(vedi diritto di sopraelevazione)

Sospensione dal Ruolo
(Vedi Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione)

Specificazione
(d. civ. art. 940 c.c.)

E' uno dei modi di acquisto della proprietà. Essa si acquista, inoltre, per occupazione, per invenzione, per accessione, per unione e commistione, per usucapione, per effetto di contratto e per successione a causa di morte, oltre agli altri modi previsti dalla legge. Si ha specificazione quando taluno per formare una nuova cosa ha adoperato una materia che non gli apparteneva. Egli ai sensi dell'art. 940 cod. civ. acquista appunto per specificazione la proprietà della materia adoperata, possa o non possa la materia stessa riprendere la sua forma, pagandone il prezzo al proprietario. Qualora però il suo valore sorpassi notevolmente quello della mano d'opera la proprietà spetta, allo stesso titolo e cioè per specificazione, al proprietario della medesima il quale deve pagare il prezzo della mano d'opera.




Spendita del nome

(vedi rappresentanza)

Sportello Unico per l'edilizia

Sportello Unico per l'edilizia

(D.P.R. 6/6/2001 N.380):

Il 30 giugno 2003 è entrata in vigore la prima parte del Testo Unico in materia Edilizia (attività edilizia, Sportello Unico per l'Edilizia, titoli abilitativi, agibilità degli edifici, vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia). L'entrata in vigore della seconda parte (normativa tecnica per l'edilizia) è stata prorogata al 1° gennaio 2004. L'entrata in vigore del Titolo V Parte II è stata prorogata al 1/1/2008.
Gli aspetti innovativi di maggiore rilievo introdotti dal Testo Unico in materia Edilizia sono:
a) l'istituzione dello Sportello Unico per l'Edilizia, con l'obiettivo di offrire agli utenti un unico interlocutore per ottenere informazioni, pareri, autorizzazioni, certificazioni ed ogni altro documento in materia edilizia e urbanistica;
b) lo snellimento della procedura per il rilascio del Permesso di costruire (come ora viene chiamata la concessione edilizia), attraverso l'eliminazione dell'obbligatorietà del parere della Commissione edilizia (la cui sopravvivenza è rimessa all'autonoma scelta dei Comuni) e l'introduzione, seppure con alcuni limiti, dell'autocertificazione in sostituzione del parere dell'Azienda Sanitaria Locale;
c) l'eliminazione dell'autorizzazione edilizia e l'individuazione di due soli titoli abilitativi per realizzare nuovi interventi: il Permesso di costruire e la Denuncia di Inizio Attività (o D.I.A.);
d) l'estensione dei casi in cui è possibile realizzare interventi edilizi con una semplice Denuncia di Inizio Attività;
e) il potenziamento del ruolo della Conferenza di Servizi;
f) la possibilità di forme di collaborazione e consultazione tra Amministrazione e cittadino richiedente, allo scopo di evitare pronunciamenti negativi da parte dell'Amministrazione stessa;
g) la possibilità di ricorrere alla D.I.A. anche in caso di immobili sottoposti a tutela, previo rilascio del parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo;
h) lo snellimento della procedura per il rilascio del certificato di agibilità.
Una importante novità contenuta nel Testo Unico in materia Edilizia è l'obbligo per i Comuni di dar vita allo Sportello Unico per l'Edilizia, che può essere costituito anche in forma associata tra più Enti e che deve dotarsi, in analogia a quanto previsto per lo Sportello Unico per le Attività Produttive, di un archivio informatico unico.
Lo Sportello Unico per l'Edilizia ha il compito di curare tutti i rapporti con i privati e con le altre Pubbliche Amministrazioni che sono tenute a pronunciarsi sulle istanze presentate dai privati, anche attraverso la convocazione della Conferenza di Servizi (il "tavolo di confronto" previsto dalla legge per l'esame contestuale di interessi pubblici che richiedono l'intesa di diverse Amministrazioni).
La normativa fissa i termini tassativi per l'istruzione delle domande ed i termini entro i quali lo Sportello Unico per l'Edilizia deve fornire una risposta al cittadino che ha presentato l'istanza.
In particolare, lo Sportello Unico per l'Edilizia ha il compito di:
- ricevere le Denunce di Inizio Attività (D.I.A.) e le domande per il rilascio del Permesso di costruire;
- fornire informazioni sui procedimenti in materia edilizia anche mediante predisposizione di un archivio informatico;
- garantire l'accesso ai documenti amministrativi in materia edilizia in favore di chiunque vi abbia interesse;
- rilasciare i Permessi di costruire, i certificati di agibilità, nonché le certificazioni attestanti le prescrizioni normative;
- curare i rapporti tra l'Amministrazione comunale, il privato e le altre Amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio per il quale è stata presentata l'istanza o la D.l.A.

Con l'entrata in vigore del Testo Unico in materia Edilizia viene eliminata l'autorizzazione edilizia e viene capovolto il rapporto tra i due soli titoli abilitativi restanti per realizzare nuovi interventi: il Permesso di costruire (ex concessione edilizia) e la Denuncia di Inizio Attività. Infatti mentre nella precedente disciplina era prevista la concessione edilizia per tutti gli interventi, ad eccezione di quelli sottoposti a procedura semplificata, il nuovo Permesso di costruire è necessario solo per gli interventi esplicitamente indicati dal Testo Unico e, eventualmente, da leggi regionali; invece sono realizzabili mediante Denuncia di Inizio Attività tutti gli altri interventi per i quali non è richiesto il Permesso di costruire.

Interventi che possono essere eseguiti senza titoli abilitativi: l'art.6 del Testo Unico in materia Edilizia individua gli interventi edilizi che possono essere eseguiti senza che il cittadino debba chiedere il rilascio di un titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;

b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale;

e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

 

A partire dal 2010 a oggi si sono succedute numerose modifiche e integrazioni al D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e ad altre disposizioni ad esso collegate (in particolare la L. 241/1990). I primi 26 articoli dei Titoli I, II e III del D.P.R.380/2001 (inerenti le disposizioni generali, i titoli abilitativi edilizi e l'agibilità) sono stati modificati da numerosi provvedimenti legislativi e pressoché analoga sorte è toccata all'articolo 19 della L. 241/1990 (che ha introdotto la S.C.I.A.- Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

Mentre sino al marzo 2010 i titoli abilitativi erano sostanzialmente riconducibili a due (il permesso di costruire, nelle due tipologie "semplice" e "convenzionato", e la D.I.A. - denuncia di inizio attività, con la possibilità della cosiddetta "super DIA" alternativa al permesso di costruire, oltre all'attività edilizia libera che non necessita di alcun provvedimento), oggi siamo di fronte a una notevole varietà di procedimenti che sinteticamente è possibile così riassumere:

- A.E.L.(attività edilizia libera),che non necessita di alcun titolo abilitativo;
- C.I.L.A. (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata);
- S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (nelle tipologie: normale, in corso d'opera, con varianti non essenziali, con richiesta di acquisizione pareri);
- S.C.I.A. in alternativa al permesso di costruire (ex “super D.I.A”);
- PERMESSO DI COSTRUIRE (nelle due tipologie, semplice e convenzionato).

