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Versione solo testo - Camera di commercio di Asti, 20 aprile 2024 data
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Asti, 20 aprile 2024
Ultimo aggiornamento: 17.01.2024



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Diritto commerciale artt. 1992 e ss. c.c.; R.D. 21-12-1933, n. 1736; L. 15-12-1990, n. 386; D.L. 3-5-1991, n. 143 conv. in L. 5-7-1991, n. 197; D.Lgs. 1-9-1993, n. 385; art. 8 L. 25-6-1999, n. 205; D.Lgs. 30-12-1999, n. 507 

Gli assegni costituiscono una particolare categoria di titoli di credito, in cui il soggetto designato per il pagamento è necessariamente una banca.
La funzione dell'assegno consiste essenzialmente nel facilitare i pagamenti: si tratta quindi di un mezzo di pagamento che viene rilasciato ed accettato in sostituzione della moneta legale.
• (—) bancario
È un titolo di credito che contiene l'ordine incondizionato, rivolto da una persona (traente) ad una banca (trattario), di pagare a vista una determinata somma di denaro all'ordine di un terzo, o dello stesso traente.
Il traente è obbligato, nei confronti del legittimo possessore dell'(—) bancario, ad eseguire il pagamento nel caso che la banca trattaria lo rifiuti e lo stesso obbligo sussiste per tutti i successivi firmatari, nel caso di trasferimento del titolo mediante girata.
Trattasi, dunque, di uno strumento di pagamento (non di credito, a differenza della cambiale), che presuppone l'esistenza di un rapporto di valuta e di un rapporto di provvista. Il primo si identifica con il rapporto, sussistente tra il traente e il terzo, che dà causa all'emissione dell'(—) bancario. Il secondo è il rapporto esistente tra il traente e il trattario [vedi Banca trattaria], in virtù del quale il primo ordina al secondo di pagare la somma indicata nell'(—) bancario al prenditore o ad un suo giratario.
L'(—) bancario può essere emesso «all'ordine» o «al portatore» ed esso può circolare secondo le regole generali che disciplinano la circolazione dei titoli di credito.
Il trasferimento dell'(—) bancario all'ordine si attua normalmente mediante girata cui deve accompagnarsi la consegna del titolo; la possibilità di girata, però, può essere esclusa attraverso l'apposizione della clausola «non trasferibile», mentre la clausola «non all'ordine» rende l'(—) bancario cedibile soltanto con le forme e con gli effetti della cessione ordinaria. 
L'(—) bancario deve essere presentato all'incasso entro tempi molto brevi (art. 32 L.A.B.), pena la perdita dell'azione di regresso verso il traente e gli altri obbligati.
La mancanza di somme disponibili al momento dell'emissione o l'emissione non autorizzata di assegni importano l'applicazione a carico del traente di sanzioni amministrative previste dalla L. 205/1999 e dal D.Lgs. 507/1999.
In caso di revoca dell'ordine di pagamento, la banca è tenuta ad uniformarsi ma solo dopo la scadenza del termine di presentazione affinché non ne sia ingiustamente danneggiato il prenditore dell'(—) bancario.
(—) circolare
È un titolo di credito all'ordine, contenente una promessa diretta di pagamento e dotato di particolari requisiti di forma, emesso da una banca a ciò preposta dall'autorità competente, per somme che siano disponibili presso di essa al momento dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente.
L'(—) circolare deve essere presentato all'incasso entro 30 giorni dall'emissione, pena la perdita dell'azione di regresso. La Banca d'Italia  autorizza, dunque, le banche alla emissione degli (—) circolari nonché di altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili. Il provvedimento di autorizzazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
La Banca d'Italia, tra l'altro, determina, in conformità delle deliberazioni del CICR, la misura, la composizione e le modalità per il versamento della cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire presso la medesima Banca d'Italia a fronte della circolazione degli assegni circolari e di quelli assimilabili o equiparabili (art. 49 D.Lgs. 385/1993).
(—) bancario a copertura garantita
Detto anche vademecum, non è previsto dalla legge sull'assegno bancario, ma è da tempo in uso nella pratica bancaria.
