Questo sito utilizza cookie per inviarti informazioni sulla nostra organizzazione in linea con i tuoi interessi/le tue preferenze e cookie di analisi statistica di terze parti anche per fini non tecnici. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui.
Se accedi ad un qualunque elemento soprastante questo banner acconsenti all'uso di tutti i cookie.

RIMUOVI

Versione solo testo - Camera di commercio di Asti, 26 aprile 2024
Torna alla versione grafica - home

Diritto annuale



Asti, 26 aprile 2024
Ultimo aggiornamento: 16.06.2021



Diritto annuale



Contenuto pagina

In questa sezione troverete le principali informazioni relative al diritto annuale: notizie dell'ultima ora, fonti normative, importi da pagare, modulistica ed altro ancora.

A)         SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO

  • Sono tenute al pagamento del diritto le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese nonché le imprese iscritte o annotate nel corso dell'anno.
  • L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.
  • Nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell'impresa in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1 ° gennaio.

B)         SOGGETTI ESONERATI DALL'OBBLIGO DEL PAGAMENTO

  • Tutte le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o liquidazione coatta amministrativa cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa.
  • Le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività, sempre che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell'attività.
  • Le società e gli altri soggetti collettivi cessano di essere soggetti al pagamento del diritto a partire dall'anno successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione a condizione che la relativa domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo all'approvazione del bilancio finale.
  • Le società cooperative, nel caso di cui all'articolo 2544 del codice civile, cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello della data del provvedimento cha ha comportato lo scioglimento per atto dell'Autorità governativa.


C)         TERMINI DI PAGAMENTO

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 435/2001, art. 17; D.L. n. 193/2016 convertito in L. n. 225/2016) ovvero entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% versato in centesimi con arrotondamento matematico in base al 3° decimale.

 

Nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 183730 del 17.05.2017


Termini di pagamento per le imprese di nuova iscrizione:
Le nuove imprese che richiedono l'iscrizione al Registro delle Imprese devono effettuare il versamento del diritto annuale, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o annotazione.
Nel caso in cui tale termine non venisse rispettato l'impresa potrà "sanare" il ritardo avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.
Ai sensi dell'art. 8 comma 4 del D.M. 359/01 le imprese che si iscrivono nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese in corso d'anno versano, al momento dell'iscrizione, il diritto minimo previsto per la prima classe di fatturato.


D)         MODALITA' PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO

Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, con il modello F24. utilizzando le modalità telematiche previste per i tributi (Entratel o Fisconline, servizio remote/home banking o tramite gli intermediari abilitati).
Si ricorda che è possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri versamenti (tributi e/o contributi). 


E)         ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

a) sezione da compilare: IMU e altri tributi locali
b) codice ente locale/codice comune: sigla della provincia a cui appartiene la Camera di Commercio che deve ricevere il pagamento. Per la sede indicare la sigla della provincia ove è ubicata la sede, per le unità locali indicare le sigle delle province ove sono ubicate le unità locali. Si ricorda che in data 1° ottobre 2020 la Camera di Commercio di Asti si è accorpata con la Camera di Commercio di Alessandria: le imprese che hanno sede e/o unità locali nella provincia di Asti devono pertanto utilizzare per il versamento del diritto annuale il codice ente "AL".
c) codice tributo: 3850
d) rateazione: non compilare
e) anno di riferimento: l'anno a cui si riferisce il versamento
f)  importi a debito versati: indicare gli importi relativi al proprio caso desunti dalle tabelle sopra riportate
g) importi a credito non compensati: non compilare


Riferimenti normativi

 

ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonchè l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con l'ente pubblico Camera di Commercio I. A. A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

Si invita a diffidare di queste iniziative e, in caso di dubbio, a contattare la Camera di Commercio per verificarne l'autenticità.

Su questo argomento l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.) ha realizzato il vademecum anti-inganni "IO NON CI CASCO! - BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI" contro le indebite richieste di pagamento alle aziende. Si tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinchè siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni. Per saperne di più consultare il sito www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide.




Aiutaci a darti un servizio migliore
Valuta la qualità dei contenuti di questa pagina


Ufficio di riferimento

Per informazioni rivolgersi a:

DIRITTO ANNUALE

Riferimento Ufficio: CONTABILITA' GENERALE  E DEL PERSONALE
Indirizzo Piazza Medici 8 - 14100 Asti
Telefono 0141.535231/232
Fax 0141.535234
E-mail dirittoannuale@at.camcom.it
Orari Da lunedì a venerdì : 8.30 - 12.30

[ inizio pagina ]