 

 

 

 



Spossessamento dei beni del fallito

vedi fallimento

Spread

termine che indica lo scarto tra due tassi di interesse

Standard urbanistici

Limiti inderogabili, definiti per zone territoriali omogenee, di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché di rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.


Stima a cancello aperto


determina il solo valore del capitale fondiario (terreno e capitali stabilmente investiti)



Stima a cancello chiuso


oltre al valore del capitale fondiario, comprende anche il valore delle scorte (prodotti di scorta, macchine e bestiame).
 



Stima analitica

è basata su una dettagliata analisi dei dati elementari e sulla loro elaborazione secondo un determinato procedimento di stima.


Stima a sito e cementi

è un particolare valore di trasformazione, in cui i ricavi della trasformazione sono dati dalla somma del valore dell'area edificabile ottenuta dalla demolizione dell'edificio e del valore dei materiali di recupero.



Stima convenzionale

è una stima che prevede un procedimento convenzionale, stabilito dalla normativa vigente

Stima sommaria o sintetica

si risolve nella semplice enunciazione di un valore, accompagnata da una sintetica relazione nella quale viene individuato e descritto il bene ed eventualmente sono aggiunte alcune semplici informazioni sulle modalità seguite nella valutazione.



Stime cauzionali

stime realizzate ai fini della concessione di prestiti da parte di banche o di altri istituti.


Strumento urbanistico attuativo

Strumento di attuazione del piano regolatore generale.


Strumento urbanistico generale

Strumento di pianificazione urbana introdotto dalla Legge 1150/1942 che regola l'attività urbanistica in tutto il territorio comunale.


Studio di impatto ambientale
(SIA)

Documento attraverso il quale viene realizzata la valutazione di impatto ambientale.




Subalterno

E' un numero che, strettamente connesso con quello della particella, foglio e Comune, costituisce l'identificativo di una unità immobiliare.

Sublocazione
(d. civ.) artt. 1594 e 1595 c.c.; L. 27-7-1978, n. 392 

È il contratto mediante il quale colui che figura come locatario in una locazione in corso subloca ad un terzo la cosa locatagli, assumendo, a sua volta, la veste di locatore.
La facoltà di sublocare è espressamente attribuita al conduttore dall'art. 1594 c.c.
L'art. 2 L. 392/78 precisa che per gli immobili ad uso abitativo il conduttore non può sublocare totalmente l'immobile, senza il consenso del locatore, ma ha, invece, salvo patto contrario, la facoltà di sublocarlo parzialmente, previa comunicazione al locatore.
Circa i rapporti tra proprietario e subconduttore, l'art. 1595 c.c. statuisce che il locatore, senza pregiudizio dei suoi diritti verso il conduttore, ha azione diretta contro il subconduttore per esigere il prezzo della (—), di cui questi sia ancora debitore al momento della domanda giudiziale e per costringerlo ad adempiere tutte le altre obbligazioni derivanti dal contratto di (—).


Successione
(d. civ.: art. 42 Cost.; art. 456 e segg. c.c.)

In termini generali indica il subentrare da parte di un soggetto in una posizione giuridica appartenente ad altro soggetto.
• (—) a titolo universale artt. 456 ss. c.c.
Nella (—) a titolo universale un soggetto subentra in tutti i rapporti patrimoniali attivi e passivi di altro soggetto. Il nostro ordinamento riconosce solo la (—) universale mortis causa. Fenomeno analogo è poi quello della fusione di società.
In particolare, la (—) universale mortis causa mira ad assicurare la continuità dei rapporti patrimoniali facenti capo al de cuius.
Nell'ambito della (—) mortis causa si può, quindi, individuare una (—):
— legittima che si verifica allorquando il de cuius non abbia disposto dei suoi beni con atto testamentario;
— testamentaria [vedi Testamento].
La (—) universale, di regola, non si realizza automaticamente, bensì a seguito di un atto di accettazione compiuto dal chiamato all'eredità; unica ipotesi di (—) universale automatica è quella dello Stato ai sensi dell'art. 586 c.c., nel caso in cui manchino altri successibili.
Per il diritto internazionale privato la successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta al momento della morte. Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre con dichiarazione espressa in forma testamentaria l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato (art. 46 L. 218/95).
• (—) a titolo particolare
Si realizza quando è trasferita solo una determinata posizione soggettiva attiva o passiva.
Essa può essere mortis causa [vedi Legato] o inter vivos.
Oltre agli acquisti dei diritti reali, nella (—) a titolo particolare inter vivos si inquadra anche l'istituto della (—) nel credito che può derivare da:
— un atto di disposizione, e allora si parla di cessione del credito (artt. 1260-1267 c.c.);
— un altro fatto (di solito un pagamento) e allora si tratta di una surrogazione del terzo nei diritti del creditore (art. 1201-1205 c.c.).
Ammissibile è ancora la (—) a titolo particolare inter vivos nel debito, realizzabile mediante gli istituti della delegazione, espromissione ed accollo; sua caratteristica è che può avvenire solo se il creditore vi consenta.
L'acquisto mediante (—) è assoggettato a due regole fondamentali: l'acquirente non può vantare un diritto più ampio di quello spettante all'alienante; l'acquisto del nuovo titolare dipende, di regola, dall'effettiva esistenza del diritto nel patrimonio del precedente titolare.



Successione legittima

(d. civ. art. 565 e segg. c.c.)

Successione regolata per legge che si verifica quando il de cuius è morto senza testamento o con testamento nullo.



Successione necessaria

successione che avviene in presenza di un testamento che però lede il diritto stabilito dalla legge per gli eredi più prossimi.

Successione nel possesso

(vedi possesso)

Successione testamentaria
(d. civ. art. 587 e segg. c.c.)

Successione che si verifica in presenza di un testamento valido.

Supercondominio

lL super condominio

Sebbene il legislatore non usi espressamente tale definizione,il c.d. supercondominio ha trovato un accoglimento all’interno del codice civile nel nuovo art.117 bis,disposto dalla legge 220/2012, in vigore dal 18 giugno 2013.

 

 

 

 

 

 

Possiamo parlare di supercondominio nei casi in cui più unità immobiliari o più edifici abbiano parti comuni ,come dispone l’art.1117.( es.il viale d’ingresso,l’alloggio del portiere,i parcheggi).Quindi, spetta a ciascuno dei condomini dei singoli fabbricati, la titolarità “pro quota” su tali parti comuni e il relativo obbligo di corrispondere gli oneri condominiali per la loro manutenzione.

 

 

 

 

 

Non trovano invece applicazione le norme relative alla comunione ex art.1101 cod.civ.,dove le quote dei partecipanti si presumono uguali e il concorso ,sia dei vantaggi che nella contribuzione delle spese,è in proporzione delle rispettive quote.

 

 

 

 

Si può parlare di comunione quando i beni in comune non sono necessari per l’esistenza del condominio( es.piscina o campi da tennis).