Esso presenta le seguenti caratteristiche:
— può essere emesso solo da banche, già autorizzate all'emissione di (—) circolari, che ottengono un'ulteriore autorizzazione della Banca d'Italia;
— la banca emittente deve costituire una cauzione presso l'istituto di emissione;
— va stilato su appositi moduli, su cui è indicata a stampa la somma massima per cui il titolo può essere emesso;
— la somma corrispondente al valore massimo degli (—) consegnati al correntista va bloccata in un conto appositamente costituito: di questa somma il correntista può disporre solo mediante l'emissione di tali (—);
— la provvista è vincolata al pagamento dell'(—) bancario a copertura garantita anche oltre il termine di presentazione: generalmente, il vincolo perdura fino a che tutti gli (—) non sono stati pagati o restituiti in bianco.
L'(—) bancario a copertura garantita non può essere emesso al portatore, e si estingue solo se viene pagato dalla filiale trattaria, non anche da altre filiali della stessa banca.
(—) bancario libero della Banca d'Italia
Titolo di credito all'ordine emesso per conto della Banca d'Italia contro versamento del corrispondente valore in biglietti di banca o in valuta legale, a mezzo di corrispondenti autorizzati dalla stessa banca dopo la costituzione di idonea cauzione.
Il titolo è pagabile a vista presso qualsiasi filiale della Banca d'Italia. Esso deve contenere i seguenti requisiti formali: a) la denominazione di (—) bancario libero inserita nel contesto del titolo; b) l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata; c) l'indicazione della Banca d'Italia come trattaria; d) l'indicazione del prenditore; e) l'indicazione della data e del luogo di emissione; f) la sottoscrizione del traente.
La forma è quindi analoga a quella di un (—) bancario tratto sulla Banca d'Italia, mentre la funzione è quella dell'assegno circolare e del pagherò cambiario.
Esso dev'essere redatto su carta filigranata; deve avere un numero progressivo di emissione sia della Banca d'Italia che del corrispondente traente; dev'essere munito di una tabella numerica laterale per controllare l'esattezza dell'importo; deve contenere l'indicazione a timbro del corrispondente che l'ha emesso.
(—) bancario piazzato
È un titolo di credito all'ordine che la Banca d'Italia consente ai propri corrispondenti di emettere, pagabile presso una determinata filiale dell'istituto, nei limiti della cauzione preventivamente versata (art. 101 R.D. 1736/33).
Si dice «piazzato» perché è pagabile presso una sola filiale (o piazza) della Banca d'Italia.
La caratteristica essenziale che distingue tale titolo dall'(—) bancario comune è quella di essere redatto su un modulo a doppia matrice, una delle quali deve essere inviata dal corrispondente che emette l'assegno alla filiale dell'istituto cui esso è aggregato. La filiale, previo controllo della regolarità dell'emissione, appone un visto sulla matrice e la invia alla filiale sulla quale l'assegno è tratto. L'(—) è pagabile solo quando a tale filiale sia pervenuta la matrice vistata (art. 102 R.D. 1736/1933).
Ove non diversamente disposto, vale per il titolo in esame la disciplina dettata per l'(—) bancario comune (art. 104 R.D. 1736/1933).
(—) I.C.C.R.I.
È l'(—) dell'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, contenente una promessa di pagamento dell'istituto medesimo ma emesso in nome proprio ed in qualità di traente, dalle singole Casse di Risparmio.
Adempie alla funzione pratica dell'assegno circolare: è pagabile, infatti, in più luoghi ed è rilasciato esclusivamente dietro versamento del relativo importo da parte del richiedente.
(—) interno
Modulo di (—) bancario rilasciato dallo sportello della banca al correntista che sia sprovvisto del carnet di (—), con lo scopo di consentirgli prelevamenti a suo favore.
Tale (—), detto anche di sportello, costituendo prova del prelevamento assolve alla semplice funzione di ricevuta.
(—) turistico: utilizzato da chi si reca all'estero, è tratto da una banca su un'altra banca facendo apporre al prenditore, all'atto dell'emissione, una firma di controllo, in modo che chi riceve l'assegno condizioni il pagamento all'apposizione di una seconda firma conforme.