Per quanto riguarda gli organi, l’amministratore è obbligatorio se il numero dei facenti parte del supercondominio è superiore a 8. Per quanto riguarda l’assemblea, se vi sono oltre 60 partecipanti,deve essere composta solo dai rappresentanti dei singoli condomini.

 



Superficie catastale

Informazione che indica le dimensioni dell'unità immobiliare attraverso i criteri di calcolo determinati dal DPR 138/1998. E' è presente solo nelle unità accatastate o variate dopo l'entrata in vigore del DPR citato. 


Superficie convenzionale

Superficie ottenuta dalla somma delle superfici utili, ponderate in base a coefficienti stabiliti dalla legge sull'equo canone (L. 392/ 1978).



Superficie [Diritto di]
(d. civ.) artt. 952-956 c.c. 

Il diritto di (—) costituisce una deroga al principio dell'accessione, in base al quale tutto ciò che sta sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario del suolo.
Il diritto di (—) è il diritto di proprietà sulla costruzione già esistente su un suolo e distinto dalla proprietà del suolo medesimo; il diritto di (—) può anche identificarsi con il diritto a fare e mantenere al di sopra del suolo altrui una costruzione, evitando che la proprietà di questa venga acquisita dal titolare del fondo.
Il titolare del diritto di (—) ha la libera disponibilità della costruzione che altro non è che una proprietà separata: può alienarla e costituire su di essa diritti reali, ma se il diritto è costituito a tempo determinato, la scadenza del termine determina l'estinzione anche di questi diritti.



Superficie lorda


E'  la somma dell'estensione di ogni singolo piano, comprendendo per intero anche la superficie occupata dalla muratura interna e da quella perimetrale.



Superficie utile

E' la differenza tra la superficie lorda (vedi) e quella occupata dai muri

Surrogazione
(d. civ.) artt. 1201-1205 c.c. 

La (—) realizza una successione a titolo particolare nel lato attivo del rapporto obbligatorio, in deroga al principio di cui all'art. 1180 c.c. in base al quale il pagamento del terzo estingue l'obbligazione.
Si tratta di ipotesi tassativamente previste dalla legge nelle quali il pagamento del terzo realizza solo la modificazione soggettiva attiva del rapporto obbligatorio.


Svincolo mappale

Cancellazione di ipoteca su una porzione dell'immobile cauzionale





Lettera T
Tabelle millesimali di gestione

Tabelle che quantificano, in millesimi, la frazione di uso di specifici servizi (es. scale) da parte di ogni condomino.

Tabelle millesimali di proprietà (o di comproprietà generale)


Tabelle che quantificano, in millesimi, la frazione di proprietà di ogni condomino.



Tariffe d'estimo

Le tariffe d'estimo esprimono la valutazione delle unità immobiliari per unità di consistenza (vano per le categorie del gruppo A, metro cubo per le categorie del gruppo B, metro quadrato per le unità del gruppo C) e sono:
- distinte per categoria e per classe;
- diverse per ciascuna Zona Censuaria 


Tasi
E' la tassa per i servizi indivisibili erogati dai Comuni.
E' destinata a far fronte alle spese per l'illuminazione, alla cura del verde, alla pulizia stradale ecc.. Fa parte della IUC  insieme a IMU e TARI. Puo' essere applicatra sia alle abitazioni principali che alle seconde casee ad altri immobili.

Tassa
(d. trib.)

È una prestazione pecuniaria dovuta dal singolo, che trae origine da una controprestazione che lo Stato effettua su richiesta del soggetto.
Questa definizione, pur implicando un nesso giuridico tra la (—) (prestazione economica) e la prestazione dell'ente, pone in risalto la mancanza di sinallagmaticità tra le due prestazioni. Il privato, infatti, stimola con la richiesta la prestazione dell'ente, ma per ottenerla paga un tributo che costituisce pur sempre un'obbligazione ex lege.
L'ordinamento tributario distingue le (—) in tre categorie: (—) amministrative, che sono dovute per ottenere autorizzazioni, certificazioni o l'emanazione di atti; (—) industriali, che sono dovute allo Stato come corrispettivo per l'esercizio di attività di impresa che essa svolge in alcuni campi, con carattere di monopolio, per ragioni di interesse sociale; (—) giudiziarie, che sono i tributi dovuti dai privati sia per i giudizi civili, sia per i provvedimenti di volontaria giurisdizione, sia, infine, per l'attività di ufficio svolta dall'autorità giudiziaria nell'esercizio della giurisdizione penale per la repressione dei reati.



Tavole di mortalità

Tavole statistiche che riportano la frequenza di morte e la speranza di vita per persone di diversa età e sesso in una popolazione.


Terminazione (catasto terreni)

Delimitazione fisica dei confini, in mancanza di elementi naturali, con cippi o termini.

Termine
Diritto civile artt. 1183 ss., 1457 c.c. 

Nel negozio giuridico indica il momento a partire dal quale, (cd. termine iniziale), o fino al quale (cd. termine finale), il negozio stesso avrà efficacia.
Nell'ambito della teoria generale del negozio giuridico il (—) è definito, insieme alla condizione e al modus, elemento accidentale del negozio.
La disciplina degli effetti del (—) è parzialmente diversa da quella della condizione.
In particolare, la verificazione del (—), iniziale o finale, non ha mai effetto retroattivo.
Dal (—) di efficacia del negozio differisce quello di adempimento che riguarda il momento in cui un'obbligazione deve essere eseguita (art. 1183-1186 c.c.).
• (—) essenziale art. 1457 c.c.
Fissa il momento al di là del quale il creditore non ha più interesse ad ottenere l'esecuzione della prestazione.
L'essenzialità può essere espressamente pattuita ovvero può desumersi dalla natura o dall'oggetto del contratto.
Decorso inutilmente il (—), il contratto si risolve ipso iure senza che sia necessaria alcuna dichiarazione della parte non inadempiente (come invece nel caso di clausola risolutiva espressa).
• Computo del (-) art. 155 c.p.c.
Indica il meccanismo attraverso il quale si conteggia il tempo entro cui vanno compiuti determinati atti processuali, in particolare: per il (—) ad anni o a mesi: si segue il calendario comune; per il (—) a giorni: non si tiene conto del giorno iniziale e di quello finale se coincide con un giorno festivo.
Il (—) è, comunque, sospeso dal 1° agosto al 15 settembre (L. 742/69) per tutte le attività processuali fatta eccezione per materie specifiche previste dalla legge (provvedimenti d'urgenza in materia civile, procedimenti penali dichiarati urgenti etc.).
• Decadenza dal (—) art. 1186 c.c.
È un mezzo di tutela preventiva del credito che si realizza consentendo al creditore di poter esigere la prestazione prima della scadenza del (—), quando il debitore, durante la pendenza del (—), è divenuto insolvente (ossia non è più in grado di far fronte con mezzi normali a propri pagamenti), ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato o non ha dato le garanzie che aveva promesso.


Termine lapideo

Catasto

 

Manufatto a forma di parallelepipedo, interrato in punti strategici del territorio (vertici di particelle, incroci, punti di allineamento etc.) dai tecnici del Catasto durante le operazioni di terminazione, finalizzato a ricostituire in campo la mappa catastale, in caso di modifiche di confini, liti, frazionamenti. etc. Sulla mappa catastale sono contraddistinti con simbolo a forma di "T" inclinata



Terzo datore di ipoteca

Quando si contrae un mutuo ipotecario le parti interessate sembrano apparentemente due, cioè finanziatore e debitore.
Le figure implicate nel contratto invece sono tre, implicando anche il "datore di ipoteca". Egli è colui che disponendo della proprietà dell'immobile acconsente all'iscrizione della garanzia sul proprio bene.
Quando tutti i proprietari (o gli acquirenti) richiedono il mutuo, i ruoli di mutuatari e datori di ipoteca si fondono insieme.
Tuttavia il padrone dell'immobile non è costretto a diventare anche contraente del debito. Così può succedere che uno dei proprietari, o tutti, non risultino mutuatari.
In tal caso essi sottoscriveranno l'atto notarile solo ai fini della costituzione dell'ipoteca. Risultando "terzi" rispetto al rapporto di mutuo diventeranno "terzi datori di ipoteca".
Essi non avranno alcuna relazione con le vicende del finanziamento, salvo il rischio di rimetterci l'immobile posto a garanzia se il debitore non rimborsasse il debito.

Testamento

Negozio giuridico unilaterale e personale, con il quale il testatore dispone dei propri beni in seguito alla propria morte (vedi anche successione)

Tipologia costruttiva

Distingue i fabbricati in base alle caratteristiche strutturali e costruttive (es. in relazione al grado di intensità costruttiva, si distinguono villette, palazzine e palazzi).

Tipologia di insediamento

Costituisce una specifica della destinazione d'uso basata sulle caratteristiche funzionali dell'edificio (es. abitazioni di lusso, abitazioni civili e abitazioni popolari).



Tipologia edilizia

Classificazione degli immobili che prende in considerazione le caratteristiche distributive, organizzative e funzionali.


Titoli di credito
(d. comm.) artt. 1992 ss. c.c.

Documenti nei quali è incorporata la promessa unilaterale di effettuare una prestazione a favore di chi li presenterà al debitore legittimandosi in base alla legge di circolazione del (—) stesso.
La funzione dei (—) è quella di rendere più celere e sicuro il trasferimento dei crediti, svincolandolo dalle regole della cessione del credito.
I (—) presentano le seguenti peculiarità:
— rappresentano, di regola, un diritto di credito ad una prestazione pecuniaria, ma possono incorporare anche un diritto di credito alla consegna di merci o perfino un diritto reale di garanzia;
— attuano con la massima speditezza il trasferimento del diritto, in quanto trasferendo il documento si attribuisce ad altri il diritto in esso incorporato;
— nella loro materialità i documenti (che incorporano un diritto di credito) sono una res, e specificamente un bene mobile al quale si applica la regola del "possesso vale titolo" di cui all'art. 1153 c.c. sostanzialmente riprodotto, per i (—), nell'art. 1994 c.c.;
— il diritto che si acquista è originario, autonomo ed è determinato dal tenore letterale del titolo.
Ne conseguono i seguenti caratteri del credito incorporato nei (—): letteralità, ossia il contenuto del diritto è quello che risulta dal tenore letterale del titolo; autonomia, il diritto acquistato non è lo stesso di quello del creditore cedente, ma è un diritto originario sorto, cioè, ex novo.
I (—) possono classificarsi in base al rapporto fondamentale (e cioè, al rapporto sottostante che ha portato alla loro creazione) in:
— titoli causali, nei quali è indicato il rapporto sottostante l'emissione del (—), alla cui sorte viene legato l'adempimento dei titoli anche di fronte ai terzi. Sono, in particolare, (—) causali: l'azione e l'obbligazione di società; la fede di credito; i titoli rappresentativi di merci;
— titoli astratti, in cui, invece, il rapporto fondamentale, cioè quello sottostante, non è enunciato ed è, perciò, irrilevante nei confronti dei terzi possessori in buona fede di essi.
Sono (—) astratti: la cambiale e l'assegno circolare.
Inoltre i (—) si distinguono anche in base al loro regime di circolazione:
— titoli nominativi: intestati ad una determinata persona. Il trasferimento avviene mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente o con il rilascio di un nuovo documento intestato al nuovo titolare;
— titoli all'ordine: intestati anch'essi ad un titolare; l'intestazione, però, risulta unicamente dal titolo e l'emittente non è tenuto a registrarla. Il trasferimento avviene mediante consegna del titolo accompagnata da girata;
— titoli al portatore: non intestati ad alcun titolare. Per il trasferimento è sufficiente la semplice consegna del titolo.
Ulteriore carattere dei (—) è che essi costituiscono titolo esecutivo.
Le principali figure sono costituite da: cambiale; assegno bancario e circolare; azioni della società.
Per la disciplina di diritto internazionale privato dei (—) occorre distinguere tra:
— cambiale, vaglia cambiario e assegno che sono regolati dalle Convenzioni di Ginevra sui conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario e di assegni bancari;
— altri (—) che sono disciplinati, invece, dalla legge dello Stato in cui il titolo è stato emesso.





Trascrizione

(d. civ.rtt. 2643 ss. c.c.; D.L. 31-12-1996, n. 669 conv. in L. 28-2-1997, n. 30)

È un mezzo di pubblicità dichiarativa relativo agli immobili ed ai beni mobili registrati, che assicura la conoscibilità delle vicende relative a tali beni.
La sua funzione si ricollega direttamente ad una precisa esigenza di mercato, che è quella della circolazione dei beni nell’ambito di una società organizzata e della conoscibilità di tale circolazione.
L’art. 2643 c.c. elenca gli atti soggetti a (—). Si ritiene che tale elencazione abbia carattere tassativo esclusivamente per quel che concerne la natura degli effetti prodotti: l’art. 2645bis c.c., infatti, espressamente prevede la trascrivibilità di ogni altro atto o provvedimento che produca taluno degli effetti dei contratti menzionati nell’art. 2643 c.c.
L’obbligo della (—), inoltre, è stato esteso dalla L. 30/97 (che ha introdotto l’art. 2645bis c.c.) anche al preliminare avente ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) dell’art. 2643 c.c.
In materia di trascrizione vige il principio di continuità, il quale si ispira all’esigenza di realizzare il cd. stato civile degli immobili e di generare la certezza sulla consistenza giuridica e spettanza della proprietà medesima.
Inoltre, in base all’art. 2644 c.c., gli atti soggetti a (—) non possono essere opposti a chi ha acquistato e trascritto tempestivamente il suo titolo e non possono avere effetto nei confronti di chi ha trascritto tutte le successive iscrizioni o (—) di diritti acquistati dallo stesso autore, quantunque l’acquisto risalga a data anteriore.
Tuttavia, ciò non deve far indurre a ritenere che la (—) abbia natura costitutiva ai fini del trasferimento del diritto, in deroga al principio generale di cui all’art. 1376 c.c (principio consensualistico). Essa ha natura dichiarativa e, oltre al fine di pubblicità, ha la funzione di dirimere un conflitto tra più aventi causa da un medesimo autore.
La (—), avendo natura dichiarativa non costituisce un obbligo per le parti stipulanti, bensì semplicemente un onere.
La (—) costituisce, invece, un obbligo per il pubblico ufficiale rogante l’atto (solitamente un notaio), il quale deve eseguire la (—) nel più breve tempo possibile.
La (—) si effettua presso i Registri immobiliari, che sono tenuti in base ad un criterio personale (si fa cioè riferimento alle persone che compiono i negozi da trascriversi) presentando il titolo, in forza del quale si richiede la (—) e duplice copia della nota di trascrizione, che è una sintesi in bollo dell’atto da trascriversi.
• (—) pubblicità sanante
La (—) non ha di per sé efficacia sanante degli eventuali vizi di cui il negozio giuridico trascritto fosse in ipotesi affetto.
In alcune ipotesi, però, la (—), in quanto viene a creare un particolare affidamento sulla legittimità dell’atto, vale a rendere inopponibili ai terzi, a determinate condizioni, gli effetti che altrimenti deriverebbero a loro danno dalla caducazione dell’atto.
Le ipotesi principali riguardano i casi di nullità o di annullamento degli atti (art. 2652 n. 6 c.c.): in questo caso è fatto salvo l’acquisto a qualunque titolo del terzo (che sia in buona fede ed abbia trascritto il proprio titolo) quando la domanda di nullità o di annullamento del negozio sia stata trascritta dopo che sia decorso un quinquennio dalla (—) del negozio stesso.
Negli atti di acquisto a titolo oneroso, inoltre, se la domanda è diretta a far pronunziare l’annullamento per una causa diversa dalla incapacità legale, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede in base ad un atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della (—) dell’atto impugnato.
Altri casi analoghi riguardano gli acquisti dall’erede o dal legatario apparente [vedi Erede; Legato] (art. 2652 n. 7 c.c.) e la riduzione delle donazioni o delle disposizioni testamentarie lesive della legittima (art. 2652 n. 8 c.c.).
• (—) ed usucapione
Eccezionalmente, in alcuni casi la (—) ha efficacia costitutiva. Tra di essi il più importante è rappresentato dall’usucapione abbreviata nel caso di acquisto da chi non è proprietario. Perché tale usucapione maturi occorrono la buona fede dell’acquirente e la (—) del titolo di acquisto astrattamente idoneo a trasferire la proprietà (art. 1159 c.c.).
La (—) costituisce, in questa ipotesi, un elemento della complessa fattispecie che conduce all’usucapione.
• (—) mobiliare
Per i beni mobili registrati, la legge (art. 2683 c.c.) prevede un regime di (—) analogo a quello della (—) immobiliare, tuttavia, a differenza dei registri immobiliari, quelli dei beni mobili registrati sono tenuti su base reale e cioè sono ordinati con riferimento ai beni iscritti.
I DIVERSI TIPI DI PUBBLICITÀ
l Pubblicità notizia: Costituisce un obbligo per i soggetti e, pertanto, la sua inosservanza dà luogo a sanzioni pecuniarie o penali. Il rapporto giuridico resta però valido ed opponibile ai terzi (es.: pubblicazioni matrimoniali).
l Pubblicità dichiarativa: Costituisce un onere per i soggetti, in quanto serve a rendere l’atto opponibile ai terzi.
Tra le parti l’atto resta valido anche in mancanza di pubblicità (es.: trascrizione immobiliare).
l Pubblicità costitutiva: La pubblicità è un elemento costitutivo della fattispecie negoziale.
Il negozio, inopponibile ai terzi, è inefficace anche tra le parti. Ne sono esempi l’iscrizione nei registri immobiliari dell’ipoteca (art. 2808 c.c.), l’iscrizione delle società di capitali nel registro delle imprese (art. 2331 c.c.).
l Pubblicità di fatto: È una forma di pubblicità che si aggiunge a quelle previste ed organizzate dalla legge.
È costituita dai mezzi idonei cui la legge fa riferimento, a volte, per portare un fatto a conoscenza dei terzi (es.: art. 1396 c.c.).
 



Trasferimento di azienda

(d. comm.) artt. 2112, 2556-2560, c.c.; art. 47 L. 29-12-1990, n. 428; L. 12-8-1993, n. 310 

Si sostanzia nel passaggio dell’azienda da un imprenditore ad un altro.
Detto trasferimento può avvenire per atto inter vivos (es.: vendita, concessione in usufrutto, affitto dell’azienda) o per atto mortis causa (in tale ipotesi si applica la disciplina generale in tema di successioni mortis causa).
È pure possibile il trasferimento di un ramo di azienda, cioè di un settore particolare di essa dotato di organicità operativa. La disciplina della circolazione dell’azienda è ispirata a due esigenze:
— mantenere la potenzialità produttiva di essa;
— assicurare la tutela dei creditori e dei contraenti dell’alienante, in ordine ai rapporti intrapresi nell’esercizio o per l’esercizio dell’azienda.
Per la realizzazione delle suddette esigenze è prescritta l’inderogabilità di alcune norme che regolano i negozi sull’azienda: quali l’art. 2112, l’art. 2556 e l’art. 2560 c.c.
L’art. 2556 c.c., per le imprese soggette a registrazione, dispone che i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto.
La L. 310/93, per contrastare il fenomeno del riciclaggio di capitali di provenienza illecita, ha disposto che i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda, in caso di imprese soggette a registrazione, devono essere redatti per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Dovranno poi essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese, entro 30 giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.
Nell’ipotesi di alienazione di un’azienda commerciale, l’alienante deve astenersi dall’iniziare una nuova impresa che sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta (art. 2557 c.c.).
La durata di tale divieto di concorrenza non può essere superiore ai cinque anni.
In tema di successione nei contratti dell’azienda ceduta l’art. 2558 c.c. dispone che l’acquirente subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale senza il consenso del contraente ceduto in deroga a quanto stabilito dall’art. 1406 c.c. Resta salvo il diritto di recesso di quest’ultimo nei limiti, però, della sussistenza di una giusta causa tale da non dare affidamento sulla regolare esecuzione del contratto e, comunque, da esercitare nel termine di tre mesi dalla notizia di (—).



Trasferimento di ipoteca

Iscrizione di ipoteca su un nuovo immobile cauzionale e cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile originario, senza estinguere il debito originario

Tratta
(d. comm.) R.D. 14-12-1933, n. 1669

Tipo di cambiale che si sostanzia in un ordine di pagamento che il creditore (traente) impartisce al debitore (trattario) a favore di un terzo (prenditore).
In taluni casi, la (—) è emessa all'ordine proprio, cd. (—) impropria: ciò si verifica quando il traente ordina al trattario di pagare a suo favore, per cui il traente ed il beneficiario vengono a riunirsi nella stessa persona.


Trattamento dei dati - Regolamento UE GDPR 679/2016

La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati  di carattere personale è un diritto fondamentale. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano ( 1° Considerando GDPR 679/2016)

Dato personale: "Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interssato)"; si considera identificabile la persona fisica che puo' essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, numero di indentificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on - line o a uno o piu' elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati ed applicate a dati personali  o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrarzione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o  la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso , la comunicazione mediante  trasmissione, diffusione o qualsiasi  altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione,  la cancellazione o la distruzione.



Tributo
(d. trib.)

È un'entrata pubblica derivata caratterizzata dalla coattività, cioè dall'esercizio di imperio da parte dello Stato per ottenere la prestazione.
Nell'ambito della categoria dei tributi, esistono diverse figure a seconda dei presupposti al cui verificarsi la legge ordinaria stabilisce, in capo ad un soggetto, il sorgere del dovere di concorrere alle spese della collettività.
Figure tipiche di (—) sono l'imposta, la tassa, e i contributi o tributi speciali.



Lettera U
Ubicazione

Consiste nella zona, quartiere o circoscrizione nella quale si trova il fabbricato.

Ufficio

Unità immobiliare a destinazione terziaria, direzionale e/o di servizio.

Unione e commistione
(d. civ.) art. 939 c.c. 

È uno dei modi di acquisto della proprietà a titolo originario.
Si verifica quando due o più cose mobili appartenenti a diversi proprietari, vengono ad unirsi in modo tale da formare una cosa sola e non è possibile separarle senza danno; in particolare, si ha unione quando le cose unite non perdono la loro individualità, mentre si ha commistione quando le cose unite non sono più distinguibili


Unità di conto

Unità di misura mediante la quale si misurano gli effetti monetari.


Unità immobiliare


Un intero fabbricato o una sua parte, o un insieme di fabbricati di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio.



Unità immobiliare urbana (UIU)
(catasto fabbricati)

Porzione di fabbricato (es. abitazione, negozio, posto auto), un intero fabbricato (es. villino, scuola, albergo) o un insieme di fabbricati (es. industria, complesso ospedaliero, stazioni ) con una propria autonomia funzionale e di reddito.


Unità immobiliari di nuova costruzione: trasmissione telematica

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2007, n. 77, il Provvedimento dell'Agenzia del Territorio 20 marzo 2007 con il quale vengono approvate le nuove specifiche tecniche  del modello unico informatico catastale, relativo alle dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e alle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliare urbane censite (Docfa).
Fino al 31 ottobre 2007, comunque, il modello unico informatico catastale potrà essere predisposto secondo le specifiche approvate con il precedente Provvedimento 22 marzo 2005.


Unità produttiva

Stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.


Universalità [di beni mobili]
(d. civ.) art. 816 c.c. 

Complesso di cose che appartengono alla stessa persona ed hanno una destinazione unitaria.
Dalla formulazione dell'art. 816 c.c. si evince che tre sono gli elementi delle (—): pluralità di cose mobili [vedi Beni]; destinazione unitaria: le cose che compongono l'(—), pur avendo ciascuna un proprio distinto valore economico, debbono assolvere una funzione comune (così i libri di una biblioteca); appartenenza al medesimo soggetto.
Le singole cose che compongono l'(—) non perdono, per effetto dell'unitarietà della destinazione, la loro autonomia, per cui possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici (art. 816, comma 2 c.c.).


Urbanistica

Con urbanistica o, con un'accezione più ampia, pianificazione territoriale si intende quella disciplina volta a studiare un territorio, solitamente una città o un'area metropolitana, da un punto di vista geografico, economico e sociale.
L'urbanistica si ripropone di agire su un territorio migliorandone le condizioni, attraverso la riqualifica di vecchie aree dismesse o la loro riorganizzazione spaziale o sociale.



Urbanizzazione [opere di]
(d. urb.) 

Infrastrutture ed attrezzature collettive necessarie a soddisfare bisogni elementari della collettività o destinate alla prestazione di servizi di interesse pubblico per il migliore sviluppo della comunità organizzata.
Si distinguono:
— opere di (—) primaria o infrastrutture, relative alla costruzione di reti stradali, impianti di acquedotti, spazi di sosta e di parcheggio, reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas etc.;
— opere di (—) secondaria o attrezzature collettive, relative alla dotazione delle aree edificate di scuole, asili, ambulatori medici, impianti sportivi di quartiere, centri sociali, aree verdi di quartiere.


Uso [Diritto di]
(d. civ.) artt. 1021, 1023-1026 c.c. 

È un diritto reale limitato di godimento [vedi Diritti soggettivi] che attribuisce al suo titolare (cd. usuario) il potere di servirsi di un bene e, se esso è fruttifero, di raccoglierne i frutti, ma solo limitatamente a quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.
Il diritto d'(—) ha carattere personalissimo e non può essere ceduto o dato in locazione; secondo la giurisprudenza il divieto di cessione può, tuttavia, essere superato con il consenso del nudo proprietario.
È disciplinato dalle norme che regolano l'usufrutto, in quanto compatibili


Usucapione
(d. civ.; d. int. priv.) artt. 1158-1167 c.c. 

È un modo di acquisto di diritti a titolo originario, in virtù del quale il possesso protratto per un certo tempo e, talora, la presenza di altri requisiti, produce l'acquisto della proprietà o dei diritti reali di godimento a seconda del differente animus del possessore.
Le ragioni che giustificano l'(—) sono: l'esigenza di rendere certa e stabile la proprietà; l'esigenza di favorire colui che si occupa di un bene, rendendolo produttivo, rispetto al proprietario inerte.
Requisiti dell'(—) sono: il possesso e il tempo (o la durata).
Il possesso a sua volta deve essere: continuo e non interrotto; non violento né clandestino.
In relazione al tempo si distingue:
• (—) ordinaria
Il termine per tale (—) si distingue rispetto all'oggetto in:
— venti anni: per l'acquisto della proprietà dei beni immobili, delle universalità di mobili e degli altri diritti reali di godimento sui beni suddetti; a tal fine è indifferente che il possessore sia in buona ovvero in mala fede;
— dieci anni: per l'acquisto della proprietà dei beni mobili registrati e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi;
— quindici anni: per l'acquisto della proprietà di fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge, o non montani, se hanno un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge (così la L. 10-5-1976, n. 346).
• (—) abbreviata
Oltre ai due requisiti già visti (possesso e durata) per l'(—) abbreviata occorrono anche:
— la buona fede e cioè l'ignoranza di ledere, col proprio possesso, l'altrui diritto; tale buona fede, per regola generale, deve esistere nel soggetto solo al momento dell'acquisto del possesso (mala fides superveniens non nocet);
— un titolo valido e astrattamente idoneo a trasferire il diritto, ma inefficace, in pratica, per non essere il dante causa proprietario o titolare del diritto reale (cd. acquisto a non domino);
— la trascrizione del titolo, qualora si tratti di immobili o di beni registrati (in tal caso il tempo necessario per usucapire decorre dalla trascrizione).
Nell'(—) abbreviata rileva in particolare la durata, cioè il tempo necessario per acquistare la proprietà del bene. A tal proposito bisogna distinguere tra:
— beni immobili per i quali occorrono dieci anni decorrenti dalla data della trascrizione;
— universalità di mobili per le quali occorrono dieci anni;
— beni mobili registrati per i quali bastano tre anni pure decorrenti dalla data della trascrizione.
• (—) di beni mobili
Acquista rilievo solo se manchi il titolo o la buona fede: altrimenti ai sensi dell'art. 1153 c.c., la proprietà si acquista istantaneamente. È necessario pertanto distinguere:
— se v'è titolo astrattamente idoneo e la buona fede, l'acquisto è immediato e non ad usucapionem;
— se manca il titolo, l'usucapione si realizza dopo: dieci anni se il possesso sia stato acquistato in buona fede; venti anni se il possessore è in mala fede (art. 1161 c.c.).
Si ricordi che in quest'ultimo caso, per l'(—) non è necessario che l'acquisto del possesso avvenga a non domino (a differenza di quanto previsto negli artt. 1158-1159, 1162 c.c.) in quanto anche l'acquisto a domino sulla base di un titolo invalido, può produrre l'usucapione.
L'art. 1165 c.c., infine, estende all'(—) le disposizioni generali dettate in tema di prescrizione.



Usufrutto
(d. civ.) artt. 978 ss. c.c. 

È un diritto reale di godimento su cosa altrui [vedi Diritti soggettivi].
Si concreta nel diritto riconosciuto all'usufruttuario di godere ed usare della cosa altrui, traendo da essa tutte le utilità che può dare, compresi i frutti che essa produce, con l'obbligo di non mutarne la destinazione economica (artt. 981, 984 c.c.).
All'usufruttuario non competono solo specifiche forme di utilizzazione del bene, come avviene negli altri diritti reali di godimento, ma tutte le forme di utilizzazione che non sono escluse dal titolo. Sotto questo profilo si può dire che l'(—) è il tipico diritto reale di godimento a contenuto generale, subordinato soltanto ai limiti della temporaneità e dell'obbligo di rispettare la destinazione economica del bene.
La situazione del proprietario del bene gravato da (—), al quale è sottratto il potere di usare il bene e di farne propri i frutti, è comunemente detta nuda proprietà.
Oggetto dell'(—) può essere qualunque specie di bene (mobile o immobile, crediti, azienda etc.).
L'(—), a differenza degli altri diritti reali, è caratterizzato dalla temporaneità: esso non può eccedere in nessun caso la vita dell'usufruttuario, se si tratta di persona fisica, o i trenta anni, se si tratta di persona giuridica.
L'(—) può acquistarsi per legge, per contratto, per testamento, per usucapione.
L'usufruttuario ha diritto di conseguire il possesso della cosa ed il diritto di far suoi i frutti (naturali e civili) della cosa, per tutta la durata dell'usufrutto.
L'obbligo fondamentale dell'usufruttuario è quello di restituire la cosa al termine dell'usufrutto.
A tale fine l'usufruttuario deve: fare a sue spese l'inventario dei beni e prestare idonea cauzione per prendere possesso della cosa; nell'esercizio del suo diritto, usare la diligenza del buon padre di famiglia; sostenere le spese e gli oneri relativi alla custodia, all'amministrazione ed alla manutenzione ordinaria del bene; pagare le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi annuali che gravano sulla cosa; denunciare al proprietario le usurpazioni commesse da terzi sul fondo.
L'(—) può estinguersi per: morte dell'usufruttuario, oppure col decorso di trenta anni, se l'usufruttuario è persona giuridica; scadenza del termine; prescrizione; consolidazione, cioè riunione nella stessa persona della titolarità dell'usufrutto e della proprietà; totale perimento del bene. 
Costituisce elemento di detrazione al valore ordinario di un immobile






Usufruttuario

Titolare del diritto di usufrutto. Puo' anche cedere in locazione un immobile e percepirne l'affitto pur non potendo cambiare la destinazione d'uso del bene

Utenza catastale

Per utenti catastali si intendono gli utilizzatori dell'archivio catastale, sia nella forma tradizionale della visura cartacea, sia mediante collegamento informatico, che il catasto può offrire a soggetti pubblici e privati.



Lettera V
Valore agricolo medio (VAM)

Valori del terreno determinati ogni anno dalla Commissione Provinciale Espropri, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, utilizzati ai fini dell'espropriazione di terreni non edificabili.


Valore agricolo (VA)

Valore stimato ai fini del calcolo dell'indennità definitiva di aree non edificabili, che tiene conto delle specifiche caratteristiche del fondo e dell'esercizio dell'azienda agricola.


Valore assicurato

Valore attribuito al bene nel contratto di assicurazione e rispetto al quale viene calcolato l'indennizzo. Può essere diverso dal valore reale del bene.


Valore catastale


Base per il pagamento delle imposte gravanti sulle compravendite. E' un esempio dell'aspetto economico del "valore fiscale"



Valore cauzionale

Valore attribuito ad un bene ai fini della costituzione di garanzia su un prestito.


Valore dei frutti pendenti in base al criterio del costo


Valore dei frutti pendenti calcolato come somma di tutti i costi sostenuti fino al momento della stima. Viene più correttamente definito come "anticipazioni colturali"



Valore d'esistenza

Valore attribuito ad un bene indipendentemente dall'uso.


Valore di costo (di costr.o di ricostr; di prod. o di riprod.)

 
Somma di tutte le spese che occorre sostenere per produrre un bene del tutto identico a quello oggetto di valutazione



Valore di mercato

Stima del prezzo al quale, alla data di riferimento della valutazione, un determinato immobile dovrebbe essere scambiato, dopo un adeguato periodo di commercializzazione, in una transazione tra due soggetti (compratore e venditore) bene informati e non vincolati da particolari rapporti, interessati alla transazione ed entrambi in grado di assumere le decisioni con eguale capacità e senza alcuna costrizione.


Valore di surrogazione (anche di sostituzione)

Valore di un altro bene economico che presenti la stessa utilità e, pertanto, sostituibile a quello oggetto di valutazione.


Valore di trasformazione


Differenza tra il valore di mercato di un bene trasformabile dopo la sua trasformazione e la somma di tutti i costi necessari per eseguire la trasformazione.



Valore d'opzione

Beneficio derivante dall'uso potenziale di un  bene.

Valore d'uso reale

Beneficio derivante dall'utilizzo concreto che si fa del bene materiale.


Valore economico totale

Valore complessivo di un bene che include valore d'uso reale, valore d'opzione e valore d'esistenza.



Valore reale

Valore effettivo del bene oggetto di assicurazione.

Valore venale

Valore di mercato di un bene.


Valori correnti

Modalità di valutazione delle entrate e uscite di un investimento che prevede che per ogni anno sia assunta un'unità di conto specifica, in funzione dell'aumento generalizzato dei prezzi (inflazione).


Valori costanti

Modalità di valutazione delle entrate e uscite di un investimento che prevede che sia adottata un'unità monetaria di conto omogenea per l'intero orizzonte temporale.


Valutazione contingente

Metodo di valutazione di un bene ambientale che consiste nella creazione di un mercato ipotetico in cui viene rilevata la disponibilità a pagare da parte dei consumatori.


Valutazione d'impatto ambientale (VIA)

Procedura amministrativa che porta alla concessione del permesso per la realizzazione di un'opera, dopo avere tenuto conto dell'impatto ambientale da questa provocata.



VAN

Valore attuale netto.

Vano utile

E' uno spazio coperto, delimitato in ogni lato da pareti (in muratura, legno, vetro o altro) anche se qualcuna non raggiunge il soffitto.


Variante urbanistica

Modifica parziale o totale delle prescrizioni di uno strumento urbanistico di un Comune a seguito di cambio di condizioni normative o gestionali nel territorio.


Verbale di asseverazione

Verbale, redatto dalla cancelleria del tribunale, con il quale viene giurata una perizia stragiudiziaria.


Verificazione

Atto catastale attraverso il quale vengono effettuate le mutazioni oggettive.


Via amichevole

Modalità di soluzione delle controversie in cui le parti definiscono la loro vertenza senza ricorrere al giudice o ad arbitri.


Via giudiziaria

Modalità di soluzione delle controversie attraverso un procedimento giudiziario civile o penale.


Vincolo preordinato all’esproprio

Vincolo apposto al bene da espropriare con l'approvazione dello strumento urbanistico (piano urbanistico generale, o sua variante) che prevede la realizzazione dell'opera pubblica o dell'opera di pubblica utilità.


Violenza
(D.  civ. artt. 1434-1438 c.c.)
La (—) prevista dall'art. 1434 c.c. è causa di un vizio della volontà.
Essa si distingue in fisica e morale. La prima si ha quando il soggetto è materialmente costretto a compiere l'atto
senza averne la volontà. Un negozio concluso in queste condizioni è assolutamente nullo (o addirittura inesistente) in quanto manca del tutto oltre alla volontà (che è inesistente, non solo viziata), la stessa dichiarazione, che è imputabile all'autore della (—), e non già al soggetto che ne diviene lo strumento.
La (—) morale consiste nel determinare un soggetto a compiere un negozio sotto la minaccia di un male ingiusto e notevole. Il negozio così concluso è annullabile.
Il male minacciato, per avere rilevanza, deve essere notevole, ossia così grave da fare impressione su una persona sensata, cioè un uomo ragionevolmente equilibrato.
Nel valutare l'idoneità, l'art. 1435 c.c. dispone che deve tenersi conto anche della condizione della persona, dell'età e del sesso.
Il male, inoltre, deve essere ingiusto: l'ingiustizia, di solito, attiene al mezzo utilizzato per la minaccia e può essere determinata in base ai criteri generali sull'individuazione dell'illecito.
Infine, la minaccia deve essere diretta alla persona o ai beni dello stesso contraente (art. 1435 c.c.) oppure alle persone o ai beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui (art. 1436 c.c.).

Visura

 Corrisponde ad un'ispezione di documenti. In campo immobiliare si effettua, di norma, al Catasto. La visura catastale serve per identificare i dati fiscali e geometrici dell'immobile, mentre la visura ipotecaria, da effettuare alla conservatoria dei registri immobiliari, è utile per controllare che sull'immobile non gravino ipoteche


Visura catastale


Documento riepilogativo dei dati identificativi e reddituali di un bene immobile consultabile e/o reperibile presso gli uffici del Catasto ovvero online. Non costituisce titolo probatorio della proprietà.



Visura ipotecaria


La visura ipotecaria è costituita da un insieme di documenti che certificano lo stato patrimoniale di un soggetto, privato o azienda, e che vengono estratti dagli archivi degli  Uffici del Territorio. Questi dati sono costituiti dalle note di trascrizione, iscrizione e annotazione, relative a singoli titoli.
Ricerca: Si esegue a partire dai dati di protocollo della singola formalità.
Dati necessari: Conservatoria, tipo di nota, anno, registro particolare o registro generale oppure dal nome, cognome,  dati nascita, codice fiscale per persona fisica; ragione sociale, sede e  codice fiscale per persone giuridiche.
 



Vizi della cosa venduta
(d. civ. art. 1490 c.c)

Vizi di una cosa sono le imperfezioni o alterazioni del bene, dovute alla sua produzione o conservazione. Se il bene venduto presenta vizi di una qualche gravità (che si chiamano redibitori) al compratore spetta una speciale tutela, denominata "garanzia per i vizi".

Vizi della volontà
(d. civ.) artt. 1427-1440 c.c. 

Elementi perturbatori che incidono su uno degli elementi essenziali del contratto, la volontà, determinandone una formazione anomala.
In tale ipotesi, quindi, la volontà non manca né è difforme dalla dichiarazione, ma è viziata, poiché il soggetto ha posto in essere un contratto che altrimenti non avrebbe concluso.
Il codice civile individua tassativamente i (—) della volontà rilevanti per il diritto: errore, violenza, dolo, indicando per ognuno di essi i requisiti di rilevanza.
Il contratto concluso in presenza di un (—) è annullabile.


Volontà
(d. civ. art. 1325 c.c.)

È uno degli elementi del negozio giuridico, insieme all'oggetto, alla forma ed alla causa.


Voltura catastale

Atto catastale attraverso il quale vengono effettuate le mutazioni soggettive.


Volume tecnico

Volume adibito esclusivamente alla sistemazione di impianti aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione e che non possono essere ubicati all'interno dell'edificio.


Volume vuoto per pieno

E' il volume totale della costruzione, tenuto conto della sua sagoma esterna.



Lettera Z
Zona bianca

Area priva di disciplina urbanistica a seguito di scadenza dello strumento di salvaguardia che la regolava.


Zona censuaria
(catasto terreni)

Area comprendente province relativamente omogenee in relazione alle condizioni economico-agrarie e del regime fondiario identificata ai fini della formazione del catasto terreni.


Zona censuaria
(catasto fabbricati)

Area (che può comprendere più comuni, un solo comune o sue porzioni) delimitata ai fini della formazione del catasto fabbricati con caratteristiche urbanistiche e socio-economiche omogenee.


Zona sismica

Porzione di territorio che per le sue caratteristiche intrinseche potrebbe essere interessata da fenomeni sismici. Il riconoscimento e la mappatura di tale zona impone vincoli di edificabilità e l'applicazione di specifiche norme tecniche nel caso di nuova costruzione o di ristrutturazione per adeguamento strutturale.


Zona territoriale omogenea

Porzione di territorio caratterizzata da omogeneità naturale o individuata come tale dallo strumento urbanistico in base alle indicazioni del Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.




Zona urbanistica

Porzione di territorio con caratteri di omogeneità, o individuata come tale dallo strumento urbanistico e sottoposta a relative norme tecniche. In un territorio comunale, secondo il Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, si individuano attraverso il piano urbanistico zone omogenee contrassegnate da una lettera dell'alfabeto: "A" per le parti di interesse storico e pregio ambientale; "B" per le aree parzialmente edificate e prive di particolare interesse ambientale; "C" per le zone di espansione dell'abitato; "D" per gli insediamenti produttivi; "E" per l'uso agricolo; "F" per attrezzature o impianti di interesse generale.


Zonizzazione

Classificazione del territorio che ha lo scopo di individuare zone omogenee finalizzate alla gestione e pianificazione dello stesso.